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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 339/01 
 
Sentenza del 29 novembre 2002 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudice federale Borella, Presidente, Lustenberger e Kernen; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, opponente, rappresentata dall'avv. dott. Carla Speziali, Via Marcacci 6, 6601 Locarno 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 17 aprile 2001) 
 
Fatti: 
A. 
B.________, nata nel 1977, ha beneficiato di provvedimenti per l'istruzione scolastica speciale e di integrazione professionale dell'assicurazione per l'invalidità che le hanno permesso di conseguire nel 1996 un diploma commerciale. Rilevate le difficoltà a reperire - a causa della presenza di gravi disagi psico-fisici asseritamente addebitabili alla sua bassa statura (142 cm) e rimediabili mediante un intervento di allungamento delle ossa - un collocamento professionale, l'interessata ha fatto richiesta di provvedimenti sanitari, chiedendo all'AI l'assunzione dei costi di esecuzione del prospettato intervento. 
 
Esperiti i propri accertamenti, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), mediante decisione del 13 agosto 1997, negando alla disfunzione fisica (nanismo idiopatico) la qualifica di infermità congenita ai sensi della legislazione in materia ed evidenziando lo stato labile e non stabilizzato dello stato psichico, ha respinto la domanda per carenza dei requisiti legali. Preso atto delle conclusioni della perizia 2 settembre 1997 del dott. F.________, con la quale lo specialista in psichiatria e psicoterapia, appositamente interpellato dall'allora patrocinatore, negava una correlazione fra lo stato depressivo e la statura, l'interessata ha lasciato crescere il provvedimento incontestato in giudicato. 
 
In data 7 agosto 1998, B.________, tramite il dott. I.________, appellandosi alle conclusioni di nuovi accertamenti esperiti dai servizi psicosociali cantonali, ha presentato all'UAI una domanda volta ad ottenere il riesame della propria valutazione. Preso atto dell'ulteriore documentazione prodotta a complemento dell'istanza, l'autorità amministrativa, mediante atto del 18 marzo 1999, non è entrata nel merito della nuova richiesta, non ritenendo essere dati i requisiti per rivedere la decisione del 13 agosto 1997. Nel frattempo ha avuto luogo l'annunciato intervento di allungamento delle gambe. 
B. 
Adito da B.________ mediante il patrocinio dello Studio legale Cotti Spiess Brunoni Pedrazzini Molino prima e dell'avv. dott. Carla Speziali poi, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, ritenendo di non potere escludere, alla luce della nuova documentazione, l'esistenza di una nuova infermità congenita o di una patologia ormai stabilizzata ai sensi delle disposizioni applicabili, in accoglimento del gravame, ha annullato, per pronuncia 17 aprile 2001, il provvedimento amministrativo e rinviato gli atti all'UAI affinché, esaminato il merito della domanda, statuisse nuovamente sul diritto dell'istante al provvedimento sanitario richiesto. Per il resto, B.________ è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. 
C. 
L'UAI interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Contestando la rilevanza dei mezzi di prova addotti dall'assicurata in occasione della formulazione della domanda di revisione, chiede l'annullamento della pronuncia cantonale. 
 
B.________, sempre patrocinata dall'avv. Speziali, propone la reiezione del gravame e chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) propone l'accoglimento del ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è il tema di sapere se a ragione i primi giudici abbiano annullato la decisione 18 marzo 1999 dell'UAI, con la quale l'amministrazione non era entrata nel merito della domanda di "riesame" del provvedimento 13 agosto 1997, cresciuto in giudicato. 
2. 
2.1 Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato e che non è stata oggetto di controllo giudiziale di merito, quand'essa è senza dubbio errata e la cui rettifica sia di importante rilievo (DTF 126 V 23 consid. 4b, 46 consid. 2b, 400 consid. 2b/aa e la giurisprudenza ivi citata). La giurisprudenza ha precisato che l'amministrazione non può essere obbligata a procedere a una riconsiderazione in questo senso né dall'amministrato né dal giudice (DTF 117 V 12 consid. 2a e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DTF 119 V 479 consid. 1b/cc). 
 
In queste condizioni non può essere mosso alcun addebito all'UAI di non aver proceduto al riesame della sua precedente decisione cresciuta in giudicato. 
2.2 Dal riesame deve essere distinta la cosiddetta revisione processuale. In questi casi l'autorità è tenuta a rinvenire su decisioni cresciute in giudicato quando sono scoperti fatti o prove nuovi idonei a determinare un diverso apprezzamento giuridico (DTF 126 V 24 consid. 4b, 46 consid. 2b e i riferimenti ivi citati). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha dichiarato dover essere il tema della revisione processuale di provvedimenti amministrativi regolato per analogia dalla normativa relativa alla revisione dei giudizi resi dalle autorità di ricorso di prima istanza. Sono così considerati nuovi i fatti ed i mezzi di prova che lo sono secondo le regole vigenti in materia di revisione di decisioni giudiziarie (RAMI 1998 no. K 990 pag. 254). 
In particolare, secondo la giurisprudenza applicabile in concreto, sono da ritenere idonee a modificare le conseguenze giuridiche in senso favorevole all'istante le prove che servono a corroborare sia i fatti nuovi importanti che giustificherebbero una revisione, sia i fatti che, pur essendo stati conosciuti nella procedura precedente, non avevano potuto essere provati a discapito del richiedente. Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto l'autorità competente a statuire in modo diverso se ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. E' decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che l'autorità potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può prefiggersi di correggere una decisione che potrebbe sembrare erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b e i riferimenti ivi citati). Non sono così mezzi di prova nuovi rilevanti perizie che apprezzano in modo diverso fatti noti e non modificati (RDAT 1993 I n. 86 pag. 196). 
3. 
3.1 La Corte cantonale ha ritenuto adempiute le condizioni per obbligare l'UAI ad entrare nel merito della domanda di revisione della decisione 13 agosto 1997 poiché, alla luce del referto 27 novembre 1998 del dott. A.________, attestante un fenomeno di resistenza ormonale verosimilmente addebitabile ad un disturbo a livello di recettori, il nanismo di cui è affetta l'opponente non sarebbe da considerare soltanto idiopatico, ovvero di ignota origine, bensì sarebbe riconducibile ad una ben determinata causa e produrrebbe i medesimi effetti evidenziati dalla forma ipofisaria, riconosciuta dall'ordinanza in materia quale infermità congenita (cfr. cifra 462 dell'Allegato OIC). In questo modo, tale disfunzione, secondo i primi giudici, oltre a poter eventualmente essere riconosciuta quale (nuova) infermità congenita ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 OIC, potrebbe rappresentare, vista l'età dell'assicurata, un'affezione vera e propria ormai stabilizzata giusta l'art. 12 LAI
3.2 A ben vedere, gli argomenti addotti nella pronuncia querelata non possono tuttavia essere condivisi. 
3.2.1 A prescindere dal fatto che l'Allegato OIC contempla solo la forma di nanismo ipofisario, si osserva che già l'assunto dal quale muove il giudizio querelato, secondo il quale la disfunzione che interessa l'assicurata produrrebbe i medesimi effetti della forma ipofisaria, non trova, in realtà, riscontro (perlomeno non in questi termini) in alcuna valutazione medica ma configura una mera conclusione che è stata tratta dal precedente patrocinatore in sede di ricorso cantonale, il quale, in maniera sempre del tutto autonoma, ha pure definito quale rara forma di nanismo ipofisario l'affezione di cui è portatrice B.________. 
 
A ciò si aggiunge che, anche volendo prendere per valide le premesse da cui parte la pronuncia impugnata, ad un eventuale riconoscimento quale infermità congenita che giustificherebbe l'assunzione delle relative spese di cura si opporrebbe comunque il fatto che, per l'art. 3 OIC, tale diritto si estingue alla fine del mese durante il quale l'assicurato ha compiuto i 20 anni (cfr. pure RCC 1990 pag. 502). Ora, in concreto, non solo la domanda di revisione, ma anche l'intervento di allungamento, realizzato il 3 settembre 1998, sono chiaramente successivi alla scadenza del termine legale - a proposito del quale questo Tribunale ha già avuto modo di rilevarne la natura assoluta (RCC 1990 pag. 504 consid. 3a; cfr. pure DTF 120 V 279 consid. 2). Ne deve pertanto conseguire che le nuove conclusioni di cui si prevale l'assicurata, oltre a non trovare conferma negli atti, nemmeno sarebbero idonee a determinare un diverso apprezzamento giuridico e, quindi, a sostanziare una domanda di revisione del provvedimento amministrativo. 
3.2.2 Analogo discorso vale per la valutazione della fattispecie sotto l'aspetto dell'art. 12 LAI
 
Nei considerandi della contestata pronunzia, l'autorità di ricorso cantonale ha indicato in modo corretto che ai sensi dell'art. 12 LAI l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità. La legge, con il concetto di "cura vera e propria del male", definisce i provvedimenti sanitari che l'assicurazione per l'invalidità non deve assumere. Se e fintanto esiste uno stato patologico labile, i provvedimenti sanitari, volti alla cura causale o sintomatica del male o delle sue sequele, sono da ritenere cura vera e propria del male dal profilo delle assicurazioni sociali. La giurisprudenza ha, di massima, sempre parificato lo stato patologico labile al danno alla salute non stabilizzato avente carattere di malattia. Pertanto, ogni provvedimento inteso alla guarigione o al lenimento di uno stato patologico labile non può, di principio, essere posto a carico dell'assicurazione per l'invalidità, nemmeno qualora si possa prevedere che esso contribuirà in misura notevole alla reintegrazione. Nel contesto dell'art. 12 LAI il successo della reintegrazione non costituisce di per sé stesso un criterio decisivo, in quanto praticamente ogni provvedimento riuscito dal profilo medico ha nel contempo degli effetti favorevoli sulla vita attiva (DTF 120 V 279 consid. 3a, 115 V 194 consid. 3, 112 V 349 consid. 2, 105 V 19 e 149, 104 V 82, 102 V 42). 
 
Nel caso di specie, si osserva che già precedentemente alla resa della decisione del 13 agosto 1997, sulla quale l'opponente cerca di rinvenire, l'UAI, interpellando il competente servizio specializzato dell'UFAS, aveva avuto modo di accertare che il nanismo di cui soffre B.________, pur essendo praticamente stabilizzato e restringendo un poco la scelta della professione, non poteva essere considerato, dal profilo fisico, invalidante. In siffatto contesto, nulla aggiunge o modifica la dichiarazione del dott. A.________. Né si impone - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale - di esaminare oltre se il disturbo della crescita assuma o meno carattere patologico, tale circostanza, oltre a non modificare la sostanza delle cose, essendo già stata (perlomeno implicitamente) riconosciuta dall'amministrazione, che ha dato atto, nella diagnosi da lei formulata (nanismo idiopatico), di un fenomeno patologico, anche se di origine ignota. 
 
Per quanto attiene infine alle conclusioni dei servizi psicosociali, che hanno attestato, nel mese di luglio 1998, l'esistenza di una correlazione tra il disturbo della crescita e le affezioni di natura psichica riscontrate sull'assicurata ("organizzazione nevrotica di personalità ad impronta depressiva e fobica") inducendo in questo modo l'intimata a rivolgersi nuovamente all'UAI, si rileva che anch'esse non sono tali da imporre una rivalutazione della decisione 13 agosto 1997. Così, a prescindere dal fatto che le affezioni di natura psichica di cui si aggrava l'interessata effettivamente configurano uno stato di salute labile e non potrebbero, già solo per questo, giustificare una presa a carico dei provvedimenti intesi alla loro guarigione o al loro lenimento, all'opponente, per quanto esposto al consid. 2.2., deve essere rammentato che non può pretendere di ritornare su una decisione cresciuta in giudicato per il solo fatto che una diversa valutazione, concernente fatti già noti, giunge ad altra conclusione, e questo a maggior ragione se si considera che, in concreto, la perizia medica specialistica del dott. F.________, verosimilmente - visto il periodo in cui è stata resa - richiesta dall'allora patrocinatore proprio per valutare eventuali margini di ricorso avverso il provvedimento del 13 agosto 1997, già aveva chiaramente e convincentemente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc) negato l'esistenza di ogni rapporto di causalità tra la disfunzione fisica e le turbe psichiche. 
3.3 In esito a quanto precede, le considerazioni dei primi giudici, che hanno ritenuto essere dati gli estremi per procedere ad una nuova valutazione della fattispecie, non possono trovare conferma da parte di questa Corte, sicché la pronuncia impugnata deve essere annullata e il gravame accolto. 
4. 
Non trattandosi di una lite concernente l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative (DTF 119 V 484 consid. 5), la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). 
 
L'intimata ha postulato in sede di risposta al ricorso di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. La situazione di bisogno dell'interessata non dando adito a dubbi ed essendo, per il resto, realizzate le ulteriori condizioni (art. 152 cpv. 1 OG), B.________ sarà dispensata dal pagamento delle spese giudiziarie. Parimenti merita di essere accolta la domanda intesa ad ottenere la concessione del gratuito patrocinio (art. 152 cpv. 2 in relazione con l'art. 135 OG). L'assicurata viene comunque esplicitamente avvertita che qualora dovesse essere più tardi in grado di pagare, sarà tenuta alla rifusione verso la Cassa del Tribunale ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 OG
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, la pronuncia querelata del 17 aprile 2001 essendo annullata. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico di B.________, ma saranno sopportate provvisoriamente dalla Cassa del Tribunale federale delle assicurazioni. 
3. 
La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è accolta. La Cassa del Tribunale rifonderà alla patrocinatrice dell'opponente fr. 2500.- (comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio per la procedura federale. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni ed all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 29 novembre 2002 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: