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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_916/2020  
 
 
Sentenza del 1° dicembre 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Bovey, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. dott. Lucien W. Valloni 
e dall'avv. Xenia Rivkin, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________ PLC, 
2. C.________ JSC, 
3. D.________ LLP, 
4. E.________ LLP, 
patrocinate dall'avv. dott. Cesare Jermini 
e dall'avv. Luca Castiglioni, 
opponenti. 
 
Oggetto 
exequatur, sequestro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 settembre 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2020.27). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 2 agosto 2013 le sette società B.________ PLC, C.________ JSC, D.________ LLP, E.________ LLP, F.________ LLP, G.________ JSC e H.________ LLP hanno promosso una causa civile di risarcimento danni dinanzi alla High Court of Justice of England and Wales nei confronti, in particolare, del loro CEO I.________ e della loro precedente CFO J.________ (causa yyy). Con sentenze 22 dicembre 2017 e 28 febbraio 2018 la High Court of Justice ha condannato I.________ e J.________ al pagamento di USD 298'834'593.--, di cui GBP 8'000'000.-- dovevano essere versati a titolo di pagamento provvisorio quale acconto delle spese processuali.  
Non essendo riuscite a recuperare quest'ultimo importo, le predette società hanno chiesto, conformemente al diritto processuale inglese, di estendere la qualità di parte nel processo (limitatamente al tema delle spese processuali) alla moglie di I.________, A.________, e alla madre di quest'ultima, K.________, le quali avevano finanziato il processo di I.________. La High Court of Justice of England and Wales ha decretato tale estensione il 27 settembre 2018. Con decisione 17 ottobre 2019 la High Court of Justice, facendo seguito a una sua precedente decisione 8 ottobre 2019 con cui aveva riconosciuto la possibilità di esigere da A.________ e K.________ le spese processuali, ha condannato queste ultime a pagare alle società (esclusa la F.________ LLP) l'importo di GBP 8'000'000.-- oltre interessi a titolo di pagamento provvisorio quale acconto delle spese processuali (v. anche sentenza 5A_697/2020 del 22 marzo 2021 fatto A.a, non interamente pubblicato in DTF 147 III 491, relativo allo stesso complesso di fatti e concernente la madre della qui ricorrente, K.________).  
 
A.b. Il 13 gennaio 2020 le quattro società B.________ PLC, C.________ JSC, D.________ LLP e E.________ LLP hanno convenuto in giudizio A.________, domiciliata in Italia, postulando di riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la decisione 17 ottobre 2019 della High Court of Justice of England and Walese di ordinare il sequestro fino a concorrenza di fr. 10'120'000.-- (oltre interessi) di tutta una serie di averi e crediti di proprietà o di spettanza della convenuta (segnatamente il conto IBAN xxx) reperibili presso la Banca L.________ SA, X.________, in ogni sua filiale e in particolare presso la succursale di Y.________, nonché dei fondi n. 630, 950 e 1212 RFD di Y.________ di proprietà della convenuta, inclusi frutti e oggetti mobiliari e d'arte ivi situati.  
Con decisione 14 gennaio 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha accolto l'istanza, ha pertanto riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la decisione inglese in virtù della CLug (RS 0.275.12) e ha ordinato il sequestro. 
 
B.  
Contro la predetta decisione del Pretore aggiunto, il 20 febbraio 2020 A.________ ha interposto un reclamo giusta l'art. 327a CPC (RS 272) chiedendo di respingere l'istanza poiché il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività della decisione inglese sarebbero manifestamente contrari all'ordine pubblico svizzero. Con sentenza 28 settembre 2020 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo nella misura della sua ricevibilità. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale 29 ottobre 2020 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale, chiedendo nel merito di respingere l'istanza di riconoscimento ed exequatur della sentenza 17 ottobre 2019della High Court of Justice of England and Walese di annullare il sequestro 14 gennaio 2020. Ella ha anche chiesto di concedere effetto sospensivo al rimedio (subordinatamente di obbligare le opponenti a prestare garanzie) e di sospendere la causa.  
Con decreto presidenziale 11 gennaio 2021 sono state respinte sia l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso che la subordinata istanza di prestazione di garanzie. 
Uno scambio di allegati è stato ordinato a seguito dell'inoltro, da parte della ricorrente, di uno scritto 29 gennaio 2021 relativo alle conseguenze della Brexit sull'applicabilità della CLug alla presente vertenza. Si sono pronunciate le opponenti il 17 febbraio 2021 e l'Ufficio federale di giustizia il 15 febbraio 2021, mentre la ricorrente ha replicato con scritto 3 marzo 2021 e poi si è nuovamente espressa il 13 aprile 2021. 
Non sono state chieste determinazioni nel merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile, tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa relativa al riconoscimento e all'esecuzione di decisioni (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF; v. anche art. 44 e Allegato IV CLug, applicabile alla presente fattispecie [v. infra consid. 6], e DTF 139 III 232 consid. 1) con un valore di lite superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), si rivela in linea di principio ammissibile. 
Data la proponibilità del ricorso in materia civile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale risulta irricevibile (art. 113 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Invocando l'art. 71 LTF in combinazione con l'art. 6 cpv. 1 PC (RS 273), o in subordine l'art. 46 par. 1 CLug qualora codesta convenzione fosse applicabile, la ricorrente postula la sospensione del presente procedimento per aver introdotto, il 28/30 ottobre 2020, dinanzi alle autorità giudiziarie inglesi un rimedio di diritto ( Permission to appeal) contro la decisione 17 ottobre 2019, il cui esito sarebbe suscettibile di influire sul procedimento in Svizzera.  
 
2.2. Secondo l'art. 46 par. 1 CLug - applicabile alla presente fattispecie (v. infra consid. 6) - il giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 43 (ossia il tribunale cantonale superiore, v. Allegato III CLug) o dell'articolo 44 (ossia il Tribunale federale, v. Allegato IV CLug) può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata impugnata, nello Stato d'origine, con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto (v. DTF 142 III 420 consid. 2.3.3). Conformemente all'art. 46 par. 2 CLug, qualora la decisione sia stata emessa in Irlanda o, come in concreto, nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato d'origine è considerato "impugnazione ordinaria" ai sensi del paragrafo 1 (v. sentenza 5A_697/2020 citata consid. 1.2.1, non pubblicato in DTF 147 III 491). Lo scopo dell'art. 46 CLug consiste nell'evitare una situazione di incertezza, data dalla possibilità che venga riconosciuta e dichiarata esecutiva una sentenza che, nello Stato d'origine, è esecutiva ma non ancora cresciuta in giudicato, e che pertanto potrebbe ancora venire modificata o addirittura annullata in un'ipotetica istanza superiore (DTF 142 III 420 consid. 2.3.3).  
Con osservazioni 17 febbraio 2021, le opponenti hanno prodotto una decisione 8 febbraio 2021 con cui la Court of Appeal of England and Wales ha respinto, per tardività, l'istanza 28/30 ottobre 2020 della ricorrente volta a ottenere l'autorizzazione ad appellare e hanno indicato che non esiste alcun rimedio giuridico contro tale decisione, di modo che a loro parere la richiesta di sospensione sarebbe priva di oggetto e andrebbe respinta.  
La ricorrente non ha contestato né il contenuto della decisione 8 febbraio 2021 né l'assenza di un rimedio giuridico contro la stessa, limitandosi ad affermare, in uno scritto 13 aprile 2021, di aver introdotto ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sia contro la decisione 8 febbraio 2021 della Court of Appeal sia contro la decisione 17 ottobre 2019 della High Court of Justice. In tali circostanze, occorre concludere che non esiste alcuna procedura pendente nello Stato d'origine della decisione di cui è chiesto il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 46 par. 1 CLug. La richiesta di sospensione della procedura va pertanto ritenuta senza oggetto (v. sentenza 5A_697/2020 citata consid. 1.2.2, non pubblicato in DTF 147 III 491).  
 
3.  
 
3.1. Nel ricorso contro una decisione relativa al riconoscimento e all'esecuzione di decisioni estere la parte ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, inclusi i diritti costituzionali, e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF; sentenze 5A_697/2020 citata consid. 2.1, non pubblicato in DTF 147 III 491; 5A_248/2015 del 6 aprile 2016 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 142 III 420, ma in Pra 2017 pag. 822; 135 III 670 consid. 1.3 e 1.3.2).  
 
Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
3.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2 con rinvio; 147 V 35 consid. 4.2 con rinvii) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.  
Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). 
 
4.  
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Si giustifica di conseguenza redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto della ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
5.  
 
5.1. La ricorrente considera che alle opponenti difetterebbe la capacità di essere parte. A suo dire, la M.________ LP - che il 1° agosto 2018 è stata autorizzata dalle opponenti a rappresentarle e ad agire in loro nome e per loro conto nell'ambito delle trattative e delle procedure relative all'esecuzione della decisione 28 febbraio 2018 e di altre sentenze pronunciate nei confronti dei convenuti nella causa yyy (doc. F5) - non sarebbe infatti autorizzata a procedere anche contro di lei, poiché non era "convenuta" nella menzionata causa, ma soltanto "parte al procedimento" limitatamente alle spese processuali.  
Secondo la ricorrente, alle opponenti difetterebbe anche la capacità processuale. A firmare le procure in favore dei loro patrocinatori, prodotte con l'istanza di riconoscimento e di exequatur (doc. A), sarebbe stato N.________, il quale sarebbe però direttore e membro del consiglio di amministrazione della O.________ GP e non della M.________ LP. 
 
5.2. La ricorrente aveva eccepito già con il suo reclamo l'assenza della capacità di essere parte delle opponenti e della capacità di rappresentanza processuale dei loro patrocinatori. Ella aveva però fatto valere argomenti diversi, fondati su altri fatti e altri mezzi di prova, rispetto a quelli esposti nel suo ricorso al Tribunale federale. Le nuove obiezioni potevano tuttavia già essere sollevate dinanzi all'istanza cantonale. In questa sede esse risultano pertanto tardive e inammissibili in virtù del principio della buona fede processuale, che impone alle parti di sollevare senza indugio le loro censure formali e di non attendere l'esito sfavorevole della causa per prevalersene successivamente dinanzi all'autorità di ricorso (DTF 141 III 210 consid. 5.2; 135 III 334 consid. 2.2).  
 
6.  
Secondo la ricorrente, alla presente vertenza non si applicherebbe la CLug per due ordini di ragioni. 
 
6.1. In primo luogo per il fatto che il Regno Unito dal 1° gennaio 2021 non è più vincolato dagli obblighi che derivano dagli accordi internazionali dell'Unione europea e non ha finora aderito alla Convenzione di Lugano. A suo dire, ai procedimenti di riconoscimento e di exequatur di una decisione del Regno Unito ancora pendenti al 1° gennaio 2021 occorre quindi applicare la LDIP (RS 291) e non la CLug: la sentenza qui impugnata si fonderebbe quindi su norme errate.  
 
6.1.1. La LDIP disciplina nell'ambito internazionale i presupposti del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni straniere; sono fatti salvi i trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LDIP).  
Gli Stati partecipanti alla CLug sono l'Unione europea, la Svizzera, la Danimarca (salvo le isole Feroe e la Groenlandia), l'Islanda e la Norvegia. Dato che il Regno Unito è uscito dall'Unione europea il 31 gennaio 2020 (Brexit), esso non è più vincolato alla CLug. Le modalità di questa uscita sono state regolamentate nell'Accordo del 24 gennaio 2020 sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31 gennaio 2020 pag. 7 segg.), che prevede in particolare un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020 (art. 126 dell'Accordo) durante il quale il Regno Unito resta vincolato dagli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione europea (art. 129 cpv. 1 dell'Accordo). Conformemente allo Scambio di note del 28/30 gennaio 2020 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente la continuazione dell'applicazione degli accordi tra la Svizzera e l'Unione europea al Regno Unito durante il periodo di transizione dopo il suo recesso dall'Unione europea il 31 gennaio 2020 (RS 0.122.1), è stato convenuto che, per quanto riguarda la legislazione svizzera, il termine "Stato membro dell'UE" continuerà a includere il Regno Unito durante il periodo di transizione (v. DTF 147 III 491 consid. 6.1.1 con rinvii). Nella sua presa di posizione del 15 febbraio 2021 in questa procedura, l'Ufficio federale di giustizia ha sottolineato che il predetto Scambio si fonda su principi generali di diritto internazionale, di modo che non è determinante sapere se esso si estenda anche all'ambito della procedura civile o se invece riguardi soltanto gli accordi economici. 
È quindi a ragione che nella sentenza 28 settembre 2020 - resa durante il periodo transitorio e riguardante il riconoscimento e l'exequatur di una decisione inglese emanata prima della Brexit (contrariamente a quanto sostiene apoditticamente la ricorrente, infatti, decisiva è la decisione 17 ottobre 2019, e non la decisione 8 febbraio 2021 con la quale la Court of Appeal ha respinto l'autorizzazione ad appellare [v. supra consid. 2.2]) - la Corte cantonale si è fondata sulla CLug e non sulla LDIP (v. DTF 147 III 491 consid. 6.1.1 con rinvii).  
 
6.1.2. Quanto alla procedura dinanzi al Tribunale federale, quest'ultimo ha già avuto modo di spiegare, nella causa riguardante la madre della qui ricorrente, che in linea di principio i procedimenti di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività di una decisione del Regno Unito, emanata quando la CLug era ancora applicabile, continuano a essere disciplinati da tale convenzione anche dopo il 31 dicembre 2020 (v. DTF 147 III 491 consid. 6.1.2 con rinvii alla dottrina e alla posizione dell'Ufficio federale di giustizia) e che non vi è un interesse pubblico importante, la cui attuazione non ammette dilazioni, ad applicare la LDIP per la prima volta dinanzi al Tribunale federale quando la procedura è finora stata disciplinata dalla CLug (v. DTF 147 III 491 consid. 6.1.2 con rinvii).  
Nel caso concreto, non soltanto la decisione inglese è precedente alla Brexit, ma tutta la procedura cantonale e il deposito del ricorso dinanzi al Tribunale federale hanno avuto luogo prima della fine del periodo di transizione. Ne segue che il presente litigio continua a essere retto dalla CLug. La prima obiezione della ricorrente risulta così infondata. 
 
6.2. Quale seconda obiezione, ella sostiene che la CLug non si applicherebbe anche per il motivo che la presente vertenza non tratterebbe una materia civile e commerciale ai sensi dell'art. 1 par. 1 CLug, che essa in ogni modo concernerebbe casomai il regime patrimoniale fra coniugi, escluso dal campo di applicazione della convenzione (art. 1 par. 2 lett. a CLug), e che la decisione inglese 17 ottobre 2019 non costituirebbe una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug.  
Questi argomenti, a differenza della censura precedente fondata sulla Brexit (v. supra consid. 6.1), potevano già essere fatti valere in sede di reclamo. Non risulta tuttavia che essi siano stati sottoposti alla Corte cantonale e la ricorrente comunque non lo pretende. In tali condizioni, essi risultano quindi inammissibili per mancato esaurimento delle vie di ricorso cantonali. Dinanzi al Tribunale federale è infatti possibile ricorrere soltanto contro le decisioni di un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF), il che significa che i rimedi giuridici cantonali non devono essere stati utilizzati solo formalmente, ma per quanto possibile anche esauriti materialmente (v. DTF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1). 
 
7.  
La ricorrente ribadisce infine che il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività della decisione inglese sarebbero manifestamente contrari all'ordine pubblico svizzero. 
 
7.1. Secondo l'art. 45 par. 1 CLug, la dichiarazione di esecutività può essere rigettata dall'istanza di ricorso solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35 CLug. In particolare, giusta l'art. 34 n. 1 CLug, le decisioni non sono riconosciute se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto.  
In generale, la riserva dell'ordine pubblico deve consentire al giudice di non estendere la tutela della giustizia svizzera a situazioni che contrastano in modo intollerabile con i principi più essenziali dell'ordine giuridico, così come è concepito in Svizzera. In quanto clausola d'eccezione, la riserva dell'ordine pubblico va interpretata in modo restrittivo, specialmente in materia di riconoscimento ed esecuzione di sentenze estere, dove la sua portata è più ristretta rispetto all'applicazione diretta del diritto straniero (effetto attenuato dell'ordine pubblico); il riconoscimento e l'esecuzione della decisione straniera è la regola, dalla quale non ci si deve scostare senza un valido motivo (DTF 143 III 404 consid. 5.2.3). Una sentenza estera può essere incompatibile con l'ordine giuridico svizzero non soltanto per il suo contenuto materiale, ma anche a causa della procedura da cui è scaturita (DTF 142 III 180 consid. 3.2; sentenza 5A_697/2020 citata consid. 6.4.3.2, non pubblicato in DTF 147 III 491). 
 
7.2. I n relazione alla pretesa incompatibilità con l'ordine pubblico procedurale svizzero, la Corte cantonale ha considerato che la ricorrente aveva potuto esprimersi sia nella procedura sfociata nella decisione 27 settembre 2018 che ha esteso a lei il processo riguardante il marito, sia in quella sfociata nella successiva decisione 8 ottobre 2019 che l'ha condannata al pagamento delle spese processuali alle opponenti, poi fissate in GBP 8'000'000.-- nella decisione 17 ottobre 2019. I Giudici cantonali hanno anche osservato che la ricorrente avrebbe potuto appellare sia la decisione 27 settembre 2018 che la decisione 8 ottobre 2019, mentre il fatto che nella decisione 17 ottobre 2019 fosse stata esplicitamente esclusa la possibilità di appello non la privava della possibilità di chiedere nel termine di 21 giorni la corrispondente autorizzazione all'autorità di seconda istanza (ciò che la ricorrente non aveva tuttavia fatto). Secondo la Corte cantonale, alla ricorrente era quindi stata concessa la possibilità di esercitare i suoi diritti fondamentali di procedura.  
Quanto all'asserita incompatibilità con l'ordine pubblico materiale svizzero, la Corte cantonale ha osservato che in concreto nulla permetteva di ritenere che la decisione con cui la ricorrente era stata condannata al pagamento delle spese processuali per aver finanziato la difesa del marito violerebbe "i principi fondamentali dell'indipendenza giuridica dell'individuo, dell'autonomia contrattuale, della libertà economica, della responsabilità civile e del divieto di discriminazione dei coniugi": la condanna, accanto al marito, di quelle spese non era infatti dovuta al fatto che le fosse stato rimproverato un atto illecito o che avesse agito in qualità di mera finanziatrice o di mero coniuge, ma piuttosto al fatto che ella avesse provveduto al finanziamento processuale del marito (per oltre GBP 13'000'000.--) non in maniera disinteressata, ma per salvaguardare interessi familiari propri, essendo stato accertato che aveva contribuito a dissipare o occultare importanti attivi, illeciti, ricevuti in precedenza dal marito, rendendo così più difficile l'esecuzione della sentenza nei confronti di quest'ultimo. Per la Corte cantonale, la soluzione adottata dal giudice inglese, che ha posto le spese processuali anche a carico di un terzo, non era oltretutto estranea al diritto svizzero, ritenuto che varie disposizioni permettono di caricare le spese processuali anche alle parti accessorie (art. 106 cpv. 3 CPC) o persino a terzi (art. 108 CPC), rispettivamente di tenere conto del fatto che una parte non ha agito in buona fede (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). 
 
7.3. Secondo la ricorrente, vi sarebbe invece incompatibilità con l'ordine pubblico svizzero sia procedurale (v. infra consid. 7.3.1) che materiale (v. infra consid. 7.3.2).  
 
7.3.1. A suo dire, dal profilo procedurale, la decisione inglese 17 ottobre 2019 contrasterebbe in modo intollerabile con l'istituto della regiudicata (art. 6 n. 1 CEDU) : dalla precedente decisione 8 ottobre 2019 (con la quale il giudice inglese aveva riconosciuto che era possibile esigere dalla ricorrente il pagamento delle spese processuali) risulterebbe infatti che le opponenti avevano già tentato, senza riuscirci, di inserirla quale parte nel processo principale contro il marito, sfociato nelle decisioni 22 dicembre 2017 e 28 febbraio 2018, decisioni che su questo punto avrebbero quindi avuto un effetto di cosa giudicata materiale. Secondo la ricorrente, la decisione inglese sarebbe inoltre incompatibile con il suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU) per il fatto che non ha potuto partecipare al processo principale contro il marito, in cui era stato fissato l'ammontare delle spese processuali e la loro ripartizione, ma vi è stata coinvolta soltanto in seguito.  
 
7.3.1.1. La censura fondata sulla regiudicata è proposta per la prima volta dinanzi al Tribunale federale. Come già spiegato, ciò non soddisfa il principio dell'esaurimento materiale delle vie di ricorso cantonali (v. supra consid. 6.2). Dalla sentenza qui impugnata non risulta inoltre che, nella decisione 8 ottobre 2019, il giudice inglese avesse stabilito che la richiesta di coinvolgere la ricorrente nel procedimento principale contro il marito fosse già stata respinta: la censura risulta pertanto inammissibile anche per il motivo che la ricorrente si fonda su una circostanza non accertata in sede cantonale, senza nemmeno pretendere che in concreto sarebbero realizzati i presupposti che permettono al Tribunale federale di scostarsi dalla fattispecie accertata dall'autorità inferiore (v. art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 1 LTF; v. supra consid. 3.2).  
 
7.3.1.2. Quanto all'incompatibilità con il diritto di essere sentita, dagli accertamenti del Tribunale d'appello emerge che, se anche la ricorrente non aveva partecipato alla procedura contro il marito, ella aveva avuto la possibilità di far valere le sue ragioni nella procedura ulteriore, riguardante proprio l'estensione a lei del processo e la sua condanna al pagamento delle spese processuali. L'affermazione puramente apodittica secondo cui ella non avrebbe più potuto esprimersi sull'ammontare delle spese processuali e sulla loro ripartizione non è idonea a dimostrare che la Corte cantonale avrebbe protetto una violazione del suo diritto di essere sentita tanto grave da doversi applicare la riserva dell'ordine pubblico (v. sentenza 5A_697/2020 citata consid. 6.4.3.2, non pubblicato in DTF 147 III 491). Nella misura in cui è ammissibile, la censura va ritenuta infondata.  
 
7.3.2. Dal punto di vista materiale, la ricorrente sostiene che il riconoscimento e l'exequatur della decisione inglese 17 ottobre 2019 sarebbero inconciliabili con il diritto al matrimonio e alla famiglia (art. 14 Cost. e art. 8 CEDU), il diritto al rispetto della vita privata (art. 13 Cost. e art. 8 CEDU), il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost. e art. 14 CEDU), il divieto di punitive damages, la garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) e il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.).  
 
7.3.2.1. La ricorrente solleva per la prima volta le censure fondate sull'incompatibilità con il diritto al matrimonio e alla famiglia, il diritto al rispetto della vita privata, la garanzia della proprietà e il divieto dell'arbitrio, malgrado potesse già farle valere dinanzi all'istanza precedente. Ancora una volta, il principio dell'esaurimento materiale delle vie di ricorso cantonali non è quindi soddisfatto (v. supra consid. 6.2).  
Tali censure risultano inoltre insufficientemente motivate (v. supra consid. 3.1). La ricorrente ritiene di essere stata condannata al pagamento di una somma esorbitante, in una causa in cui non era nemmeno parte, per aver semplicemente esercitato i suoi doveri e obblighi di assistenza in qualità di moglie. A suo dire, la decisione inglese minaccerebbe pertanto l'istituzione del matrimonio, rappresenterebbe un'ingerenza ingiustificata dello Stato nella gestione dei suoi rapporti interpersonali e nel suo patrimonio, e violerebbe pure arbitrariamente i principi di ripartizione dell'art. 106 CPC. La ricorrente, tuttavia, non spiega in che modo la decisione inglese non solo violerebbe, asseritamente, gli art. 9, 13, 14 e 26 Cost. e 8 CEDU, ma la renderebbe persino a tal punto inconciliabile con l'ordine pubblico materiale svizzero da impedirne il riconoscimento e l'esecuzione. La debolezza dell'argomentazione è tanto più evidente se si pone mente al fatto che una mera differenza di sistema non basta per appellarsi con successo all'ordine pubblico svizzero (DTF 126 III 101 consid. 3b; v. sentenza 5A_697/2020 citata consid. 6.4.3.2, non pubblicato in DTF 147 III 491) e che la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali alle opponenti era dovuta alla circostanza che ella aveva finanziato il processo del marito per proteggere interessi familiari propri ("essendo stato accertato che aveva contribuito a dissipare o occultare importanti attivi, illeciti, ricevuti in precedenza dal marito, rendendo così più difficile l'esecuzione della sentenza nei confronti di quest'ultimo") e non unicamente in mera qualità di coniuge. 
 
7.3.2.2. Riguardo all'incompatibilità con il divieto di punitive damages, la ricorrente pretende che la sua condanna al pagamento delle spese processuali comporterebbe una componente penale in particolare a causa del loro ammontare, superiore rispetto a quello necessario per compensare gli onorari dei patrocinatori delle opponenti. Anche questa censura è inammissibilmente chiamata in causa per la prima volta in questa sede (v. supra consid. 6.2) e si fonda su circostanze - a supporto dell'asserita componente penale - che non sono state accertate dall'autorità precedente (v. supra consid. 3.2 e 7.3.1.1). La censura è irricevibile. Non occorre pertanto esaminare se il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza estera di condanna a punitive damages sarebbero manifestamente contrari all'ordine pubblico materiale svizzero (cfr. sentenza 4A_663/2018 del 27 maggio 2019 consid. 4 con rinvii).  
 
7.3.2.3. A sostegno dell'incompatibilità con il divieto di discriminazione, la ricorrente afferma che la condanna al pagamento di spese processuali alle opponenti si fonderebbe unicamente sulla sua elevata disponibilità economica e sul suo stile di vita straordinario e si duole di essere quindi stata trattata in modo diverso rispetto a una moglie "comune" che sostiene finanziariamente il marito per solo affetto. A ben vedere, però, attraverso tale argomentazione la ricorrente non pare tanto lamentare una discriminazione quanto un apprezzamento inesatto della sua posizione, nel finanziare il processo del marito, da parte del giudice inglese, il quale avrebbe dovuto tenere maggiormente conto del suo ruolo di moglie. Ella dimentica però che, nella procedura di riconoscimento e exequatur, la decisione straniera non può formare oggetto di un riesame del merito (art. 36 e 45 par. 2 CLug). Nella misura in cui è ammissibile, la censura risulta quindi infondata.  
 
8.  
Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile va respinto nella misura in cui è ammissibile. 
Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni 17 novembre 2020 e 17 febbraio 2021 delle opponenti) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
La domanda di sospensione della procedura federale è priva di oggetto. 
 
2.  
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
3.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile è respinto. 
 
4.  
Le spese giudiziarie di fr. 25'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
5.  
La ricorrente verserà alle opponenti la somma di complessivi fr. 10'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura dinanzi al Tribunale federale. 
 
6.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 1° dicembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini