Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_267/2007 /biz 
 
Sentenza del 5 ottobre 2007 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Müller, giudice presidente, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, 
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona, 
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
imposta cantonale e imposta federale diretta 2003, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emessa il 2 maggio 2007 dalla Camera di diritto 
tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 16 giugno 2003 l'Ufficio AI ha posto A.________, colpito da malattia nel novembre 2000, al beneficio di una rendita d'invalidità con effetto retroattivo dal 1° novembre 2001. Per il periodo dal 1° novembre 2001 al 31 maggio 2003, cioè 19 mesi, questi ha quindi ricevuto a tale titolo la somma di fr. 39'263.--, e, per il periodo dal 1° giugno 2003 a fine dicembre 2003, ha percepito rendite d'invalidità per un totale di fr. 24'304.---. 
Da parte sua la fondazione collettiva LPP B.________ gli ha riconosciuto, per il periodo dall'8 novembre 2002 al 31 ottobre 2003, una liquidazione in capitale pari a fr. 47'113.60 nonché gli ha versato fino alla fine del 2003 complessivi fr. 59'125.45. 
B. 
Con decisione del 21 settembre 2005, l'Ufficio di tassazione di Biasca si è scostato dai dati indicati da Gabriele Celis nella propria dichiarazione fiscale per il periodo fiscale 2003, aggiungendovi i versamenti arretrati afferenti gli anni 2001 e 2002, e lo ha tassato sulla base di un reddito di fr. 129'400.-- ai fini dell'imposta cantonale, rispettivamente di fr. 136'300.-- in relazione all'imposta federale diretta, e di una sostanza nulla. Su reclamo del contribuente, la citata autorità fiscale ha effettuato il 15 novembre 2006 una reformatio in peius, essendo stato constatato un errore di calcolo, e ha quindi aumentato il reddito imponibile a fr. 135'200.-- ai fini dell'imposta cantonale e a fr. 142'100.-- per quanto riguarda l'imposta federale diretta. 
Con sentenza del 2 maggio 2007 la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame sottopostole il 29 novembre 2007 da A.________. 
C. 
Il 29 maggio 2007 A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, con cui chiede di annullare la sentenza della Corte cantonale. Afferma, in sostanza, che i versamenti arretrati afferenti gli anni 2001 e 2002, benché percepiti nel 2003, non dovrebbero essere computati ai fini della tassazione 2003. 
La Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino e l'Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo) non hanno formulato osservazioni e si sono limitate a chiedere la reiezione del gravame. Da parte sua, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello ha rinunciato a presentare una risposta. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 I 1069): la presente procedura è quindi disciplinata dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF). 
1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (art. 29 cpv. 1 LTF; cfr. pure DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami). 
1.3 Interposto contro una decisione finale di ultima istanza cantonale, il presente ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile in virtù dei combinati art. 82 e segg. LTF, 146 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), questi ultimi due disposti nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007 (cfr. n. 57 e 58 dell'allegato alla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale; LATF; RS 173.31). Tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato da una persona senz'altro legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame è quindi di massima ammissibile. 
2. 
2.1 Tema di litigio dinanzi ad un'istanza superiore possono essere solo i rapporti giuridici regolati dalla decisione impugnata. In altre parole, oggetto della procedura di ricorso può essere soltanto ciò che è stato trattato dinanzi all'autorità di prima istanza. Quesiti giuridici che non sono stati esaminati dall'autorità di prime cure non possono, per motivi di competenza funzionale, essere evocati dinanzi alle autorità superiori (causa 2A.706/2006 del 1° marzo 2007, consid. 1.3 e riferimenti). Nel caso concreto, nella misura in cui il ricorrente si riferisce al biennio fiscale 2001/2002, il suo ricorso esula dall'oggetto del litigio e sfugge, di conseguenza, ad un esame di merito. 
2.2 Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale. 
2.3 Nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. Il ricorrente si limita infatti ad affermare che in seguito al passaggio in Ticino, il 1° gennaio 2003, dal sistema di tassazione biennale a quello annuale, i versamenti arretrati, benché percepiti nel 2003, avrebbero dovuto essere presi in considerazione nella tassazione transitoria afferente gli anni 2001 e 2002 e, quindi, cadere nel cosiddetto "vuoto di tassazione". A sostegno della propria argomentazione allega delle tabelle nonché diversi calcoli. Sennonché egli non spiega in che cosa e perché la Corte cantonale, giudicando che i versamenti arretrati andavano imposti quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, in concreto nel 2003, avrebbe disatteso il diritto determinante. Argomentazione che corrisponde peraltro alla giurisprudenza di questa Corte, ove è stato precisato a più riprese che i versamenti di rendite d'invalidità arretrate del primo (DTF 132 II 128), rispettivamente del secondo pilastro (sentenza 2A.118/2006 del 4 luglio 2006, pubblicata in: StR 61/2006 pag. 784 segg.) sono imponibili quando vengono pagati. Allo stesso modo egli non formula alcuna censura contro gli ulteriori - e peraltro pertinenti - argomenti sviluppati nella sentenza impugnata. Il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente ai sensi degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
3. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) mentre non si attribuiscono ripetibili per la sede federale ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF, il Giudice Presidente pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. 
Losanna, 5 ottobre 2007 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il giudice presidente: La cancelliera: