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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.152/2003 /bom 
 
Sentenza del 14 agosto 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Catenazzi, Fonjallaz, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.________, attualmente detenuto presso il penitenziario cantonale "La Stampa", 
6904 Lugano 4, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Manuela Minotti Perucchi, via E. Bossi 6, casella postale 3242, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
estradizione del ricorrente all'Italia, 
 
ricorso di diritto amministrativo del 14 luglio 2003 
contro la decisione emanata il 26 giugno 2003 dall'Ufficio federale di giustizia. 
 
Fatti: 
A. 
Il 17 gennaio 2003 l'Interpol Roma chiedeva alle Autorità svizzere di arrestare in vista dell'estradizione il cittadino dominicano A.________, nato nel 1981, domiciliato a Locarno. Le Autorità italiane gli imputano i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di produzione e traffico illecito di tali sostanze. Mediante nota diplomatica del 6 febbraio 2003 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha formalmente chiesto l'estradizione del prevenuto. L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha quindi emanato contro di lui, il 14 febbraio 2003, un ordine d'arresto in vista dell'estradizione; egli è stato arrestato a Locarno dalla Polizia ticinese il 4 giugno 2003. 
L'interessato si è opposto all'estradizione, che l'UFG ha tuttavia concesso con decisione del 26 giugno 2003. 
B. 
A.________ impugna con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale questa decisione, chiedendo di respingere la domanda di estradizione; postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del patrocinio gratuito. Egli fa sostanzialmente valere che la domanda sarebbe viziata da errori, lacune e contraddizioni e che non vi sarebbero sufficienti indizi di reato a suo carico. Sostiene inoltre che l'estradizione dovrebbe essere rifiutata perché il perseguimento dei reati addebitatigli spetterebbe all'Autorità svizzera secondo il principio della territorialità e perché il suo reinserimento sociale nonché il rispetto della vita familiare sarebbero meglio assicurati in Svizzera. 
C. 
Invitato a presentare un risposta al ricorso di diritto amministrativo, l'UFG ha chiesto di respingerlo. 
Con una decisione del 23 luglio 2003 la I Corte di diritto pubblico ha respinto un ricorso di A.________ contro il rifiuto dell'UFG di scarcerarlo (causa 1A.151/2003). 
Diritto: 
 
1. 
1.1 L'estradizione fra l'Italia e la Svizzera è retta dall'omonima Convenzione europea del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1) e dal Secondo Protocollo addizionale alla stessa, concluso il 17 marzo 1978 (RS 0.353.12). La legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e la relativa ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale (cfr. art. 1 cpv. 1 AIMP) non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione di quello convenzionale (DTF 128 II 355 consid. 1, 123 II 134 consid. 1a, 122 II 140 consid. 2 pag. 142, 373 consid. 1a e rinvii), riservato il rispetto dei diritti dell'uomo (DTF 123 II 595 consid. 7c pag. 616 seg.). 
1.2 L'atto impugnato costituisce una decisione di prima istanza secondo l'art. 55 cpv. 1 AIMP, contro cui il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile giusta il rinvio dell'art. 55 cpv. 3 all'art. 25 AIMP (DTF 122 II 373 consid. 1b). Il Tribunale federale fruisce in quest'ambito di piena cognizione, ma deve attenersi all'esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione, salvo ch'esso risulti erroneo, lacunoso o contraddittorio (DTF 123 II 134 consid. 1d, 279 consid. 2b). Nell'applicazione del principio dell'ufficialità, esso è però tenuto a rispettare i limiti della lite poiché non gli competono funzioni di vigilanza (DTF 123 II 134 consid. 1d, 112 Ib 576 pag. 586). Le conclusioni tendenti al rifiuto della domanda e alla scarcerazione sono, di massima, proponibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c). 
1.3 La legittimazione del ricorrente, colpito dal provvedimento di estradizione, è pacifica (art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b). 
2. 
Il ricorrente contesta innanzitutto l'esposizione dei fatti contenuta nella domanda. Sostiene che l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emanata il 31 luglio 2002 dal Giudice italiano per le indagini preliminari (GIP) lo concernerebbe solo marginalmente; in particolare, dalle registrazioni telefoniche risultanti dalle schede d'indagine non emergerebbe nulla di significativo riguardo a un sua partecipazione attiva al traffico di stupefacenti. Secondo il ricorrente, sulla base degli indizi disponibili, si potrebbe tutt'al più riconoscere una sua conoscenza generica del trasporto illecito, non però un suo ruolo positivo nell'organizzarlo. 
2.1 Secondo l'art. 12 cpv. 2 CEEstr, che concerne come l'art. 28 AIMP il contenuto della richiesta di estradizione, devono essere prodotti a suo sostegno, oltre l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato d'arresto (lett. a), un "esposto dei fatti, per i quali l'estradizione è domandata", ritenuto che il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali applicabili saranno indicati "il più precisamente possibile" (lett. b). Queste esigenze devono essere interpretate secondo le finalità perseguite, volte a consentire alla Parte richiesta di qualificare i fatti dal profilo del diritto dell'estradizione (art. 2), di stabilire che non sia data una sua concorrente ed esclusiva giurisdizione (art. 7), di escludere che l'azione sia prescritta (art. 10), rispettivamente che sussista altra causa d'inammissibilità dell'estradizione per motivi inerenti alla natura del reato o alla persona del ricercato (art. 2, 3-5 CEEstr; DTF 101 Ia 60 consid. 3, 416 consid. 2, 117 Ib 337 consid. 3). Dandosene il caso, deve inoltre essere considerata la possibilità di verificare la prova dell'alibi eventualmente addotta dall'estradando (art. 53 AIMP; DTF 123 II 279 consid. 2b). 
2.2 Risulta dall'ordinanza del GIP che il ricorrente è sospettato di avere partecipato all'organizzazione di un traffico di sostanze stupefacenti tra la Repubblica Dominicana e l'Italia, in particolare di avere ricoperto un ruolo importante nel trasporto, da parte della sua compagna, impiegata quale corriere, di 480 g di cocaina poi sequestrata dalle Autorità italiane a Roma Fiumicino il 18 aprile 2002. L'ordinanza del GIP si riferiva tra l'altro a una serie di registrazioni telefoniche, annesse alla domanda estera, relative a conversazioni tra i diversi indagati. Dalle trascrizioni delle registrazioni emerge che il ricorrente ha contattato l'indagato B.________, accennandogli vantaggi e invitandolo in Svizzera per discutere dell'operazione; quest'ultimo avrebbe in seguito versato al ricorrente l'importo per pagare al corriere un biglietto ferroviario. D'altra parte, risulta da ulteriori conversazioni telefoniche che B.________ ha chiesto al fratello, pure indagato in Italia, di riferire al ricorrente e alla sua compagna di tenere segreta l'operazione, sulla quale, in caso di successo, anch'egli avrebbe potuto contare. A questo proposito il ricorrente si limita, nel ricorso, a minimizzare il suo coinvolgimento nell'operazione incriminata, contestando gli indizi a suo carico e sostenendo in particolare che le registrazioni telefoniche non darebbero sufficienti elementi per una sua partecipazione attiva ai reati. Ora, la valutazione delle prove compete al Giudice estero del merito, non a quello svizzero dell'estradizione (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière penale, Berna 1999, n. 165): né il ricorrente ha preteso di addurre la prova dell'alibi (art. 53 AIMP). Non spetta al Giudice dell'estradizione sostituire il suo potere di apprezzamento a quello delle Autorità inquirenti dello Stato richiedente, opponendo la versione dei fatti proposta dall'estradando a quella, a prima vista sostenibile, esposta nella domanda e alla quale egli è, di massima, vincolato: la questione della colpevolezza o meno del ricorrente deve infatti essere decisa dal Giudice estero del merito (DTF 123 II 279 consid. 2b, 122 II 373 consid. 1c, 112 Ib 215 consid. 5b, 109 Ib 60 consid. 5a). 
2.3 Tenuto conto delle finalità dell'art. 12 CEEstr, la descrizione contenuta nella domanda e nei suoi allegati (art. 10 OAIMP), considerata anche la natura del procedimento, consente di esaminare gli elementi determinanti per il giudizio sull'estradizione. Che la fattispecie non sia, allo stadio attuale della procedura penale estera, ancora del tutto chiarita, e che dalle registrazioni telefoniche non risulti un esplicito riferimento a specificate sostanze stupefacenti o all'ammontare del compenso destinato al ricorrente, non è determinante: si tratta di circostanze connesse al mezzo probatorio della registrazione telefonica nell'ambito di procedimenti riguardanti reati del genere in discussione e con numerose persone coinvolte. Determinante ai fini dell'estradizione è il fatto che l'insieme dei documenti trasmessi permette di inquadrare sufficientemente i fatti rimproverati al ricorrente. La Parte richiedente non deve infatti provare la commissione del reato ma soltanto esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti. L'esposto dei fatti litigioso, non lacunoso e privo di contraddizioni manifeste e immediatamente rilevabili, è quindi vincolante (DTF 125 II 250 consid. 5b, 123 II 279 consid. 2b, 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 seg.). 
3. 
Il ricorrente sostiene che la domanda dovrebbe essere rifiutata in applicazione degli art. 7 CEEstr e 37 AIMP siccome egli avrebbe compiuto i prospettati reati sul territorio elvetico e il suo reinserimento sociale sarebbe migliore in Svizzera. 
3.1 L'art. 37 cpv. 1 AIMP dispone che l'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita. Il Tribunale federale ha tuttavia già avuto modo di precisare che tale disposizione non è applicabile nei confronti di uno Stato che, come l'Italia in concreto, è legato alla Svizzera dalla CEEstr. La Convenzione, in quanto diritto internazionale, è infatti prevalente sul diritto interno e non prevede una regolamentazione analoga all'art. 37 AIMP, sicché la Svizzera non può di massima rifiutare l'estradizione sulla base di motivi attinenti al reinserimento sociale della persona perseguita (DTF 129 II 100 consid. 3.1, 123 II 279 consid. 2d, 122 II 485 consid. 3). 
3.2 L'art. 7 cpv. 1 CEEstr dispone che la Parte richiesta potrà rifiutare di estradare l'individuo per un reato che, secondo la sua legislazione, è stato commesso in tutto o in parte sul suo territorio. Secondo tale disposizione il rifiuto dell'estradizione costituisce una mera facoltà della Parte richiesta e, in quest'ambito, all'UFG spetta una latitudine di giudizio in cui il Tribunale federale interviene solo in caso di eccesso o abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG; DTF 117 Ib 210 consid. 3b). Ora, premesso che non risulta aperta nel Cantone Ticino un'inchiesta penale contro il ricorrente, un reato non è commesso solo nel luogo in cui l'agente l'ha compiuto, ma anche in quello in cui si verifica l'evento (art. 7 CP), ossia in concreto in Italia: il fatto che l'estradando non avrebbe mai soggiornato nello Stato richiedente non è quindi determinante (cfr. anche DTF 108 Ib 301 consid. 5). D'altra parte, i fatti perseguiti si riferiscono a un traffico di sostanze stupefacenti tra la Repubblica Dominicana e l'Italia e il procedimento non è diretto soltanto contro il ricorrente ma anche contro altri coautori e complici, in parte già arrestati e pure perseguiti dalle Autorità italiane: risulta quindi che l'istruttoria è incentrata in Italia. Comunque, contrariamente all'opinione del ricorrente, neppure un'eventuale perseguibilità di taluni reati in Svizzera giustificherebbe il rifiuto dell'estradizione, vista la prevalente connessione territoriale con l'Italia, considerata l'esigenza di un efficace perseguimento di tutti i reati e degli altri partecipanti, e tenuto conto di evidenti motivi di economia processuale e della possibilità di fare esaminare nello Stato richiedente la globalità dei reati (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/bb e riferimenti; sentenza 1A.328/2000 del 20 aprile 2001, consid. 5d, riassunta in SJ 2002 I pag. 42 segg.; Zimmermann, op. cit., n. 339-341). 
4. 
Il ricorrente invoca l'art. 8 CEDU sostenendo che l'estradizione comporterebbe la distruzione della sua famiglia. Rileva che le condizioni di salute e finanziarie della madre le impedirebbero di rendergli visita in Italia e che il il sistema detentivo italiano, soprattutto a causa del sovraffollamento delle carceri, offrirebbe minori garanzie di tutela dei diritti umani rispetto a quello svizzero. 
4.1 L'art. 8 n. 2 CEDU prevede che può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria, tra l'altro, per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati o quella dei diritti e delle libertà altrui. L'art. 8 CEDU non conferisce il diritto di risiedere sul territorio di uno Stato o di non esserne estradato o espulso e, d'altra parte, gli organi di Strasburgo, pronunciandosi sull'applicazione dell'art. 8 n. 2 CEDU a casi d'estradizione, hanno ritenuto che, di massima, allo scopo di perseguire reati, un'ingerenza nella vita privata e familiare è giustificata (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc pag. 215/216 con riferimenti, 122 II 433 consid. 3b). Secondo la giurisprudenza un'estradizione può nondimeno, eccezionalmente, di fronte a circostanze particolari, condurre a una violazione dell'art. 8 CEDU se ha la conseguenza di distruggere i legami familiari, provocando in tal modo nei riguardi dell'interessato un'ingerenza sproporzionata nel diritto garantito dalla Convenzione (DTF 129 II 100 consid. 3.5, 123 II 279 consid. 2d pag. 284; Zimmermann, op. cit., n. 97). Il Tribunale federale ha in particolare rifiutato, in applicazione della citata disposizione, l'estradizione di un ricorrente alla Germania per l'esecuzione del saldo di una pena di 473 giorni per un reato di ricettazione di radio rubate: risultava in quella fattispecie che l'interessato ricopriva un ruolo essenziale per la sua famiglia, visto ch'era padre di due bambine minorenni e che la moglie, invalida al 100% e incinta del terzo figlio, si trovava in uno stato ansioso depressivo con idee suicidarie; la Svizzera si era quindi impegnata ad assumere, a sue spese, il proseguimento dell'esecuzione della pena (DTF 122 II 485 consid. 3e e 4 inediti, citata in DTF 129 II 100 consid. 3.5). Il Tribunale federale ha successivamente ancora avuto modo di precisare che, in quel caso, il rifiuto di estradare si fondava su circostanze di fatto del tutto eccezionali (cfr. sentenza 1A.9/ 2001 del 16 febbraio 2001, consid. 3, citata in DTF 129 II 100 consid. 3.5). 
4.2 Simili circostanze straordinarie non sono manifestamente ravvisabili in concreto, la situazione del ricorrente non essendo minimamente paragonabile a quella oggetto del giudizio citato. Come visto, non si tratta qui della semplice continuazione dell'esecuzione di una pena, ma del perseguimento penale nell'ambito di un procedimento incentrato in Italia, concernente anche altri protagonisti. D'altra parte, il ricorrente non ha né moglie, né figli, né un'attività professionale durevole in Svizzera, limitandosi ad abitarvi presso i genitori, sicché, nelle esposte condizioni, vista anche la sua maggiore età, l'estradizione non comporta sulle sue relazioni familiari effetti gravi, analoghi al caso esposto. Certo, l'incarcerazione in Italia può rendere più disagevoli le visite da parte dei genitori. Tuttavia, anche tenendo conto delle condizioni di salute della madre, comunque non particolarmente gravi, eventuali incontri tra il ricorrente e i suoi familiari - che potranno pure scrivergli e telefonargli (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc pag. 216) - non appaiono d'acchito impossibili (DTF 129 II 100 consid. 3.5). In tali circostanze, l'estradizione del ricorrente all'Italia non viola l'art. 8 CEDU
4.3 Ove sostiene che la carcerazione in Italia sarebbe più dura rispetto alla Svizzera principalmente a causa del sovraffollamento delle carceri, il ricorrente non fa esplicitamente valere una pretesa violazione di specifici diritti individuali sanciti dal diritto pubblico internazionale. Nondimeno, tra questi diritti potrebbe qui essenzialmente entrare in considerazione il divieto di essere sottoposto a tortura o a pene e trattamenti inumani o degradanti, sancito dall'art. 3 CEDU, dall'art. 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, del 16 dicembre 1966 (RS 0.103.2; cfr. anche l'art. 10 del Patto) e dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, del 10 dicembre 1984 (RS 0.105). Premesso che il ricorrente non fa valere un concreto rischio di maltrattamenti, il fatto che le condizioni detentive e le possibilità di risocializzazione sarebbero peggiori in Italia rispetto alla Svizzera non è sufficiente per ammettere una grave violazione dei diritti umani da parte dello Stato richiedente. D'altra parte, la CEDU non conferisce all'estradando un diritto di essere giudicato e, dandosene il caso, detenuto nello Stato che dispone del sistema più clemente (DTF 129 II 100 consid. 3.3 e 3.4, 123 II 279 consid. 2d; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa J.M. contro Svizzera del 21 maggio 1997, parzialmente pubblicata in GAAC 62/1998 n. 89 pag. 907 segg.). 
5. 
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio può essere accolta, vista la situazione finanziaria del ricorrente (art. 152 cpv. 1 e 2 OG). L'indennità assegnata comprende pure la procedura del ricorso contro il diniego della scarcerazione (causa 1A.151/2003). 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. 
3. 
Non si preleva una tassa di giustizia. 
4. 
La Cassa del Tribunale federale verserà alla patrocinatrice del ricorrente fr. 1'500.-- a titolo d'indennità di patrocinio per la procedura dinanzi al Tribunale federale. 
5. 
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni (B 138 243 RIV). 
Losanna, 14 agosto 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: