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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
C 262/01 
 
Sentenza del 25 febbraio 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Lustenberger; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
Ufficio cantonale del lavoro, Piazza Governo, 6500 Bellinzona, ricorrente, 
 
contro 
 
D.________, opponente, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 5 luglio 2001) 
 
Fatti: 
A. 
Mediante decisione del 19 dicembre 2000 l'Ufficio del lavoro del Cantone Ticino (UCL) ha sospeso per la durata di 21 giorni a partire dal 10 ottobre 2000 il diritto all'indennità di disoccupazione di D.________, nata nel 1969, dal 2 marzo 1999 alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno quale venditrice di confezione qualificata o impiegata di banca e dal 1° marzo 1999 impiegata di banca a tempo parziale (50%, al mattino), per non essersi presentata il 9 ottobre 2000 a un colloquio di assunzione nell'ambito di un programma di occupazione temporanea di sei mesi (al 50%) presso la struttura M.________ di L.________, e per avere rifiutato di partecipare a detto programma per asserita inconciliabilità (di orari) con gli oneri familiari incombenti (cura della figlia di due anni, preparazione del pranzo per figlia e marito, ecc.). 
B. 
Per giudizio del 5 luglio 2001, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, adito dall'interessata, ne ha parzialmente accolto il gravame nel senso che, ritenendo sproporzionata la sanzione dell'UCL, ha ridotto la sospensione da 21 a 12 giorni per il motivo che l'amministrazione non avrebbe sufficientemente tenuto conto degli aspetti soggettivi del caso, segnatamente degli importanti oneri familiari e della necessità, per l'assicurata, di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi. 
C. 
L'UCL interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in annullamento della pronuncia cantonale, la conferma della decisione querelata del 19 dicembre 2000. 
 
D.________ propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio regionale di collocamento di L.________ e il Segretariato di Stato dell'economia (seco) hanno rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione i primi giudici abbiano, in considerazione delle circostanze del caso, ridotto la sospensione del diritto all'indennità di D.________ da 21 giorni, come stabilito dall'amministrazione, a 12 giorni. Per contro non più controverso è il principio stesso della sospensione, atteso che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata ai sensi dell'art. 72 LADI, in sostanza, è giustamente stata considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 72a cpv. 2 LADI), rendendo di riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. 
1.2 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i giudici di prime cure hanno già diffusamente esposto le norme disciplinanti la materia, rammentando in particolare come l'assicurato sia, fra l'altro, sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell'ufficio del lavoro, segnatamente se non accetta un'occupazione adeguata assegnatagli, oppure non ha iniziato o ha interrotto senza motivi plausibili un corso al quale gli è stato detto di partecipare (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI), la durata della sospensione essendo determinata in base alla gravità della colpa e ammontando, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo (art. 30 cpv. 3 LADI). 
1.3 Va inoltre rilevato che, secondo l'art. 17 cpv. 1 LADI, l'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per evitare o abbreviare la disoccupazione. In altre parole, anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri rami dell'assicurazione sociale, all'assicurato spetta l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). 
 
Il dovere di limitare il danno è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma p. es. anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Analogamente costituisce violazione dell'obbligo di ridurre il danno l'omissione o il ritardo dell'assicurato nel presentarsi a un datore di lavoro segnalatogli dall'ufficio del lavoro preposto (DLA 1977 no. 32 pag. 157; Stauffer, op. cit., pag. 83). 
1.4 Secondo l'art. 45 cpv. 2 OADI la sospensione del diritto all'indennità è di: 
a. 1-15 giorni in caso di colpa lieve; 
b. 16-30 giorni in caso di colpa mediamente grave; 
c. 31-60 giorni in caso di colpa grave. 
Giusta il cpv. 3 dello stesso articolo la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo. La durata della sospensione del diritto all'indennità è determinata secondo la gravità della colpa e non dipende dalla durata effettiva della disoccupazione (DLA 1987 no. 11 pag. 109 consid. 3). Il giudice delle assicurazioni sociali non potrà tuttavia sostituire senza validi motivi il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2) e terrà adeguatamente conto degli sforzi della stessa volti a garantire, tramite l'emanazione di direttive, tabelle ed altro, un'uguaglianza di trattamento fra gli assicurati (sentenza 21 maggio 2002 in re W., C 351/01, consid. 2b/aa). 
1.5 Giova infine soggiungere che, pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 La Corte cantonale si è distanziata dalla valutazione operata dall'UCL e ha qualificato solo come leggera - e non come mediamente grave - la colpa dell'assicurata. In particolare, non ha condiviso il provvedimento amministrativo poiché esso avrebbe riprodotto "meccanicamente (in funzione della durata della misura)", e quindi senza tenere conto dell'insieme delle circostanze, le tabelle emanate dal seco in materia (cfr. Prassi ML/AD 99/1 foglio A/1). 
2.2 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente, dando per scontato che la durata della sospensione vada determinata a dipendenza della gravità della colpa nel singolo caso e debba pertanto tenere conto di tutte le circostanze concrete, censura nondimeno l'operato dei primi giudici e ritiene che la sanzione inflitta dall'amministrazione, fondata sulle direttive emanate dal seco al fine di eliminare le forti divergenze cantonali riscontrate in materia, sarebbe già rispettosa del principio di proporzionalità, mentre gli elementi soggettivi evocati dalla pronuncia impugnata non sarebbero tali da giustificarne una riduzione. 
3. 
3.1 In una recente sentenza pubblicata in DTF 125 V 197, resa nell'ambito applicativo dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 1995, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare una sospensione per 20 giorni, ossia per la durata massima prevista dalla normativa allora in vigore per i casi di colpa mediamente grave, decretata nei confronti di un assicurato che non aveva dato (tempestivamente) seguito all'ingiunzione dell'Ufficio di iscriversi a un (adeguato) programma occupazionale di 6 mesi mancando di conseguenza di parteciparvi. Similmente, in una successiva sentenza 19 agosto 2002 in re K., C 355/01, questa Corte ha tutelato la decisione di sanzionare con 23 giorni di sospensione un tale rifiuto. In numerose altre occasioni, per contro, questo Tribunale ha ravvisato in casi analoghi un comportamento gravemente colposo (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c OADI). Così, ha già avuto modo di convalidare la sospensione per 45 giorni di un assicurato che si era rifiutato, per la presenza di - peraltro effettivi - problemi di schiena, di intraprendere, nell'ambito di un programma occupazionale temporaneo, un'attività di custode presso una casa di cura, la molteplicità delle funzioni inerenti a questa occupazione non essendo stata ritenuta tale da causare un eccessivo e ripetuto carico della schiena (sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99, C 382/00). Parimenti, in una precedente sentenza, inedita, del 19 maggio 1999 in re S., C 54/98, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che l'abbandono, dopo pochi giorni e senza valido motivo, di un'occupazione temporanea assegnata all'assicurato nell'ambito di un programma occupazionale, giustificava una sospensione di (almeno) 31 giorni (cfr. pure sentenze 28 marzo 2001 in re Z., C 308/00, 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99). 
 
Il Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua giurisprudenza, qualifica infine, normalmente, come mediamente grave l'assenza ingiustificata a un corso e l'interruzione del medesimo (cfr. sentenza 9 ottobre 2002 in re M., C 136/01, e i riferimenti ivi citati). 
3.2 Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999 no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr. Prassi ML/AD 99/1 foglio A/1), consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti di D.________ non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta. 
3.3 Né sono ravvisabili circostanze particolari che giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata. 
 
In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la considerazione che D.________ era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un anno e sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100%) e pertanto, beneficiando di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione annunciato, avrebbe anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e capacità organizzativa (cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il fatto che il programma occupazionale assegnato presso la M.________ avrebbe comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle esigenze del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito ed essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività proposta, l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità (cfr. sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00, consid. 2b, come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b). 
3.4 Considerato l'insieme delle circostanze come pure l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno si è preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000 all'UCL, di avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile D.________ mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve. 
4. 
In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il comportamento di D.________ non configurasse un comportamento gravemente colposo passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio cantonale impugnato del 5 luglio 2001 essendo annullato. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio regionale di collocamento di Lugano e al Segretariato di Stato dell'economia. 
Lucerna, 25 febbraio 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: