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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_232/2019  
 
 
Sentenza del 3 febbraio 2020  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
anticipo spese (rigetto provvisorio dell'opposizione), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 dicembre 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2019.195). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con reclamo 15 ottobre 2019 A.________ SA ha impugnato la decisione emessa il 7 ottobre 2019 dalla Giudicatura di pace del circolo di Sant'Antonino nel quadro dell'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione promossa dalla B.________ SA (valore di lite fr. 3'651.70). 
Mediante sentenza 12 dicembre 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato tale reclamo irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo delle spese processuali presumibili pari a fr. 250.--. 
 
2.   
Con scritto datato 27 dicembre 2019 A.________ SA ha impugnato la predetta sentenza dinanzi al Tribunale federale. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.   
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
3.1. In concreto il ricorso non contiene alcuna conclusione volta alla modifica della sentenza impugnata (v. sentenza 5A_683/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 4 con rinvii), ma è di natura meramente dilatoria: la ricorrente si limita infatti a chiedere una proroga per " risolvere le [sue] questioni interne " e per " poter far fronte in seguito alla esigenza della B.________ SA ".  
 
3.2. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).  
Il rimedio qui discusso non soddisfa le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF. La ricorrente non si prevale infatti di alcuna lesione di garanzie costituzionali. 
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 3 febbraio 2020 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini