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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_177/2019  
 
 
Sentenza del 25 settembre 2019  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comunione dei comproprietari del Condominio 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola, 
opponente. 
 
Oggetto 
assegnazione di un termine (rigetto dell'opposizione), 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 luglio 2019 
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (13.2019.33). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
A.________ ha escusso la Comunione dei comproprietari del Condominio B.________ per l'incasso di fr. 19'000.-- oltre interessi. L'escussa ha interposto opposizione al precetto esecutivo. 
 
Con istanza 4 marzo 2019 A.________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione per l'importo di fr. 6'056.--. Con ordinanza 3 aprile 2019 il Pretore del Distretto di Lugano ha assegnato all'escussa un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte. A.________ ha inoltrato reclamo contro tale ordinanza. Con sentenza 11 luglio 2019 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile tale rimedio poiché redatto in lingua tedesca (v. art. 129 CPC [RS 272]), senza previamente assegnare un termine per procedere alla traduzione in italiano, dato che A.________ era già stato più volte reso attento di questa esigenza. La Corte cantonale ha inoltre precisato che, in ogni modo, il reclamo era pure infondato. 
 
2.   
Con ricorso 16 settembre 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, per quanto è dato di comprendere, di ordinare alle autorità ticinesi di emanare rapidamente una decisione di rigetto dell'opposizione. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.   
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
4.   
Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). 
 
4.1. La sentenza impugnata, che statuisce su un rimedio interposto contro una decisione incidentale, costituisce anch'essa una decisione incidentale ai sensi dei combinati art. 117 e 93 cpv. 1 LTF (v. DTF 142 III 798 consid. 2.1), suscettiva di un ricorso immediato al Tribunale federale unicamente se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; l'ipotesi della lett. b non entra in linea di conto nella presente fattispecie).  
Il ricorrente, che non ha riconosciuto la natura incidentale del giudizio impugnato, non spende una parola per dimostrare che la condizione posta dai combinati art. 117 e 93 cpv. 1 lett. a LTF sarebbe in concreto soddisfatta. La possibilità che la decisione incidentale causi un pregiudizio giuridico non ulteriormente riparabile (v. DTF 141 III 80 consid. 1.2) non risulta in modo manifesto nemmeno dalla sentenza impugnata né dalla natura della causa (v. DTF 138 III 46 consid. 1.2 con rinvii). 
 
4.2. Il gravame è inoltre insufficientemente motivato. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può infatti unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).  
 
Nel caso concreto le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF non sono adempiute. Il ricorrente non si prevale infatti di alcuna lesione di diritti costituzionali e non si confronta minimamente con la sentenza impugnata. 
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a/b LTF. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 25 settembre 2019 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini