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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_896/2012 {T 0/2} 
 
Sentenza del 31 gennaio 2013 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Kernen, Presidente, 
Borella, Pfiffner Rauber, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
S.________, 
patrocinata da Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese (OCST), 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 settembre 2012. 
 
Fatti: 
 
A. 
S.________, nata nel 1957, ausiliaria di pulizie e casalinga, il 4 maggio 2009 ha presentato una domanda di rendita AI per le conseguenze invalidanti di un infortunio occorsole il 25 agosto 2008 che le ha provocato lo strappo/rottura parziale del tendine sovraspinato destro. 
 
Esperiti gli accertamenti del caso, tra i quali anche un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha attribuito all'assicurata una rendita intera d'invalidità dal 1° novembre 2009 al 31 marzo 2010, negando in seguito il diritto a prestazioni per carenza di invalidità pensionabile (decisione del 2 marzo 2012, preavvisata il 22 giugno 2011). Stabilita una ripartizione tra attività salariata (71%) e attività casalinga (29%), l'amministrazione ha accertato un tasso di incapacità lavorativa del 50% nella professione abituale come pure in ogni attività sostitutiva nonché una limitazione del 20% nello svolgimento delle mansioni domestiche. Applicando il metodo misto di valutazione dell'invalidità, l'UAI ha determinato - dopo il 31 marzo 2010 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute constatato anche in ambito infortunistico) - un grado d'invalidità del 32% in ambito salariato (0.71 x 45 [incapacità di guadagno]) e del 6% (0.29 x 20) in ambito domestico pervenendo così a un grado d'invalidità complessivo del 38%. 
 
B. 
S.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino al quale ha chiesto l'assegnazione di almeno una mezza rendita dal 1° aprile 2010. Per pronuncia del 26 settembre 2012 la Corte cantonale ha respinto il gravame. 
 
C. 
L'interessata ha presentato ricorso al Tribunale federale al quale domanda, in via principale, l'annullamento della pronuncia cantonale e la modifica della decisione dell'UAI nel senso che le venga attribuita una mezza rendita dal 1° aprile 2010. In via subordinata chiede che da tale data le sia riconosciuto il diritto a un quarto di rendita. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento). 
 
2. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, ricordando in particolare la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 7 e 8 LPGA), i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 LAI), nonché i vari metodi di valutazione dell'invalidità: metodo ordinario sulla base del confronto dei redditi per gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA); metodo specifico sulla base del confronto delle mansioni consuete per gli assicurati non esercitanti un'attività lucrativa e in particolare per gli assicurati che si occupano dell'economia domestica (art. 28a LAI in relazione con gli art. 27 OAI e 8 cpv. 3 LPGA) e metodo misto per gli assicurati AI esercitanti solo parzialmente un'attività lucrativa (art. 28a cpv. 3 LAI in relazione con gli art. 27bis OAI e 16 LPGA, cfr. pure DTF 130 V 97, 393). Pure correttamente il giudice cantonale ha rammentato la prassi relativa al valore probatorio generalmente attribuito ai rapporti d'inchiesta economica fatti esperire dagli UAI (DTF 128 V 93 consid. 4; SVR 2005 IV no. 21 pag. 81 consid. 5.1.1 pag. 84 [I 249/04]; cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 693/06 del 20 dicembre 2006 consid. 6.2 con riferimenti) e ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili, ricordando che se questi ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353). 
 
3. 
Oggetto del contendere è il diritto a una rendita parziale dopo il 31 marzo 2010. 
 
3.1 Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, confermata la ripartizione percentuale tra attività salariata (71%) e casalinga (29%), ha pure aderito alla valutazione dell'amministrazione sul grado di incapacità lavorativa residua dell'assicurata (50%) in ogni attività, compresa quella precedente, nonché sul tasso di impedimento (20%) complessivo rilevato per le mansioni domestiche nel settembre 2010 dall'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica. Operato un raffronto dei redditi (senza e con invalidità), il giudice di prime cure ha quindi stabilito al 47% il grado di incapacità di guadagno in ambito lucrativo, prima di valutare al 39% il tasso complessivo d'invalidità ([0.71 x 47] + [0.29 x 20]), insufficiente per accordare una rendita ancorché parziale dopo il 31 marzo 2010. 
 
3.2 La ricorrente non contesta (più) né la quota di ripartizione tra attività lucrativa e attività domestica, né il grado di incapacità lavorativa residua del 50% (rendimento completo per mezza giornata) in ogni attività, compresa quella precedente. Censura per contro il tasso di limitazione nello svolgimento delle mansioni consuete come pure il calcolo dell'invalidità per l'ambito salariato. Con riferimento al primo, rileva l'incongruenza dell'analisi dell'assistente sociale le cui conclusioni, per l'attività di casalinga, divergerebbero in maniera inspiegabile dalle conclusioni mediche relative alla incapacità lavorativa residua (50%) per un'attività, come quella precedentemente svolta di ausiliaria di pulizie, che per buona parte coincide con quella di casalinga. Rimprovera, inoltre, al primo giudice di non avere tenuto conto degli influssi (negativi) reciproci delle due attività e del fatto che se dovesse effettivamente prestare quattro ore di lavoro esterno, la sua limitazione per le mansioni consuete sarebbe certamente di molto superiore al 20% stimato dall'assistente sociale. Chiede poi di considerare, per l'ambito lucrativo, un grado di invalidità del 50% data la sua inabilità, in tale misura, di svolgere l'attività precedente. In tali condizioni, rivendica in via principale un grado d'invalidità complessivo del 50% e dunque una mezza rendita, e in via subordinata, qualora dovessero per ipotesi fare stato le conclusioni dell'inchiesta economica del settembre 2010, un tasso di invalidità del 41% ([0.71 x 50] + [0.29 x 20]) e, di conseguenza, un quarto di rendita. 
 
4. 
4.1 Il giudice cantonale, riferendosi alla giurisprudenza in materia, ha ricordato che l'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica - se redatta secondo le indicazioni fornite dalla Circolare dell'UFAS sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (cifre 3090 segg. CIGI) - costituisce una base di giudizio idonea e di regola anche sufficiente. Per potergli attribuire piena forza probatoria, è però essenziale che il rapporto sia redatto da una persona qualificata - quale è normalmente un collaboratore dei servizi sociali (cfr. ad esempio sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 102/00 del 22 agosto 2000 consid. 4) - in conoscenza delle circostanze concrete come pure delle limitazioni risultanti dagli accertamenti medici. Inoltre il rapporto deve tenere conto delle indicazioni della persona assicurata e menzionare, se del caso, le opinioni divergenti. L'inchiesta deve infine essere plausibile, motivata e sufficientemente dettagliata in merito alle singole limitazioni e deve riprodurre quanto accertato in loco (sentenza I 90/02 del 30 dicembre 2002 consid. 2.3.2 non pubblicato in DTF 129 V 67, ma in VSI 2003 pag. 218). Secondo giurisprudenza, il ricorso al giudizio di un medico che abbia a pronunciarsi sulle singole posizioni dell'inchiesta sotto il profilo dell'esigibilità è solo eccezionalmente necessario, segnatamente in presenza di dichiarazioni inverosimili della persona assicurata in contraddizione con i reperti medici (VSI 2004 pag. 137 consid. 5.3 [I 311/03] e 2001 pag. 155 consid. 3c [99/00]; cfr. pure SVR 2005 IV n. 21 pag. 84 consid. 5.1.1 [I 249/04]). Se un rapporto d'inchiesta soddisfa queste condizioni, la ponderazione - entro i parametri indicati dalla cifra 3095 CIGI - delle singole mansioni costituisce una questione di apprezzamento che dipende dalla valutazione delle circostanze concrete e che è riesaminabile dal Tribunale federale solo limitatamente in caso di suo esercizio eccessivo o abusivo. Per il resto, l'accertamento del tasso d'impedimento in ogni singola mansione rappresenta - come l'accertamento del danno alla salute, della capacità lavorativa dell'assicurato e dell'esigibilità di un'attività professionale (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398) - una questione di fatto che può essere controllata da questo Tribunale solo in maniera molto limitata (cfr. sopra, consid. 1; cfr. inoltre DTF 130 V 61 consid. 6.1 seg.; sentenza citata I 693/06 consid. 6.2-6.3). 
 
4.2 Nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento. Per censurare un asserito accertamento arbitrario dei fatti o un'asserita valutazione arbitraria delle prove non è sufficiente che il ricorrente critichi semplicemente la decisione impugnata o che contrapponga a quest'ultima un proprio accertamento o una propria valutazione, per quanto essi siano sostenibili o addirittura preferibili. Egli deve bensì dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove criticati sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fonderebbero su una svista manifesta o contraddirebbero in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 125 I 166 consid. 2a pag. 168; 125 II 10 consid. 3a pag. 15; 124 I 310 consid. 5a pag. 316; 124 V 137 consid. 2b pag. 139 e riferimenti). 
 
4.3 Il Tribunale cantonale ha accertato che il rapporto d'inchiesta domestica del 17 settembre 2010 ha correttamente - nel rispetto dei parametri di cui alla CIGI - stabilito la ripartizione delle singole attività domestiche. Esaminate inoltre le valutazioni dell'assistente sociale in merito agli impedimenti nelle singole mansioni, la Corte cantonale non ha ravvisato elementi che consentissero di metterne in dubbio l'attendibilità; anzi, tenuto anche conto dell'obbligo incombente all'assicurata di ridurre il danno e dell'obbligo di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare, ha ritenuto tale valutazione del tutto affidabile e compatibile con gli impedimenti accertati in sede medica. 
 
4.4 Nel chiedere di aumentare il tasso di impedimento nelle (singole) mansioni domestiche, la ricorrente non motiva (sufficientemente) la propria richiesta (art. 42 cpv. 2 LTF) ma si limita perlopiù a criticare in maniera appellatoria, e dunque inammissibile, l'accertamento del giudice cantonale. In particolare, non spiega debitamente in quale misura l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove criticati sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fonderebbero su una svista manifesta o contraddirebbero in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità. Non basta così contrapporre la propria opinione personale per qualificare come arbitrario l'apprezzamento delle prove operato dal primo giudice. È però quanto ha fatto in gran parte l'insorgente. Il solo fatto che le istanze precedenti l'abbiano considerata inabile al lavoro in misura del 50% anche nella sua attività precedente di ausiliaria di pulizie non basta per infirmare il giudizio con cui la Corte cantonale ha concluso per una limitazione complessiva del 20% in ambito domestico (cfr. per un caso analogo, fra le tante, sentenza 8C_107/2009 del 18 gennaio 2010). L'impedimento a svolgere le mansioni consuete risulta infatti da un esame empirico di una situazione di fatto particolare (DTF 137 V 334 consid. 5.3 pag. 342 seg.) e dove, come nella fattispecie, sono principalmente le limitazioni fisiche a essere esaminate, l'inchiesta economica costituisce la base più adatta a definirne le ripercussioni (cfr. sentenza 8C_384/2010 del 12 dicembre 2011 consid. 6.2 in fine). 
 
4.5 Per quanto ne è degli effetti reciproci negativi dell'una attività sull'altra, la ricorrente, oltre a non indicarne la misura desiderata (che comunque non può superare il 15%: DTF 134 V 9 consid. 7.3.6 in fine pag. 14), non tiene conto nemmeno dei limiti posti dalla giurisprudenza per eventualmente prenderli in considerazione. Le speciali condizioni per ammettere una simile influenza negativa reciproca non sono in effetti manifestamente adempiute. Da un lato perché le ripercussioni dell'attività lucrativa su quella domestica possono unicamente essere considerate laddove la capacità lavorativa residua nell'ambito lucrativo è messa pienamente a frutto. Ciò che, per stessa ammissione della ricorrente (ricorso, pag. 4 e 7), non è il caso dell'insorgente. Dall'altro, perché, per converso, per riconoscere eventualmente gli effetti negativi dell'attività domestica su quella lucrativa occorre che la persona assicurata dedichi una parte del suo tempo per compiti di assistenza familiare (segnatamente a favore dei propri figli o dei genitori necessitanti di cure; cfr. DTF 134 V 9 consid. 7.3.4 pag. 13; v. inoltre, fra le tante, sentenza 9C_713/2007 dell'8 agosto 2008 consid. 4.2.2). Ciò che non viene fatto valere nel caso di specie né tanto meno emerge (chiaramente) dagli atti, la figlia, che vive nella medesima economia domestica, essendo ultratrentenne. Ne discende così che il tasso di impedimento complessivo del 20% ritenuto dalla Corte cantonale per l'ambito domestico va confermato. 
 
5. 
Per quanto concerne poi la valutazione del tasso d'invalidità in ambito lucrativo, va subito chiarito che il calcolo operato dall'autorità giudiziaria di prime cure non sfavorisce di certo l'insorgente. Al contrario. Giova infatti ricordare che nel caso in cui - come quello di specie - continua a beneficiare di una capacità lavorativa residua nell'attività lucrativa che esercitava a tempo parziale prima del danno alla salute, la persona assicurata non subisce una incapacità di guadagno nella misura in cui la sua capacità lavorativa residua è superiore o uguale al tasso di attività che eserciterebbe senza detto danno (DTF 137 V 334 consid. 4.1 in fine pag. 340 con riferimento). Orbene, in concreto è incontestato che l'assicurata è in grado di riprendere - seppure con una capacità lavorativa limitata - un impiego nel suo precedente ambito di attività. In tal modo è effettivamente possibile procedere a un confronto percentuale per valutare la perdita di guadagno e, di conseguenza, l'invalidità nella parte dedicata all'esercizio di un'attività lucrativa (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti). In effetti, l'estensione della perdita di guadagno risultante dalla sua incapacità lavorativa rappresenta necessariamente una parte percentuale tra il salario che avrebbe conseguito (lavorando al 71%) se fosse rimasta in buona salute e il salario che sarebbe attualmente in grado di realizzare (lavorando al 50%). Contrariamente a quanto però pretende la ricorrente, il grado d'invalidità per l'ambito lucrativo ammonta al 29.57% ([71 - 50] : 71 x 100). Il tasso d'invalidità complessivo diventa di conseguenza - dopo arrotondamento (DTF 130 V 121) - del 27% ([0.71 x 29.57) + [0.29 x 20]; cfr. per casi analoghi: DTF 137 V 334 consid. 7.1 pag. 350 seg. nonché sentenze 9C_234/2010 del 7 settembre 2010 consid. 4.3 e 9C_51/2010 del 30 giugno 2010 consid. 4.1). 
 
6. 
Ne segue che il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 31 gennaio 2013 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kernen 
 
Il Cancelliere: Grisanti