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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_195/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 1° novembre 2013  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Seiler, Donzallaz, Stadelmann, Kneubühler, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Billag SA,  
Ufficio federale delle comunicazioni,  
rue de l'Avenir 44, casella postale 1003, 2501 Biel/Bienne. 
 
Oggetto 
Tasse di ricezione televisive, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 gennaio 2013 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________ abita con la moglie e i due figli a X.________ ove paga il canone per la ricezione privata dei programmi televisivi. Dal 2004 egli possiede ugualmente un apparecchio televisivo nell'appartamento che occupa quattro giorni alla settimana a Zurigo per motivi professionali. 
Facendo seguito all'invio da parte di A.________ di un questionario compilato il 12 dicembre 2009, a cui era allegata una lettera esplicativa di medesima data, Billag SA ha deciso, il 9 febbraio 2010, che egli doveva pagare, con effetto retroattivo al 1° aprile 2005, il canone per la ricezione radiotelevisiva anche presso l'appartamento zurighese. 
 
B.   
La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dall'Ufficio federale delle comunicazioni (di seguito: UFCOM) il 17 ottobre 2011 e poi dal Tribunale amministrativo federale, con sentenza del 28 gennaio 2013. Dopo avere richiamato i principi, le norme di legge nonché la giurisprudenza federale applicabili in concreto, il Tribunale amministrativo federale ha osservato che, per quanto concerne la ricezione privata, un solo canone di locazione è dovuto per economia domestica, la quale comprende tutti i membri della famiglia che vivono insieme e tutti gli apparecchi di ricezione che questi ultimi utilizzano, compresi quelli presenti in una residenza secondaria. Se invece la residenza secondaria e/o settimanale è locata a terzi o se è occupata per più di sei mesi all'anno allora la stessa va considerata come un'economia domestica a sé stante, di modo che è dovuto un canone di ricezione distinto da quello pagato per la residenza principale, ciò che era il caso in concreto. 
 
C.   
Il 24 febbraio 2013 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede che la sentenza federale e, di riflesso, le decisioni emesse dall'UFCOM e da Billag siano annullate e che egli sia tenuto a pagare un unico canone di ricezione. In sintesi, lamenta la violazione del diritto federale determinante, segnatamente un'errata interpretazione della nozione di "economia domestica" ivi contenuta. 
 
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale amministrativo federale e Billag SA hanno rinunciato ad esprimersi, quest'ultimo dichiarando di riferirsi alla sua presa di posizione del 12 aprile 2011 nonché alle precedenti decisioni dell'UFCOM e del Tribunale amministrativo federale. Da parte sua l'UFCOM propone che, in quanto ammissibile, il gravame sia respinto. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio). 
 
2.  
 
2.1. Di carattere finale (art. 90 LTF), la decisione litigiosa è stata emanata nell'ambito di una vertenza concernente la riscossione di tasse di ricezione televisive in applicazione della legislazione federale determinante in materia. Pronunciata dal Tribunale amministrativo federale (art. 86 cpv. 1 lett. a LTF) in una causa di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 lett. a LTF, che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF, la sentenza contestata può, di principio, essere impugnata mediante il rimedio ordinario del ricorso in materia di diritto pubblico. Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione contestata, il quale ha senz'altro un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), il ricorso è quindi, in linea di massima, ammissibile.  
 
2.2. Con il ricorso in materia di diritto pubblico può, tra l'altro, essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Rispettate le condizioni prescritte dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale applica comunque il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e può accogliere o respingere un ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati o su cui si è fondata l'autorità precedente (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Esigenze più severe valgono invece in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina infatti simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate e motivate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).  
Per il resto, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso si scosta da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF) e se l'eliminazione del vizio è determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Se ricorrono questi presupposti, ciò può indurre anche ad una rettifica o a una completazione d'ufficio (art. 105 cpv. 2 LTF). 
 
3.   
Come rilevato nella pronuncia impugnata, il 1° aprile 2007 sono entrate in vigore la legge federale sulla radiotelevisione del 26 marzo 2006 (LRTV; RS 784.40) e la relativa ordinanza del 9 marzo 2007 (ORTV; RS 784.401), con conseguente abrogazione della normativa previgente, segnatamente della legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione (vLRTV; RU 1992 601) e della sua rispettiva ordinanza del 6 ottobre 1997 (vORTV). Nella misura in cui il canone contestato è esatto dal 1° aprile 2005, la fattispecie è stata valutata dal Tribunale amministrativo federale sia in applicazione del diritto abrogato (per il periodo dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2007) sia in virtù della legislazione vigente (per il periodo successivo), indicando le disposizioni rilevanti con riferimento ad entrambi le leggi e segnalando nel contempo le eventuali divergenze. A ragione il ricorrente non contesta questo modo di procedere, del tutto corretto, che verrà ripreso se del caso nella presente sede. 
 
4.  
 
4.1. Premesso che oggetto di disamina era la questione di sapere se il ricorrente, il quale pagava già il canone di ricezione privata per la sua abitazione principale in Ticino ove vive con la propria famiglia, fosse tenuto a pagarne un secondo per l'appartamento situato a Zurigo, dove risiede per motivi professionali quattro giorni alla settimana, il Tribunale amministrativo federale ha ricordato in primo luogo che chi intende ricevere programmi radiotelevisivi deve comunicarlo all'autorità competente e pagare una tassa di ricezione, essendo tenuto ad annunciarsi chiunque tiene pronto all'uso o mette in funzione un apparecchio di ricezione radiofonico o televisivo (artt. 55 cpv. 1 vLRTV e 41 cpv. 1 e 2 vORTV, rispettivamente art. 68 cpv. 1 e 3 LRTV). Esso ha poi rammentato che i canoni di ricezione sono delle tasse di regalia le quali, essendo dovute per potere svolgere un'attività soggetta a monopolio spettante alla Confederazione, non sono la controprestazione per la ricezione di determinati programmi, ma sono dovute indipendentemente sia dal modo in cui vengono utilizzati gli apparecchi radiofonici o televisivi sia dai programmi ricevuti. Il canone va quindi pagato a prescindere dal fatto che il detentore di un apparecchio lo utilizzi o no, dato che quest'obbligo non sorge alla messa in esercizio, ma già quando l'apparecchio è pronto all'uso, quando cioè può essere messo in servizio con pochi gesti semplici. Evocati poi i termini di inizio e di fine dell'obbligo di pagamento (artt. 44 cpv. 2 vORTV e 68 cpv. 4 e 5 LRTV) e rilevato che il solo fatto di possedere un apparecchio di ricezione (artt. 41 cpv. 1 vORTV, rispettivamente 68 cpv. 1 LRTV) è di per sé sufficiente per determinare l'obbligo di pagamento, il Tribunale amministrativo federale ha aggiunto che, per circoscrivere la cerchia delle persone tenute al pagamento del canone di ricezione, si applicava tuttora la prassi sviluppata sotto l'egida della normativa previgente. Per quanto concerne la ricezione privata, un unico canone era dovuto per comunione domestica (art. 42 cpv. 1 vORTV), rispettivamente per economia domestica (art. 68 cpv. 2 LRTV), nozione che includeva la persona che aveva effettuato l'annuncio, i membri della sua famiglia che convivevano con lei e i loro ospiti e comprendeva tutti gli apparecchi di ricezione da questi ultimi utilizzati, compresi quelli presenti in una residenza secondaria, nella misura in cui quest'ultima non fosse locata a terzi o occupata più di sei mesi all'anno. Se invece la locazione o l'occupazione della residenza secondaria superava i sei mesi all'anno, allora questo posto andava considerato come un'economia domestica a sé stante, di modo che per il medesimo era dovuto un canone di ricezione distinto di quello già pagato per la residenza principale. Al riguardo il Tribunale amministrativo federale ha precisato che la citata prassi non si riferiva solo agli studenti o agli appartamenti di vacanza, bensì andava estesa al caso delle persone che, come il ricorrente, vivevano con la propria famiglia in un determinato luogo, ma che per motivi professionali risiedevano settimanalmente in un altro luogo. A suo avviso determinante ai fini dell'assoggettamento era infatti il possesso di apparecchi di ricezione pronti all'uso o messi in funzione e, con riferimento a quelli presenti nelle residenze secondarie e/o settimanali, decisivo era il fatto che dette abitazioni erano occupate per più di sei mesi all'anno, a prescindere di chi vi risiedeva effettivamente nonché dal fatto che un canone fosse già pagato per la residenza principale.  
 
4.2. Tale argomentazione, che rispecchia la giurisprudenza federale, va condivisa e tutelata. Conformemente all'art. 68 LRTV (art. 55 vLRTV) chi tiene pronto all'uso o mette in funzione un apparecchio atto a ricevere programmi radiofonici o televisivi (apparecchio di ricezione) deve pagare un canone (cpv. 1). Un unico canone è dovuto, tra l'altro, per economia domestica, indipendentemente dal numero degli apparecchi posseduti (cpv. 2). Ne discende che, conformemente alla giurisprudenza, le persone che convivono con l'annunciante (membri della sua famiglia, ospiti) non devono pagare tasse supplementari così come non devono essere pagate tasse supplementari se uno o più apparecchi di ricezione sono utilizzati presso una residenza secondaria o una casa di vacanze. Se però la residenza secondaria o la casa di vacanza nella quali si dispone di uno o più apparecchi di ricezione sono occupate più di sei mesi all'anno da un membro della famiglia, in tal caso allora, per consolidata prassi, viene creata una nuova economia domestica, per la quale si dovrà pagare un nuovo canone di ricezione, senza che occorre determinare se il membro della famiglia che vi risiede più di sei mesi all'anno faccia ancora parte o no dell'economia domestica al domicilio principale. Nella presente fattispecie, è incontestato che il ricorrente, sebbene abbia il suo domicilio principale in Ticino ove vive la sua famiglia, risiede quattro giorni alla settimana nell'appartamento che ha preso in affitto a Zurigo per motivi professionali e ciò su tutto l'arco dell'anno. Altrimenti detto egli risiede più di sei mesi all'anno presso l'appartamento zurighese e vi ha quindi creato una nuova economia domestica, nel senso definito dalla prassi illustrata in precedenza. Siccome, stando alle sue dichiarazioni, vi possiede una televisione egli è quindi tenuto a pagare un altro canone di ricezione, distinto da quello esatto in Ticino. Da quel che precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.  
 
5.   
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si accordano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla Billag SA, all'Ufficio federale delle comunicazioni e al Tribunale amministrativo federale, Corte I. 
 
Losanna, 1° novembre 2013 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud