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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_19/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 4 aprile 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
gratuito patrocinio e anticipo spese, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 febbraio 2017 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Nell'ambito della procedura incoata innanzi alla Pretura di Lugano dalla B.________SA con istanza 23 agosto 2016 e tendente all'ottenimento della condanna dell'avv. A.________ al pagamento di fr. 29'401.80, quest'ultima ha chiesto, con scritto 19 settembre 2016, la ricusa del Pretore aggiunto della sezione 1. 
Con ordinanza 14 ottobre 2016 il Pretore della sezione 2 ha assegnato alla ricusante un termine di 30 giorni per versare l'anticipo per le spese presunte della procedura di ricusazione. Il 23 dicembre 2016 ha poi respinto la domanda di assistenza giudiziaria e ha concesso alla ricusante un'ultima proroga per il versamento del predetto anticipo. 
 
2.   
Con sentenza 14 febbraio 2017 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, l'appello presentato da A.________ contro quest'ultima decisione pretorile. Ha ritenuto, con riferimento alla domanda di assistenza giudiziaria, che l'istante non aveva dimostrato la sua indigenza e che neppure il requisito delle probabilità di successo della domanda di ricusazione era dato. Ha poi considerato irricevibile il rimedio di diritto nella misura in cui era diretto contro la decisione che ha accolto la richiesta di proroga del termine per versare l'anticipo. 
 
3.   
A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso datato 27 marzo 2017 postulando l'accoglimento della domanda "di ricusazione dei Giudici Cantonali di merito intervenuti" e chiedendo pure la ricusa di tutto il Tribunale federale e l'esame del suo ricorso da parte dei giudici previsti all'art. 37 cpv. 3 LTF
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.   
Secondo costante giurisprudenza il tribunale di cui è chiesta la ricusa in blocco può di massima dichiarare esso stesso la domanda inammissibile quando essa sia abusiva o priva di ogni fondamento (DTF 129 III 445 consid. 4.2.2). Altrettanto vale per domande di ricusa basate in primo luogo sul fatto che sono già state emanate delle sentenze sfavorevoli al ricusante o su altri motivi astrusi (sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1; DTF 114 Ia 278 consid. 1). 
In concreto la domanda di ricusa del Tribunale federale è manifestamente abusiva. Da un lato essa è motivata con il fatto che "decine e decine, se non centinaia di ricorsi, reclami e doglianze varie" sono sempre stati giudicati in modo sfavorevole all'istante e dall'altro ripropone l'argomentazione, la cui infondatezza è stata illustrata alla ricorrente in numerose sentenze recentemente emanate (sentenze 1F_21/2016 del 26 agosto 2016 consid. 2.4; 1B_326/2016 del 29 settembre 2016 consid. 5.3; 4A_593/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3; 4D_75/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3; 5A_962/2016 del 13 febbraio 2017), secondo cui giudici appartenenti a un partito politico ed eletti dal parlamento per un periodo limitato non sarebbero indipendenti ai sensi delle garanzie costituzionali e della CEDU. 
 
5.   
Per il resto il ricorso si rivela inammissibile. Per stessa ammissione della ricorrente la decisione impugnata le è stata notificata il 24 febbraio 2017 ragione per cui il termine ricorso è scaduto lunedì 27 marzo 2017 (art. 45 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF combinati). Giusta l'art. 48 cpv. 1 LTF gli atti scritti devono essere consegnati alla posta svizzera, all'indirizzo del Tribunale federale, al più tardi l'ultimo giorno del termine. Il ricorso, anticipato per telefax, è però pervenuto al Tribunale federale in una busta su cui la posta svizzera aveva apposto un timbro postale recante la data 28 marzo 2017. Come già noto alla ricorrente, destinataria della sentenza 5A_794/2016 del 26 ottobre 2016, l'invio del ricorso via telefax non costituisce una prova della sua tempestiva consegna alla posta svizzera. Ne segue che il ricorso si appalesa tardivo. 
A prescindere da quanto precede e a titolo del tutto abbondanziale giova anche rilevare che il prolisso ricorso si rivela abusivo e non soddisfa le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF: la ricorrente, si limita infatti a dilungarsi sulla - più volte confutata (cfr. sopra consid. 4) - mancata indipendenza della magistratura senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che concerne il rifiuto del beneficio dell'assistenza giudiziaria nella procedura di ricusazione del Pretore aggiunto e la proroga del termine per versare l'anticipo per le spese presunte di tale procedura. 
 
6.   
Ne discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata a giudice unico (art. 108 cpv. 1 lett. a, b e c LTF). Con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
La domanda di ricusazione è inammissibile. 
 
2.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 4 aprile 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti