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[AZA 7] 
U 32/01 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere 
 
Sentenza del 31 maggio 2001 
 
nella causa 
 
P._________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Sonja Achermann Bernaschina, via alla Ramogna 10, 6600 Locarno, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano 
 
F a t t i : 
 
A.- P._________, nata nel 1939, lavorava alle dipendenze della ditta Fratelli C._________ SA di L._________ in qualità di cassiera e come tale era assicurata presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI). In data 19 ottobre 1996 è scivolata mentre stava facendo le compere, procurandosi uno strappo muscolare al braccio destro. Il 6 maggio 1997 l'assicurata è nuovamente rimasta vittima di una scivolata, con successiva caduta sulla spalla destra. Ambedue i casi sono stati assunti dall'INSAI, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni legali. In particolare sono state eseguite, alla spalla destra, una risonanza magnetica il 22 gennaio 1997, un'artroscopia diagnostica il 6 agosto 1998, nonché un'operazione chirurgica di ricostruzione della cuffia dei rotatori presso la Clinica X._________ il 24 febbraio 1999. 
Alla chiusura del caso, sentito il parere del proprio medico di circondario (rapporto del dott. K._________ stilato l'11 gennaio 2000) e dopo aver interpellato il PD dott. H._________, il quale aveva eseguito il menzionato intervento chirurgico (risposte dell'8 marzo 2000), l'INSAI, con decisione del 16 maggio 2000, ha assegnato all'interessata un'indennità per menomazione dell'integrità fisica del 10 %. Le è stato invece negato il diritto ad una rendita d'invalidità; nonostante i postumi infortunistici, l'assicurata doveva infatti essere ritenuta in grado di riprendere normalmente l'attività lavorativa esercitata al momento dell'infortunio. Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 10 luglio 2000. 
 
B.- Rappresentata dall'avvocato Sonja Achermann Bernaschina, di Locarno, l'interessata è insorta con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Invocando segnatamente incongruenze tra il parere del sanitario di circondario dell'INSAI ed il PD dott. H._________, il quale in sede amministrativa si era limitato a rispondere ai quesiti dell'assicuratrice anziché determinarsi pure in merito alle sue proprie domande, l'insorgente ha chiesto l'erezione di una perizia medica ed il riconoscimento del diritto ad una rendita pari ad un'invalidità del 50 %. 
Con giudizio del 20 novembre 2000 l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame. Essa ha in particolare accertato che l'assicurata non presentava alcuna incapacità lavorativa nella sua professione di cassiera. In sostanza, se da un lato la ricorrente si era avvalsa delle specifiche circostanze faticose in cui aveva dovuto svolgere tale attività presso il C._________ SA di L._________, dall'altro doveva essere ammessa l'inesistenza di qualsivoglia incapacità di guadagno per il lavoro di cassiera eseguito normalmente. 
 
C.- Tramite la sua legale, P._________ interpone un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Protestate spese e ripetibili, ribadisce le censure sollevate dinanzi alla giurisdizione di prime cure. Chiede segnatamente che gli atti siano rinviati alla Corte cantonale affinché proceda all'allestimento di una perizia medica volta ad accertare il danno alla salute e la propria residua capacità lavorativa nell'ambito del lavoro femminile non qualificato. 
Rispondendo al gravame, l'INSAI ne propone l'integrale disattenzione. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- Oggetto della presente lite è il tema di sapere se l'interessata, oltre all'indennità per menomazione dell'integrità fisica riconosciuta dall'INSAI, abbia pure diritto ad una rendita d'invalidità. 
Nei considerandi dell'impugnato giudizio, l'autorità di ricorso cantonale ha debitamente illustrato le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto, facendo particolare accenno all'ordinamento disciplinante la questione dell'assunzione di prove in generale e quella specifica riguardante le condizioni che devono essere adempiute per aver diritto di essere sottoposti a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore. A detta esposizione basta pertanto fare riferimento e prestare adesione. 
 
2.- a) Nel caso in esame, la Corte cantonale ha innanzitutto rilevato che la ricorrente rimproverava sia al dott. K._________ che al PD dott. H._________ di aver fondato la propria valutazione della capacità lavorativa su un'errata descrizione dell'attività svolta presso il suo ex datore di lavoro. Tale descrizione era però stata chiaramente esposta in un rapporto ispettivo del 15 aprile 1997, fornito direttamente dalla ditta Fratelli C._________ SA, per cui della correttezza della stessa non si poteva dubitare. Comunque, pur ammettendo divergenze tra gli apprezzamenti dei due sanitari, la precedente istanza ha nondimeno sottolineato che proprio le menzionate descrizioni avevano condotto il dott. K._________ ed il PD dott. H._________ a riconoscere l'insorgente totalmente abile al lavoro. In ogni modo, date le circostanze concrete, il Tribunale poteva esimersi dal discutere le obiezioni sollevate dalla ricorrente: in effetti, l'eventuale diritto alla rendita d'invalidità non doveva essere determinato facendo riferimento alla particolare attività di cassiera presso il C._________, tanto più che l'interessata aveva perso il proprio posto di lavoro già alla fine del mese di maggio 1999. L'incapacità dell'assicurata doveva invece essere valutata in funzione dell'attività normalmente svolta da una cassiera su un mercato equilibrato del lavoro, facendo completamente astrazione da quella che poteva essere la specifica situazione presso il C._________. Ritenuto da un lato che nella maggior parte dei supermercati il lavoro di cassiera si svolgeva in maniera parzialmente diversa da quello eseguito presso l'anzidetto datore di lavoro, vale a dire in condizioni di sforzo fisico minore, che dall'altro i menzionati sanitari avevano ammesso la totale abilità al lavoro addirittura nell'attività più impegnativa effettivamente svolta, era giocoforza considerare che P._________ non presentasse alcuna incapacità lavorativa nella sua professione di cassiera, né quindi una qualsivoglia incapacità di guadagno. 
Tali considerazioni risultano convincenti e meritano conferma. 
 
b) Nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente ribadisce semplicemente le censure sollevate in sede di prima istanza. Non si determina invece in alcun modo contestando le pertinenti considerazioni sviluppate nel giudizio impugnato. Ritenuto che non perviene, con argomenti attendibili e convincenti, a mettere in forse le conclusioni cui è giunta la Corte cantonale, il suo ricorso si appalesa infondato. Meritano quindi tutela il giudizio cantonale e la decisione da esso protetta. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 31 maggio 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :