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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_408/2023  
 
 
Sentenza del 2 agosto 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Enzio Bertola, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa,6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 giugno 2023 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino (52.2023.225). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 17 febbraio 2023 l'Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato il permesso di dimora UE/AELS di cui A.________, cittadina italiana, era titolare. La decisione, inviata per raccomandata, è stata retrocessa al mittente. La destinataria non aveva ritirato l'invio raccomandato entro il termine di giacenza di sette giorni. Inoltre, benché avesse chiesto alla posta di prolungare il termine di ritiro fino al 20 marzo 2023, non era andata a cercarlo. Il 24 marzo 2023 l'Ufficio della migrazione ha poi rispedito la decisione del 17 febbraio 2023 a A.________ per posta semplice. 
 
B.  
Il 20 aprile 2023 l'Ufficio della migrazione ha trasmesso al Consiglio di Stato lo scritto del 17 aprile 2023 con cui A.________ contestava, per vari motivi, le modalità di notifica della decisione di revoca sopramenzionata. Con decisione del 10 maggio 2023 il Consiglio di Stato ha trattato lo scritto del 17 aprile 2023 come un gravame esperito contro la revoca del 17 febbraio 2023 e l'ha dichiarato inammissibile poiché tardivo. Considerando poi che l'insorgente sembrava nel contempo chiedere la restituzione dei termini di ricorsi in applicazione dell'art. 15 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa (LPAmm; RL/Tl 165.100), il Governo ha respinto l'istanza giudicandola infondata. 
 
C.  
Adito da A.________ il 12 giugno 2023, il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto l'impugnativa e ha confermato la decisione governativa con sentenza del 16 giugno 2023. Rilevato che l'interessata non doveva essere sentita di persona, essendosi potuta esprimere per iscritto, egli ha precisato innanzitutto che censure riferite al merito della vertenza erano improponibili, siccome oggetto di disamina era il giudizio d'inammissibilità. Ha in seguito osservato che dall'avviso di tracciamento della posta emergeva che A.________ era stata avvisata il 20 febbraio 2023 dell'invio raccomandato. Ella però non l'aveva ritirato entro il termine di giacenza di sette giorni, che decadeva il 27 febbraio successivo. Il termine per ricorrere, che aveva iniziato a decorrere il 28 febbraio 2023 (art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm), era quindi scaduto il 30 marzo 2023: il gravame inoltrato il 17 aprile 2023 era quindi manifestamente tardivo. La Corte cantonale ha poi aggiunto che il fatto di avere ordinato alla posta di prolungare il periodo di ritiro sino al 20 marzo 2023 nulla cambiava, poiché ciò non poteva influire sulla regola dell'art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm, secondo cui in caso di invio postale raccomandato non ritirato dal destinatario o da un terzo autorizzato, la notifica dell'atto andava considerata avvenuta il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. A prescindere da ciò l'interessata non aveva nemmeno ritirato l'invio alla scadenza del termine da lei prorogato. Dell'avviso della Corte cantonale il fatto che la decisione di revoca fosse poi stata rispedita per posta semplice non permetteva di giungere ad una diversa conclusione, siccome il nuovo invio non faceva decorrere un nuovo termine di ricorso. Il Giudice delegato ha ugualmente respinto la critica rivolta contro le modalità di notifica, osservando che al riguardo l'art. 17 cpv. 1 LPAmm lasciava un'ampia libertà di scelta all'autorità, la quale di regola optava per una notifica per invio raccomandato, poiché poteva in tal caso verificare la tempestività di un eventuale ricorso per mezzo del servizio di tracciamento postale. Per quanto concerne invece la notifica degli atti in via elettronica, prevista dall'art. 18 cpv. 1 LPAmm, tale soluzione non era invece al momento attuabile mancando il relativo regolamento di applicazione (art. 18 cpv. 2 LPAmm). Infine, a parere del Giudice delegato una restituzione dei termini di ricorso ai sensi dell'art. 15 LPAmm non entrava in considerazione, non essendo stati addotti argomenti che permettevano di riconoscere un'incolpevole impossibilità di rispettare il medesimo. 
 
D.  
Il 20 luglio 2023 A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, da trattare in subordine quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, contro la sentenza cantonale di cui chiede l'annullamento. Censura la violazione del divieto dell'arbitrio che sconfina nella denegata giustizia nonché del suo diritto di essere sentita. Postula inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo e domanda di non dovere versare anticipi per le spese processuali. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 146 IV 185 consid. 2 e richiami). Ciononostante, incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ammissibilità del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (DTF 145 I 121 consid. 1; 142 V 395 consid. 3.1). 
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
2.2. La ricorrente è cittadina italiana e l'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) le conferisce, di principio, un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi o meno un'attività lucrativa (DTF 136 II 177 consid. 1.1), motivo per cui l'eccezione dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova applicazione nei suoi confronti (sentenza 2C_450/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 1.1). Il gravame, presentato in tempo utile (artt. 100 cpv. 1 e 46 cpv. 1 lett. b LTF) e diretto contro una decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF), è quindi ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico. La via del ricorso sussidiario in materia costituzionale non è quindi data (art. 113 LTF).  
 
3.  
 
3.1. Oggetto di disamina è la questione di sapere se a ragione il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il giudizio con cui il Governo ticinese aveva dichiarato irricevibile, siccome tardivo, il ricorso del 17 aprile 2023 rispettivamente aveva negato che fossero date le condizioni per una restituzione dei termini. Ora, ritenuto che entrambi questi aspetti sono regolati dal diritto cantonale, occorre pronunciarsi sull'eventuale applicazione arbitraria dello stesso. Al riguardo l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2 e rispettivi rinvii).  
 
3.2. Nella presente fattispecie l'allegato ricorsuale nulla contiene in merito all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 4.3 e riferimenti) dei disposti che disciplinano le modalità di consegna degli invii raccomandati (art. 17 cpv. 1 e cpv. 4 lett. a LPAmm) e delle conseguenze che derivano dal loro mancato rispetto così come dell'inattuabilità al momento della notifica elettronica (art. 18 cpv. 1 e 2 LPAmm), o ancora della tesi secondo cui il secondo invio effettuato per posta semplice non fa decorrere un nuovo termine di ricorso, rispettivamente che la Costituzione federale né il diritto cantonale impongono all'autorità di ripetere l'intimazione di un invio che non ha potuto essere notificato. Limitarsi come fatto dalla ricorrente a criticare il merito della vertenza, adducendo che il giudizio querelato è errato perché non si esprime sul merito ed è inficiato d'arbitrio nonché sconfina nella denegata giustizia poiché l'autorità di prime cure si sarebbe rifiutata di prendere posizione sull'istanza del 17 aprile 2023 (trasmessa, come accennato in precedenza, al Consiglio di Stato per motivi di competenza, cfr. supra B), non adempie all'evidenza le esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF.  
In ogni caso un ricorso contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa le esigenze di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335 consid. 1a; 118 Ib 134 consid. 2). 
 
3.3. Ma quand'anche si volesse da ciò prescindere, il ricorso sarebbe comunque stato dichiarato infondato. Infatti il tenore dei disposti cantonali che disciplinano le modalità di notifica degli atti segnatamente, per quanto qui d'interesse, l'art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm, oltre a corrispondere a quanto previsto a livello federale (ad esempio, vedasi art. 44 cpv. 2 LTF) è conforme alla prassi del Tribunale federale, secondo la quale, quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 134 V 49 consid. 4; 127 I 31 consid. 2a/aa; 123 III 492 consid. 1). Questa finzione trova giustificazione nell'obbligo che incombe alle parti ad un procedimento di adoperarsi affinché possano venir loro intimati gli atti giudiziari, obbligo che discende dal principio della buona fede. Si tratta dunque di un'incombenza che presuppone l'esistenza di un rapporto processuale (DTF 119 V 89 consid. 4b/aa), ciò che era il caso in concreto, come emerge - e non è peraltro contestato in questa sede - dalla decisione del Consiglio di Stato. Inoltre, come già osservato da questo Tribunale, il fatto di avere ordinato alla posta di prolungare il periodo di ritiro non ha alcun influenza sulla finzione della notificazione (sentenza 2C_110/2023 del 23 febbraio 2023 consid. 3.1). In queste condizioni è senza arbitrio alcuno che, nel caso concreto, il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo è giunto alla conclusione che il ricorso esperito dinanzi al Consiglio di Stato era tardivo e, quindi, inammissibile.  
 
4.  
 
4.1. Occorre ancora esaminare la questione della liceità del diniego delle condizioni per una restituzione dei termini confermata dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo ticinese (DTF 144 II 184 consid. 1.1).  
 
4.2. Oltre al fatto che il certificato medico datato 11 maggio 2023, allegato al ricorso, che ha diagnosticato alla ricorrente effetti di "long covid" non va preso in considerazione (art. 99 cpv. 1 LTF; vedasi al riguardo DTF 139 III 120 consid. 3.1.2), quest'ultima ancora una volta nulla adduce in proposito (art. 106 cpv. 2 LTF), ossia non dimostra che l'interpretazione dell'art. 15 LPAmm, consistente nel negare che le condizioni per una restituzione dei termini siano date sarebbe inficiata d'arbitrio. Anche su questo punto il ricorso sfugge ad un esame di merito.  
 
5.  
Premesse queste considerazioni il ricorso si rivela pertanto inammissibile e la causa può essere evasa in applicazione dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
6.  
 
6.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.  
 
6.2. La richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo spese, intesa come implicita istanza di assistenza giudiziaria, non può essere accolta, in quanto il ricorso doveva apparire sin dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).  
Le spese giudiziarie ridotte seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente. Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie ridotte di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 2 agosto 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud