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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_63/2020  
 
 
Sentenza del 14 maggio 2020  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
C.________ SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 marzo 2020 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2020.24). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
A.A.________ ha escusso la C.________ SA per l'incasso di fr. 100.-- oltre interessi. L'escussa ha interposto opposizione al precetto esecutivo. Con istanza 2 gennaio 2020 A.A.________ e la moglie B.A.________ hanno chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione. In data 31 gennaio 2020 l'avv. D.________, co-curatore di rappresentanza di A.A.________, ha ritirato l'istanza di rigetto per quanto riguarda quest'ultimo. Con decisione 7 febbraio 2020 il Giudice di pace del Circolo di Locarno ha respinto l'istanza. 
I coniugi A.________ hanno inoltrato reclamo. Mediante sentenza 6 marzo 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile tale reclamo sia nella misura in cui è stato promosso da A.A.________ (non essendo legittimato ad agire personalmente in giustizia e non avendo ottenuto dal co-curatore di rappresentanza l'autorizzazione a inoltrare il reclamo) sia nella misura in cui è stato promosso da B.A.________ (non avendo, segnatamente, un interesse personale degno di protezione a ottenere il rigetto dell'opposizione a un'esecuzione promossa esclusivamente dal marito). 
 
2.   
Con ricorso 28 marzo 2020 A.A.________ e B.A.________ sono insorti dinanzi al Tribunale federale, postulando l'annullamento della sentenza 6 marzo 2020. Essi hanno anche chiesto di ordinare misure cautelari secondo l'art. 104 LTF e di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata. Essi hanno inoltre invitato i Giudici federali della II Corte di diritto civile Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi nonché la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
Con scritto 11 maggio 2020 l'avv. D.________ ha dichiarato di ritirare il ricorso in quanto presentato da A.A.________, chiedendo di rinunciare alla riscossione delle spese giudiziarie. 
 
3.   
Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii). 
La domanda di "astensione" dei già menzionati Giudici federali e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito sfavorevole alla parte ricorrente non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). In tali circostanze, il ricorso può essere evaso dalla Giudice presidente della Corte adita e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa, prescindendo dall'avvio della procedura prevista dall'art. 37 LTF (cfr. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2 aed. 2014, n. 17 ad art. 36 LTF e n. 13 ad art. 37 LTF). I Giudici federali Herrmann, von Werdt e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.  
 
4.   
Con decisione cautelare 9 dicembre 2019 dell'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne, l'avv. D.________ è stato nominato co-curatore di rappresentanza giusta l'art. 394 CC di A.A.________ (in appoggio al curatore E.________, nominato con una precedente decisione cautelare 30 settembre/1° ottobre 2019). Al co-curatore è in particolare stato assegnato il compito di "rappresentare il curatelato in ogni processo giudiziario civile o amministrativo" e di "chiudere dove possibile quelli per i quali non vi è nessun senso o scopo giuridico a mantenerli in essere". La decisione cautelare 9 dicembre 2019 ha tolto a un eventuale reclamo l'effetto sospensivo e non risulta che esso sia stato restituito; la decisione è pertanto esecutiva. 
Tenuto conto dello scritto 11 maggio 2020 dell'avv. D.________, la Giudice presidente della Corte adita, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF, non può quindi far altro che prendere atto del ritiro del ricorso - nella misura in cui è stato presentato da A.A.________ - e disporre lo stralcio della sua causa dai ruoli. 
 
5.  
In quanto inoltrato da B.A.________, il gravame non è stato ritirato. Atteso che esso è stato interposto in una causa di carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). 
 
5.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui non censura la sentenza dell'autorità cantonale (v. combinati art. 114 e 75 cpv. 1 LTF), bensì discute la decisione del Giudice di pace o questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato di altre autorità in cause distinte e l'assegnazione di un risarcimento danni).  
 
5.2. Il gravame è inoltre insufficientemente motivato. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può infatti unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).  
Nell'impugnativa la ricorrente segnala la violazione di varie garanzie costituzionali (in particolare dell'art. 29 cpv. 1 e 2 e dell'art. 30 cpv. 1 Cost.), ma le sue censure - generiche e prive di un serio confronto con i considerandi dell'impugnato giudizio - non soddisfano le severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF
 
5.3. Nella misura in cui è presentato da B.A.________ il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può quindi essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a-b LTF.  
 
6.   
Con l'evasione del gravame la richiesta di adottare misure cautelari secondo l'art. 104 LTF diventa priva di oggetto. 
 
Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
La causa di A.A.________ è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.   
Nella misura in cui è presentato da B.A.________, il ricorso è inammissibile. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e, per conoscenza, ai curatori E.________ e avv. D.________. 
 
 
Losanna, 14 maggio 2020 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini