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[AZA 7] 
U 410/99 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e 
Leuzinger; Scartazzini, cancelliere 
 
 
Sentenza dell'8 novembre 2001 
 
nella causa 
 
D.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Marco 
Cereghetti, Corso Elvezia 7, 6901 Lugano, 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano 
 
 
F a t t i : 
 
A.- D.________, nata nel 1945, cucitrice presso la 
ditta S.________ SA di C.________ e come tale assicurata 
presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione 
contro gli infortuni (INSAI), in data 21 ottobre 1990 è 
caduta dalla scala esterna della propria abitazione 
procurandosi una contusione della spalla e dell'anca destre 
di media entità, senza importanti lesioni osteoarticolari. 
La ripresa del lavoro al 100 % era stata inizialmente 
prevista a partire dal 24 dicembre 1990. Il caso venne 
assunto dall'INSAI, il quale ha regolarmente corrisposto le 
prestazioni assicurative di legge. 
Con decisione del 13 marzo 1997, l'interessata è stata 
posta al beneficio di un'indennità per menomazione dell'integrità 
fisica del 5 %. L'Istituto assicuratore ha invece 
negato il diritto ad una rendita d'invalidità, considerando 
che i postumi dovuti all'infortunio non pregiudicavano la 
capacità di guadagno dell'assicurata in misura apprezzabile. 
Mediante decisione su opposizione del 6 luglio 1998, 
l'INSAI ha confermato il provvedimento inizialmente emesso. 
 
B.- Rappresentata dall'avvocato A. Rampini di Lugano, 
D.________ è insorta contro la menzionata decisione su 
opposizione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni 
del Cantone Ticino. Chiedeva di essere posta al beneficio 
di una rendita d'invalidità non inferiore al 50 %, a dipendenza 
del persistente danno alla spalla destra. Contestava 
essenzialmente la valutazione dell'esigibilità lavorativa, 
sia nella sua originaria professione di cucitrice sia in 
attività sostitutive. 
L'autorità di ricorso cantonale ha completato 
l'istruttoria ordinando l'allestimento di una perizia medica 
giudiziaria a cura del dott. M.________, specialista in 
fisiatria e reumatologia. Il referto peritale, fondato su 
una visita specialistica del 9 marzo 1999, è stato redatto 
il 5 maggio seguente. Dopo aver l'insorgente chiesto che il 
caso fosse sottoposto al prof. G.________, specialista in 
ortopedia dapprima all'Ospedale cantonale di F.________, 
più tardi alla Clinica X.________, il quale in passato ebbe 
in cura la paziente, il Tribunale delle assicurazioni ha 
nuovamente interpellato il dott. M.________, che in un 
complemento peritale 12 luglio 1999 si è espresso sulla data 
in cui l'assicurata, dopo l'infortunio occorsole il 
21 ottobre 1990, aveva verosimilmente raggiunto lo "status 
quo ante" o lo "status quo sine". In data 10 agosto 1999, 
la Corte cantonale ha informato l'interessata circa la possibilità 
che la contestata decisione su opposizione venisse 
modificata a suo detrimento, avvertendola della facoltà di 
procedere al ritiro dell'impugnativa. L'insorgente ha informato 
il Tribunale di non intendere far uso di tale possibilità. 
 
I giudici di prime cure hanno considerato che il nesso 
di causalità naturale fra il danno alla salute presentato 
dall'assicurata e l'infortunio da lei subito il 21 ottobre 
1990 si era estinto già a contare dall'8 febbraio 1991. A 
far tempo da quella data l'INSAI avrebbe pertanto dovuto 
porre fine definitivamente alle proprie prestazioni, le 
quali, per quanto atteneva alle cure mediche, erano state 
concesse sino nel marzo 1997. Il Tribunale precisava che la 
questione delle prestazioni indebitamente percepite si sarebbe 
posta soltanto se l'INSAI avesse deciso di pretenderne 
il rimborso. Con giudizio 23 settembre 1999 il gravame è 
stato respinto (disp. 1) e la decisione amministrativa 
6 ottobre 1998 (recte 6 luglio 1998) riformata nel senso 
che il nesso di causalità naturale fra il danno alla salute 
e l'infortunio 21 ottobre 1990 - e con esso l'obbligo contributivo 
dell'INSAI - era dichiarato estinto a far tempo 
dall'8 febbraio 1991 (disp. 2). 
 
C.- Patrocinata dall'avvocato M. Cereghetti di 
Massagno, D.________ interpone al Tribunale federale delle 
assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso 
il giudizio cantonale. Contesta in sostanza la perizia 
giudiziaria allestita dal dott. M.________, l'opinione del 
dott. A.________, capo clinica di ortopedia all'Ospedale 
Y.________ espressosi segnatamente nel febbraio 1991, al 
quale aveva fatto riferimento il perito giudiziario nelle 
sue informazioni complementari del 12 luglio 1999, nonché 
le conclusioni del dott. C.________, medico di circondario 
dell'INSAI. Fa valere che l'asserita lesione a livello 
della cuffia dei rotatori alla spalla destra sarebbe, 
secondo il prof. G.________, di cui chiede l'audizione, da 
ricondurre all'infortunio occorsole il 21 ottobre 1990. Lamenta 
che arbitrariamente sarebbe stata disattesa la richiesta 
di complementi istruttori già formulata in sede 
cantonale e ravvisa in tale rifiuto una violazione del diritto 
di essere sentito. Protestate spese e ripetibili, 
conclude postulando in via principale che l'intero incarto 
venga retrocesso al Tribunale di prime cure per complemento 
d'istruttoria e nuovo giudizio. In via subordinata, chiede 
che le venga assegnata una rendita d'invalidità pari ad 
un'incapacità di guadagno non inferiore al 50 %. La ricorrente 
ha altresì domandato di essere posta al beneficio 
dell'assistenza giudiziaria gratuita. Invitata da questa 
Corte a compilare l'apposito questionario relativo alle sue 
condizioni economiche, essa non vi ha dato alcun seguito 
entro il termine stabilito. 
L'INSAI propone che il gravame sia integralmente 
respinto, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali 
ha rinunciato a determinarsi. 
 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Oggetto della presente lite in sede cantonale era 
il tema di sapere se l'interessata, oltre a quanto già le è 
stato riconosciuto dall'INSAI, avesse diritto ad una rendita 
d'invalidità a dipendenza di un danno fisico trovantesi 
in un nesso di causalità naturale e adeguata con l'evento 
infortunistico subito nell'ottobre 1990. La precedente 
istanza ha inoltre esaminato il tema di sapere se prestazioni 
per cure mediche e indennità per menomazione dell'integrità 
fossero state a ragione corrisposte. Anche 
questo punto deve pertanto essere vagliato in concreto. 
Nei considerandi dell'impugnato giudizio, l'autorità 
di ricorso cantonale ha in modo esatto ed esauriente rammentato 
i principi che governano i presupposti di un nesso 
di causalità naturale (DTF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 
consid. 1b e sentenze ivi citate), precisando segnatamente 
quando sono dati i requisiti per l'erogazione di una rendita 
d'invalidità (art. 18 LAINF). A questa esposizione può 
pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
2.- Occorre innanzitutto rilevare che, contrariamente 
al rimprovero mosso dalla ricorrente al Tribunale cantonale, 
per i motivi di cui si dirà nel prossimo considerando 
la fattispecie della presente vertenza è stata delucidata 
correttamente, per cui è priva di ogni fondamento la censura 
di violazione del diritto di essere sentito e inconferente 
la conclusione intesa a postulare l'allestimento di 
ulteriori indagini. 
 
3.- a) Nel caso di specie, il tema di sapere se sia 
realizzato il presupposto di un nesso di causalità naturale 
tra l'infortunio subito il 21 ottobre 1990 ed il danno alla 
spalla destra è stato chiarito facendo capo ad una perizia 
giudiziaria circostanziata ed approfondita, stilata dal 
dott. M.________ in data 5 maggio 1999 e da lui completata 
il 12 luglio seguente. In base alla stessa, l'autorità di 
ricorso di prima istanza ha constatato che la menzionata 
relazione di causalità si era estinta già a contare dall'8 
febbraio 1991, conclusione formulata dal perito incaricato 
facendo riferimento al parere espresso il 13 febbraio 
1991 dal dott. A.________. Detto specialista aveva in 
particolare attestato che in occasione di un'artroscopia 
diagnostica eseguita in data 8 febbraio 1991 si era potuto 
escludere una rottura della cuffia dei rotatori e 
riscontrare solo lievi segni di degenerazione alla spalla 
destra. 
Questa conclusione, alla quale chiaramente si deve 
giungere ove si esamini attentamente l'insieme degli atti 
all'inserto, appare motivata e convincente. 
 
b) Con il ricorso di diritto amministrativo l'insorgente 
solleva nuovamente le allegazioni e le censure invocate 
davanti all'istanza inferiore. Alla luce di quanto 
precede, esse non possono però minimamente infirmare le 
conclusioni cui è giunta la giurisdizione cantonale. Occorre 
rilevare che la ricorrente fonda la propria tesi essenzialmente 
su due argomenti, ossia l'asserto secondo il quale 
il prof. G.________ avrebbe ammesso un nesso di 
causalità naturale tra l'evento in discussione e il danno 
alla salute così come l'assunto che l'esito cui giunse il 
dott. A.________ in occasione della summenzionata 
artroscopia potrebbe essere errato. Orbene, da un lato 
bisogna ribadire, come è stato rilevato correttamente 
dall'autorità di ricorso cantonale, che il prof. 
G.________, segnatamente in un certificato medico 
2 febbraio 1996, aveva soltanto dichiarato che la lesione 
della cuffia dei rotatori poteva essere attribuita alla caduta 
sulla spalla avvenuta nell'ottobre 1990, senza però 
nulla asserire in merito alla probabilità preponderante di 
tale nesso. Da un altro lato, a prescindere dal fatto che 
la ricorrente si limita a gratuite affermazioni sulla pertinenza 
delle conclusioni del dott. A.________, il prof. 
G.________, in un referto del 28 giugno 1993, non aveva minimamente 
criticato, pur facendovi esplicito riferimento, 
l'esito delle indagini effettuate dal menzionato 
specialista di ortopedia nel febbraio 1991. 
L'opinione dei primi giudici merita pertanto integrale 
conferma e dev'essere fatta propria del Tribunale federale 
delle assicurazioni. 
 
c) Discende dalle suesposte considerazioni che da 
questo profilo il gravame di D.________ risulta infondato; 
la decisione amministrativa e la pronunzia querelata, nella 
misura in cui quest'ultima ha per oggetto il diritto alla 
rendita d'invalidità, sono quindi meritevoli di tutela. 
 
4.- L'insorgente non ha contestato, nel ricorso in 
sede di prima istanza, le conclusioni dell'INSAI relative 
al diritto a prestazioni assicurative per cure mediche e 
indennità per menomazione dell'integrità. Tali elementi del 
provvedimento sono pertanto cresciuti in giudicato e non 
formavano oggetto della lite (DTF 125 V 415 consid. 2a). 
Ciò nonostante il Tribunale cantonale, a torto, li ha esaminati, 
concludendo in modo generale che il nesso di causalità 
naturale si era estinto a contare dall'8 febbraio 
1991, ma che poteva rimanere indeciso il tema di sapere se 
D.________ dovesse restituire prestazioni assicurative 
indebitamente percepite. 
Il ricorso di diritto amministrativo merita pertanto 
accoglimento nel senso che il punto 2 del dispositivo del 
giudizio impugnato dev'essere annullato. 
5.- Parzialmente vincente in causa, l'assicurata ha 
diritto a un'indennità di parte ridotta. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
 
p r o n u n c i a : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente 
accolto nel senso che è annullato il punto 2 del 
dispositivo del giudizio del Tribunale delle assicurazioni 
del Cantone Ticino del 23 settembre 1999; per 
l'eccedenza esso è respinto. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III. L'INSAI verserà alla ricorrente fr. 1000.- a titolo di 
indennità di parte. 
 
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 8 novembre 2001 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
 
 
 
 
Il Cancelliere :