Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4F_8/2020  
 
 
Sentenza del 4 novembre 2020  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Hohl, May Canellas, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
istanti, 
 
contro 
 
C.________, 
controparte, 
 
III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
revisione, 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 26 agosto 2020 (4A_367/2020). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con decisione 9 giugno 2020 il Presidente della III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'istanza di proroga del termine per versare l'anticipo delle spese processuali per il reclamo 19 maggio 2020 inoltrato da A.________ e B.________ contro la decisione 30 aprile 2020, emanata dal Pretore del distretto di Lugano nell'ambito di una causa che oppone i predetti coniugi a C.________. 
 
2.   
Con sentenza del 26 agosto 2020 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da A.________ e B.________ contro la decisione dell'ultima istanza cantonale, poiché non erano dati i presupposti che permettono un'immediata impugnazione di una decisione incidentale notificata separatamente dal merito. I ricorrenti non avevano spiegato, né era ravvisabile, perché questa avrebbe potuto causare loro un danno irreparabile di natura giuridica. 
 
3.   
A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale federale con atto 15 settembre 2020 in cui indicano quale oggetto " revisione/annullamento art. 38 cpv. 3 - 121 LTF sentenza 4A_367/2020 della I Corte di diritto civile del Tribunale federale ". Essi domandano, oltre all'annullamento dell'appena menzionata sentenza, di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria nonché l'emanazione di una serie di misure, quali ad esempio la pronuncia di una multa nei confronti del curatore di A.________ e di un suo patrocinatore, che esulano da quanto può validamente essere chiesto con un'istanza di revisione contro il citato giudizio. 
 
4.   
Sebbene l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ sia stato limitato in via cautelare e sia stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi, questi ha nuovamente - come già fatto numerose volte dopo l'adozione della menzionata misura - agito personalmente senza l'ausilio del curatore avv. Pascal Cattaneo, il quale non ha nemmeno reagito all'invio da parte del Tribunale federale dell'avviso di ricevimento della domanda di revisione. Nella misura in cui è stata introdotta da A.________, quest'ultima non merita pertanto maggiore disamina, ricordato che non si giustifica assegnare al curatore un termine giusta l'art. 42 cpv. 5 LTF per ratificare il rimedio, poiché tale disposto permette di ovviare a vizi di uno scritto in caso di omissioni involontarie, ma non nel caso di una persistente reiterata intenzionale inosservanza delle regole procedurali (DTF 142 I 10 consid. 2.4.7; sentenza 5A_677/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 3 cpv. 4). La domanda di revisione verrà qui di seguito trattata in quanto presentata da B.________. 
 
5.  
 
5.1. La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di chiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi esaustivamente indicati nella LTF. Essa non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Giusta l'art. 121 LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata per i seguenti motivi: se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a); se il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte (lett. b); se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d).  
Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata. Non basta pretendere l'esistenza del motivo di revisione, ma è necessario dimostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura giustificherebbe una modifica del dispositivo (sentenza 2F_15/2020 del 19 agosto 2020 consid. 4.1). La motivazione deve riferirsi a quanto deciso in concreto (sentenza 2F_15/2020 del 19 agosto 2020 consid. 4.2, con rinvii). 
 
5.2. L'istante menziona dapprima gli art. 38 e 121 lett. a LTF, accennando a una composizione della Corte contraria a garanzie costituzionali, convenzionali e procedurali, ma omette di indicare un motivo di ricusa scoperto dopo l'emanazione della sentenza del Tribunale federale, non bastando a tal fine prevalersi del fatto che la sentenza di cui viene chiesta la revisione ha avuto un esito sfavorevole all'istante e invocare motivi astrusi. Di conseguenza non vi è alcuna ragione che giustificherebbe un'astensione della Presidente della Corte adita e del sottoscritto cancelliere dal partecipare pure alla presente procedura.  
Anche nel resto del rimedio di diritto l'istante non sostanzia alcun motivo di revisione concernente la decisione di inammissibilità emanata il 26 agosto 2020: nella misura in cui non esula dall'oggetto di tale sentenza, l'argomentazione si esaurisce in una libera discussione di quest'ultima. 
 
6.   
La domanda di revisione si rivela pertanto inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto, va respinta facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del rimedio esperito (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza e sono poste a carico dell'istante B.________ (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria degli istanti è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico di B.________. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'avv. Pascal Cattaneo. 
 
 
Losanna, 4 novembre 2020 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti