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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.228/2004 /viz 
 
Sentenza del 1° dicembre 2004 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
Composizione 
Giudici federali Escher, presidente, 
Meyer, Hohl, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.A.________, 
B.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
calcolo del minimo di esistenza, 
 
ricorso LEF contro la decisione emanata il 
27 ottobre 2004 dalla Camera di esecuzione 
e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Nell'ambito delle esecuzioni promosse dal Comune di Locarno nei confronti di B.A.________, l'Ufficio di esecuzione di Locarno ha calcolato l'eccedenza mensile pignorabile del debitore in fr. 855.--. Ha determinato gli introiti complessivi dei coniugi A.________ in fr. 6'897.--(reddito del marito di fr. 1'897.-- e reddito di A.A.________ di fr. 5'000.--). Il minimo esistenziale del debitore e di sua moglie è invece stato stabilito in fr. 3'788.-- (minimo di base di fr. 1'550.--, fr. 1'200.-- di "locazione", premi di cassa malati di fr. 638.-- e spese di trasferta di fr. 400.--). 
2. 
Con sentenza 27 ottobre 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso inoltrato da A.A.________ e da B.A.________ contro il predetto provvedimento. L'autorità di vigilanza ha segnatamente rilevato che in base alla Tabella cantonale dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo le spese supplementari per l'istruzione dei figli sono unicamente da considerare fino alla maggiore età, mentre il figlio che i ricorrenti chiedono di includere nel loro minimo esecutivo ha venticinque anni. Per quanto attiene alle spese di abitazione, la decisione cantonale indica che l'importo di fr. 1'200.-- è già comprensivo delle spese accessorie, ma che comunque eventuali spese supplementari di riscaldamento potranno, se documentate, essere oggetto di un riesame del pignoramento nel senso dell'art. 93 cpv. 3 LEF
3. 
Con ricorso 12 novembre 2004 A.A.________ e B.A.________ lamentano la mancata considerazione nel loro minimo vitale delle spese sostenute per il figlio C.A.________, atteso che gli studi universitari non devono essere riservati alla prole di genitori ricchi. Affermano poi che nella zona in cui abitano una pigione di fr. 1200.--, escluse le spese di riscaldamento, non concerne un appartamento di lusso ed indicano di non essere in grado di trovare un alloggio a minor prezzo. Sostengono inoltre che il riscaldamento della loro abitazione è costituito da radiatori elettrici e che, contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata, il contratto di locazione menziona che le spese di riscaldamento sono a carico degli inquilini. Terminano il ricorso indicando di allegare una copia delle fatture pagate all'azienda elettrica. 
4. 
Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in che consiste la violazione. Non sono ammessi conclusioni, fatti, impugnazioni e mezzi di prova nuovi, che avrebbero potuto essere proposti nella procedura cantonale. Giusta la costante giurisprudenza le conclusioni vertenti su una somma di denaro devono essere cifrate e il ricorrente non può limitarsi a domandare al Tribunale federale di fissare l'importo richiesto (DTF 121 III 390 consid. 1; da ultimo sentenza dell'8 novembre 2004 nella causa 7B.205/2004 consid. 2.1). 
In concreto l'atto di ricorso non cifra gli importi che i ricorrenti vorrebbero vedere inclusi nel loro minimo esistenziale. Da un lato essi chiedono che venga considerato anche il figlio a loro carico "in base alla tabella del minimo d'esistenza". Sennonché la tabella cantonale non contiene alcuna posta per figli venticinquenni agli studi. Nemmeno l'importo delle spese di riscaldamento che desiderano vedere riconosciuto dal Tribunale federale è indicato nel ricorso, i ricorrenti limitandosi a menzionare di allegare - inammissibilmente, poiché avrebbero già potuto essere prodotte nella procedura cantonale - copie delle fatture d'elettricità pagate, "quali giustificativi" della loro richiesta. Ne segue che, in assenza di conclusioni cifrate, il rimedio dev'essere dichiarato inammissibile. 
5. 
A titolo del tutto abbondanziale si può tuttavia rilevare quanto segue. 
5.1 In base alla giurisprudenza del Tribunale federale è vero che uno studio universitario non può essere considerato un lusso riservato alle classi sociali più abbienti; tale circostanza non significa tuttavia che una siffatta formazione superiore del figlio di un debitore escusso possa avvenire a spese dei creditori procedenti e quindi essere inclusa nel minimo vitale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LEF (DTF 98 III 34 consid. 2). L'obbligo di mantenimento di un figlio maggiorenne ancora in formazione è inoltre limitato dalle risorse economiche dei genitori e se queste si rivelano insufficienti, il mantenimento del figlio maggiorenne agli studi non fa parte del minimo vitale esecutivo dei genitori (sentenza del 26 novembre 1999 nella causa 7B.200/1999 consid. 2a, riprodotto pure in FamPra.ch 2000 pag. 550). 
5.2 Con riferimento alle spese di riscaldamento giova rilevare che la stessa sentenza impugnata indica che qualora i ricorrenti dovessero sopportare spese accessorie non incluse nei fr. 300.-- menzionati dal contratto di locazione, il debitore potrà chiedere all'Ufficiale, presentando i necessari documenti giustificativi, una modifica del pignoramento ai sensi dell'art. 93 cpv. 3 LEF. È del resto opportuno ricordare che, sebbene la determinazione del minimo vitale avvenga d'ufficio, il debitore è nondimeno tenuto a collaborare con l'Ufficio di esecuzione: egli deve fornire eventuali mezzi di prova già al momento del pignoramento (DTF 119 III 71 consid. 1), atteso segnatamente che, come già osservato al consid. 4, innanzi al Tribunale federale non sono ammessi mezzi di prova che avrebbero già potuto essere proposti nella procedura cantonale. 
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Comunicazione ai ricorrenti, al Comune di Locarno, 6600 Locarno, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 1° dicembre 2004 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del Tribunale federale svizzero 
La presidente: Il cancelliere: