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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_333/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 30 settembre 2016  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Marco Villa, Corte delle assise criminali, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale; nomina di un difensore d'ufficio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 giugno 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Nel quadro del procedimento penale promosso nei confronti dell'avv. A.________, tra l'altro per reati contro il patrimonio, il 23 marzo 2016 il Presidente della Corte delle assise criminali ha revocato all'avv. Carlo Steiger la nomina di difensore d'ufficio dell'imputata, fissando a quest'ultima un termine per designare un difensore di fiducia, con l'indicazione che altrimenti le sarebbe stato nominato un difensore d'ufficio. Scaduto infruttuoso il relativo termine, con decreto del 9 maggio 2016 detto Presidente, trattandosi di un caso di difesa obbligatoria, ha nominato l'avv. Caterina Jaquinta Defilippi difensore d'ufficio dell'imputata. L'inizio del dibattimento, fissato per il 9 agosto 2016, poi andato contumaciale, è stato fissato per i giorni 3-5 e 10-11 ottobre 2016 (incarto n. 72.2015.133). 
 
B.   
L'imputata è allora insorta dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), chiedendo la ricusa del Presidente della Corte delle assise criminali e dei giudici a latere, adducendo l'eccezione di incompetenza di detta Corte e postulando l'annullamento del menzionato decreto, rivendicando il diritto di difendersi da sola. Con giudizio del 23 giugno 2016 (incarto n. 60.2016.153) la CRP ha respinto il reclamo. 
 
C.   
Avverso questa decisione, come a due altre del 24 e del 27 giugno 2016, A.________ presenta, con un unico allegato, un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo nel senso di sospendere il procedimento penale pendente nella sede cantonale fissato dal 3 all'11 ottobre 2016, di accogliere la domanda di ricusa e di accertare la nullità, rispettivamente di annullare le citate decisioni della CRP, nonché di ordinare al Presidente della Corte di merito di mettere in atto determinate disposizioni. 
 
Non sono state chieste osservazioni ai ricorsi. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59). Spetta nondimeno alla ricorrente dimostrare l'adempimento delle condizioni di ammissibilità del gravame qualora non siano evidenti, in concreto tra l'altro segnatamente la tempestività del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 V 26 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2 pag. 47).  
 
1.2. Con un unico atto di ricorso la ricorrente contesta tre distinte decisioni della CRP emanate il 23, 24 e 27 giugno 2016, la prima concernente istanze di ricusazione e la nomina di un difensore d'ufficio, la seconda un diniego di giustizia e la terza la notifica personale di decisioni. La ricorrente mischia e confonde in maniera inammissibile procedure e decisioni chiaramente differenti che, sebbene siano attinenti al medesimo procedimento penale, devono essere esaminate separatamente. Si giustifica quindi, per evidenti motivi procedurali e di chiarezza, di disgiungere e trattare separatamente le diverse e specifiche procedure, che per di più coinvolgono parti differenti, segnatamente quella del 23 giugno 2016 relativa alla nomina del difensore d'ufficio (incarto CRP n. 60.2016/153; causa 1B_333/2016), oggetto del ricorso in esame da una parte, e quelle del 24 giugno 2016, attinente a un diniego di giustizia (incarto CRP 60.2016.150; causa 1B_332/2016) e del 27 giugno 2016, concernente la notifica diretta di decisioni all'imputata (incarto CRP 60.2016.161; causa 1B_334/2016).  
 
2.  
 
2.1. La ricorrente sostiene che il ricorso sarebbe tempestivo poiché le tre decisioni impugnate le sono pervenute tutte il 4/5 luglio 2016, come risulta dalle buste da lei prodotte: precisa che, tenuto conto delle ferie giudiziarie, il termine di ricorso per le tre decisioni scade il 5 settembre 2016, data figurante sull'atto di ricorso.  
 
2.2. L'assunto non regge. È corretto che, tenuto conto della sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF), i termini di ricorso scadevano il 5 settembre 2016. Decisiva è tuttavia la circostanza che l'atto di ricorso è stato impostato soltanto il 6 settembre seguente, come risulta dal timbro postale. Ora, secondo l'art. 48 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono essere consegnati alla posta svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine, ciò che non è avvenuto nel caso in esame. La ricorrente, come visto tenuta a dimostrare l'adempimento delle condizioni di ammissibilità del gravame, neppure sostiene, né tanto meno dimostra che l'avrebbe imbucato alla vigilia, fuori degli orari di apertura della posta, se del caso provandolo facendo appello a eventuali testimoni. Ne segue che il ricorso, tardivo, è inammissibile.  
 
3.  
 
3.1. Si può nondimeno rilevare, a titolo abbondanziale, che le censure ricorsuali, in quanto ammissibili, sarebbero comunque infondate.  
 
3.2. Riguardo all'istanza di ricusazione, la CRP ha rinviato alla propria decisione del 23 giugno 2016 (incarto n. 60.2016.90/140), con la quale aveva respinto il ricorso della ricorrente. Questa decisione è stata confermata dal Tribunale federale con la sentenza 1B_326/2016 del 29 settembre 2016, alla quale si rimanda.  
 
3.3. In merito all'eccezione di difetto di competenza, la CRP si è espressa rigettandola nel suo giudizio del 23 giugno 2016 (incarto n. 60.2016.142/156) e in un'altra decisione di stessa data (incarto CRP 60.2016.117). Quest'ultima sentenza è stata confermata dal Tribunale federale (sentenza 1B_327/2016 del 29 settembre 2016), alla quale si rinvia.  
 
3.4. Anche riguardo ai criticati provvedimenti adottati dal Presidente della Corte di merito in applicazione dell'art. 329 cpv. 1 lett. a e b CPP, segnatamente all'esame sommario dell'atto di accusa e all'adempimento dei presupposti processuali, si può rimandare a quanto esposto nella sentenza 1B_327/2016. Altre critiche, in particolare quelle mosse all'operato del Procuratore pubblico, trattate in altre decisioni, esulano dall'oggetto del litigio e sono pertanto inammissibili.  
 
4.  
 
4.1. La Corte cantonale si è poi espressa sulla nomina del difensore d'ufficio a mente dell'art. 132 cpv. 1 CPP. Ha dapprima respinto la tesi ricorsuale secondo cui nel caso di specie non si sarebbe in presenza di un caso di difesa obbligatoria giusta gli art. 130 lett. b e d, 131 cpv. 1, 132 cpv. 1 lett. a cifra 1 e 133 cpv. 1 CPP. Ha poi ricordato che sul tema della difesa obbligatoria a favore della ricorrente il Tribunale federale si è già compiutamente espresso nella sentenza 1B_699/2012 del 30 aprile 2013 (in: RtiD II-2013 n. 46 pag. 245). Nella stessa è stato stabilito che la criticata imposizione di un difensore d'ufficio alla ricorrente, di professione avvocata, che nell'ambito del procedimento penale aperto nei suoi confronti rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno oppure una misura privativa della libertà, dopo ch'ella non aveva designato un legale di fiducia, non violava il diritto di difendersi da sola; ciò poiché la contestata nomina, in considerazione dei numerosi ricorsi inoltrati davanti alle autorità cantonali e federali, in gran parte inammissibili o comunque infondati nel merito, era giustificata anche dall'obbligo di assistenza imposto alle autorità, rilevato che i termini sconvenienti frequentemente utilizzati nei suoi gravami erano indicativi di una sua insufficiente obiettività e distanza (consid. 3.3). La CRP ha rilevato che queste considerazioni, con le quali la ricorrente non si era confrontata, sono state riprese in una sua successiva decisione del 28 dicembre 2015, non impugnata. Ne ha concluso che gli stessi argomenti valgono a maggior ragione nel caso in discussione, dopo che con atto di accusa del 28 agosto 2015 l'insorgente è stata deferita davanti alla Corte delle assise criminali, che giudica tra l'altro pene detentive superiore a due anni, nel quadro delle quali il Procuratore pubblico deve sostenere personalmente l'accusa al dibattimento (art. 337 cpv. 3 e 326 cpv. 1 lett. h CPP). In tal caso, in ossequio al principio della parità delle armi, l'accusata dev'essere difesa obbligatoriamente (art. 130 lett. d CPP). Hanno spiegato, richiamando la pertinente giurisprudenza, perché la nomina litigiosa non lede l'art. 6 n. 3 lett. c CEDU, né sminuisce i diritti di difesa della ricorrente, ricordando che di regola la necessaria imparzialità del difensore fa difetto all'imputato che si difende da sé.  
 
4.2. Riguardo alla criticata nomina della patrocinatrice d'ufficio, la ricorrente adduce, in maniera del tutto generica e teorica, ch'ella non la difenderebbe fedelmente, poiché prenderebbe ordini dal Presidente che l'ha nominata, da lei ricusato. La semplice affermazione di un "alto tasso di infedeltà del difensore d'ufficio", peraltro sistematicamente mossa dalla ricorrente anche nei confronti dei precedenti "miserabili" difensori d'ufficio e di quelli di fiducia da lei scelti, infedeltà rimproverata pure al patrocinatore che la difendeva nel quadro di un procedimento penale avviato a Milano, senza neppure tentare di dimostrare la fondatezza di questo assunto, non comprova l'insostenibilità giuridica della decisione impugnata, conforme alla giurisprudenza. Richiamando semplicemente il diritto di difendersi da sé, la ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 V 26 consid. 1.2), non si confronta con le differenti motivazioni poste a fondamento dell'impugnato giudizio. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121). La generica e quindi inammissibile critica alla pretesa incostituzionalità dell'art. 130 CPP, nulla muta al riguardo.  
 
4.3. Le censure con le quali la ricorrente critica poi le nomine e la retribuzione, del resto da lei non impugnate, di tre precedenti difensori d'ufficio, esulano dall'oggetto del presente litigio e sono inammissibili.  
 
4.4. Ritenuto che in sostanza la ricorrente in larga misura riprende testualmente le censure già esaminate e respinte dal Tribunale federale nella sentenza 1B_699/2012 del 30 aprile 2013, si può, per brevità, rinviare ai relativi considerandi.  
 
4.5. Del resto, anche il ricorso in esame, inutilmente prolisso e ripetitivo, che mischia e confonde procedure diverse e solleva critiche generiche in larga misura meramente appellatorie, milita a favore della citata tesi posta a fondamento della decisione impugnata, secondo cui alla ricorrente, quale imputata, manca la necessaria imparzialità per difendersi. Con sentenza 5A_915/2015 del 6 luglio 2016 il Tribunale federale, accertato il tono sprezzante e di dileggio adottato dalla ricorrente nei confronti dei Giudici cantonali e del Procuratore pubblico, ha sanzionato questo suo comportamento con una multa disciplinare di fr. 1'000.-- (consid. 5); altre tre multe disciplinari di fr. 1'000.-- ognuna nei confronti della ricorrente, recidiva, perché il tenore dei suoi ricorsi era semplicemente inqualificabile, sono poi state adottate nelle sentenze 5A_533/2016 e 5A_535/2016 del 7 settembre 2016 (consid. 7) e 5A_532/2016 del 13 settembre 2016 (consid. 6).  
Serve anche ricordare che già quale patrocinatrice di una cliente, la ricorrente, in relazione al suo comportamento professionale, è stata sanzionata dalla Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino con una multa di fr. 8'000.--, oltre alla sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per un periodo di nove mesi: violazione alla legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 confermata dal Tribunale cantonale amministrativo, seppure ridotta alla multa di fr. 5'000.-- e alla sospensione di sei mesi, e con sentenza 2C_119/2016 del 26 settembre 2016 dal Tribunale federale (vedi anche la sentenza 2C_555/2014 del 9 gennaio 2015 relativa a una multa di fr. 3'000.-- e alla sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per un periodo di tre mesi). 
 
5.  
 
5.1. Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
5.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, all'avv. Caterina Jaquinta Defilippi, al Ministero pubblico, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e al Tribunale penale cantonale. 
 
 
Losanna, 30 settembre 2016 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri