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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_267/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 3 dicembre 2015  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Xenia Peran, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Helsana Assicurazioni SA, 
via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona, 
opponente, 
 
Oggetto 
Assicurazione contro le malattie (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 febbraio 2015. 
 
 
Visto:  
il ricorso del 23 aprile 2015 (timbro postale) contro il giudizio del 26 febbraio 2015 del Tribunale delle assicurazioni del cantone Ticino e la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, 
il decreto del 9 settembre 2015 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio ritenendo, a un primo esame, le conclusioni del ricorso prive di probabilità di successo e ha fissato ad A.________ un termine di 14 giorni per versare un anticipo spese di fr. 800.-, 
la domanda di proroga del pagamento dell'anticipo spese del 9 ottobre 2015 di A.________ e il successivo decreto del 12 ottobre 2015 di concessione fino al 23 ottobre 2015, 
lo scritto del 28 ottobre 2015 (timbro postale) con cui A.________, previa rinuncia della domanda di gratuito patrocino, ha chiesto il riesame della decisione nel senso di concedergli l'assistenza giudiziaria, subordinatamente di rinunciare all'anticipo spese, 
il decreto del 4 novembre 2015 con il quale è stato assegnato ad A.________ un termine suppletorio, non prorogabile, scadente il 16 novembre 2015 per versare l'anticipo spese di fr. 800.-, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, 
la lettera del 18 novembre 2015 (timbro postale) in cui A.________ ribadisce la richiesta di riesame della decisione e concessione dell'assistenza giudiziaria, in subordine la rinuncia all'anticipo spese, 
 
 
considerando:  
che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), 
che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF), 
 
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli, 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dalla riscossione di spese per questa sentenza d'inammisibilità (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, a B.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 3 dicembre 2015 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi