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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_477/2018  
 
 
Sentenza del 6 giugno 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Stadelmann, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
rappresentato da B.________, 
 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 aprile 2018 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.527). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dopo un primo matrimonio celebrato nel dicembre 2007 con una connazionale titolare di un permesso di domicilio in Svizzera, il quale è stato sciolto per divorzio l'11 aprile 2012, ciò che ha implicato la revoca del permesso di dimora di cui beneficiava (vedasi al riguardo sentenza 2D_33/2013 del 28 giugno 2013), A.________ (1972), cittadino dominicano si è risposato il 21 agosto 2013 con una cittadina italo-dominicana titolare di un permesso di domicilio UE/AELS e ha ottenuto per tal motivo un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 20 agosto 2018. Egli è padre di quattro figli: la prima (1997) vive in Repubblica Dominicana mentre gli altri tre nati, rispettivamente, il [...] 2012, il [...] 2014 e il [...] 2014 (l'ultima essendo la figlia dell'attuale moglie), a cui versa dei contributi alimentari e nei confronti dei quali fruisce di un diritto di visita, sono domiciliati in Svizzera. 
 
B.   
L'8 febbraio 2014 A.________ e la (seconda) moglie hanno cessato di convivere e il 20 marzo 2014 sono stati autorizzati a vivere separati, la figlia venendo affidata alla madre. Dopo aver chiesto alla polizia cantonale d'interrogare i consorti sulla loro situazione matrimoniale ed avere dato al marito la possibilità di esprimersi sulla continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino gli ha revocato, il 13 novembre 2014, il permesso di dimora UE/AELS nonché fissato un termine per lasciare la Svizzera. Ha considerato, in sintesi, che lo scopo per il quale l'autorizzazione di soggiorno era stata concessa era venuto a mancare in seguito alla cessazione della convivenza. 
Detta decisione è stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 7 ottobre 2015, e - dopo una prima retrocessione - il 13 settembre 2017, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 27 aprile 2018. 
 
C.   
Il 28 maggio 2018 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un "ricorso di diritto pubblico/ricorso in materia costituzionale/ricorso per riforma" con cui chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la sentenza cantonale sia annullata e che gli venga rinnovato il permesso di dimora; in via subordinata propone che la causa sia rinviata all'autorità precedente affinché, dopo avere sentito le parti e completato l'istruttoria, emani un nuovo giudizio. Postula inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 III 416 consid. 1 pag. 417; 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii). 
 
2.  
 
2.1. Nel ricorso vengono elencati diversi rimedi di diritto, amalgamando quelli disciplinati dall'abrogata legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (CS 3 499; ricorso di diritto amministrativo) e quelli previsti dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF). Tale confusione non comporta comunque alcun pregiudizio per il ricorrente, nella misura in cui l'allegato adempie alle esigenze formali del tipo di ricorso esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382).  
 
2.2. L'impugnativa è stata presentata contro una decisione di ultima istanza cantonale in una causa di diritto pubblico; va quindi esaminato se la stessa sia ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.2 pag. 189).  
 
2.3. Il ricorrente ritiene di avere un diritto ad un permesso di dimora sulla base dell'art. 7 cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (CS 1 117). In primo luogo va osservato che, come peraltro già spiegato al rappresentante del ricorrente in precedenza in un caso analogo (sentenza 2C_1188/2014 del 28 gennaio 2015 consid. 2.3), questa legge è stata abrogata e sostituita dalla legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri, entrata in vigore il 1° gennaio 2008 (LStr; RS 142.20). Va poi precisato che il disposto richiamato disciplina la situazione di coniugi stranieri di cittadini svizzeri, allorché il ricorrente è sposato con una straniera titolare di un permesso di domicilio, fattispecie che era tutelata dal previgente art. 17 cpv. 2 LDDS, il cui contenuto corrisponde a quello dell'attuale art. 43 cpv. 1 LStr: è quindi a questa norma che può appellarsi. Sebbene questa conclusione non risulti d'acchito insostenibile, va comunque rilevato che il ricorrente, in quanto (tuttora) coniuge di una cittadina italo-dominicana titolare di un permesso di domicilio UE/AELS può, di principio, pretendere ad un permesso di dimora UE/AELS in virtù dell'art. 3 Allegato I ALC (RS 0.142.112.681; sentenze 2C_131/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4 e 2C_909/2015 del 1° aprile 2016 consid. 3 seg.), motivo per cui l'eccezione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova applicazione alla fattispecie (sentenza 2C_397/2011 del 10 ottobre 2011 consid. 1.1 e rinvio) e il ricorrente può presentare un ricorso in materia di diritto pubblico. Non occorre quindi ancora pronunciarsi sull'ammissibilità dello stesso in quanto concerne la revoca di un'autorizzazione che potrebbe (ancora) avere effetti giuridici (DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4) oppure perché l'interessato potrebbe appellarsi all'art. 8 CEDU con riferimento alla relazione con i figli, domiciliati in Svizzera.  
 
2.4. Poiché contro la sentenza impugnata è aperta la via ordinaria del ricorso in materia di diritto pubblico, il ricorso sussidiario in materia costituzionale e il ricorso per riforma non entrano in considerazione. L'impugnativa è stata inoltre presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e da persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) : il rimedio ordinario esperito è quindi, in linea di principio, ricevibile.  
 
3.   
Dopo una lunga digressione sui diritti e obblighi dei consorti quando vi è una separazione legale, sulle discriminazioni esistenti tra cittadini europei ed extracomunitari per quanto concerne l'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno, rispettivamente sulle difficoltà per conservare il proprio permesso quando sorgono problemi nella coppia quando uno dei coniugi è cittadino svizzero e l'altro extracomunitario, sulle misure che l'autorità può adottare a tutela dei figli in caso di separazione e, infine, commenti ostili nei confronti della moglie - aspetti che in gran parte esulano dall'oggetto del litigio e sono quindi inammissibili - il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 18 (recte: 25) della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 LPAmm; RL/TI 3.3.1.1), non essendo a suo parere stata eseguita un'istruttoria approfondita della causa, nonché del suo diritto di essere sentito (art. 29 Cost.) sotto diversi aspetti (negato accesso agli atti, rifiuto di udirlo personalmente). Sennonché queste critiche sono del tutto immotivate (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF) e sfuggono pertanto ad un esame di merito. 
 
4.   
 
4.1. Osservato che il ricorrente si era separato dalla moglie dopo appena cinque mesi di convivenza, l'asserita ripresa della vita comune essendo stata confutata pendente causa, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha concluso che egli non poteva più richiamarsi all'art. 3 Allegato I ALC per mantenere il proprio permesso di dimora. Ha poi giudicato che, siccome non vi era più coabitazione da febbraio 2014 né vita coniugale tra i consorti, il ricorrente non poteva appellarsi nemmeno agli art. 43 e 49 LStr. Scartata poi l'applicazione dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr (l'unione coniugale non essendo durata tre anni), la Corte cantonale ha osservato che non sussistevano neanche i gravi motivi di cui all'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr, non avendo l'insorgente preteso di essere stato vittima di violenza né risultando dagli atti elementi che permettevano di ritenere che la sua reintegrazione nel Paese di origine fosse fortemente compromessa.  
 
4.2. Il ricorrente non rimette in discussione il fatto che nulla può dedurre dall'Accordo sulla libera circolazione; su questo aspetto non occorre di conseguenza tornare nemmeno in questa sede. Egli si limita di fatto a citare il contenuto degli art. 42 (il quale tuttavia non trova applicazione in concreto, la vertenza ricadendo sotto l'art. 43), 49 e 50 cpv. 1 lett. a e b LStr e parte della giurisprudenza federale esistente al riguardo, criticando anche lungamente quest'ultima in particolare per le differenze esistenti tra stranieri comunitari e extracomunitari, senza però spiegare (art. 42 cpv. 2 LTF) in che dette norme sarebbero state applicate in modo errato nei suoi confronti. Questa scarna motivazione, non suffragata da alcun elemento probatorio, contrariamente all'esteso obbligo di collaborazione che gli incombe in proposito (DTF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; sentenza 2C_784/2013 dell'11 febbraio 2014 consid. 4.1), non è atta ad invalidare le conclusioni derivanti dalla dettagliata ed accurata analisi effettuata dai giudici cantonali in proposito (cfr. sentenza cantonale impugnata pag. 6 seg. consid. 2 a 5), le quali vanno tutelate e a cui ci si limita a rinviare in questa sede.  
 
5.   
 
5.1. Illustrata la giurisprudenza federale concernente le relazioni tra il genitore straniero che non ne ha la custodia e i (l) figli (o) al beneficio di un diritto di risiedere nel nostro Paese (come in concreto) dedotta dall'art. 8 CEDU ed elencate le relative esigenze affinché possa essere accordata un'autorizzazione di soggiorno (cfr. sentenza impugnata pag. 11 segg. consid. 6), il Tribunale cantonale amministrativo ha constatato che il legame economico esistente tra l'insorgente e i figli raggiungeva l'intensità richiesta dalla prassi. Ciò non era invece il caso dei rapporti affettivi, risultando dalle dichiarazioni rilasciate delle madri dei bambini, da cui non vi erano motivi di scostarsi, che l'interessato vedeva l'ultimogenita 15, al massimo 30 minuti, ogni due settimane e gli altri due figli circa sei ore a sabati alterni: non si poteva quindi considerare che si era in presenza di un legame affettivo particolarmente intenso ai sensi della prassi federale, la relazione con i figli essendo in verità ampiamente al di sotto dell'ordinario. I giudici hanno concluso rilevando che il ricorrente non aveva dimostrato di avere assidui rapporti regolari e spontanei con i figli e non erano certo alcune fotografie che lo ritraevano in loro compagnia che permettevano di ritenere il contrario. In queste circostanze, anche se un rientro in Patria rendeva le modalità dell'esercizio del diritto di visita più difficoltose, i rapporti potevano essere mantenuti mediante contatti telefonici e scritti, tramite i mezzi di comunicazione multimediali o visite reciproche e regolate se del caso con l'ausilio di un curatore educativo.  
 
5.2. Di fronte a questa dettagliata e accurata analisi, il ricorrente si limita ad addurre che considerata la distanza tra il paese d'origine e la Svizzera è impensabile pretendere che il diritto di visita venga esercitato nell'ambito di soggiorni brevi, che egli versa i contributi alimentari dovuti e che l'intensità dei rapporti con i figli viene dimostrata dalle fotografie prodotte. Ora, una tale argomentazione non è all'evidenza sufficiente per giudicare falsa o errata l'opinione della Corte cantonale (cfr. sentenza cantonale impugnata pag. 11 segg. consid. 6), in particolare per quanto concerne la mancata intensità del legame affettivo richiesta dalla prassi: l'opinione dei giudici cantonali, alla quale ci si allinea, merita pertanto conferma. Anche su questo aspetto il ricorso si dimostra infondato.  
 
5.3. Da quel che precede discende che l'impugnativa risulta manifesta-mente infondata e come tale va respinta.  
 
6.   
Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 
 
 
7.   
 
7.1. L'istanza di assistenza giudiziaria contenuta nel gravame, la quale non era peraltro documentata, dev'essere respinta in quanto il ricorso appariva sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).  
 
7.2. Il rappresentante del ricorrente ha redatto un allegato ricorsuale nel quale ha amalgamato il diritto previgente e la normativa attualmente in vigore sia dal profilo procedurale che con riferimento agli aspetti di merito. Ora, questa Corte gli ha già spiegato che un tal modo di procedere non è corretto (sentenza 2C_1188/2014 del 28 gennaio 2015). In queste condizioni, considerato il carattere temerario del ricorso, dovuto anche alla natura degli argomenti ivi sollevati, si giustifica di porre le spese dell'attuale procedimento a carico del rappresentante (art. 66 cpv. 3 LTF; sentenza 2D_32/2012 dell'11 giugno 2012 con riferimenti). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico di B.________. 
 
4.   
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 6 giugno 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud