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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_110/2011 
 
Sentenza del 12 luglio 2011 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro 
la sentenza emanata il 9 giugno 2011 dalla Camera 
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che con decisione 7 aprile 2011 il Pretore del Distretto di Leventina ha rigettato in via provvisoria (per un importo di fr. 11'517.20) l'opposizione interposta da C.________Sagl al precetto esecutivo fatto notificare da B.________SA; 
che con sentenza 9 giugno 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli un reclamo di A.________SA (nuova ragione sociale della C.________Sagl) contro la decisione pretorile per mancato versamento dell'anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili; 
che con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 20 giugno 2011 A.________SA č insorta al Tribunale federale contro la sentenza cantonale; 
che con il ricorso sussidiario in materia costituzionale puň unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF); 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii); 
che nel gravame all'esame la ricorrente si limita invece a sostenere di non aver potuto pagare l'anticipo richiesto dalla Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino a causa delle difficili condizioni economiche in cui versava in quel momento, senza nemmeno pretendere una violazione di diritti costituzionali; 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente non motivato in modo sufficiente e puň essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso č inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 12 luglio 2011 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: La Cancelliera: 
 
Hohl Antonini