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[AZA 0/2] 
 
1P.681/2001 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
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22 novembre 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente 
della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Catenazzi e Pont Veuthey, supplente. 
Cancelliere: Crameri. 
 
________ 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 19 ottobre 2001 presentato da X.________, patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari, Lugano, contro la decisione emessa il 18 settembre 2001 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente a Y.________, patrocinata dall'avv. Franco Brusa, studio legale Bolla Bonzanigo & Associati, Lugano, e al Ministero pubblico del Cantone Ticino, in materia di procedimento penale (proposta di accusa per i titoli di violenza carnale e coazione sessuale); 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Il 6 dicembre 1999 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino Marco Villa ha emesso un decreto di abbandono nel procedimento penale aperto contro X.________ per i titoli di violenza carnale e coazione sessuale nei confronti di Y.________. Quest'ultima, costituitasi parte civile, ha reagito al decreto proponendo un atto di accusa contro X.________. La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha accolto con giudizio del 18 settembre 2001 la proposta e messo in stato di accusa X.________ davanti alla Corte delle assise criminali di Lugano siccome prevenuto colpevole dei menzionati reati. 
 
B.- X.________ impugna la decisione della CRP con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Rimprovera alla Corte una violazione del diritto di essere sentito, costitutivo di un diniego formale di giustizia, per aver rifiutato di assumere prove offerte dalla difesa e per non aver statuito su una richiesta di complemento istruttorio; lamenta altresì lesioni del diritto a un equo processo e del principio della parità delle armi (art. 29 Cost. e 6 CEDU), come pure una disattenzione del principio della presunzione d'innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost. e 6 n. 2 CEDU), del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 13 cpv. 1, art. 8 cpv. 2 lett. d Cost. /TI e art. 8 n. 1 CEDU), della libertà economica (art. 27 Cost. , 8 cpv. 2 lett. i Cost. /TI), del diritto al rispetto della dignità umana (art. 7 Cost. e 6 cpv. 2 Cost. /TI) e alla libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost. e 8 cpv. 2 lett. a Cost. /TI) e, infine, del divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (art. 9 Cost.). 
 
 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
Il 25 ottobre 2001 l'Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino ha comunicato al Tribunale federale che il ricorrente aveva presentato il 25 settembre 2001 un reclamo rivolto implicitamente contro la chiusura dell'istruttoria formale. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 I 92 consid. 1, 127 II 198 consid. 2, 126 I 207 consid. 1). 
 
2.- a) Il decreto della CRP è impugnato perché essa ha accolto la proposta di accusa privata e ha messo il ricorrente in stato di accusa davanti alla Corte delle assise criminali di Lugano. Si tratta, al riguardo, di un giudizio che non mette fine alla causa: esso concerne solo una fase del procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente, e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo (DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa). In tal caso, poiché non si è in presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione ai sensi dell'art. 87 cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la decisione impugnata, che è stata notificata separatamente dal merito, può causare un danno irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG. In effetti, se il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso testé citato non è ammissibile o non è stato interposto, la decisione pregiudiziale o incidentale interessata può essere impugnata soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (art. 87 cpv. 3 OG): la menzionata giurisprudenza è stata confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 207 consid. 1b e 2). L'art. 87 OG è stato dettato infatti da esigenze di economia processuale: 
 
 
con questa disposizione il legislatore ha voluto sgravare il Tribunale federale, il quale, come Corte costituzionale, deve di regola occuparsi una sola volta della stessa contestazione (DTF 122 I 39 consid. 1a/aa pag. 42 e rinvii). 
 
b) Il ricorrente, ammesso che si è in presenza di una decisione incidentale, adduce ch'essa gli causerebbe un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, danno che risulterebbe già dalla violazione del principio della presunzione di innocenza. Sarebbe infatti notorio che, per l'opinione pubblica, la celebrazione del dibattimento in materia di reati sessuali, indipendentemente dall'innocenza dell' accusato e dal giudizio finale, equivarrebbe già a una pena. 
Secondo il ricorrente, ciò lederebbe la sua dignità umana, la sua libertà individuale e il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Inoltre il procedimento, iniziato nel 1997, prolungherebbe ulteriormente il già lungo periodo d'attesa, impedendogli di cercare una nuova attività lucrativa più redditizia, violando in tal modo la sua libertà economica. 
 
Il ricorrente qualifica a torto detti nocumenti quali pregiudizi di carattere giuridico. In effetti, secondo la costante giurisprudenza, un prolungamento della durata della causa o un aumento dei suoi costi comporta soltanto pregiudizi di fatto e non giuridici (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 97 consid. 1b, 122 I 39 consid. 1a/bb, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b): la stessa conclusione vale per gli inconvenienti legati allo svolgimento di un processo penale. Così un atto d'accusa, con cui una persona viene deferita alla Corte di merito, perché la giudichi, non è considerato decisione incidentale arrecante danno irreparabile, né esso anticipa l'esame della colpevolezza dell'accusato, che rimane di competenza del giudice del merito, dinanzi al quale il ricorrente potrà ancora censurare l'asserito accertamento arbitrario dei fatti e la contestata valutazione delle prove (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in basso, 98 Ia 326 consid. 3; cfr. anche DTF 123 IV 252 consid. 1; sentenze inedite del 28 giugno 2000 in re H., consid. 1b, del 29 agosto 2000 in re D. 
[causa 1P.491/2000], consid. 1b, dell'11 settembre 2000 in re G. [1P. 384/2000], consid. 2, e del 4 ottobre 2000 in re V., consid. 2 [1P. 563/2000]; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea 1999, pag. 476 n. 11; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 343 seg. ; Karl Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994, pag. 105, n. 312 e 315). 
 
c) Il ricorrente ravvisa un diniego di giustizia formale nel fatto che una richiesta di complemento istruttorio concernente la delucidazione di un rapporto peritale sarebbe rimasta inevasa. 
 
Secondo la costante giurisprudenza, in linea di principio la decisione incidentale che riguarda l'assunzione di prove - sia negandola, sia ordinandola, sia acquisendo agli atti una determinata risultanza - non reca all'interessato un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF 101 Ia 161, 99 Ia 437 consid. 1, 98 Ia 326 consid. 3, 96 I 462; autori citati). 
Segnatamente il rifiuto di assumere una perizia nell' ambito dell'istruzione formale non causa - e a maggior ragione la richiesta di delucidarne una già assunta - alla parte che chiede di ordinarla, un pregiudizio irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG (sentenza inedita dell'11 aprile 2000 in re P., consid. 1d, apparsa in RDAT II-2000 n. 66): un complemento di prova può infatti sempre essere chiesto in sede di dibattimento (cfr. art. 227/228 CPP/TI). 
Del resto, il ricorrente neppure sostiene che le prove richieste non potrebbero essere assunte in quella sede, né la sussistenza di un concreto pericolo di perdita dei mezzi probatori è ravvisabile in concreto. 
 
 
d) Anche la censura del ricorrente riguardo a una violazione del diritto di essere sentito, perché gli sarebbe preclusa la possibilità di impugnare immediatamente il provvedimento della CRP e di comprendere le ragioni che l' hanno spinta a metterlo in stato d'accusa, è inammissibile in applicazione dell'art. 87 OG. Secondo l'art. 218 CPP/TI la CRP, se ammette l'accusa, trasmette gli atti al giudice del merito competente, con decreto non motivato: ciò per non pregiudicare l'apprezzamento di detto giudice, come rilevato dalla Corte cantonale nel decreto impugnato. 
 
In sostanza, il ricorrente fa valere che la mancata possibilità di far assumere complementi istruttori e di dimostrare l'infondatezza delle accuse già nella fase istruttoria, e di evitare quindi lo svolgimento di un processo, lederebbe gli art. 9, 29 cpv. 2 e 32 cpv. 1 Cost. e l'art. 6 n. 1, 2 e 3 CEDU. A torto. Egli potrà far valere i suoi diritti di parte e di difesa, e in particolare il diritto di essere sentito, garantiti dal diritto cantonale, federale e convenzionale, nell'ambito del processo penale (cfr. 
art. 224 cpv. 1 e 227 CPP/TI) e, se del caso, nel quadro di un ricorso di diritto pubblico contro la decisione cantonale di ultima istanza (art. 87 cpv. 3OG). 
 
 
3.- Il ricorso è quindi inammissibile, secondo l' art. 87 cpv. 2 OG, per cui il gravame non può essere esaminato nel merito, in particolare riguardo alle differenti versioni dei fatti riferite dall'accusato e dalla presunta vittima. 
 
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è inammissibile. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico del ricorrente. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 22 novembre 2001 CRA/col 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,