Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_396/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 12 maggio 2015  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Jean-Maurice Jordi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti, 
opponente. 
 
Oggetto 
Capacità di rappresentanza del patrocinatore, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 aprile 2015 
della Prima Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Nell'ambito della procedura di esecuzione della sentenza di divorzio promossa da B.________ nei confronti dell'ex marito A.________, il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto il 5 febbraio 2015 un'istanza del convenuto tendente a vietare all'avv. Matteo Quadranti di patrocinare l'attrice e ad accertare la nullità della domanda di esecuzione. La decisione pretorile è stata confermata su ricorso dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza del 3 aprile 2015. 
 
B.   
Il 6 maggio 2015 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede, in via preliminare, che la sentenza cantonale sia annullata e l'incarto rinviato al Pretore e, nel merito, che sia fatto divieto all'avv. Matteo Quadranti di patrocinare l'attrice e che venga accertata la nullità della domanda di esecuzione. Postula inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame. 
Lo stesso giorno il ricorrente ha ugualmente presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia civile il cui contenuto e le cui conclusioni sono identici a quelli del primo rimedio (causa 5A_375/2015). 
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 139 III 133 consid. 1 p. 133). 
 
2.  
 
2.1. La sentenza querelata si pronuncia unicamente sul presupposto processuale della capacità di rappresentanza del patrocinatore della qui opponente. Si tratta pertanto di una decisione incidentale notificata separatamente che, non concernente la competenza o una domanda di ricusazione, può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale, giusta l'art. 93 cpv. 1 LTF, soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'ammissione del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Sebbene spetti alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento dei citati presupposti, a meno che ciò non appaia con evidenza dalla sentenza impugnata o non sia insito nella natura medesima della vertenza (DTF 138 III 46 consid. 1.2 pag. 47 con rinvii), non occorre nel caso concreto esaminare oltre la questione: infatti, per motivi esposti qui di seguito, il gravame sfugge comunque ad un esame di merito.  
 
2.2. Conformemente alla giurisprudenza, una decisione incidentale va impugnata tramite il rimedio di diritto previsto per l'azione di merito (DTF 137 III 261 consid. 1.4 pag. 264; 137 II 399 consid. 1 pag. 401; per quanto concerne più specificatamente la problematica in esame vedasi sentenza 5A_47/2014 del 27 maggio 2014 consid. 2-4, con rinvio alla sentenza 1B_434/2010 e 1B_566/2011 del 14 novembre 2011 pubblicata in: Pra 2012 n. 57 pag. 392 consid. 3; sentenza 1B_420/2011 del 21 novembre 2011 consid. 1.1). Nel merito oggetto di giudizio è un'azione in esecuzione di una sentenza di divorzio, ovvero una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di carattere pecuniario con un valore di lite superiore al limite di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (cfr. sentenza impugnata consid. 11). Essa è quindi suscettiva di un ricorso in materia civile. Sebbene l'indicazione erronea del rimedio non comporta di principio alcun pregiudizio per la parte ricorrente se il suo allegato soddisfa le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382 con rinvii), nel caso concreto l'avvocato del qui ricorrente ha depositato un parallelo ricorso in materia civile di identica data, identico contenuto e con identiche conclusioni. In queste condizioni il presente ricorso in materia di diritto pubblico non può che essere dichiarato inammissibile, secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.  
 
3.  
 
3.1. Con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto.  
 
3.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF) né alla controparte che non è stata invitata ad esprimersi (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 maggio 2015 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud