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{T 0/2} 
1P.775/2001/mde 
 
Sentenza del 14 gennaio 2002 
I Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, 
Catenazzi e Fonjallaz, 
cancelliere Gadoni. 
 
avv. dott. A.________, 6319 Allenwinden, 
avv. dott. B.________, 6303 Zug, 
entrambi patrocinati dall'avv. Paolo Bernasconi, via Somaini 10, casella postale 3406, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
C.________, 6318 Walchwil, patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti, via Curti 19, casella postale 2206, 6901 Lugano, 
D.________ SA, 6300 Zug, patrocinato dall'avv. Vera Delnon, Winzerhalde 16, 8049 Zurigo, 
Procuratore pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
procedura penale (proposta di atto di accusa); 
 
(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 19 ottobre 2001 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino) 
 
Fatti: 
A. 
Il 6 ottobre 1999 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha emesso un decreto di abbandono nel procedimento penale aperto contro A.________ e B.________ per i reati di denuncia mendace, sviamento della giustizia, tentata truffa, appropriazione indebita aggravata, falsità in documenti e conseguimento fraudolento di falsa attestazione. Hanno tra gli altri reagito al decreto C.________ e la D.________ AG i quali, costituitisi parti civili, hanno proposto un atto di accusa contro A.________ e B.________. La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha accolto con giudizio del 19 ottobre 2001 la proposta e messo quindi in stato di accusa A.________ e B.________ dinanzi alla Corte delle assise criminali di Lugano, siccome ritenuti colpevoli dei menzionati reati. 
B. 
A.________ e B.________ impugnano la sentenza della CRP con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di accertare una violazione del principio della celerità da parte delle Autorità cantonali. In via subordinata i ricorrenti chiedono di stralciare dall'atto di accusa i reati di appropriazione indebita e, in via provvisionale, di conferire al gravame l'effetto sospensivo. Fanno essenzialmente valere un diniego di giustizia, la violazione dell'ordine pubblico, del monopolio statale dell'azione penale, del diritto alla parità di trattamento e al giudice naturale, la mancanza di legittimazione delle parti civili, la violazione del diritto di essere sentito e del principio di celerità e infine l'applicazione arbitraria del diritto federale e cantonale. Delle motivazioni si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 I 92 consid. 1, 127 II 198 consid. 2, 126 I 207 consid. 1). 
2. 
2.1 Il decreto della CRP è impugnato perché essa ha accolto la proposta di atto d'accusa e messo i ricorrenti in stato di accusa davanti alla Corte delle assise criminali di Lugano. Si tratta, al riguardo, di un giudizio che non mette fine alla causa: esso concerne solo una fase del procedimento penale aperto nei confronti dei ricorrenti, e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo (DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa). In tal caso, poiché non si è in presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione ai sensi dell'art. 87 cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la decisione impugnata, che è stata notificata separatamente dal merito, può causare un danno irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG. In effetti, se il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso testé citato non è ammissibile o non è stato interposto, la decisione pregiudiziale o incidentale interessata può essere impugnata soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (art. 87 cpv. 3 OG): la menzionata giurisprudenza è stata confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 207 consid. 1b e 2). L'art. 87 OG è stato dettato da esigenze di economia processuale: con questa disposizione il legislatore ha voluto sgravare il Tribunale federale, il quale, come Corte costituzionale, deve di regola occuparsi una sola volta della stessa contestazione (DTF 122 I 39 consid. 1a/aa pag. 42 e rinvii). 
2.2 I ricorrenti riconoscono a ragione di essere in presenza di una decisione incidentale. Adducono tuttavia ch'essa causerebbe loro un pregiudizio irreparabile di natura giuridica per il fatto di dovere comparire dinanzi alla Corte delle assise criminali nella veste di accusati. Sostengono in particolare che il dibattimento potrebbe durare fino a cinque settimane, essendo la fattispecie particolarmente complessa e che l'assenza dal posto di lavoro per tale periodo comporterebbe la chiusura degli studi legali di cui sono titolari; l'interesse mediatico che susciterebbe il processo pregiudicherebbe inoltre la loro immagine personale e professionale. 
Ora, questi disagi, connessi con lo svolgimento di un processo, non raffigurano pregiudizi di carattere giuridico. Secondo la giurisprudenza, un prolungamento della durata della causa o un aumento dei suoi costi comporta soltanto pregiudizi di fatto e non giuridici (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 97 consid. 1b, 122 I 39 consid. 1a/bb, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b): la stessa conclusione vale per gli inconvenienti legati allo svolgimento di un processo penale. Così un atto d'accusa, con cui una persona viene deferita alla Corte di merito, perché la giudichi, non è considerato decisione incidentale arrecante danno irreparabile, né esso anticipa l'esame della colpevolezza dell'accusato, che rimane di competenza del giudice del merito, dinanzi al quale il ricorrente potrà ancora fare valere l'asserita violazione del diritto federale e cantonale. In quella sede egli potrà inoltre contestare l'accertamento arbitrario dei fatti e la valutazione delle prove (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in basso, 98 Ia 326 consid. 3; cfr. anche DTF 123 IV 252 consid. 1; sentenze inedite del 28 giugno 2000 in re H., consid. 1b, del 29 agosto 2000 in re D. [causa 1P.491/2000], consid. 1b, dell'11 settembre 2000 in re G. [1P.384/2000], consid. 2, e del 4 ottobre 2000 in re V., consid. 2 [1P.563/2000]; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea 1999, pag. 476 n. 11; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 343 seg.; Karl Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994, pag. 105, n. 312 e 315). 
In tali circostanze la decisione impugnata non arreca quindi ai ricorrenti un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG. Essi potranno far valere i loro diritti di parte e di difesa, e in particolare il diritto di essere sentito, garantiti dal diritto cantonale, federale e convenzionale, nell'ambito del processo penale (cfr. art. 224 segg. e 227 CPP/TI) e, se del caso, nel quadro di un ricorso di diritto pubblico contro la decisione cantonale di ultima istanza. In sede cantonale i ricorrenti potranno quindi esprimersi anche sul reato di appropriazione indebita aggravata, che asseriscono non essere stato loro prospettato nel corso dell'istruttoria (cfr. art. 250 CPP/TI; DTF 126 I 19 consid. 2c/aa). Potranno tra l'altro pure presentare le censure relative all'asserita prescrizione di taluni reati e alle carenze dell'atto d'accusa. In quella sede occorrerà anche, dandosene il caso, tenere conto di un'eventuale violazione del principio della celerità (cfr., a questo proposito, DTF 124 I 139 consid. 2, 117 IV 124 consid. 3 e 4). 
3. 
Il ricorso è quindi inammissibile, secondo l'art. 87 cpv. 2 OG, per cui il gravame non può essere esaminato nel merito. Il presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso. 
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Poiché alle controparti non sono state chieste osservazioni, non v'è motivo di assegnare ripetibili della sede federale. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, in solido. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 14 gennaio 2002 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente, Il Cancelliere,