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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
C 119/04 
 
Sentenza del 3 gennaio 2005 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
Sezione cantonale del lavoro, piazza Governo, 6500 Bellinzona, ricorrente, 
 
contro 
 
T.________, opponente, rappresentato dall'avv. Brenno Canevascini, via Sempione 8, 6602 Muralto 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 3 giugno 2004) 
 
Fatti: 
A. 
Dopo che il rapporto di lavoro che lo legava in qualità di allenatore al Football Club (FC) L.________ era stato disdetto, a causa del fallimento della società calcistica, con effetto al 30 aprile 2003, T.________ si è iscritto al collocamento facendo richiesta di indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° maggio 2003. 
 
L'Ufficio regionale di collocamento (URC) di Locarno ha sottoposto il caso alla Sezione del lavoro del Cantone Ticino domandando se il richiedente, che aveva comunicato di essere contitolare dello Studio d'Ingegneria C.________ con funzioni di rappresentanza o acquisizione clienti, fosse da ritenere idoneo al collocamento. Mediante decisione del 5 maggio 2003, sostanzialmente confermata il 12 giugno seguente anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, la Sezione del lavoro ha deciso che l'istante non poteva essere dichiarato idoneo al collocamento dal 1° maggio 2003 in quanto egli, in qualità di socio fondatore, azionista e membro del consiglio di amministrazione del predetto Studio d'ingegneria, rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e non poteva pertanto beneficiare delle indennità di disoccupazione. Inoltre, l'amministrazione ha negato l'idoneità al collocamento anche perché l'assicurato avrebbe limitato fino alla fine del 2003 le ricerche di impiego alle sole attività di allenatore sportivo nonostante, secondo la Sezione del lavoro, le possibilità di reperire un simile impiego risultassero piuttosto scarse. 
B. 
T.________, con il patrocinio dell'avv. Brenno Canevascini, si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, per pronuncia del 3 giugno 2004, ne ha accolto il gravame annullando il provvedimento in lite e retrocedendo gli atti all'amministrazione per verificare l'adempimento, da parte dell'interessato, degli ulteriori presupposti per il diritto alle indennità di disoccupazione. In particolare, la Corte cantonale ha, da un lato, ritenuto che l'attività di azionista e consigliere di amministrazione in seno allo Studio d'ingegneria non ostava a un diritto alle indennità di disoccupazione. Dall'altro lato, con riferimento alla limitazione fino al 31 dicembre 2003 - data per la quale T.________ è poi uscito dalla cerchia dei richiedenti l'indennità di disoccupazione essendo egli stato assunto dallo Studio d'ingegneria di cui è contitolare - delle ricerche di lavoro alla sola attività di allenatore di calcio, i primi giudici hanno osservato che non è possibile dichiarare l'inidoneità al collocamento solo perché un assicurato per un certo lasso di tempo concentra le proprie ricerche nel settore della formazione appresa. Tenuto conto di tutte le circostanze (disoccupazione senza colpa dell'assicurato; importanza del diploma di allenatore dell'Unione delle associazioni calcistiche europee [UEFA] che nel frattempo T.________ aveva appena conseguito; caratteristiche del mercato del lavoro nella professione in questione), l'autorità giudiziaria cantonale, pur considerando la fattispecie un caso limite, ha ritenuto ragionevole concedergli tempo fino al dicembre 2003 per cercare un'occupazione quale allenatore per la seconda parte della stagione calcistica. 
C. 
La Sezione del lavoro interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, in annullamento del giudizio di primo grado, chiede la conferma della decisione su opposizione. Oltre a sostanzialmente fare notare che le possibilità di reperire un'occupazione nella professione ricercata sarebbero state alquanto ridotte e che comunque il tempo (otto mesi) concesso dalla Corte cantonale all'assicurato per potersi concentrare su tali ricerche sarebbe stato eccessivo nonché contrario alla prassi amministrativa e giudiziaria in materia, la Sezione ricorrente assevera che l'interessato avrebbe potuto e dovuto - come ha poi effettivamente fatto, anche se per un breve periodo, a partire dal 1° gennaio 2004, prima di essere assunto nel corso della primavera 2004 "quale allenatore professionista (a tempo pieno) presso l'Associazione svizzera di calcio" - lavorare sin dall'inizio o comunque, al più tardi, al massimo tre o quattro mesi dall'inizio del controllo della disoccupazione presso lo Studio d'ingegneria C.________. 
 
Mentre T.________, sempre rappresentato dall'avv. Canevascini, propone la reiezione del gravame, il Segretariato di Stato dell'economia (seco) ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è l'idoneità al collocamento di T.________ a partire dal 1° maggio 2003. Per valutare questa questione, occorre, partendo dal momento in cui la Sezione del lavoro ha negato l'idoneità al collocamento, ragionare in termini prospettivi sulla base dei fatti che si sono realizzati fino a tale data (DTF 120 V 387 consid. 2 con riferimenti; SVR 1997 ALV no. 81 pag. 245 consid. 1). 
2. 
La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, ha apportato numerose modifiche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Ne discende che la LPGA è applicabile alla presente fattispecie sempre che la LADI non preveda espressamente una deroga alle sue disposizioni (art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1 cpv. 1 LADI). Per contro, dal momento che in concreto sia la disoccupazione che l'iscrizione al collocamento (oltre che la decisione su opposizione querelata) sono intervenute prima del 1° luglio 2003, non si applicano le modifiche della LADI entrate in vigore a tale data (cfr. sentenza del 20 settembre 2004 in re L., C 34/04, consid. 1.2). 
3. 
Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute le altre condizioni previste dalla legge, è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 30 giugno 2003, sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infine considerato inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). 
4. 
Quanto al fatto che T.________, anche dopo avere perso il posto di allenatore presso il fallito FC L.________, avrebbe continuato a mantenere la sua posizione di azionista e amministratore presso lo Studio d'Ingegneria C.________, la pronuncia cantonale, cui si rinvia, ha pertinentemente ricordato come, per giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il diritto alle indennità di disoccupazione non sia precluso all'assicurato che, pur conservando una posizione paragonabile a quella di un datore di lavoro presso una ditta, si iscrive alla disoccupazione dopo avere lavorato per un'altra ditta quale dipendente per una durata di almeno sei mesi (SVR 2004 ALV no. 15 pag. 46). Ora, proprio questo si è chiaramente verificato nel caso di specie avendo l'interessato svolto l'attività di allenatore per il FC L.________ dal 1° giugno 2002 dopo già essere stato in precedenza alle dipendenze, dal 1° luglio 2001 al 31 maggio 2002, del FC O.________ con le medesime funzioni. 
5. 
Per il resto, l'amministrazione ricorrente censura l'operato della Corte cantonale essenzialmente per il fatto di non avere sanzionato, con l'inidoneità al collocamento, il comportamento di T.________, che si sarebbe rifiutato, sin dall'inizio e fino alla fine di dicembre 2003, di estendere il campo delle ricerche di lavoro al settore extrasportivo ed extracalcistico, e per avergli anzi concesso, contrariamente alla prassi amministrativa e giudiziaria in materia, un periodo di tempo di otto mesi per concentrarsi sulla ricerca nella sua precedente attività quando il settore in questione presentava scarse possibilità d'impiego e quando l'assicurato avrebbe potuto da subito essere occupato presso il "suo" Studio d'ingegneria. 
5.1 Secondo giurisprudenza, degli sforzi qualitativamente insufficienti per trovare un'occupazione, quali ad es. la limitazione della ricerca di lavoro al precedente settore professionale, non consentono ancora di concludere di per sé per una mancata disponibilità al collocamento della persona assicurata, bensì sono piuttosto l'espressione di un'insufficiente osservanza dell'obbligo legale di ridurre il danno. Per ammettere una mancata disponibilità al collocamento occorre piuttosto l'intervento di circostanze particolarmente qualificate, che possono ad es. realizzarsi qualora l'assicurato, nonostante sia stato in precedenza più volte sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione, continui a rivolgere i propri sforzi verso l'attività professionale precedentemente esercitata, la quale, tuttavia, non presenta possibilità d'impiego (DLA 1996/1997 no. 8 pag. 31 consid. 3 con riferimenti; cfr. pure SVR 1997 ALV no. 81 pag. 246 consid. 3b/bb). Per converso, a un assicurato che, nell'ambito della prima richiesta di indennità di disoccupazione, intraprende insufficienti sforzi personali per trovarsi un'occupazione non può di principio essere negata la disponibilità al collocamento a meno che, malgrado le apparenze, lo stesso non abbia alcuna intenzione di riprendere un'attività lavorativa dipendente. Per il principio della proporzionalità che informa anche la procedura nell'assicurazione contro la disoccupazione, il comportamento dell'assicurato dev'essere in questo caso in prima linea sanzionato mediante una sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione (art. 30 cpv. 1 lett. c LADI; SVR 1997 ALV no. 81 pag. 246 consid. 3b/bb). 
 
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha però anche avuto modo di rilevare a più riprese che l'idoneità al collocamento può essere negata in presenza di ricerche d'impiego continuamente insufficienti, in caso di rifiuto reiterato di accettare un'attività adeguata oppure ancora se l'assicurato limita i propri interventi a un settore d'attività nel quale, concretamente, egli ha pochissime possibilità di trovare un impiego (DLA 2004 no. 18 pag. 187 consid. 2.2; cfr. pure DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimenti) o è altrimenti limitato nella scelta di un impiego al punto tale che il suo collocamento risulti molto aleatorio (DTF 123 V 216 consid. 3, 112 V 327 consid. 1 e i riferimenti ivi citati; DLA 2003 no. 14 pag. 130 consid. 2.1, 1980 no. 38 pag. 90). In proposito, questa Corte ha altresì precisato che per statuire sull'idoneità al collocamento occorre procedere a una valutazione complessiva di tutti i fattori, oggettivi e soggettivi, suscettibili di incidere sulle possibilità di impiego nel caso concreto. Oltre all'estensione del mercato del lavoro entrante in linea di considerazione per la persona assicurata va tenuto conto anche del genere dell'attività adeguata ricercata. Questo Tribunale ha così ancora recentemente avuto modo di osservare che una limitazione degli sforzi a un settore professionale determinato può, in combinazione con delle limitazioni temporali dell'attività stessa, portare a negare l'idoneità al collocamento (DLA 2001 no. 13 pag. 146 consid. 1; cfr. pure DTF 112 V 218 consid. 2; DLA 1998 no. 46 pag. 265 consid. 1c). Nella sentenza pubblicata in DLA 2001 no. 13 pag. 145 il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo sul caso di una ballerina che, divenuta disoccupata, aveva invano ricercato per oltre un anno una nuova occupazione nella sua professione appresa, ha stabilito che l'assicurato che, al termine di un lasso di tempo ragionevole durante il quale non è riuscito a trovare un nuovo posto di lavoro nella professione appresa, non è disposto e non è in grado di cercare o accettare un'altra occupazione al di fuori di tale professione, non è idoneo al collocamento. 
5.2 Ora, nel caso di specie, contrariamente a quanto sembra lasciare intendere il Servizio ricorrente, le possibilità per T.________ di reperire un'occupazione nella professione ricercata non erano, nel periodo in esame, talmente scarse o ridotte da rendere un suo collocamento molto aleatorio ai sensi della giurisprudenza (consid. 5.1). Procedendo a un esame prospettivo e tenendo conto dell'insieme delle circostanze soggettive e oggettive, segnatamente del fatto che l'interessato nel frattempo, oltre a già vantare un'esperienza in lega nazionale degna di rispetto, aveva anche appena concluso la sua lunga e dispendiosa formazione di allenatore UEFA che gli permette(va) di esercitare la professione anche all'estero e di risultare maggiormente attrattivo sul mercato interno, i primi giudici potevano effettivamente ritenere lecita e realistica la speranza dell'assicurato di trovare entro la fine di novembre-dicembre un ingaggio per la stagione in corso - o eventualmente per quella a venire - anche perché le possibilità di un avvicendamento tecnico in vista della pausa invernale e della ripresa del campionato in primavera non erano così remote da rendere praticamente illusoria la ricerca. A ciò si aggiunge che, con l'obbligo sancito dallo statuto dei clubs di lega nazionale che impone ai 28 sodalizi che prendono parte al campionato della Swiss Football League di disporre di almeno un allenatore professionista anche per il settore giovanile, anche l'offerta del mercato non poteva essere definita aleatoria. Infine, non corrisponde al vero che lo stesso T.________ avrebbe qualificato come scarse le possibilità di reperire una nuova occupazione quale allenatore nel periodo in questione. Nella misura in cui l'assicurato si è espresso in questi termini, egli si è infatti chiaramente riferito alle possibilità esistenti al di fuori di questo quadro temporale (cfr. opposizione del 12 maggio 2003 pag.3 in fine: "Le altre possibilità sono veramente scarse [...]"). 
5.3 Visto quanto precede, resta ora da esaminare se il lasso di tempo di otto mesi concesso dal Tribunale cantonale all'assicurato per limitare la ricerca del posto di lavoro nella professione appresa sia da considerare eccessivo, come pretende il Servizio cantonale del lavoro oppure si giustifichi, come ha ritenuto la Corte cantonale, in ragione delle particolari circostanze del caso. 
5.3.1 Nell'ambito applicativo dell'art. 16 cpv. 2 LADI - il qual disposto enuncia quando un'occupazione non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione, ciò che si avvera fra l'altro se non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato (lett. b) - la questione di sapere per quanto tempo si debba tenere conto dell'attività precedente ha già fatto l'oggetto di alcune discussioni. Così, inizialmente, nel 1995, il legislatore ha inteso escludere l'applicabilità dell'art. 16 cpv. 2 lett. b LADI nel caso in cui la disoccupazione fosse durata più di quattro mesi (FF 1994 I 330). Tale intenzione non si è tuttavia concretizzata e nella legge non sono stati posti dei limiti temporali. Le discussioni parlamentari hanno però indicato in questo lasso di tempo (quattro mesi) il limite orientativo, da determinarsi con precisione nel singolo caso di specie, a partire dal quale poter fare astrazione dal criterio dell'attività precedente (Boll. uff. CS 1995 623; in questo senso anche Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 118) e hanno specificato che più aumenta la durata della disoccupazione, meno si è tenuti a tenerne conto (Boll. uff. CN 1994 1574). Parte della dottrina considera questo limite temporale, che non ha trovato ricezione nel testo di legge, come troppo rigido e chiede che la questione venga risolta valutando le singole circostanze del caso (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], cifra marg. 240). Altri ancora, per contro, sembrano volere limitare questo periodo di tempo a uno o due mesi (Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 20 all'art. 16). 
5.3.2 Per parte sua, il Tribunale federale delle assicurazioni nella già citata sentenza pubblicata in DLA 2001 no. 13 pag. 145, pur non chinandosi in dettaglio sulla questione specifica, ha avuto modo di confermare un giudizio del tribunale cantonale zurighese e la decisione amministrativa dell'ufficio cantonale del lavoro che avevano sancito l'inidoneità al collocamento dell'assicurata in questione - che, come detto, invano aveva cercato di ricollocarsi nella sua professione appresa - e avevano fatto decorrere l'inizio di questa inidoneità, al termine di un lasso di tempo ragionevole, oltre un anno dopo il suo annuncio al collocamento (DLA 2001 no. 13 pag. 146 seg. consid. 2). 
5.3.3 Alla luce delle suesposte considerazioni, tenuto conto delle particolari circostanze del caso già messe in evidenza dal Tribunale cantonale (disoccupazione senza colpa dell'assicurato intervenuta in un momento in cui il periodo delle trattative per assumere gli allenatori per la nuova stagione era di fatto già concluso; importanza degli sforzi profusi per conseguire il diploma UEFA e valore di questo diploma; caratteristiche del mercato del lavoro in questione che apre concreti spazi ad avvicendamenti sulle panchine prima della pausa invernale e in vista della ripresa primaverile ecc.), la decisione dei primi giudici di ritenere ragionevole concedere all'assicurato tempo fino al dicembre 2003 per reinserirsi nella propria professione, pur configurando un caso limite, può essere condivisa. In tali condizioni il ricorso dev'essere respinto, il giudizio impugnato essendo confermato. 
5.3.4 Nulla muta infine all'esito del presente giudizio l'argomento ricorsuale secondo cui l'interessato avrebbe potuto e dovuto, sin dall'inizio o comunque, al più tardi, al massimo tre o quattro mesi dall'inizio del controllo della disoccupazione, entrare alle dipendenze dello Studio d'ingegneria C.________. A tal proposito l'assicurato ha già convincentemente osservato come un rientro a pieno regime, in tempi brevi, nello studio d'ingegneria sarebbe risultato difficile se non addirittura impossibile in quanto avrebbe richiesto (come poi peraltro si è avverato) un adeguato periodo di riqualifica. Riqualifica che risultava tanto più necessaria poiché T.________ aveva appreso la professione di disegnatore di impianti sanitari in un'epoca in cui il lavoro veniva effettuato manualmente (mediante matita, riga e squadra) ed era ormai, nel frattempo, stato soppiantato dalla tecnica informatica che l'interessato ancora non padroneggiava. 
6. 
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in lite, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto a ripetibili che saranno poste a carico dell'amministrazione soccombente (art. 159 e 135 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
Il Servizio del lavoro del Cantone Ticino verserà a T.________ la somma di fr. 2'500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia. 
Lucerna, 3 gennaio 2005 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: