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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_131/2019  
 
 
Sentenza del 29 agosto 2019  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Marazzi, Bovey, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, mancato pagamento dell'anticipo spese, 
 
ricorso contro la decisione finale del 3 giugno 2019 e le decisioni incidentali del 25 marzo, 26 aprile e 13 maggio 2019 emanate dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2019.58). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________ ha escusso l'associazione B.________ per l'incasso di fr. 4'823.-- a titolo di spettanze retributive per l'attività prestata presso la stessa sulla base di un " contratto di mandato (art. 398 CO) " del 15 maggio 2017. Giusta il punto 6.1 di tale contratto "la retribuzione avviene sulla base del 70% lordo di quanto fatturato da B.________ al cliente". 
 
L'associazione ha interposto opposizione al precetto esecutivo.  
 
Con decisione 13 marzo 2019 il Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona ha respinto l'istanza, presentata da A.________, di rigetto provvisorio dell'opposizione. 
 
B.   
Il 22 marzo 2019 A.________ ha interposto reclamo contro la decisione di prima istanza. 
 
Con ordinanza 25 marzo 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino l'ha invitata a versare fr. 250.-- a titolo di anticipo delle spese processuali presumibili. 
 
Il 26 marzo 2019 A.________ ha formulato un'istanza di esonero dall'anticipo, che la Camera ha respinto con ordinanza 26 aprile 2019. La Corte cantonale ha dapprima rilevato che l'art. 114 lett. c CPC (RS 272) non è applicabile al caso concreto, da un lato perché il contratto su cui la reclamante fonda la propria pretesa, giurista di formazione, è un " contratto di mandato (art. 398 CO) " e non un contratto di lavoro e dall'altro perché la norma non si applica alle cause di diritto esecutivo. La Corte cantonale ha poi ritenuto che la condizione dell'art. 117 lett. b CPC non risulta adempiuta dato che il reclamo pare destinato all'insuccesso: il contratto di mandato non quantifica infatti la remunerazione chiesta né permetteva, al momento in cui è stato firmato, di determinarla (per tacere del fatto che non è comunque stata prodotta la documentazione che avrebbe eventualmente permesso di calcolarla in funzione del punto 6.1 del contratto) e a prima vista non costituisce quindi un riconoscimento di debito giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF
 
Con ordinanza 13 maggio 2019 la predetta Camera ha assegnato a A.________ un ultimo termine suppletorio per la prestazione del citato anticipo. 
Accertato che quest'ultimo termine era stato lasciato decorrere infruttuosamente, mediante sentenza 3 giugno 2019 la Corte cantonale ha dichiarato il reclamo irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo, ponendo fr. 100.-- a carico di A.________ a titolo di spese processuali. 
 
C.   
Con ricorso 3 luglio 2019 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale sia la decisione finale del 3 giugno 2019 sia quelle incidentali del 25 marzo 2019, 26 aprile 2019 e 13 maggio 2019, chiedendo di ordinare all'autorità inferiore di entrare nel merito del suo reclamo. La ricorrente ha anche domandato di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale e di concedere l'effetto sospensivo al suo gravame. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne, contrariamente a quanto sembra pretendere la ricorrente, una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).  
Il tempestivo gravame (art. 100 cpv. 1 LTF su rinvio dell'art. 117 LTF) inoltrato dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 115 LTF) contro una decisione finale (combinati art. 117 e 90 LTF) pronunciata dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF su rinvio dell'art. 114 LTF), nonché contro tre decisioni incidentali - non concernenti la competenza o la ricusa - che hanno influito sul contenuto del giudizio finale (combinati art. 117 e 93 cpv. 3 LTF), è in linea di principio ammissibile. 
 
1.2. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF su rinvio dell'art. 117 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Questo significa che egli deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
Fatta eccezione per qualche adattamento redazionale e la soppressione di alcune frasi, i paragrafi n. 16 e 18-22 del ricorso riproducono alla lettera la motivazione contenuta nel reclamo interposto in sede cantonale. In questa misura, il ricorso non si confronta con le decisioni impugnate e non risponde quindi alle esigenze di motivazione esatte dai combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.3). Di seguito, verranno quindi unicamente esaminati gli altri paragrafi. 
 
1.3. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti stabiliti dall'autorità inferiore, che può rettificare o completare d'ufficio se il loro accertamento è avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv. 1 e 2 LTF).  
 
2.   
La ricorrente contesta l'inammissibilità del suo reclamo per mancato pagamento dell'anticipo delle spese processuali presumibili. 
 
2.1. Ella rimprovera innanzitutto alla Corte cantonale di aver "erroneamente ritenuto di non dover applicare l'art. 114 lett. c CPC alla causa in oggetto" (norma secondo cui nelle controversie derivanti da un rapporto di lavoro, fino a un valore litigioso di fr. 30'000.--, non sono addossate spese processuali). Al riguardo la ricorrente omette tuttavia di sollevare una violazione dei suoi diritti costituzionali. La censura risulta pertanto inammissibile.  
 
2.2. L'insorgente ritiene poi che le condizioni per beneficiare dell'esenzione dall'anticipo fossero soddisfatte (v. art. 117 e 118 cpv. 1 lett. a CPC). A suo dire, nel reclamo ella avrebbe dimostrato con successo di poter ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione: il Giudice di prime cure avrebbe infatti omesso di tenere conto dell'inadempimento contrattuale dell'opponente per "l'omessa fatturazione ai propri clienti delle pratiche effettuate dalla mandataria, così come da contratto stipulato in data 15 maggio 2017", nonché della documentazione prodotta con l'istanza di rigetto (in particolare il contratto di mandato del 15 maggio 2017 e la diffida a pagare del 25 ottobre 2017 dalla quale si evincerebbe l'attività da lei espletata con la relativa retribuzione calcolata al 70 % di quanto l'associazione avrebbe dovuto fatturare ai propri clienti secondo il suo tariffario). Se le fosse stata data la possibilità di "replicare" prima dell'ordinanza 26 aprile 2019 - decisione peraltro fondata su una motivazione diversa da quella utilizzata dal Giudice di prime cure - ella avrebbe eccepito che la remunerazione chiesta "era stata [...] calcolata al 70% del tariffario dell'Associazione". La ricorrente lamenta la violazione degli art. 5, 7, 8, 9, 29, 29a, 30, 35 e 36 Cost. e degli art. 6, 13, 14 e 17 CEDU.  
 
A ben guardare, tuttavia, le uniche censure sufficientemente motivate ai sensi dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF sono quelle di violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (diritto di essere sentito; infra consid. 2.2.1) e dell'art. 29 cpv. 3 Cost. (diritto al gratuito patrocinio; infra consid. 2.2.2). 
 
2.2.1. Il diritto di essere sentito ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. assicura alle parti la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che le tocca nella loro situazione giuridica e comprende il diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi esprimere sui risultati in quanto possano influire sul giudizio che dovrà essere preso (DTF 142 II 218 consid. 2.3; 142 I 86 consid. 2.2). Di massima, dal diritto di essere sentito non deriva la facoltà per le parti di esprimersi preventivamente sull'argomentazione giuridica prospettata dall'autorità (DTF 132 II 485 consid. 3.2 e 3.4). Soltanto quando l'autorità prevede di fondare la sua decisione su una norma o un motivo giuridico non evocato nella procedura anteriore e di cui nessuna delle parti si è prevalsa e poteva presupporne la pertinenza, il diritto di essere sentito esige che sia data loro la possibilità di esprimersi al riguardo (DTF 131 V 9 consid. 5.4.1; sentenze 2C_12/2017 del 23 marzo 2018 consid. 3.2.1, non pubblicato in DTF 144 IV 136; 6B_1368/2016 del 15 novembre 2017 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 143 IV 469).  
 
In concreto è vero che nell'ordinanza 26 aprile 2019 la Corte cantonale ha ritenuto che il reclamo pareva destinato all'insuccesso per il motivo che il contratto di mandato a prima vista non costitutiva un riconoscimento di debito, mentre il Giudice di pace supplente ha negato il rigetto provvisorio dell'opposizione per il motivo che il credito non era esigibile. La ricorrente non può tuttavia seriamente pretendere che non poteva presupporre la pertinenza della motivazione, fondata sull'art. 82 cpv. 1 LEF, adottata dalla Corte cantonale. In ogni modo, gli elementi che ella sostiene avrebbe potuto addurre se le fosse stata data la possibilità di essere sentita (essenzialmente il fatto che, in assenza di fatturazione ai clienti, la remunerazione da lei chiesta è stata calcolata sulla base del tariffario dell'associazione) figuravano già nel suo reclamo (pag. 17). La censura risulta quindi infondata. 
 
2.2.2. Secondo l'art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appare priva di probabilità di successo (lett. b). Le condizioni poste dall'art. 117 CPC corrispondono a quelle della garanzia costituzionale minima sancita dall'art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 142 III 131 consid. 4.1). Prive di possibilità di esito favorevole sono quelle conclusioni le cui prospettive di successo sono notevolmente inferiori ai rischi di sconfitta. La valutazione va fatta sulla base di un esame sommario e provvisorio delle circostanze vigenti al momento dell'inoltro della domanda (DTF 139 III 396 consid. 1.1; 138 III 217 consid. 2.2.4).  
Giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata. Al fine di poter essere considerata un riconoscimento di debito, una scrittura privata deve essere firmata dall'escusso - o da un suo rappresentante - e deve contenere la volontà di pagare al creditore, senza riserve o condizioni, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile in quel momento. Il riconoscimento di debito può anche essere dedotto da un insieme di documenti, se da essi risultano gli elementi necessari; ciò significa che il documento firmato deve riferirsi o rinviare in modo chiaro e diretto agli scritti che menzionano l'ammontare del debito o permettono di facilmente quantificarlo, e ciò già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rinvii). 
 
Dai fatti accertati dall'autorità inferiore - che vincolano il Tribunale federale - risulta che la ricorrente ha fondato la sua istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione su un contratto di mandato del 15 maggio 2017, al cui punto 6.1 è previsto che "la retribuzione avviene sulla base del 70% lordo di quanto fatturato da B.________ al cliente". Se al momento della sottoscrizione del contratto il metodo di calcolo della rimunerazione era stabilito, l'ammontare di questa non era tuttavia né determinato né facilmente determinabile, dato che dipendeva da fattori non ancora conosciuti in quel momento (vale a dire l'importo fatturato ai clienti). Dagli accertamenti di fatto della Corte cantonale non risulta inoltre che tale contratto si riferisse o rinviasse ad altri documenti, né la ricorrente del resto lo pretende. In tali condizioni, è quindi a ragione che l'autorità inferiore ha valutato che, a prima vista, la ricorrente non disponesse di un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF. Di conseguenza, la Corte cantonale non ha violato l'art. 29 cpv. 3 Cost. ritenendo che le prospettive di successo del reclamo fossero notevolmente inferiori ai rischi di sconfitta e respingendo la domanda di esenzione dall'anticipo delle spese processuali presumibili. La censura è infondata. 
 
3.   
La ricorrente contesta anche la messa a suo carico delle spese processuali di fr. 100.-- per la procedura di reclamo. Anche in questo caso ella omette però di censurare una lesione di garanzie costituzionali. La censura è inammissibile. 
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. Con l'evasione del ricorso, l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo (peraltro nemmeno motivata) diviene priva d'oggetto. 
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente va respinta, il rimedio non avendo fin dall'inizio probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Alla ricorrente non va attribuito alcun " congruo importo a titolo di indennità ". 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 29 agosto 2019 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini