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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_98/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 3 giugno 2016  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Donzallaz, Haag, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
agente per sé e in rappresentanza di: 
 
2. B.B.________, 
3. C.B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona, 
2. Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Rifiuto del rinnovo dei permessi di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 dicembre 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________ (1967) e la figlia C.B.________ (1999), cittadine italiane, hanno ottenuto il 9 settembre 2007 un permesso di dimora UE/AELS nel Cantone di Neuchâtel, valido fino al 10 settembre 2012, per svolgere un'attività lucrativa dipendente rispettivamente per vivere con la madre. Il 27 ottobre 2007 esse sono state raggiunte da B.B.________ (1964), loro compagno rispettivamente padre, al quale è stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS senza attività lavorativa e valevole fino al 27 ottobre 2012, A.________ avendone garantito il sostentamento. 
 
B.   
Inabile al lavoro per motivi di salute dal 16 dicembre 2008 e senza impiego in seguito ad una ristrutturazione aziendale dal 1° aprile 2009, A.________ si è trasferita, insieme al compagno e alla figlia, nel Cantone Ticino il 1° ottobre 2009. Là ha iniziato a percepire, il 12 ottobre successivo, le indennità di disoccupazione alle quali si sono aggiunte, dal 1° novembre 2009, prestazioni assistenziali per lei e i conviventi. 
Il 26 luglio 2010, preso atto che A.________ beneficiava ancora di indennità di disoccupazione, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni le ha rilasciato un permesso di dimora UE/AELS per cambiamento di Cantone con la stessa validità e il medesimo scopo di quello accordatole in origine. Un trattamento uguale è stato concesso al compagno e alla figlia. 
 
C.   
Il 23 agosto 2012 rispettivamente il 12 ottobre 2012 A.________, la figlia e il compagno hanno chiesto il rilascio di permessi di domicilio. Nel corso dell'istruttoria delle domande è apparso che A.________ era da diverso tempo senza lavoro, che aveva esaurito, il 31 marzo 2011, le indennità di disoccupazione e che lei e i familiari avevano usufruito dell'aiuto sociale dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2012 e, dopo un'interruzione di qualche mese, di nuovo in modo continuo dal 1° novembre 2012. Inoltre, avevano percepito gli assegni familiari integrativi (AFI; fr. 559.-- mensili), dal 1° ottobre 2013 al 31 luglio 2014. Infine, benché fossero entrambi iscritti da tempo all'ufficio regionale di collocamento di X.________ ed avessero anche effettuato diverse ricerche di lavoro, né lei né il compagno avevano (ri) trovato un impiego. 
 
D.   
Sulla base dei citati fatti e dopo avere concesso agli interessati la possibilità di esprimersi, la Sezione della popolazione ha negato il 23 gennaio 2014 il rilascio di permessi di domicilio a A.________, alla figlia C.B.________ e al compagno B.B.________ e, nel contempo, ha rifiutato di rinnovare i loro permessi di dimora UE/AELS. 
Il Consiglio di Stato, dinanzi al quale gli interessati hanno contestato con atti separati unicamente il rifiuto del rinnovo dei permessi di dimora UE/AELS, ha respinto con un unico giudizio del 28 maggio 2014 le loro impugnative. Detta decisione è stata confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 23 dicembre 2014. 
 
E.   
Il 28 gennaio 2015, agendo per sé e in rappresentanza della figlia e del compagno, A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e la proroga dei loro permessi di dimora UE/AELS. Censura la disattenzione dell'Accordo, concluso il 21 giugno 1999, tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione o ALC; RS 0.142.112.681) e del principio della proporzionalità. Chiede che venga conferito l'effetto sospensivo al gravame e di essere dispensata dal dovere versare un anticipo a titolo di garanzia delle spese giudiziarie. 
Chiamati ad esprimersi il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio della Corte, mentre il Tribunale cantonale amministrativo ha rinunciato a formulare osservazioni, limitandosi a riconfermare le motivazioni e conclusioni della propria sentenza. La Sezione della popolazione e la Segreteria di Stato della migrazione SEM hanno proposto la reiezione del gravame. 
 
F.   
Con decreto presidenziale del 30 gennaio 2015 è stato concesso l'effetto sospensivo al ricorso. 
 
G.   
Con replica del 21 aprile 2015 i ricorrenti hanno ribadito i loro argomenti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369). 
 
2.  
 
2.1. Contro le decisioni finali emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, in ambito di diritto degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
2.2. I ricorrenti, cittadini italiani, possono, in linea di principio, appellarsi all'Accordo sulla libera circolazione per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi o no un'attività lucrativa, oppure quale diritto derivato (cfr. art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC, rispettivamente art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC nonché art. 3 cpv. 1 e 2 lett. a Allegato I ALC), senza che l'art. 83 lett. c n. 2 LTF sia loro opponibile (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C_558/2009 del 26 aprile 2010 consid. 1 non pubblicato in DTF 136 II 329). Inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF), da persone legittimate ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame è, quindi, in linea di principio, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
3.  
 
3.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico può tra l'altro essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende anche i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e può quindi, in linea di principio, accogliere o respingere un ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati dalla parte ricorrente o sui quali si è fondata l'autorità precedente (DTF 133 II 249 consid 1.4.1 pag. 254). La violazione di diritti fondamentali è per contro esaminata solo se la parte ricorrente ha espressamente sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF combinato con l'art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 134 I 83 consid. 3.2 pag. 88).  
 
3.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il proprio ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene quando tale accertamento è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove addotte (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2).  
 
3.3. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. anche DTF 129 I 49 consid. 3 pag. 57; 128 I 354 consid. 6c pag. 357). La memoria ricorsuale deve esporre le ragioni per cui questa condizione risulterebbe adempiuta (DTF 133 III 393 consid. 3 pag. 395). Le prove documentali devono inoltre essere prodotte entro la scadenza del termine di ricorso o del termine eventualmente assegnato per la presentazione di un atto di replica (art. 42 cpv. 3 e 102 cpv. 3 LTF; cfr. anche DTF 113 Ia 407 consid. 1 pag. 408). È comunque esclusa l'allegazione di fatti accaduti dopo la pronuncia del giudizio impugnato così come di prove non ancora esistenti a tale momento (cosiddetti veri nova; cfr. DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343 seg.; 130 II 493 consid. 2 pag. 497; 128 II 145 consid. 1.2.1 pag. 150).  
 
3.4. I ricorrenti hanno trasmesso numerosi documenti - in originale oppure in copia - assieme al gravame, rispettivamente all'allegato di replica: vari contratti di lavoro sottoscritti dalla ricorrente 1, il primo con la D.________ SA il 13 dicembre 2011 (nonché la conferma d'impiego del 20 agosto 2012 e la disdetta del 30 agosto 2012 per il 30 settembre successivo), il secondo con la E.________ SA il 27 maggio 2014 (così come la conferma d'impiego del 25 giugno 2014, la disdetta del 30 giugno 2014 per il 6 luglio successivo e il certificato di salario del mese di giugno 2014), il terzo con la F.________ SA il 22 agosto 2014 (e i certificati di salario di quest'ultima datrice di lavoro per i mesi da settembre 2014 a gennaio 2015). Hanno poi inviato diversi verbali dei colloqui di consulenza con l'Ufficio regionale di collocamento e vari altri atti per gli anni 2012 e 2014, nonché scritti riferiti alla scolarità della figlia. Essi hanno poi regolarmente fatto pervenire a questa Corte i certificati di salario concernenti l'impiego presso la F.________ SA.  
Nella misura in cui si tratta di copie rispettivamente di originali di atti già prodotti in sede cantonale, i documenti in questione sono ricevibili. Lo stesso dicasi anche per quelli che si limitano a confermare fatti che esistevano già quando la Corte cantonale si è pronunciata (DTF 102 Ia 76 consid. 2f pag. 79/80; vedasi anche sentenza 2C_793/2015 del 29 marzo 2016 consid. 3.3 secondo paragrafo). Per quanto concerne invece le prove offerte per la prima volta con l'allegato di ricorso e che portano una data precedente al giudizio impugnato, le stesse sono inammissibili, non essendo stato dimostrato per quali ragioni la loro produzione si giustificherebbe solo ora. Infine, i documenti inviati dopo il termine di ricorso, rispettivamente dopo la replica (salvo un'eccezione, vedasi consid. 8.2), segnatamente i vari certificati di salari spediti ogni mese, sono inammissibili poiché tardivi (sentenze 2C_669/2015 del 30 marzo 2016 consid. 3; 2C_173/2011 del 24 giugno 2011 consid. 1.3 e 2C_746/2009 del 16 giugno 2010 consid. 2). 
 
4.   
Rammentato che le decisioni di rifiuto del rilascio dei permessi di domicilio UE/AELS erano cresciute in giudicato incontestate e che oggetto di disamina era unicamente il negato rinnovo dei permessi di dimora UE/AELS, il Tribunale cantonale amministrativo ha giudicato, in sintesi, che la ricorrente 1 non poteva più essere considerata quale "lavoratrice" ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione: ella non esercitava più un'attività dipendente regolare dal 1° aprile 2009, non aveva più diritto alle indennità di disoccupazione dal 31 marzo 2011 e le successive attività reperite non permettevano di giungere a diversa conclusione. Per quanto concerne il contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto con la E.________ SA l'interessata non aveva fornito, venendo meno al suo dovere di collaborazione, precisi ragguagli al riguardo e non era quindi dato a sapere se aveva effettivamente iniziato a lavorare, se aveva superato il periodo di prova e se il rapporto di lavoro sussisteva tuttora. Per quanto riguarda invece il contratto con la F.________ SA, sebbene stipulato per una durata indeterminata, si trattava tuttavia di un contratto ad ore e su chiamata, di modo che non si era in presenza di un'attività effettiva e reale ai sensi dell'ALC, bensì di un lavoro di natura marginale ed accessoria. In seguito i giudici cantonali hanno rilevato che il fatto di essere iscritta all'Ufficio regionale di collocamento, se ancora di attualità, e le numerose infruttuose ricerche di lavoro dimostravano tutto al più che l'interessata da anni non fruiva più di reali prospettive di impiego. Premesse queste considerazioni hanno quindi giudicato privo di pertinenza l'argomento secondo cui essa avrebbe conservato, quale disoccupata involontaria alla ricerca effettiva di un impiego, lo statuto di lavoratrice. Infine, hanno osservato che il permesso di cui fruiva era valido fino al 10 settembre 2012 e che avrebbe potuto tutto al più ottenerne il rinnovo per un anno, previa trasformazione dello scopo (ricerca di un impiego), cioè fino al 10 settembre 2013. Siccome a tale scadenza la sua situazione non si era modificata, l'interessata non avrebbe comunque potuto ottenere un'ulteriore proroga. 
Esaminando poi la situazione del ricorrente 2, la Corte cantonale ha rilevato che questi aveva ottenuto un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa solo perché la compagna ne aveva garantito il sostentamento. Ora, considerato che erano da anni a carico dell'assistenza pubblica, neanche lui poteva pretendere di conservarlo visto che la convivente non poteva più provvedere ai suoi bisogni. Ha poi osservato che, analogamente alla situazione della ricorrente 1, il suo permesso, valido fino al 27 ottobre 2012, avrebbe tutto al più potuto essere prorogato di un anno, previa trasformazione dello scopo (ricerca di un impiego), cioè fino al 27 settembre 2013. Dato che a tale scadenza la sua situazione non si era modificata, le ricerche d'impiego rivelandosi tutte infruttuose, egli non poteva di conseguenza conservare la propria autorizzazione di soggiorno nemmeno previa modifica dello scopo del soggiorno. 
Il Tribunale cantonale amministrativo ha poi constatato che gli interessati non disponevano di mezzi finanziari sufficienti e che erano tuttora a carico della pubblica assistenza, motivo per cui non potevano chiedere il rilascio di autorizzazioni di soggiorno senza attività lucrativa ai sensi dell'art. 24 Allegato I ALC. Essi infine non potevano prevalersi di un diritto a rimanere nel nostro Paese in virtù dell'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC, dato che non avevano maturato un diritto alla pensione e non erano colpiti da inabilità permanente al lavoro. 
Negato il diritto degli insorgenti ad ottenere un'autorizzazione di soggiorno in applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione, il Tribunale cantonale amministrativo ha poi rilevato che essi non vi potevano nemmeno pretendere in base al diritto interno, essendo in concreto adempiuti i motivi di revoca previsti dall'art. 62 lett. e LStr ([RS 142.20], dipendenza dall'aiuto sociale). Infine, ha aggiunto che i provvedimenti contestati rispettavano l'art. 8 CEDU e il principio della proporzionalità, non intravvedendo tra l'altro particolari problemi per la figlia C.B.________ né dal profilo scolastico né da quello della salute (aspetto comunque non più evocato in sede ricorsuale cantonale). 
 
5.  
 
5.1. In concreto occorre determinare in primo luogo se la ricorrente 1, cittadina italiana, soddisfa alle esigenze esatte per vedersi conferire lo statuto di "lavoratrice" ai sensi dell'art. 6 Allegato I ALC o se si deve partire dal presupposto che ella non esercita (più) un'attività lucrativa ai sensi del diritto europeo, di modo che deve allora adempiere le esigenze finanziarie più restrittive poste dall'ALC per potere essere autorizzata a soggiornare in Svizzera (vedasi segnatamente l'art. 24 cpv. 1 lett. a Allegato I ALC, che pretende dal cittadino di una parte contraente che non esercita un'attività economica nello Stato di residenza e che non beneficia di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni dell'Accordo di fornire la prova di  "mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il suo soggiorno"; sulla sussidiarietà di questo disposto rispetto all'art. 6 Allegato I ALC, cfr. art. 2 cpv. 2 Allegato I ALC; SILVIA GASTALDI, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP, in: Personenfreizügigkeit und Zugang zu staatlichen Leistungen, 2015, pag. 121 segg. e pag. 143).  
 
5.2. Conformemente all'art. 6 cpv. 1 Allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente (in appresso denominato lavoratore dipendente) che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi. Le ulteriori proroghe dell'autorizzazione di soggiorno sono sottoposte alla condizione che l'interessato conservi lo statuto di lavoratore (cfr. EPINEY/BLASER, in: Code annoté des droits des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n. 27 all'art. 4). Il capoverso 6 dell'art. 6 Allegato I ALC precisa poi che la carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipende da un'incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente.  
 
5.3. Secondo l'art. 16 cpv. 2 ALC, nella misura in cui l'applicazione dell'Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee ([CGCE], diventata la Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], di seguito: Corte di giustizia) precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza successiva alla firma dell'Accordo è tuttavia presa in considerazione dal Tribunale federale al fine di garantire il parallelismo con la situazione giuridica che esisteva al momento della firma dell'Accordo e per tenere conto dell'evoluzione della giurisprudenza dell'UE (cfr. DTF 140 II 112 consid. 3.2 pag. 117; 139 II 393 consid. 4.1 pag. 398 seg.; 136 II 65 consid. 3.1 pag. 70 seg., tutte con numerosi riferimenti).  
 
5.4. L'accezione di "lavoratore" costituisce una nozione autonoma del diritto europeo, che non dipende quindi da considerazioni nazionali (DTF 131 II 339 consid. 3.1 pag. 344; vedasi anche DTF 140 II 112 consid. 3.2 pag. 117; sentenza della CGUE del 24 gennaio 1985 66/85  Deborah Lawrie-Blum c. Land Baden-Württemberg, Racc. 1986 pag. 02121, punto 16; GASTALDI, op. cit., pag. 141; ZÜND/HUGI YAR, Staatliche Leistungen und Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA, in: Personenfreizügigkeit und Zugang zu staatlichen Leistungen, 2015, pag. 157 segg. e pag. 187; EPINEY/BLASER, op. cit., n. 23 all'art. 4; EPINEY/BLASER, L'accord sur la libre circulation des personnes et l'accès aux prestations étatiques: un aperçu, in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, 2015, pag. 40).  
 
5.5. Come già spiegato dal Tribunale federale, la nozione di lavoratore che delimita il campo di applicazione del principio della libera circolazione dei lavoratori dev'essere, conformemente alla prassi della Corte di giustizia, interpretata in modo estensivo, mentre le eccezioni e le deroghe a questa libertà fondamentale vanno, al contrario, sottoposte ad un'interpretazione restrittiva. È quindi considerato "lavoratore" colui che svolge, per una certa durata, a favore di un'altra persona e sotto la sua direzione, delle prestazioni per le quali percepisce una controprestazione (esistenza di una prestazione di lavoro, di un legame di subordinazione e di una rimunerazione). Ciò presuppone che l'attività lavorativa sia reale ed effettiva, all'esclusione di attività così ridotte da apparire meramente marginali e accessorie (cfr. sentenza della CGUE del 23 marzo 1982 53/83  D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, Racc. 1982 pag. 01035, punto 17; DTF 141 II 1 consid. 2.2.4 pag. 6 et consid. 3.3.2 pag. 9; sentenza 2C_412/2014 del 27 maggio 2014 consid. 3.3).  
Occorre osservare che non rientrano nella definizione di attività reali ed effettive quelle che non appartengono al normale mercato dell'impiego, ma sono volte a permettere la rieducazione o il reinserimento di persone con capacità ridotte sul piano fisico o psichico. Va poi precisato che né la natura giuridica della relazione lavorativa dal profilo del diritto interno (ad esempio un contratto di lavoro sui generis) né la produttività più o meno elevata del lavoratore né il suo grado di occupazione (ad esempio un lavoro su chiamata) né la provenienza dei mezzi (privati o pubblici) per rimunerarlo né nemmeno l'ammontare di detta rimunerazione (ad esempio uno stipendio inferiore al minimo garantito) rappresentano, di per sé, degli elementi decisivi per valutare lo statuto di lavoratore ai sensi del diritto comunitario. Statuto che, tra l'altro, non può automaticamente essere negato a chi esercita un'attività lavorativa salariata reale ed effettiva per il semplice fatto che cerca a completare la rimunerazione ricevuta per tale attività, al di sotto del minimo legale, con altri mezzi di sussistenza leciti. Da questo profilo è irrilevante stabilire da quale fonte, pubblica o privata, propria o di terzi, provengono i mezzi di sussistenza, a condizione che la concretezza e l'effettività dell'attività lavorativa siano dimostrate (cfr. DTF 131 II 339 consid. 3.2 e 3.3 pag. 345 segg. e le numerose sentenze della CGUE citate; sentenza 2C_390/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; CHANTAL DELLI, Verbotene Beschränkungen für Arbeitnehmende?, 2009, pag. 38; MARCEL DIETRICH, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, 1995, pag. 278 seg. e pag. 286 seg.). Da quanto precede discende che lo statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC si applica anche ai cosiddetti "working poor", ossia ai lavoratori che, anche se svolgono un'attività lavorativa reale ed effettiva, percepiscono un reddito che non è sufficiente per provvedere al loro sostentamento rispettivamente a quello della loro famiglia nello Stato di residenza (cfr. sentenza della CGUE del 3 giugno 1986 139/85  R. H. Kempf c. Secrétaire d'Etat à la Justice, Racc. 1986 pag. 01741, punto 14; GASTALDI, op. cit., pag. 133; ZÜND/HUGI YAR, op. cit., pag. 162, 187 e 190).  
Ciò non toglie che, al fine di determinare se l'attività lavorativa svolta è reale ed effettiva, si può tenere conto dell'eventuale carattere irregolare delle prestazioni fornite, della loro durata limitata e dell'esigua rimunerazione che procurano. La libera circolazione dei lavoratori presuppone, in linea di principio, che colui che se ne prevale fruisca dei mezzi per provvedere al proprio sostentamento, soprattutto nella fase iniziale della sua installazione nello Stato ospitante o quando è alla ricerca di un impiego. Motivo per cui se un lavoratore effettua solo un numero molto ridotto di ore - nell'ambito, ad esempio, di un rapporto di lavoro basato su un contratto a chiamata - o se percepisce solo redditi esigui, ciò può essere idoneo a dimostrare che l'attività effettuata è solo marginale ed accessoria (cfr. DTF 131 II 339 consid. 3.4 pag. 347 e le sentenze della CGUE citate). 
 
5.6. Occorre poi rammentare che, conformemente all'ALC e per prassi costante, il lavoratore dipendente al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS in corso di validità per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera non può essere privato della citata autorizzazione al motivo che percepisce prestazioni assistenziali. Fintanto che è considerato un lavoratore ai sensi dell'ALC, egli fruisce infatti degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori nazionali (cfr. art. 9 cpv. 1 Allegato I ALC) e quindi, tra l'altro, ha il diritto di percepire prestazioni assistenziali (cfr. art. 9 cpv. 2 Allegato I ALC).  
 
5.7. Quando invece il rapporto di lavoro prende fine, l'interessato perde di principio lo statuto di lavoratore, essendo tuttavia beninteso che, da un lato, questo statuto può produrre degli effetti anche dopo la fine del rapporto d'impiego e, dall'altro, che una persona che cerca realmente un lavoro dev'essere considerata come un lavoratore (sentenza 2C_1162/2014 dell'8 dicembre 2015 consid. 3.4 in fine e rinvii).  
 
5.8. Un permesso di dimora UE/AELS può essere revocato o non venire prorogato quando le condizioni poste al suo rilascio non sono più adempiute (cfr. art. 23 cpv. 1 OLCP; sentenza 2C_1162/2014 citata, consid. 3.5 e riferimenti). Ciò non vuole dire che dette esigenze iniziali devono essere soddisfatte in modo ininterrotto: una persona che si è vista rilasciare un permesso di dimora UE/AELS per via del suo statuto di lavoratore e che poi si ritrova in una situazione di disoccupazione involontaria oppure quando lo stato di disoccupazione dipende da un'incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, continua a beneficiare del proprio permesso di dimora, il quale può anche, a determinate condizioni, essere rinnovato (sentenza 2C_1162/2014 citata, consid. 3.5 e richiami).  
 
5.9. Interpretando questi principi, questa Corte è giunta alla conclusione che lo straniero al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS può perdere lo statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC e, di riflesso, vedersi negare la proroga, rispettivamente revocare l'autorizzazione di soggiorno di cui è titolare se a) si trova in una situazione di disoccupazione volontaria b) se dal suo comportamento può essere dedotto che non sussiste (più) alcuna prospettiva reale di lavoro o c) in caso di abuso, ossia quando egli si sposta in un altro Stato contraente per esercitarvi un lavoro fittizio oppure di una durata estremamente limitata con l'unico scopo di beneficiare di determinati aiuti, ad esempio di prestazioni assistenziali migliori di quelle che percepirebbe nel proprio paese (DTF 141 II 1 consid. 2.2.1 pag. 4; 131 II 339 consid. 3.4 pag. 347; sentenza 2C_1162/2014 citata, consid. 3.6 e rinvii).  
 
6.  
 
6.1. Come risulta dalla sentenza contestata, il rinnovo litigioso non è stato rifiutato perché la ricorrente 1 fruiva (anche) di prestazioni assistenziali (ciò che sarebbe errato se poteva ancora essere considerata una lavoratrice ai sensi dell'ALC; vedasi sentenza 2C_1162/2014 citata consid. 4.1 e riferimento). Il rifiuto di prorogarle il permesso è stato confermato perché, a parere dei giudici cantonali, essa non beneficiava più dello statuto di "lavoratore" ai sensi dell'ALC.  
 
6.2. Dagli atti di causa emerge che il 9 settembre 2007 la ricorrente 1 ha ottenuto dalle competenti autorità neocastellane un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 10 settembre 2012. Dopo avere lavorato come operaia nel settore orologiero (vedasi contratti di lavoro del 10 settembre 2007 e del 28 gennaio 2008), si è ritrovata inabile al lavoro per motivi di salute dal 16 dicembre 2008 ed è poi rimasta senza impiego dal 1° aprile 2009, essendo stata licenziata in seguito ad una ristrutturazione aziendale. Inizio ottobre 2009 si è quindi trasferita, insieme ai famigliari, nel Cantone Ticino, ove ha percepito dal 12 ottobre 2009 le indennità di disoccupazione integrate, dal 1° novembre 2009, da prestazioni assistenziali; queste ultime sono state riscosse dal mese di novembre 2009 fino al 30 aprile 2012 e poi, dopo un'interruzione di qualche mese, dal 1° novembre 2012 fino ad oggi. Essa ha ugualmente beneficiato per un certo periodo degli assegni familiari integrativi (1° ottobre 2013 al 31 luglio 2014). Dato che la ricorrente 1 aveva esaurito il suo diritto alla disoccupazione il 31 marzo 2011, essa, con il compagno e la loro figlia, si sono ritrovati interamente a carico della pubblica assistenza. Il 13 dicembre 2011 la ricorrente 1 ha sottoscritto con la D.________ SA un nuovo contratto di lavoro, a tempo pieno e di durata determinata, quale addetta ai servizi generali, valido dal 1° marzo 2012 fino al 31 ottobre 2012, il quale è stato tuttavia disdetto anticipatamente al 30 settembre 2012. È quindi iniziato un nuovo periodo di disoccupazione, durante il quale ha effettuato, dal mese di luglio fino al mese di ottobre/novembre 2013, un'attività di pubblica utilità legata all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (cfr. decisione governativa del 28 maggio 2014, pag. 2 punto C; art. 105 cpv. 2 LTF) per la quale è stata indennizzata (fr. 200.-- mensili). Il 3 giugno 2014, la ricorrente 1 ha ritrovato un lavoro presso la E.________ SA, ma è stata licenziata per la fine dello stesso mese per motivi strutturali. Il 25 agosto 2014 è stata assunta presso la F.________ SA, società presso la quale lavora tuttora, con un contratto di durata indeterminata, ad ore e su chiamata, quale addetta ristorante e tuttofare. La ricorrente 1 è inoltre iscritta presso l'Ufficio regionale di collocamento competente dal 2011 (salvo un'interruzione da marzo a ottobre 2012).  
Ora, sulla base degli elementi testé esposti non si può che condividere l'argomentazione della Corte cantonale. Infatti, anche se nel 2009, dopo avere lavorato per 19 mesi nel settore orologiero, la ricorrente 1 si è ritrovata in disoccupazione involontaria siccome era stata licenziata per motivi strutturali (cfr. lettera della Cassa di disoccupazione G.________ del 21 maggio 2010) e che ha percepito le indennità di disoccupazione fino al 31 marzo 2011, essa è comunque rimasta senza impiego dal 1° aprile 2009 fino al 1° marzo 2012, ossia per quasi tre anni. Pertanto, anche se inizialmente si trattava di disoccupazione involontaria, considerato il prolungato periodo durante il quale non ha lavorato è manifesto che, a fine febbraio 2012, ella non beneficiava più dello statuto di lavoratrice ai sensi dell'ALC (sentenza 2C_390/2013 del 10 aprile 2014 consid. 4.3). 
Adesso, ci si potrebbe chiedere se il lavoro svolto dal 1° marzo 2012 fino al 30 settembre 2012 presso la D.________ SA, attività esercitata a tempo pieno e per la quale riceveva uno stipendio mensile lordo di fr. 3'400.-- più tredicesima, le abbia fatto ritrovare detto statuto. Il quesito non dev'essere ulteriormente approfondito. Quand'anche fosse il caso (potendo in tal caso ella ottenere una proroga della sua autorizzazione di soggiorno), va osservato che dopo solo pochi mesi, sette per l'esattezza, la ricorrente 1 è stata di nuovo licenziata ed è di nuovo rimasta senza lavoro per più di due anni, senza questa volta percepire indennità di disoccupazione, non avendovi verosimilmente più diritto. È quindi indubbio che se avesse ritrovato lo statuto di lavoratrice ai sensi dell'ALC in seguito all'assunzione presso la D.________ SA, lo avrebbe comunque di nuovo perso visto il nuovo prolungato periodo di inattività (il quale avrebbe di riflesso comportato la revoca del permesso di dimora, cfr. art. 23 cpv. 1 OLCP). 
Va ora esaminato se, a sua volta, il contratto sottoscritto nel 2014 con la F.________ SA, di durata indeterminata, ad ore e su chiamata, con uno stipendio lordo orario di fr. 22.90, le abbia permesso di ritrovare lo statuto in questione. Riguardo a quest'ultimo quesito si può subito precisare che il contratto firmato con la E.________ SA, durato meno di un mese, non entra in linea di considerazione. Lo stesso dicasi per quanto concerne il lavoro di pubblica utilità effettuato durante qualche mese nel 2013, visto che non è stato firmato un contratto e che non riceveva uno stipendio, solo un'indennità (sentenza 2C_390/2013 citata, consid. 4.2). Come emerge dai documenti ricevibili allegati al gravame, la ricorrente 1 ha lavorato 46.13 ore nel mese di settembre 2014 per un salario netto di fr. 955.35, 106.98 ore in ottobre 2014 per un salario netto di fr. 2'119.70, 70.40 ore nel mese di novembre 2014 per un salario netto di fr. 1'375.65, e 96 ore nel mese di dicembre 2014 per un salario netto di fr. 2'242.20, ciò che equivale ad uno stipendio mensile medio di fr. 1'673.25 per una media di 79.80 ore lavorative mensili. Ciò rappresenta un grado di occupazione veramente basso, per di più basato su di un contratto di lavoro ad ore e su chiamata, il quale non fornisce alcuna garanzia per quanto concerne un numero minimo di ore lavorative. È vero che, contrariamente all'assunto dei giudici cantonali, il fatto che si tratti di un contratto ad ore e su chiamata non è, di per sé, determinante (cfr. consid. 5.5 secondo paragrafo). Sennonché nel caso specifico, la precarietà dell'impiego e il grado di occupazione limitato e irregolare non permettono di considerare che si è in presenza di un lavoro effettivo e reale ai sensi della prassi illustrata in precedenza (sentenza 2C_669/2015 citata, consid. 6). Senza dimenticare che lo stipendio ricevuto non permette alla ricorrente 1 di provvedere al proprio sostentamento e ancora meno a quello della propria famiglia senza dovere ricorrere a prestazioni assistenziali (cfr. consid. 5.5 terzo paragrafo). 
È vero che, secondo la giurisprudenza, lo statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC va riconosciuto a persone che, anche se lavorano, non percepiscono un reddito sufficiente per potere provvedere al loro sostentamento e a quello dei loro famigliari (cosiddetti "working poor", cfr. sentenza 2C_669/2015 citata, consid. 6.2 e riferimenti). Tuttavia, dalla valutazione globale della situazione generale della ricorrente 1 effettuata da questa Corte (DTF 141 II 1 consid. 3.4 pag. 10), risulta che da quando è arrivata in Svizzera nel settembre 2007, ella ha lavorato solo due anni e due mesi a tempo pieno e che dopo due periodi d'inattività professionale prolungati, il primo durato tre anni e il secondo due anni, ha ritrovato solo un lavoro ad ore su chiamata, con un grado di occupazione che non equivale a un 50 %. Senza dimenticare che l'interessata e i propri famigliari beneficiano di prestazioni assistenziali in modo quasi continuo dal mese di novembre 2009 (salvo un'interruzione di sette mesi nel 2012), per un importo che ammontava, a fine maggio 2014, a complessivi fr. 108'840.80. È vero che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, gli sforzi intrapresi dalla ricorrente 1 al fine di aumentare la propria attività, rispettivamente per trovarsi un altro lavoro con un grado di occupazione più elevato e che sono attestati agli atti, non devono essere negletti (vedasi 2C_390/2013 citata, consid. 5.3). Nel caso concreto, gli stessi si sono tuttavia rivelati insufficienti e privi di esito positivo. Nelle circostanze descritte sorprende il fatto che il suo compagno non abbia da canto suo intrapreso ricerche più intense per trovare un impiego al fine di diminuire la dipendenza della famiglia dalla pubblica assistenza. Come emerge dall'inserto di causa, egli infatti è stato iscritto presso l'Ufficio regionale di collocamento competente dal mese di ottobre 2009 al mese di novembre 2011 quale ricercatore d'impiego. Non è invece dato di sapere perché non è più iscritto, rispettivamente niente nell'inserto di causa dimostra che ha effettivamente e attivamente ricercato un impiego, ciò che si poteva da lui aspettare, se non addirittura pretendere (sentenza 2C_1061/2013 del 14 luglio 2015 consid. 4.4). 
 
6.3. Alla luce di quanto precede, l'opinione del Tribunale cantonale amministrativo, secondo cui la ricorrente 1 non poteva più valersi dello statuto di "lavoratrice" ai sensi dell'ALC e, di riflesso, pretendere al rinnovo del proprio permesso di dimora UE/AELS, non viola il diritto determinante e va confermata. Inoltre, siccome la ricorrente 1 non dispone di mezzi finanziari sufficienti, essa non adempie nemmeno le condizioni poste dall'art. 24 Allegato I ALC per potere soggiornare in Svizzera senza esercitare un'attività lucrativa (sentenza 2C_669/2015 citata, consid. 6.3). Infine, non può fruire del diritto di rimanere previsto dall'ALC (art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC), non avendo maturato un diritto alla pensione né dimostrato di essere colpita da inabilità permanente al lavoro.  
 
6.4. La ricorrente 1 non ridiscute la sentenza cantonale riguardo al fatto che nemmeno dal profilo del diritto interno, segnatamente della LStr, può vedersi accordare un'autorizzazione di soggiorno, dato che sono adempiute le condizioni poste dall'art. 62 lett. e LStr (dipendenza dall'aiuto sociale) per negargliela. Su questo punto, ci si limita pertanto a rinviare al giudizio querelato (cfr. consid. 5 pag. 13), al quale ci si allinea.  
 
7.   
Per quanto riguarda il ricorrente 2, questi non rimette in discussione il fatto che se lo statuto di "lavoratrice" ai sensi dell'ALC è negato alla ricorrente 1 con conseguente perdita del permesso di dimora UE/AELS per permetterle di lavorare quale dipendente (art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC), allora nemmeno lui può pretendere di conservare l'autorizzazione di soggiorno senza attività lucrativa rilasciatagli per vivere con la ricorrente 1 (art. 3 cpv. 1 e 2 Allegato I ALC, quale diritto derivato). Allo stesso modo non contesta che, vista l'accertata mancanza di risorse finanziarie, non può pretendere alla concessione di un permesso di dimora secondo gli art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC (soggiorno senza svolgere un'attività lucrativa). Né, di seguito, si richiama all'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC (diritto maturato alla pensione o colpito di inabilità permanente al lavoro). Infine, nulla obietta al fatto che non può vedersi accordare un permesso di dimora nemmeno in virtù della legislazione interna, segnatamente la LStr. Su questi aspetti, ci si limita di conseguenza a rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza impugnata (vedasi consid. 4.3.2 pag. 11 seg., consid. 4.4 pag. 12 seg. e consid. 5 pag. 13), qui condivisi e confermati. 
 
8.  
 
8.1. Facendo valere il mancato coordinamento esistente tra il sistema scolastico italiano e quello svizzero, ciò che comporterebbe per la figlia - la quale, quando è stato presentato il gravame, era prossima al conseguimento della licenza di scuola media - gravi scompensi se dovesse tornare in patria senza possedere un titolo conclusivo, la ricorrente 1 ritiene che l'ALC, segnatamente l'art. 3 cpv. 1 Allegato I ALC, conferisce alla ragazza un diritto di soggiornare a titolo autonomo per frequentare i corsi d'insegnamento generale e conseguire, di riflesso, la licenza media.  
 
8.2. Sebbene di principio il Tribunale federale non possa tener conto di fatti avvenuti dopo la pronuncia della sentenza impugnata e che modificano la fattispecie giudicata (art. 99 cpv. 1 LTF; nova in senso proprio, DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343), è fatta eccezione a questo principio, tra l'altro, quando si tratta di nova che hanno un influsso diretto sulla legittimazione a ricorrere oppure che intervengono sull'oggetto del litigio in maniera tale da privare il ricorso di ogni senso (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2aed. 2014, n. 20 e 22 ad art. 99 LTF). Come emerge da documenti trasmessi dalla ricorrente 1 nel corso del procedimento, la figlia ha ottenuto il 19 giugno 2015 il certificato di licenza dalla scuola media ed è stata, di conseguenza, prosciolta dall'obbligo scolastico. In queste condizioni ci si può chiedere se gli argomenti sollevati non siano diventati privi d'oggetto. Il quesito non necessita ulteriori approfondimenti dato che, per i motivi illustrati di seguito, su questo punto il ricorso va comunque respinto.  
 
8.3. In primo luogo va osservato che, come risulta dal giudizio impugnato, la figlia della ricorrente 1 è stata posta al beneficio di un permesso di dimora per poter vivere con la madre. Altrimenti detto la stessa disponeva unicamente di un diritto di soggiorno a titolo derivato ai sensi dell'art. 3 Allegato I ALC. Ne discende che la conferma del mancato rinnovo del permesso di soggiorno alla madre comporta anche il mancato rinnovo di quello a suo tempo conferito alla figlia (art. 3 cpv. 4 Allegato I ALC). Va poi osservato che il richiamo all'art. 3 cpv. 6 Allegato I ALC si rivela priva di pertinenza, dato che la possibilità di invocare detta norma convenzionale dipende dal possesso da parte della madre di un permesso valido.  
 
8.4. Come già giudicato da questa Corte (sentenza 2C_375/2014 del 4 febbraio 2015), la figlia minorenne italiana della ricorrente 1 potrebbe dedurre un diritto di soggiorno proprio unicamente dai combinati art. 6 ALC (diritto di soggiorno per le persone che non svolgono un'attività economica) e art. 24 Allegato I ALC (fruire di un'adeguata assicurazione malattia e dipendere da un genitore con risorse sufficienti per evitare che la prole diventi un onere per le finanze pubbliche dello Stato ospitante), disposti che per di più permettono al genitore che ha effettivamente la custodia del figlio di soggiornare con lui nello Stato membro di accoglienza (sentenza 2C_375/2014 citata, consid. 3 e numerosi riferimenti giurisprudenziali). Sennonché, come già rilevato in precedenza (vedasi consid. 6), nel caso concreto la mancanza di risorse finanziarie sufficienti dei genitori è manifesta, dato che tutta la famiglia è a carico della pubblica assistenza. Non essendo adempiute le condizioni di cui all'art. 24 Allegato I ACL, ne discende che la figlia della ricorrente 1 non fruisce di un diritto autonomo a risiedere in Svizzera.  
 
9.   
La ricorrente 1 non rimette in discussione la pronuncia querelata riguardo al fatto che i provvedimenti contestati (cioè il rifiuto di rinnovare la sua autorizzazione di soggiorno e quelle del compagno e della figlia) rispettino il principio della proporzionalità e l'art. 8 CEDU. In merito a questi aspetti, che non occorre più di conseguenza riesaminare in questa sede, ci si limita a rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio contestato (cfr. sentenza cantonale pag. 13 segg. consid. 6). 
 
10.   
Per quanto precede il ricorso va respinto e la pronuncia cantonale confermata. 
 
11.   
L'istanza di assistenza giudiziaria - tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie - non può essere accolta, atteso che le conclusioni dei ricorrenti erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nel fissare le spese giudiziarie addossate congiuntamente ai ricorrenti, soccombenti (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF), si tiene tuttavia conto della loro situazione finanziaria (art. 65 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
4.   
Comunicazione ai ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 3 giugno 2016 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud