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[AZA 7] 
U 301/00 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Kernen; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 16 ottobre 2001 
 
nella causa 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, 
 
contro 
 
M.________, opponente, rappresentato dal Patronato INCA, Rebgasse 1, 4005 Basilea, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano 
 
F a t t i : 
 
A.- M.________, nato nel 1942, lavorava come muratore presso un'impresa generale di costruzioni con sede a L.________ quando, l'11 novembre 1993, fu vittima di un infortunio professionale nel quale riportò una contusione alla spalla destra con lesione della cuffia dei rotatori. 
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni di legge. 
 
M.________ riprese l'attività lavorativa al 50% il 1° aprile 1994 e al 100% il 25 aprile successivo. 
Il 19 febbraio 1997 l'assicurato fece annunciare una ricaduta, in seguito alla quale si rese necessaria un'operazione ricostruttiva della cuffia dei rotatori lesa. 
Mediante decisione 14 maggio 1999, l'INSAI chiuse il caso e dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità del 30% dal 1° febbraio 1999 e di un'indennità per menomazione all'integrità del 10%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, il 15 luglio 1999. 
 
B.- L'assicurato fece proporre ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo l'assegnazione di una rendita del 42% dalla data stabilita. 
Per giudizio 23 maggio 2000 l'autorità giudiziaria cantonale accolse la domanda ricorsuale intesa ad aumentare il tasso d'invalidità dal 30% al 42%. 
 
C.- L'INSAI, per il tramite del proprio legale, produce al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo in cui postula di annullare il giudizio querelato e di ripristinare il tasso d'invalidità del 30% fissato nel provvedimento su opposizione litigioso. 
M.________ fa proporre la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si determina al riguardo. 
 
Diritto : 
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sul punto della valutazione dell'invalidità lamentata da M.________. 
L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. 
L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. 
A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
2.- a) Nell'evenienza concreta, dalla documentazione medica all'inserto risulta che l'assicurato, a dipendenza dei postumi infortunistici di cui è portatore a livello della spalla destra, è limitato in modo notevole nella capacità d'esercitare la sua abituale attività di muratore. 
Dagli stessi atti emerge tuttavia che egli, malgrado il danno fisico, è totalmente capace di eseguire, a tempo pieno e con un completo rendimento, attività professionali fisicamente più leggere rispetto a quella originaria. 
Queste valutazioni non sono sostanzialmente contestate in questa sede, né il Tribunale federale delle assicurazioni vede valido motivo per scostarsene. 
 
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di continuare la precedente attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. 
Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, il giudice di primo grado, in modifica di quanto disposto nel provvedimento amministrativo impugnato e avvalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, corrispondente alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate negli anni 1994-1999. 
Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza di questa Corte pubblicata in DTF 126 V 75
 
c) In tale sentenza di principio è stato in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito d'invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. 
La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. Questa Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. 
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale procedente da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. 
 
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). 
Le considerazioni espresse dal giudice di primo grado in merito alla retribuzione conseguibile da M.________ nell'esercizio di lavori leggeri confacenti si rivelano pertanto insostenibili. Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato. 
 
e) Per determinare il reddito ancora esigibile da M.________, l'INSAI ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso cinque aziende ticinesi. Dai medesimi è emerso in particolare che nelle attività leggere che l'assicurato, secondo i medici, sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e a rendimento completo i dipendenti di tali ditte percepivano, nel 1999, un reddito annuo medio pari a fr. 42'394.85 (fr. 211'974.25 : 5). 
Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico d'invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito, che a beneficio dell'assicurato non tiene conto delle tre occupazioni meglio retribuite indicate a titolo completivo dagli organi dell'assicurazione con la risposta di causa in sede cantonale, appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava nell'anno in questione a fr. 53'810.- (fr. 4'268.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,3%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 surricordata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%. 
Le critiche che M.________ muove all'INSAI in merito alla quantità delle indagini compiute al fine di definire il reddito ancora esigibile appaiono infine infondate, visto che questa Corte ha di recente avuto modo di ritenere sufficienti tre sole simili indagini (sentenza 21 febbraio 2000 in re K., U 338/98; cfr. pure sentenza 26 settembre 2000 in re D., U 448/99, dove come nel presente caso vennero ritenute sufficienti cinque indagini). 
 
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza l'infortunio del 1993 (fr. 60'569.15 annui) non è in sede di ultima istanza oggetto di litigio, il provvedimento su opposizione impugnato che riconosce all'assicurato il diritto a una rendita calcolata sulla base di un tasso d'invalidità del 30% merita di essere ristabilito. 
 
4.- a) Il provvedimento controverso concerne l'erogazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. La procedura è dunque gratuita (art. 134 OG). 
 
b) Giusta l'art. 159 cpv. 2 in relazione con l'art. 135 OG nessuna indennità di regola è assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Questo principio vale pure per l'INSAI (cfr. DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 3) 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il 
giudizio cantonale querelato 23 maggio 2000 essendo 
annullato. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano 
indennità di parte. 
 
III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 16 ottobre 2001 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :