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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_111/2014 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 4 marzo 2014  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
J.________, patrocinata dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese, Segretariato Regionale del Luganese, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Cassa di compensazione Gross- und Transithandel, Schönmattstrasse 4, 4153 Reinach BL,  
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 gennaio 2014. 
 
 
Visto:  
il ricorso del 5 febbraio 2014 (timbro postale) contro il giudizio del 7 gennaio 2014 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
 
considerando:  
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto, 
che il ricorso può criticare i fatti rilevati soltanto se questi sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa le esigenze formali necessarie poiché non spiega in quale misura l'accertamento dei primi giudici sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che la ricorrente non può infatti limitarsi a esporre la propria differente versione dei fatti senza confrontarsi con gli accertamenti dell'autorità di ricorso e senza spiegare in quale misura essi sarebbero insostenibili, 
che oltretutto l'insorgente non si confronta con i veri motivi che hanno indotto il Tribunale cantonale delle assicurazioni a rendere il giudizio litigioso e a escludere che l'autorità esecutiva in materia AVS abbia tempestivamente (prima del compimento dei 62 anni, nel mese di luglio 2012) ricevuto la sua richiesta di rendita di vecchiaia anticipata, 
che ella non spende in particolare una parola sull'accertamento (decisivo) dei giudici cantonali per i quali il fatto che il suo rappresentante avrebbe - conformemente agli atti - personalmente trasmesso alla Cassa opponente soltanto il 21 novembre 2012 il modulo originale per la richiesta di rendita AVS vidimato dall'agenzia comunale AVS di N.________ smentiva ogni ulteriore teoria - peraltro assai improbabile, per i motivi indicati dalla Corte cantonale - di una sua consegna precedente, nel mese di aprile o comunque prima del compimento dei 62 anni, 
che l'insorgente neppure prende posizione sulla motivazione sussidiaria del Tribunale cantonale per il quale anche se, per denegata ipotesi, l'agenzia AVS del Comune di N.________ avesse ricevuto la richiesta di rendita nel corso del mese di aprile 2012 e l'avesse vidimata il 30 aprile 2012, essa non conteneva comunque una domanda di anticipo poiché al punto 4.7, alla domanda "  Intende anticipare il versamento della rendita di vecchiaia " era stato risposto negativamente,  
che però se la decisione impugnata si fonda su più motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, spetta all'insorgente, sotto pena di inammissibilità, dimostrare che ognuna di esse è contraria al diritto (DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120 seg.), 
che anziché contrastare questi accertamenti decisivi, la ricorrente equivoca vanamente sul senso dell'aggettivo "originale" utilizzato dalla funzionaria della Cassa cantonale di compensazione B.________ senza considerare né tanto meno confrontarsi criticamente con la dettagliata motivazione dei giudici di prime cure i quali hanno spiegato che il termine utilizzato si riferiva al documento - non vidimato - pervenuto in origine, la prima volta, il 3 ottobre 2012 alla Cassa cantonale di compensazione, 
che la ricorrente non si confronta con questi argomenti e non espone i motivi per i quali essi sarebbero contrari al diritto federale, 
che ciò vale ugualmente per i motivi che hanno indotto i giudici cantonali a dubitare della credibilità delle affermazioni della dipendente del Comune di N.________ (come pure del rappresentante della ricorrente), 
che pertanto, il presente gravame si rivela manifestamente inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), 
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie, 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 4 marzo 2014 
 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Meyer 
 
Il Cancelliere: Grisanti