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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_157/2010 
2C_163/2010 
 
Sentenza del 12 dicembre 2010 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Merkli, Donzallaz, Stadelmann, 
Locher, Giudice supplente, 
Cancelliere Savoldelli. 
Partecipanti al procedimento 
 
2 C_157/2010 
Divisione delle contribuzioni 
del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.A.________ e B.A.________, 
patrocinati dall'avv. Paola Masoni D'Andrea, 
opponenti, 
 
2C_163/2010 
1. A.A.________ e B.A.________, 
2. Fondazione di famiglia C.________, 
tutti patrocinati dall'avv. Paola Masoni D'Andrea, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni 
del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona, 
 
Steuerverwaltung des Kantons Schwyz, Bahnhofstrasse 15, 6430 Svitto, 
opponenti, 
 
Oggetto 
imposta federale diretta e imposta cantonale 
1997/1998, 1999/2000, 2001/2002, 
 
ricorsi in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 14 gennaio 2010 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
I coniugi A.A.________ e B.A.________ sono titolari di uno studio legale a X.________, che presenta i costi e i ricavi dell'attività d'avvocatura per mezzo di speciali distinte (cosiddetti "tabelloni") e i cui redditi sono determinati in base ai montanti fatturati. 
Quali proventi dell'attività da loro svolta per gli anni 1995-2002, essi hanno dichiarato al fisco i seguenti importi: 
[omissis] 
Nel 1983, i coniugi A.________ hanno costituito la Fondazione di famiglia C.________ (nel seguito, anche semplicemente la Fondazione), con sede dapprima nel Lichtenstein e quindi a Svitto, alla quale hanno ceduto vari beni patrimoniali, tra cui fondi situati in Ticino. Secondo il suo statuto, la Fondazione persegue principalmente scopi ideali (assistenza familiare), l'annesso statuto complementare elenca però anche scopi di natura economica. Beneficiari sono in particolare i discendenti dei coniugi A.________. 
 
B. 
Il 28 novembre rispettivamente il 14 dicembre 2005, l'Ufficio di tassazione competente ha notificato ai coniugi A.________ le decisioni di tassazione per i periodi fiscali 1997/1998, 1999/2000, 2001/2002, per i periodi fiscali 2003 e 2004, nonché una decisione di tassazione mediante imposta annua intera per il 2002. Dal giudizio impugnato, risulta che esso li ha imposti sulla base dei seguenti fattori: 
[omissis] 
In quel contesto, fattori fiscali della Fondazione sono stati aggiunti a quelli dei coniugi A.________, procedendo "per trasparenza". 
 
C. 
Il 21 dicembre 2006, il fisco ha parzialmente accolto i reclami dei coniugi A.________ contro le decisioni di tassazione di cui sopra, rinunciando in particolare all'imposizione "per trasparenza". 
 
D. 
Contro i giudizi su reclamo, i coniugi A.________ hanno interposto ricorso dinanzi alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Con sentenza del 24 ottobre 2007, la Corte cantonale ha parzialmente accolto i gravami. Essa ha quindi rinviato gli atti all'Ufficio circondariale di tassazione per ulteriori accertamenti, ordinando però nuovamente l'imposizione "per trasparenza" della Fondazione. 
I ricorsi in materia di diritto pubblico, interposti davanti al Tribunale federale contro tale pronuncia di rinvio, sono stati dichiarati inammissibili (sentenza 2C_677/2007 e 2C_678/2007 del 31 ottobre 2008). 
 
E. 
Con decisioni su reclamo dell'8 giugno 2009, l'Ufficio circondariale di tassazione competente ha nuovamente notificato ai contribuenti le tassazioni per i periodi fiscali 1997/1998, 1999/2000 e 2001/2002 e, dopo aver agito "per trasparenza", procedendo inoltre a una ripresa di fr. xxx sui "lavori in corso" dichiarati al 31 dicembre 2000, li ha imposti in base ai seguenti fattori: 
[omissis] 
Le nuove decisioni su reclamo sono state anch'esse impugnate davanti alla Camera di diritto tributario. Con sentenza del 14 gennaio 2010, quest'ultima ha parzialmente accolto i ricorsi interposti. Per quanto qui di rilievo, essa ha ridotto il reddito aziendale per il periodo 2001/2002 da fr. xxx a fr. xxx, tenendo conto unicamente dei "lavori in corso" dichiarati dai contribuenti (fr. xxx). 
 
F. 
Nel frattempo, nel Canton Svitto, la Fondazione è stata tassata per il periodo 1997-2004, con decisioni cresciute in giudicato: 
[omissis] 
In relazione agli immobili da essa posseduti, per il periodo 1997-2000, la Fondazione C.________ ha inoltre corrisposto l'imposta immobiliare in Ticino: 
[omissis] 
 
G. 
Il 18 febbraio 2010, il giudizio del 14 gennaio 2010 della Camera di diritto tributario è stato impugnato davanti al Tribunale federale con due ricorsi in materia di diritto pubblico: il primo, presentato dalla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino (inc. n. 2C_157/2010); il secondo, interposto dai coniugi A.________ e dalla Fondazione C.________ (inc. n. 2C_163/2010). 
Censurando a vario titolo la violazione del diritto federale e un accertamento manifestamente inesatto dei fatti, la Divisione delle contribuzioni postula l'annullamento della decisione impugnata, chiedendo inoltre che venga accertato che l'autorità fiscale può effettuare delle riprese sui "lavori in corso" dello studio legale e che, di conseguenza, il reddito aziendale dei coniugi A.________ in materia d'imposta cantonale e d'imposta federale diretta per il periodo 2001/2002 sia stabilito in fr. xxx. 
Censurando un accertamento manifestamente inesatto dei fatti e la violazione di una serie di norme di diritto federale, segnatamente di rango costituzionale, i coniugi A.________ postulano anch'essi l'annullamento della sentenza impugnata, oltre che del giudizio di rinvio del 24 ottobre 2007, chiedendo che, per i periodi fiscali 1997/1998 e fino al 2004 incluso, l'ammontare delle loro entrate e della loro sostanza venga constatato senza tener conto dei fattori fiscali della Fondazione C.________ - a nome della quale viene parimenti interposto ricorso - rispettivamente delle entrate relative a cessioni di crediti risalenti al 1994. 
In via eventuale, in aggiunta ad una serie di altre constatazioni chieste in via principale, essi domandano segnatamente che venga riconosciuto che il Canton Svitto ha a buon diritto trattato la Fondazione quale soggetto fiscale fino al 2004 e che può così procedere anche per il periodo successivo. Vogliono quindi che venga constatato che l'attribuzione ai coniugi A.________ di fattori fiscali relativi alla Fondazione non era permesso, rilevando nel contempo che se il Canton Ticino volesse considerare la Fondazione come illimitatamente imponibile dovrebbe dichiararlo apertamente, riconoscendola come soggetto fiscale. 
In via sub-eventuale, nel caso l'imposizione "per trasparenza" della Fondazione dovesse essere considerata giustificata, domandano che i fattori ad essa relativi non vadano aggiunti ai fattori fiscali professionali dei suoi fondatori, bensì a quelli privati. Sempre in via sub-eventuale e sempre nel caso l'imposizione "per trasparenza" dovesse essere considerata giustificata, postulano infine che il Canton Svitto venga obbligato a restituire le imposte corrisposte dalla Fondazione per i periodi fiscali 1997/1998 fino a 2004, e che il Canton Ticino venga obbligato a restituire le imposte incassate tra il 1997/1998 e il 2004 a tutte le persone nel Canton Ticino che si sono viste imporre per sostanza rispettivamente ricavi o reddito in relazione a pretese nei confronti della Fondazione. 
 
H. 
Invitate ad esprimersi, le parti ricorrenti hanno chiesto che il gravame presentato dalle rispettive controparti, per quanto ammissibile, sia respinto. Stessa conclusione è stata tratta dalla camera di diritto tributario in merito a entrambe le impugnative in esame e, per quanto riguarda il ricorso dei coniugi A.________, dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (che però si rimette al giudizio del Tribunale federale in merito all'imposizione "per trasparenza"). Quest'ultima condivide invece i contenuti del ricorso presentato dal fisco ticinese e ne postula pertanto l'accoglimento. 
Interpellate in merito al ricorso dei coniugi A.________ e della Fondazione C.________, le autorità fiscali del Canton Svitto ne domandano l'accoglimento, nella misura in cui è rivolto contro il Canton Ticino; ne chiedono invece il rigetto, nella misura in cui fosse rivolto contro il Canton Svitto medesimo. In questo contesto, per quanto riguarda il diritto alla tassazione dei fattori fiscali relativi alla Fondazione da parte delle autorità fiscali del Canton Ticino, sollevano l'eccezione di perenzione. 
 
I. 
Con decreto presidenziale del 25 marzo 2010, la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame presentato dai coniugi A.________ è stata respinta. 
Con decreto presidenziale del 25 agosto successivo è stata inoltre ordinata alle autorità competenti la produzione della versione integrale del rapporto allestito il 20 marzo 2006, su incarico del Governo cantonale, dalla "Commissione d'inchiesta amministrativa chiamata a indagare sulla situazione della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino", nonché la trasmissione per consultazione degli atti riguardanti la procedura penale aperta nei confronti dell'ex Direttore della stessa. 
 
J. 
Con atto dell'11 novembre 2010, i coniugi A.________ e la Fondazione C.________ hanno inviato al Tribunale federale nuove osservazioni con le quali, a completazione del loro ricorso, mettono in discussione il carattere di tribunale superiore della Camera di diritto tributario. 
Diritto: 
I. Congiunzione delle cause e ricevibilità 
 
1. 
Le due impugnative sono dirette contro la stessa sentenza, si riferiscono ai medesimi fatti e sono state presentate, anche se con finalità differenti, dalle stesse parti in litigio. Per ragioni di economia procedurale, si giustifica nella fattispecie di congiungerle ed evaderle con un unico giudizio (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC; sentenza 1C_553/2009 del 21 aprile 2010 consid 1.1). Nonostante il ricorso dei coniugi A.________ e della Fondazione C.________ sia stato formulato in tedesco, nel rispetto della regola sancita dall'art. 54 cpv. 1 LTF, la presente sentenza viene redatta nella lingua della decisione impugnata, ovvero in italiano (6B_50/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 1). 
L'italiano era per altro anche la lingua in cui è stata stesa la decisione di rinvio del 24 ottobre 2007, qui pure almeno parzialmente impugnata nell'ambito del ricorso contro la sentenza del 14 gennaio 2010 (art. 93 cpv. 3 LTF; DTF 135 III 329 consid. 1 pag. 331 segg.). 
 
2. 
2.1 Di carattere finale, la sentenza del 14 gennaio 2010 è stata emanata da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore (art. 86 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_222/2009 del 24 luglio 2009 consid. 1) e concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF
Per quanto riguardanti l'oggetto del litigio (tassazioni per i periodi fiscali 1997/1998, 1999/2000 e 2001/2002, senza imposta annua intera, nonché le questioni trattate - in relazione a questi stessi periodi - nel giudizio del 24 ottobre 2007), le tempestive impugnative della Divisione delle contribuzioni e dei coniugi A.________, pacificamente legittimati a ricorrere (art. 89 cpv. 1 e cpv. 2 lett. d, art. 100 cpv. 1 LTF), sono pertanto di principio ammissibili quali ricorsi in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (in questo contesto, cfr. anche l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF, l'art. 146 della legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 [LIFD; RS 642.11] e, per quanto riguarda le imposte cantonali per il periodo dal 2001 in avanti, l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]). 
 
2.2 Nell'ambito del ricorso presentato dai coniugi A.________ - unitamente alla Fondazione C.________, la cui legittimazione in causa può rimanere indecisa (cfr. sentenza 2C_677/2007 e 2C_678/2007 del 31 ottobre 2008 consid. 2.2) - ammissibile risulta pure la richiesta, formulata in via sub-eventuale, nei confronti del Canton Svitto. Le tassazioni emesse da tale Cantone, già cresciute in giudicato, costituiscono infatti valido oggetto d'impugnazione, al pari del giudizio querelato in via principale, nonostante non si tratti di decisioni giusta l'art. 86 LTF (art. 100 cpv. 5 LTF; DTF 133 I 300 consid. 2.4 pag. 307 seg.; 133 I 308 consid. 2.4 pag. 312 seg.). 
Inammissibili sono per contro sia la richiesta di procedere alla serie di constatazioni formulata in via principale, sia la conclusione, presentata in via sub-eventuale, volta se del caso ad obbligare il Cantone Ticino a restituire le imposte incassate alle persone che si sono viste imporre per sostanza rispettivamente ricavi o reddito in relazione a pretese nei confronti della Fondazione. Per procedere a simili constatazioni manca infatti il necessario interesse (DTF 126 II 300 consid. 2c pag. 303). Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e per quanto sufficientemente sostanziata, la conclusione formulata nel ricorso è semmai ammissibile solo in relazione alle imposte corrisposte a torto dalla stessa Fondazione C.________ rispettivamente dai coniugi A.________ (Kurt Locher/Peter Locher, Die Praxis der Bundessteuern, 3a parte: Interkantonale Doppelbesteuerung [Loseblattsammlung], 1946 -, §12, III C, 1 n. 1 segg.). 
 
3. 
3.1 Con il ricorso in materia di diritto pubblico può in particolare venir censurata la violazione del diritto federale (art. 95 LTF). Di principio, il Tribunale federale applica comunque il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); esso non è vincolato né agli argomenti fatti valere nel ricorso né ai considerandi sviluppati dall'istanza precedente. In ambito fiscale, il Tribunale federale dispone di pieno potere cognitivo non solo in materia di imposta federale diretta e di violazione del divieto della doppia imposizione ma anche, nella misura in cui si tratta di verificare se il diritto cantonale e la relativa applicazione da parte delle istanze inferiori rispettino i dettami della legge sull'armonizzazione fiscale, in materia d'imposta cantonale (DTF 131 II 710 consid. 1.2 pag. 713; 130 II 202 consid. 3.1 pag. 205 seg.). L'applicazione del diritto cantonale per cui non era ancora necessaria un'armonizzazione può essere invece censurata solo nella misura in cui comporti una violazione del diritto federale, segnatamente del divieto d'arbitrio (DTF 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466). 
 
3.2 Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni della parte ricorrente ed i motivi su cui queste si fondano; indicandoli, dev'essere spiegato in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. La motivazione deve pertanto essere pertinente e riferita all'oggetto del litigio (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.; 133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287 seg.). Esigenze più severe si applicano in relazione alla violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina infatti simili censure soltanto se sono state sollevate e motivate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254). È necessario che il ricorrente specifichi quali diritti ritiene lesi ed esponga le sue critiche in modo chiaro, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva (DTF 133 III 393 consid. 6 pag. 397; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9). 
 
3.3 Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario (art. 97 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_480/2009 del 16 marzo 2010 consid. 2.2); occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa. Tocca alla parte che propone una fattispecie diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata il compito di esporre in maniera circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute queste condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
3.4 Sennonché, in entrambi i ricorsi in esame, una motivazione conforme ai disposti indicati è ravvisabile solo in parte. 
3.4.1 Per quanto riguarda il ricorso della Divisione delle contribuzioni, così è in merito a diverse violazioni elencate e segnatamente a quella del principio costituzionale dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). Insufficientemente motivata è inoltre la censura di accertamento manifestamente inesatto dei fatti. 
3.4.2 Per quanto attiene all'impugnativa dei coniugi A.________, prolissa e di difficile lettura nel suo complesso, una carente motivazione deve essere invece constatata: sia in relazione a tutte le ampie parti nelle quali i ricorrenti si esprimono come davanti ad un'autorità d'appello; sia con specifico riferimento alle censure di un errato accertamento dei fatti, della violazione della libertà d'associazione (art. 23 Cost.), del principio di legalità (art. 35 seg. Cost., recte art. 127 cpv. 1 Cost., e art. 4 Cost./TI), del principio del federalismo (art. 3 Cost.) e del divieto di retroattività (art. 9 e 29 cpv. 1 Cost.). 
La semplice affermazione che taluni scritti contenuti nella massa di documenti prodotti o richiamati non siano stati presi in considerazione non è infatti sufficiente per sostanziare la censura secondo cui il giudizio impugnato sarebbe frutto di un accertamento dei fatti lesivo del diritto o manifestamente errato. Neppure basta che i ricorrenti contestino il giudizio impugnato appellandosi più o meno genericamente a una serie di disposti di rango costituzionale. 
Dal ricorso non emergono infine nemmeno le ragioni che inducono i coniugi A.________ a riferirsi agli art. 4 e 55 Cost./TI invece che alla Costituzione federale, ovvero i motivi per cui essi dovrebbero essere loro più favorevoli (DTF 129 I 12 consid. 5 pag. 17 segg.), rispettivamente ad invocare la violazione dell'art. 6 cifra 1 CEDU, norma la cui applicazione alla procedura ordinaria d'imposizione è per altro esclusa a priori (sentenze 2C_175/2010 del 21 luglio 2010 consid. 2.3 e 2C_70/2008 del 27 maggio 2008 consid. 2.2 con rinvii). 
 
3.5 Nella misura indicata, le impugnative risultano pertanto inammissibili (anche) per difetto di motivazione. 
II. Censure sollevate nella causa 2C_157/2010 
 
4. 
Con il ricorso interposto, il fisco ticinese si oppone in sostanza al diniego della facoltà di effettuare riprese sui "lavori in corso" relativi all'attività professionale dei coniugi A.________ e postula che, per gli anni 2001/2002, il loro reddito aziendale venga stabilito in fr. xxx. 
 
4.1 Giusta l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono tra l'altro imponibili tutti i proventi relativi all'esercizio di una libera professione. In via generale, secondo il cosiddetto "Soll-Methode", proventi risultano conseguiti quando la prestazione è stata fornita alla controparte e sussiste pertanto la pretesa di una controprestazione. 
Nel caso di onorari fondati su contratti di mandato, tale pretesa si considera acquisita al momento in cui il mandato affidato è stato portato a termine o, per semplicità, a quello della fatturazione (art. 402 cpv. 1 CO; DTF del 20 dicembre 1985 consid. 3c; in ASA 56 pag. 135 seg.; sentenza 2A.338/1998 dell'11 febbraio 2000 consid. 2a, in StR 55 pag. 501 seg.). Per potersi basare sulla fatturazione, occorre ciò nondimeno che la stessa non venga artificiosamente ritardata (Markus Weidmann, Einkommensbegriff und Realisation: zum Zeitpunkt der Realisation von Ertrag und Einkommen im Handels- und Steuerrecht, 1996, pag. 131 segg., 161 seg.). Si può ad ogni modo escludere che il credito nasca già al momento del conferimento del mandato (DTF del 20 settembre 1957 consid. 1, in ASA 26 pag. 338 seg.). 
 
4.2 In questo contesto - come correttamente rilevato dalla Corte cantonale, alle cui pertinenti osservazioni in merito qui si rinvia - un problema particolare è però costituito dai "lavori in corso", prestazioni di servizi non ancora conteggiate o concluse, cui viene comunque riconosciuto un valore economico - sebbene il ricavo ad esse relativo non sia ancora stato realizzato - sulla base del loro "prezzo di costo" (art. 666 CO; Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. parte, 2001, ad art. 18 LIFD n. 69; Mathias Oertli, Angefangene Arbeiten im Jahresabschluss, 1988, pag. 67; Heinrich Schwägler, Die Besteuerung von Eigenleistungen beim Geschäftsvermögen, 1994, pag. 224 segg.; Promemoria allegato alla circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 28 gennaio 1980, riguardante l'obbligo di conservare i documenti e i giustificativi nonché di allestire estratti e rendiconti, cui sottostanno contribuenti che svolgono un'attività lucrativa indipendente [cifra 5]). 
 
4.3 Il "prezzo di costo" di prestazioni di servizio fornite da persone attive a titolo indipendente e non ancora portate completamente a termine può in effetti essere definito in modo più o meno preciso. 
Confrontandosi con una fattispecie concernente uno studio notarile, il Tribunale federale si è ad esempio già basato su una media dei costi registrati per gli anni precedenti (cfr. sentenza 2P.3/2002 del 3 aprile 2002 consid. 2c). A livello cantonale, in maniera alquanto differenziata, viene invece spesso proceduto a valutazioni forfettarie. Le autorità fiscali zurighesi fanno riferimento al 60 % dell'onorario per le ore prestate, tenendo così conto anche dei costi d'amministrazione generali (Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ed. 2006, ad § 64 n. 27). Altri Cantoni ritengono che i lavori in corso costituiscano fra il 10 % e il 20 % del credito vantato nei confronti del cliente (Matthias Miescher/Patrik Galli, Bewertung einer Anwaltskanzlei, in Anwaltsrevue 2009 pag. 420). Nel Canton Berna, è stato infine già considerato che i lavori in corso corrispondano al 10 % dei costi annuali (sentenza del 15 agosto 1983 del Tribunale amministrativo del Canton Berna, in. StE 1984 B 23.43.1 n. 2). 
 
5. 
5.1 Nella fattispecie in esame, gli opponenti presentano i costi e i ricavi dell'attività d'avvocatura per mezzo di speciali distinte (cosiddetti "tabelloni"), determinando i redditi in base ai montanti fatturati. In questo contesto, fino alla fine del 2000 essi hanno registrato "lavori in corso" per un importo di fr. xxx. Facendo riferimento all'art. 960 cpv. 2 CO, l'autorità ricorrente vuole per contro considerare gli onorari relativi ai "lavori in corso" al loro pieno valore di mercato ("valore di fatturazione"), includendo quindi nella tassazione le "riserve occulte" su detti lavori, riconducibili ad una loro valutazione troppo prudenziale. 
 
5.2 A torto. In effetti, contrariamente a quanto rilevato dal fisco ticinese, la discrepanza tra il valore contenuto nei rendiconti presentati (fr. xxx) e il "valore di fatturazione" di detti lavori (fr. xxx) non costituisce una "sottovalutazione" necessariamente voluta, bensì il risultato della costituzione di una "riserva obbligata", riconducibile al fatto che il valore di attivazione dei "lavori in corso" non può eccedere quello dei "costi di produzione" ad essi relativi. 
 
5.3 In difetto di una base legale sufficiente per procedere nel senso indicato dal fisco ticinese, la domanda da porsi è quindi semmai un'altra, ovvero se sussista in casu un'attivazione insufficiente dei "lavori in corso", sulla base dei "costi di produzione" che li concernono. 
Anche a questo quesito deve però essere risposto in modo negativo. Alla luce della prassi differenziata esposta poc'anzi e considerato che il diritto commerciale in vigore è orientato a stime prudenti, la valutazione dei "lavori in corso" formulata dagli opponenti risulta in effetti sostenibile e non giustifica quindi ulteriori accertamenti, che sarebbero sproporzionati (sentenza 2P.3/2002 del 3 aprile 2002 consid. 2e; cfr. anche il già citato Promemoria allegato alla Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 28 gennaio 1980, che parla in questo contesto di una "delimitazione ragionevole" [cifra 5]). 
 
5.4 Diverso sarebbe per contro se, sempre come rilevato dalle autorità fiscali, potesse nella fattispecie venir dimostrato che la fatturazione è stata in taluni casi ritardata in modo abusivo. 
A prescindere dal fatto che, a quel momento, ci si esprimerebbe non in relazione a dei "lavori in corso", bensì a dei lavori conclusi, per i quali sussiste un diritto all'onorario, nemmeno simile conclusione può però qui essere tratta. Pur sostenendo - contrariamente a quanto fatto nella decisione su reclamo dell'8 giugno 2009 - che gli opponenti avrebbero volontariamente atteso di fatturare prestazioni per mandati conclusi prima della fine del 2000, così che la fatturazione finisse nel periodo di vuoto di tassazione, l'autorità ricorrente non è infatti in grado di dimostrare il preciso momento in cui i mandati in discussione sono stati terminati. Soffermandosi a titolo esemplificativo su cinque casi concreti, essa si limita per altro a riferirsi al "periodo di lavorazione" delle pratiche in questione, omettendo di considerare che, quand'anche il "periodo di lavorazione" di una pratica possa ritenersi concluso, ciò non significa ancora che un mandato sia completamente terminato. 
Così stando le cose, la Corte cantonale ha quindi in modo del tutto sostenibile negato anche un sistematico e deliberato ritardo nella fatturazione. Pur in presenza di un imminente vuoto di tassazione, per poter trarre una simile conclusione occorrono infatti indizi chiari e concreti, che nella fattispecie fanno difetto (in senso conforme, cfr. ad esempio sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo del 19 maggio 1999, in StE 2000 B 72.11 n. 9). Al contrario: in quattro dei cinque casi evidenziati dalla Divisione delle contribuzioni (ricorso, pag. 15), gli opponenti giustificano il ritardo riscontrato con motivi plausibili; la costanza dei volumi d'onorario riscontrabile tra il 1997 e il 2001 permette d'altra parte anche di escludere cambiamenti rilevanti in merito alla prassi di fatturazione. 
 
5.5 Per sostenere che gli opponenti avrebbero costituito degli accantonamenti illeciti sui "lavori in corso", all'autorità ricorrente non giova infine nemmeno richiamarsi alle "norme correttrici" proprie al diritto tributario. In questo contesto, essa misconosce infatti nuovamente che, dal punto di vista del diritto commerciale, i lavori in corso devono essere esposti al loro "valore di produzione" e non a quello di fatturazione. 
Anche un ammortamento sui "costi di produzione" non è nella fattispecie ravvisabile, dato che non sussisteva nessuna necessità di procedere in tal senso (in questo contesto, cfr. anche Markus Reich/Marina Züger; Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, parte I/2a, 2a ed., 2008 ad art. 28 LIFD n. 51). 
 
5.6 In conclusione, la richiesta di procedere a una ripresa sui "lavori in corso" al fine di stabilire che, per gli anni 2001/2002, il reddito aziendale degli opponenti ammontava a fr. xxx è infondata. In conseguenza, per quanto ammissibile e per quanto riguardante l'imposta federale diretta, il ricorso in materia di diritto pubblico interposto dalla Divisione delle contribuzioni dev'essere respinto. 
 
6. 
Le norme che concernono l'imposizione dei proventi relativi all'esercizio di una libera professione contenute nella legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 (LT; RL/TI 10.2.1.1) rispettivamente nella LAID (art. 17 cpv. 1 LT e art. 7 cpv. 1 LAID) corrispondono nel loro tenore all'art. 18 cpv. 1 LIFD. La conclusione che occorre trarre per le imposte cantonali non si scosta quindi da quella già formulata per l'imposta federale diretta. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico interposto dalla Divisione delle contribuzioni dev'essere pertanto respinto anche in relazione all'imposta cantonale. 
 
7. 
Le spese della procedura davanti al Tribunale federale per la causa 2C_157/2010 sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, soccombente e toccato dall'esito della stessa nei suoi interessi pecuniari (art. 65 e 66 cpv. 1 e 4 LTF). Esso dovrà inoltre corrispondere agli opponenti in causa un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF). 
III. Censure sollevate nella causa 2C_163/2010 
 
8. 
Da parte loro, i coniugi A.________ rimproverano in primo luogo alla Corte cantonale di avere violato il diritto di essere sentiti garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., per avere omesso di consultarli in merito all'imposizione "per trasparenza" quindi per averne ordinato l'esecuzione, procedendo ad una reformatio in peius. 
 
8.1 Tra i vari aspetti che ricadono sotto la garanzia di natura formale richiamata vi è effettivamente il diritto di essere interpellati nel caso un'autorità preveda di decidere in base a considerazioni di natura giuridica fino a quel momento non evocate, come pure quando essa intenda procedere ad una reformatio in peius (DTF 135 I 187 consid. 2.2 pag. 190; 129 II 497 consid. 2.2 pag. 504 seg.; 129 II 385 consid. 4.4.3 pag. 395). In ambito fiscale, simile diritto risulta inoltre espressamente dagli art. 143 cpv. 1 LIFD e dall'art. 230 cpv. 2 LT. 
 
8.2 Le condizioni per ammettere una violazione di tali aspetti del diritto di essere sentiti non sono però date nella fattispecie. 
8.2.1 Con la Corte cantonale, occorre in effetti rilevare che i coniugi A.________ hanno avuto modo di esprimersi sull'imposizione "per trasparenza" della Fondazione sia in sede di reclamo - poiché essa era già tema delle tassazioni come tali - sia con ricorso dell'11 gennaio 2007 alla Camera di diritto tributario, sia in occasione dell'udienza del 14 settembre 2007 dinanzi alla Camera stessa. 
8.2.2 Come correttamente osservato anche dalla Camera di diritto tributario nelle sue osservazioni del 14 aprile 2010, va inoltre osservato che è possibile parlare di reformatio in peius unicamente nel caso l'autorità cui si rimprovera la violazione del diritto di essere sentiti sia stata chiamata, essa stessa, a decidere in merito al gravame; non invece quando, come nel caso in discussione, tale autorità si limiti a disporre un rinvio degli atti ad un'istanza inferiore, senza che da ciò si possa dedurre con certezza un peggioramento della posizione giuridica del ricorrente (sentenze 9C_990/2009 del 4 giugno 2010 consid. 2; 9C_992/2008 del 6 gennaio 2009 consid. 2). 
 
8.3 Per quanto precede, la censura della violazione del diritto di essere sentiti dev'essere dichiarata infondata. 
 
9. 
Sempre in limine, i coniugi A.________ censurano il fatto che i due ex funzionari dirigenti della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, il Direttore D.________ e il Vicedirettore E.________, abbiano trattato l'incarto fiscale in discussione, nonostante il rapporto con il capo del Dipartimento delle finanze e dell'economia [...] fosse teso. 
 
9.1 In via generale, occorre in proposito rilevare che giurisprudenza e dottrina riconoscono ad organi di direzione sia il diritto di fornire istruzioni ad unità loro subordinate, sia la facoltà di occuparsi direttamente di un incarto (PIERRE TSCHANNEN, Systeme des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2008, pag. 32; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed.; 2010, n. 1232 con rinvii). In questo senso, con riferimento al caso in esame, la sostenibilità dell'intervento del Direttore è stata confermata anche dalla Commissione d'inchiesta a suo tempo istituita dal Governo del Cantone Ticino per chiarire questa ed altre questioni (rapporto menzionato, risposta al quesito n. VII. iii). 
 
9.2 In relazione alla fattispecie, problematico non è però tanto l'aspetto evocato quanto semmai un altro punto, ovvero il fatto che il Direttore - per altro denunciato al Ministero pubblico dai coniugi A.________ - e il Vicedirettore della Divisione delle contribuzioni potessero essere in qualche modo prevenuti e che non fosse quindi garantito il rispetto dell'art. 29 cpv. 1 Cost. rispettivamente degli art. 109 LIFD e 182 LT, che riconoscono al contribuente il diritto a che il suo dossier fiscale venga trattato da funzionari imparziali. 
 
9.3 Anche per il richiamo a tali norme non vi è però spazio nella presente procedura. La questione della prevenzione dei funzionari citati è infatti stata sollevata quando il dossier è giunto davanti alla Camera di diritto tributario, quindi in modo tardivo rispettivamente lesivo del principio della buona fede (sentenza 2C_203/2009 del 13 novembre 2009 consid. 2.2). A ciò si aggiunge il fatto che al momento in cui sono state prese le prime decisioni su reclamo, ovvero il 21 dicembre 2006, i funzionari in questione avevano comunque già lasciato l'Amministrazione cantonale. 
 
10. 
Nel merito, il ricorso dei coniugi A.________ verte principalmente sulla natura della Fondazione C.________ rispettivamente sulla facoltà di trattarla quale soggetto fiscale indipendente. 
 
10.1 Secondo giurisprudenza e dottrina, il confronto con una fondazione di famiglia comporta innanzitutto accertamenti di diritto civile volti alla verifica della sua esistenza quale persona giuridica. Chiarito tale aspetto - che impone a sua volta il confronto con l'art. 335 CCS - è quindi possibile esaminarne le reali finalità fiscali (cfr. già DTF dell'8 novembre 1950, in ZBl 52 pag. 18 segg. e DTF del 16 maggio 1951, in ASA 19 pag. 524 segg.; Andrea Opel, Steuerliche Behandlung von Familienstiftungen, Stiftern und Begünstigten in nationalen und internationalen Verhältnissen, 2009, pag. 31 segg., 80 seg.). 
 
10.2 La conformità al diritto civile di una fondazione di famiglia può essere controllata anche dalle autorità competenti in ambito fiscale. In principio, il loro potere d'esame si limita tuttavia alla constatazione di lacune manifeste, che risultano così gravi da avere quale effetto la sua nullità (sentenza del Tribunale federale del 3 giugno 1959 consid. 2 segg., in ASA 29 pag. 333 segg.). Nel caso contrario, è invece necessario lasciare l'accertamento della situazione giuridica al giudice civile e considerare data l'esistenza della fondazione in questione fino ad un giudizio definitivo in merito. 
Proprio in questo senso, il Tribunale federale ha ancora di recente riconosciuto quale soggetto giuridico autonomo una fondazione di famiglia, poiché la sua contrarietà al diritto civile non riguardava aspetti evidenti - segnatamente, la non conformità all'art. 335 CCS degli scopi indicati nell'atto di fondazione - bensì unicamente questioni di natura organizzativa e gestionale, che avrebbero comportato al più il riconoscimento di una nullità parziale della fondazione in oggetto (sentenza 2A.668/2004 del 22 aprile 2005 consid. 3.4, in ASA 76 pag. 675 segg.). 
 
10.3 Quando la conformità al diritto civile di una fondazione di famiglia sia invece data rispettivamente la sua qualità di soggetto giuridico autonomo non sia più in discussione, occorre ancora verificare se si possa giustificarne l'autonomia anche dal punto di vista del diritto fiscale, oppure se così non sia e vada pertanto proceduto ad un'imposizione "per trasparenza". In questo contesto, in ambito d'imposta federale diretta e di doppia imposizione, dove esso dispone di piena cognizione, il Tribunale federale è però restrittivo. Ammette infatti tale modo di procedere solo se la forma giuridica cui è stato fatto capo è insolita, inadeguata o anormale, e può essere concluso che essa sia stata scelta unicamente per evadere il fisco (DTF 136 I 49 consid. 5.4 pag. 60 seg.; sentenza 2P.92/2005 e 2A.145/2005 del 30 gennaio 2006 consid. 7.2, in StR 61 pag. 533). 
 
11. 
Con riferimento al procedere indicato, occorre nella fattispecie considerare quanto segue. 
 
11.1 In base al suo statuto di data 31 marzo rispettivamente 5/9 dicembre 1983 (art. 2): 
"Zweck der Stiftung ist die Beihilfe zur beruflichen Ausbildung und Etablierung der Stiftungsbegünstigten, die Vorsorge für die Wechselfälle des Lebens und die Behebung von Notlagen der Begünstigten: 
a) die Stiftung kann insbesondere nach Vereinbarung mit Begünstigten und ihren Angehörigen, Funktionen der beruflichen und ausserberuflichen Vorsorge übernehmen; 
b) sie kann auch die Funktionen einer "Familienheimstätte" gemäss Art. 349 ZGB übernehmen". 
Il 6 settembre 1983, la Fondazione si è inoltre dotata di uno statuto complementare, che in merito agli obiettivi perseguiti così precisa (art. 1): 
"1 Nell'intento dei fondatori è destinata a conciliare scopi: 
a) economici e di attualità, come la previdenza professionale per la parte non coperta dalle assicurazioni sociali obbligatorie, la spinta e l'incoraggiamento alla formazione e all'impianto di professioni liberali o artistiche, l'aiuto in situazioni d'indigenza, di malattia, d'infortunio o altro grave disagio; 
b) di coesione familiare, anche dopo l'allontanarsi dei rapporti di parentela; 
c) d'ordine ideale: il tentativo di possibilmente conservare e amministrare razionalmente una vasta proprietà forestale in zona paesaggisticamente rilevante; la formazione, la conservazione e l'ordinamento di archivi e collezioni storico-artistiche, il ricordo degli antenati, ecc." 
2 La Fondazione viene inizialmente dotata di proprietà immobiliari e forestali, con l'intenzione di successivamente ampliarle e migliorarle, nell'intento di possibilmente evitarne la dispersione attraverso divisioni, vendite e controversie successorie e di esercitare la gestione in comune, fra i discendenti viventi. Il controvalore di tali apporti è considerato alla stregua di mutui in conto risparmio di previdenza." 
Ulteriori disposizioni concernenti gli scopi previdenziali perseguiti sono contenuti negli art. 3 segg. dello statuto complementare, quindi nell'art. 8 dello stesso, da cui risulta ancor più in generale che: 
"Oltre alle prestazioni di previdenza, finanziate possibilmente nel modo previsto sopra, la Fondazione potrà, nel limite delle sue possibilità, corrispondere mutui ed assegni a scopo di studio, di impianto professionale e familiare, di sostegno per malattia, infortunio, rovesci finanziari, difficoltà o avversità d'ogni genere." 
 
11.2 Richiamando le norme degli statuti rispettivamente degli statuti complementari menzionate, nel suo giudizio del 24 ottobre 2007 la Corte cantonale ha messo chiaramente in discussione il rispetto delle condizioni previste dall'art. 335 cpv. 1 CCS da parte della Fondazione C.________. Essa ha in particolare rilevato come la previdenza professionale esuli dalla nozione di "assistenza" - che presuppone lo stato di bisogno dei beneficiari - e quindi osservato che anche la conservazione di una "vasta proprietà forestale" e di "archivi e collezioni storico-artistiche" non rientra affatto negli scopi indicati da tale norma (querelato giudizio, consid. 3.2.7). Ha infine aggiunto che stessa conclusione dev'essere tratta per l'attività d'incasso dei crediti relativi agli onorari dovuti da clienti allo studio legale dei suoi fondatori (querelato giudizio, consid. 3.4.2). 
 
11.3 Sempre con riferimento ai contenuti dei disposti statutari riportati più sopra, la conformità all'art. 335 cpv. 1 CCS della Fondazione è stata anche discussa, e quindi negata, dalla già citata Commissione d'inchiesta amministrativa. Nel suo rapporto del 20 marzo 2006 all'attenzione del Governo ticinese, essa si è in effetti espressa in questi termini (rapporto menzionato, cifra 25): 
"Il codice civile svizzero prevede la possibilità di erigere fondazioni di famiglia per scopi ben determinati e rigorosamente delimitati. L'art. 335 CC stabilisce infatti che possono essere dedicati dei beni a beneficio di una famiglia per le spese di educazione, dotazione od assistenza dei suoi membri o per altro simile fine. Questa disposizione proibisce l'erezione di fedecommessi di famiglia, ossia la destinazione di beni patrimoniali familiari ai membri della famiglia, che li ereditano con l'obbligo di conservarli e tramandarli secondo regole successorie stabilite "ab initio". 
Inammissibili sono quindi le fondazioni di famiglia che permettono di erogare prestazioni con scopo generico di mantenimento dei beneficiari. La previdenza professionale ed extra-professionale dei beneficiari, le cui prestazioni sono "finanziate possibilmente nel modo previsto sopra" (art. 8 statuto complementare), serve al sostentamento puro e semplice dei beneficiari, indipendentemente dalla loro situazione, e non può quindi rientrare negli scopi di una fondazione di famiglia secondo il diritto svizzero (Hans Michael Riemer, Commento bernese, no. 148 della parte sistematica agli art. 80-89bis CC). 
La Fondazione C.________, costituita come fondazione di famiglia del diritto del Liechtenstein, non adempie quindi i requisiti posti dal diritto svizzero per essere riconosciuta come tale." 
 
11.4 Tali pareri vengono condivisi anche dal Tribunale federale, per i periodi fiscali qui in discussione. Ancora di recente, proprio con riferimento a Riemer, questa Corte ha infatti avuto modo di ricordare che, secondo la volontà del legislatore, l'indicazione degli scopi contenuta nell'art. 335 cpv. 1 CCS dev'essere interpretata in modo restrittivo, quindi di sottolineare come l'obiettivo di una fondazione di famiglia debba essere individuato nell'educazione e nell'assistenza in caso di situazioni di povertà, non invece nel generale perseguimento di interessi materiali ed economici dei membri di una famiglia (sentenza 2A.457/2001 del 4 marzo 2002 consid. 4.5 con rinvii). 
 
11.5 Constatata l'incompatibilità con l'art. 335 CCS degli scopi da essa perseguiti, quindi la necessità di negare una personalità giuridica autonoma alla Fondazione in questione, occorre ancora esprimersi sulla possibilità, sostenuta dai ricorrenti, di una sua conversione in una fondazione di famiglia conforme agli scopi previsti dall'art. 335 CCS rispettivamente in una "normale" fondazione. 
Invero però per escluderla. Nell'ambito della presente procedura, questa Corte è infatti chiamata a giudicare in merito a dei periodi fiscali precisi, sulla base di una situazione effettiva e vincolante (Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ed. 2009, ad art. 123 n. 7 con rinvii alla giurisprudenza; in questo specifico contesto, cfr. inoltre DTF del 3 giugno 1959 consid. 2 segg., in ASA 29 pag. 333 segg.). Quand'anche solo a titolo pregiudiziale (art. 31 LTF), essa non è invece tenuta ad esprimersi su questioni ipotetiche, che l'esame di una conversione da parte di un giudice civile necessariamente comporta, segnatamente nel contesto di una specifica azione ex art. 88 CCS (DTF 133 III 167 consid. 4.1 pag. 171 seg.; 108 II 393 consid. 6 pag. 394 segg.; 93 II 439 consid. 4 pag. 448 segg.; 73 II 81 consid. 7 pag. 88 segg.). 
 
11.6 Sempre perché, in relazione ai precisi periodi fiscali in discussione, determinante è unicamente la situazione di fatto ad essi relativa, irrilevanti in merito al riconoscimento o meno quale soggetto giuridico della Fondazione C.________ sono quindi pure eventuali modifiche statutarie decise dal consiglio di Fondazione nel dicembre 2007, secondo il relativo verbale prodotti davanti alla Corte cantonale ed ora agli atti. 
 
11.7 Il fatto che, per i periodi qui in discussione, la Fondazione C.________ non può essere considerata quale soggetto giuridico autonomo conforme al diritto civile, rende superfluo l'esame della liceità dell'imposizione "per trasparenza" attuata dalle autorità cantonali. Così come fatto in tale contesto, i fattori fiscali relativi alla Fondazione vanno infatti in ogni caso ascritti ai soggetti fiscali originari, ovvero ai coniugi A.________, nell'ambito delle tassazioni che li concernono e secondo la loro originaria appartenenza (sentenza 5A.498/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 4 come pure DTF del 3 giugno 1959 consid. 2 segg., in ASA 29 pag. 333 segg.; Kurt Locher/Peter Locher, Die Praxis der Bundessteuern, 3a parte: Interkantonale Doppelbesteuerung [Loseblattsammlung], 1946 -, §1, III C, 1 n. 1 segg.; in merito all'aspetto intercantonale della fattispecie, cfr. però ancora consid. 12). Per quanto specificatamente riguarda i crediti nei confronti dei clienti dello studio legale, ciò significa che essi devono di principio continuare a essere qualificati come parte della sostanza commerciale. 
 
11.8 Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, a simile conclusione non osta in effetti nemmeno il principio della buona fede. 
In base ai vincolanti accertamenti della Corte cantonale, le autorità fiscali ticinesi non hanno infatti mai dato nessuna rassicurazione scritta riguardo alla qualifica della Fondazione e anche l'asserzione secondo cui il Canton Ticino si era dichiarato d'accordo di riconoscere la Fondazione quale soggetto giuridico autonomo per via telefonica, nella misura in cui essa avesse potuto stabilire la sua sede fuori Cantone, risulta tutt'altro che credibile. I contribuenti non dimostrano per altro affatto di aver informato compiutamente le autorità fiscali ticinesi al riguardo, giacché gli statuti datano del 31 marzo 1983 e lo statuto aggiuntivo del 6 settembre successivo. 
Neppure può essere imputato al Cantone Ticino il fatto di aver percepito dalla Fondazione le imposte immobiliari per gli anni 1997-2000. Come correttamente rilevato anche dalla Corte cantonale nel suo giudizio del 24 ottobre 2007 (consid. 3.3.5), la loro riscossione competeva infatti all'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, non invece a quello delle persone fisiche; aveva inoltre finalità decisamente diverse e basava su iscrizioni a registro fondiario (sentenza del Tribunale federale del 5 aprile 1984 consid. 2b, in ASA 53 pag. 278 segg.). 
Il modo di procedere indicato, dev'essere infine considerato lecito nonostante l'esistenza del soggetto in questione non sia stata posta in discussione in occasione di tassazioni precedenti. Il principio secondo cui le tassazioni divenute definitive sono vincolanti unicamente in relazione ai periodi che le riguardano, vale infatti anche nel caso del riconoscimento o meno di un determinato soggetto giuridico (sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005 consid. 6.3 con ulteriori rinvii; sentenza del Tribunale federale del 3 giugno 1959 consid. 5, in ASA 29 332 segg.). 
 
11.9 Essendo il riconoscimento quale soggetto giuridico autonomo della Fondazione per i periodi fiscali qui in discussione siccome ingiustificato, ritenuto inoltre che le imposte incassate dalla Fondazione sono state corrisposte ignorando l'esistenza di un diritto alla tassazione direttamente presso i fondatori, anche le imposte da essa pagate devono essere restituite ai coniugi A.________, conformemente alla loro richiesta (Kurt Locher/Peter Locher, Die Praxis der Bundessteuern, 3a parte: Interkantonale Doppelbesteuerung [Loseblattsammlung], §12, III C, 2 n. 6). Ciò vale di principio sia in relazione alle imposte immobiliari relative agli anni 1997-2000 percepite dal Canton Ticino, sia a quelle corrisposte per il periodo 1997-2002 nel Canton Svitto. 
 
12. 
Nell'ottica del diritto intercantonale, resta però ancora da verificare se al diritto di tassare del Canton Ticino e quindi alla richiesta di restituzione delle imposte versate al Canton Svitto si opponga l'eccezione di perenzione sollevata da quest'ultimo contestualmente al caso di doppia imposizione venutosi a creare (DTF 115 Ia 157 consid. 3c pag. 164; Peter Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2a ed. 2010, pag. 11 segg.). 
 
12.1 Secondo giurisprudenza e dottrina, un Cantone non ha più diritto ad imporre un determinato soggetto quando, conoscendo o potendo conoscere i fatti determinanti per l'imposizione, ha tardato oltre misura a far valere la sua pretesa e quando, nel caso detta pretesa fosse ammessa, un altro Cantone potrebbe essere tenuto a restituire imposte percepite in modo formalmente corretto, ignorando in buona fede l'esistenza di una pretesa fiscale da parte di terzi (DTF 132 I 29 consid. 3.2 pag. 32; Peter Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2a ed. 2010, pag. 155 con rinvii). 
 
12.2 Nella fattispecie in esame, per far valere la propria pretesa fiscale il Canton Ticino sembrerebbe di primo acchito avere davvero atteso un tempo eccessivo. In effetti, i coniugi A.________ sono stati tassati in relazione ai periodi fiscali 1997-2002 solo con decisione del 28 novembre 2005. 
Simile conclusione non è tuttavia giustificata. La procedura di tassazione di cui sopra dev'essere infatti considerata particolare almeno per tre motivi, ovvero perché: 
l'emanazione delle decisioni di tassazione citate ha potuto avere luogo solo dopo una lunga e assai complessa serie di negoziazioni tra le parti; 
i contribuenti registrano entrate e uscite unicamente per mezzo di rendiconti (cosiddetti "tabelloni"), il cui esame ha richiesto al fisco dettagliate e dispendiose ricostruzioni e ricerche; 
per poter procedere alla tassazione occorreva attendere la conclusione della procedura relativa all'istanza di revisione presentata il 1° marzo 1999 in merito ai periodi fiscali 1993/1994 e 1995/1996, intervenuta nel 2000. 
Così come fatto dalla Commissione d'inchiesta nel suo rapporto del 20 marzo 2006 (rapporto menzionato, cifra 17), tutti questi fattori portano pertanto anche il Tribunale federale a concludere che - tenuto conto delle caratteristiche della fattispecie, che la rendono senz'altro un caso estremo -, il periodo d'esame dell'incarto dal 2000 in avanti difficilmente avrebbe potuto essere più breve. 
 
12.3 In casu, non è inoltre comunque data la buona fede in merito all'inesistenza di una pretesa fiscale concorrente. 
In effetti, se da un lato è vero che il Canton Ticino non ha mai ufficialmente annunciato al Canton Svitto la volontà di far valere il suo diritto di tassare, è altrettanto vero che il Canton Svitto sapeva degli accertamenti avviati nei confronti dei contribuenti dal fisco ticinese (presa di posizione del Canton Svitto del 10 maggio 2010, pag. 3) e doveva anche essere consapevole del fatto che la compatibilità della Fondazione con l'art. 335 cpv. 1 CC risultava fortemente dubbia. 
Nel caso in esame, determinante è poi un ulteriore aspetto, ovvero che il Canton Svitto - in contrasto con il § 76 dello Steuergesetz del Canton Svitto del 9 febbraio 2000 (StG; SR/SZ 172.200), che ricalca quasi testualmente l'art. 28 cpv. 3-5 LAID - ha tassato la Fondazione C.________ unicamente sul suo capitale, sulla base del regime fiscale speciale previsto per società di amministrazione e di domicilio, nonché per associazioni e fondazioni con sede in Svizzera, per fattispecie di carattere internazionale (sentenza 2C_420/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2.1 con ulteriori rinvii). 
Così stando le cose, non si può pertanto neppure sostenere che la tassazione della Fondazione C.________ da parte delle autorità fiscali del Canton Svitto sia avvenuta in buona fede. 
 
12.4 Per questi motivi, l'eccezione di perenzione sollevata dal Canton Svitto risulta infondata e dev'essere respinta. 
 
13. 
Per quanto precede, in relazione all'imposta cantonale e per i periodi fiscali qui in discussione (1997/1998, 1999/2000 e 2001/2002), il Cantone Ticino poteva lecitamente ascrivere la sostanza della Fondazione rispettivamente i suoi ricavi ai coniugi A.________. Ritenuto anche l'esito del ricorso nella parallela causa 2C_157/2010 (cfr. precedenti consid. 4 segg.), gli importi dovuti sulla base della decisione del 14 gennaio 2010, per i periodi fiscali menzionati, devono esser pertanto confermati. 
 
14. 
Il mancato riconoscimento quale soggetto giuridico e fiscale della Fondazione e l'imposizione per gli anni qui in discussione dei fattori ad essa relativi direttamente presso i coniugi A.________, comporta necessariamente la restituzione di quanto percepito dalla Fondazione anche in ambito di imposta federale diretta. 
Tale necessità era per altro stata segnalata all'Amministrazione federale delle contribuzioni già con lettera del 29 dicembre 2005 del Direttore della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino. In essa veniva in effetti indicato che, per i periodi fiscali 1997 e seguenti, il fisco ticinese aveva proceduto ad un'imposizione della Fondazione "per trasparenza" e quindi implicitamente formulata anche la richiesta di una constatazione del luogo effettivo di tassazione giusta l'art. 108 LIFD, dato che la tassazione "per trasparenza" comportava una doppia imposizione, oltre che della stessa sostanza, degli stessi ricavi. 
Per quanto è dato di vedere, una risposta a tale scritto non risulta agli atti. Ritenuto che, in merito all'imposizione "per trasparenza", nella sua presa di posizione del 13 luglio 2010 l'Amministrazione federale delle contribuzioni si è però rimessa al giudizio del Tribunale federale, non resta che concludere che quanto rilevato per le imposte cantonali debba valere anche per l'imposta federale diretta. 
 
15. 
Da quanto precede discende che, anche in relazione all'imposta federale diretta, per i periodi fiscali qui in discussione (1997/1998, 1999/2000 e 2001/2002) il Cantone Ticino poteva lecitamente ascrivere i ricavi della Fondazione ai coniugi A.________. Ritenuto anche l'esito del ricorso nella parallela causa 2C_157/2010 (cfr. precedenti consid. 4 segg.), gli importi dovuti sulla base della decisione del 14 gennaio 2010 qui impugnata per i periodi fiscali menzionati devono esser pertanto confermati. 
 
16. 
 
16.1 Per quanto rivolto contro il Canton Ticino e per quanto ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico presentato nella causa 2C_163/2010 dai coniugi A.________ si rivela infondato sia in merito alle imposte cantonali che all'imposta federale diretta e dev'essere quindi respinto. Ciò nondimeno, gli importi percepiti dal Canton Ticino a titolo di imposta immobiliare dalla Fondazione C.________ per gli anni 1997-2000 devono essere restituiti. 
 
16.2 Per quanto rivolto contro il Canton Svitto e per quanto ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico presentato nella causa 2C_163/2010 dai coniugi A.________ dev'essere accolto. Le tassazioni emesse dal Canton Svitto nei confronti della Fondazione C.________ per gli anni 1997-2002 vengono annullate; gli importi percepiti in base alle stesse devono essere restituiti. 
 
17. 
In considerazione dell'esito della lite, le spese giudiziarie per la causa 2C_163/2010 sono poste a carico dei coniugi A.________, in solido (art. 65 e 66 cpv. 1 e 4 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Le cause 2C_157/2010 e 2C_163/2010 sono congiunte. 
 
2. 
Sia in riferimento all'imposta federale diretta che all'imposta cantonale, il ricorso in materia di diritto pubblico nella causa 2C_157/2010, per quanto ammissibile, è respinto. 
 
3. 
Sia in riferimento all'imposta federale diretta che all'imposta cantonale, il ricorso in materia di diritto pubblico, rivolto contro il Canton Ticino nella causa 2C_163/2010, per quanto ammissibile, è respinto. Gli importi percepiti dal Canton Ticino a titolo di imposta immobiliare dalla Fondazione C.________ per gli anni 1997-2000 devono essere restituiti. 
 
4. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico, rivolto contro il Canton Svitto nella causa 2C_163/2010, per quanto ammissibile, è accolto. Le tassazioni emesse nei confronti della Fondazione C.________ per gli anni 1997-2002 vengono annullate; gli importi percepiti in base alle stesse devono essere restituiti. 
 
5. 
Per la causa 2C_157/2010, le spese giudiziarie di fr. 8'000.-- sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, che rifonderà inoltre agli opponenti un'indennità complessiva di fr. 8'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
6. 
Per la causa 2C_163/2010, le spese giudiziarie di fr. 7'000.-- sono poste a carico dei coniugi A.________, in solido. 
 
7. 
Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, alla Steuerverwaltung del Canton Svitto e all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. 
 
Losanna, 12 dicembre 2010 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Zünd Savoldelli