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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_104/2023  
 
 
Sentenza del 6 marzo 2023  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Jametti, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dagli avv.ti Olivier Wehrli e Garen Ucari, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
addebiti bancari, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 gennaio 2023 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2022.45). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con petizione 28 giugno 2017B.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano la A.________ SAe ha chiesto che quest'ultima sia condannata a pagarle euro 159'842.--, fr. 162'921.-- e dollari statunitensi 127'967.--. Nel corso dell'istruttoria il Pretore ha proceduto, mediante videoconferenza, il 18 novembre 2020 all'audizione di un teste dall'Italia e il 23 novembre 2020 all'interrogatorio dell'attrice dalla Bulgaria. Con decisione 18 luglio 2022 ha respinto le obiezioni, fondate su una violazione del principio della territorialità e della Convenzione dell'Aja sull'assunzione delle prove all'estero, con cui la convenuta si era opposta all'assunzione delle menzionate prove. 
 
2.  
Il 12 gennaio 2023 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha stralciato dal ruolo il reclamo presentato dalla convenuta, ritenendolo senza oggetto perché le audizioni sono già avvenute. 
 
3.  
Con ricorso in materia civile del 15 febbraio 2023 la A.________ SA postula l'annullamento della sentenza emessa su reclamo e, in sua riforma, l'accoglimento della sua opposizione riguardante la forma delle audizioni, lo stralcio dei relativi verbali e una nuova audizione delle predette persone effettuata nel rispetto delle regole sulla cooperazione internazionale in materia civile o in Svizzera. In via subordinata chiede il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.  
 
4.1. Con riferimento all'ammissibilità del gravame, la ricorrente afferma che in concreto sarebbero soddisfatte le condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, perché la decisione attaccata può causare un pregiudizio irreparabile, concernendo prove acquisite non solo in maniera contraria alla legge ma addirittura in violazione dell'ordine pubblico.  
 
4.2. La decisione impugnata è una decisione incidentale in materia di prove notificata separatamente, che non termina la causa. Essa può quindi essere immediatamente attaccata al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) - e cioè un pregiudizio, di natura giuridica, che non può essere eliminato (completamente) con una successiva decisione finale favorevole al ricorrente, se necessario emanata dal Tribunale federale (DTF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2) - o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). L'impugnazione per motivi di economia processuale di decisioni incidentali notificate separatamente, che non concernono la competenza o domande di ricusa, costituisce una deroga al principio secondo cui il Tribunale federale dovrebbe occuparsi di una causa una sola volta (DTF 144 III 475 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.2). Tale eccezione va quindi applicata in modo restrittivo, ricordato che le parti non perdono alcun diritto, poiché possono impugnare le decisioni incidentali mediante ricorso contro la decisione finale nella misura in cui influiscono su quest'ultima (art. 93 cpv. 3 LTF; DTF 144 III 475 consid. 1.2; 138 III 94 consid. 2.2).  
 
4.3. Ora, a giusta ragione la ricorrente riconosce che nella fattispecie l'ipotesi prevista alla lett. b dell'art. 93 cpv. 1 LTF non entra in linea di conto. Per contro essa non può essere seguita quando ritiene che la decisione impugnata le può causare un danno irreparabile. Infatti, con il suo rimedio di diritto, la ricorrente intende ottenere l'estromissione delle predette audizioni dall'incarto della causa e una nuova assunzione di tale prove in una forma da lei ritenuta conforme al diritto. Queste finalità possono essere perfettamente ottenute mediante una giustificata impugnazione della decisione finale. Con riferimento alla giurisprudenza citata nel ricorso giova infine aggiungere che in concreto la legge non prevede l'eliminazione immediata di prove reputate illecite e nemmeno sussiste un interesse alla constatazione immediata della pretesa illegalità delle prove controverse, ragione per cui non sono neppure dati quei motivi che hanno già portato il Tribunale federale a ritenere che in ambito penale possono risultare eccezioni alla regola secondo cui la permanenza nell'incarto di una prova contestata non cagiona un pregiudizio irreparabile (DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1).  
 
5.  
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e come tale va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv.1 LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 marzo 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti