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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_631/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 18 luglio 2017  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono (truffa), mancato pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 12 aprile 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che il 30 dicembre 2016 il Ministero pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale per titolo di truffa avviato in seguito a una denuncia inoltrata da A.________; 
che, adita dal denunciante, con sentenza del 12 aprile 2017 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il relativo reclamo; 
che A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando l'annullamento del giudizio cantonale; 
che, con decreto presidenziale del 29 maggio 2017, il ricorrente č stato invitato a fornire, entro il 13 giugno seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte secondo l'art. 62 cpv. 1 LTF
che, scaduto infruttuoso il termine impartito, con ulteriore decreto presidenziale del 20 giugno 2017, all'insorgente č stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 3 luglio successivo, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF); 
che il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito; 
che pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF) e puň essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che le spese inutili sono poste a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso č inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 18 luglio 2017 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy