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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_678/2013 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 4 novembre 2013  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Kernen, Presidente, 
Borella, Pfiffner, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
L.________, 
patrocinata dall'avv. Riccardo Schuhmacher, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità  
del Cantone Ticino, Via Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 agosto 2013. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. L.________, nata nel 1954, collaboratrice a tempo parziale (50 %) nel servizio di economia domestica presso la Clinica Y.________, il 10 aprile 2008 ha presentato una domanda di prestazioni AI lamentando una serie di disturbi alla colonna vertebrale.  
 
A.b. Esperiti gli accertamenti del caso, tra i quali un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, una perizia reumatologica (a cura del dott. P.________) e una psichiatrica (a cura del Centro X.________), l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), stabilita una ripartizione a metà tra attività salariata e casalinga, ha attribuito all'assicurata tre quarti di rendita d'invalidità dal 1° luglio 2008 al 31 maggio 2009, negando in seguito il diritto a prestazioni per carenza di invalidità pensionabile (decisione dell'8 settembre 2011, preavvisata il 5 ottobre 2010). Adito su ricorso, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, preso atto della risposta con cui l'amministrazione proponeva la retrocessione degli atti per complemento istruttorio e dell'adesione dell'assicurato a tale proposta, ha stralciato dai ruoli - per avvenuta transazione - la causa rinviandola all'UAI per l'esecuzione di ulteriori accertamenti medici (decreto del 28 novembre 2011).  
 
A.c. Dopo avere disposto il complemento istruttorio, l'UAI ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dal 1° luglio 2008 al 31 maggio 2010 (dopo un riscontrato miglioramento dello stato di salute dal mese di marzo 2010). Sempre sulla base di una ripartizione a metà tra attività salariata e casalinga, l'amministrazione ha accertato (dal marzo 2010) una riduzione di rendimento del 20 % in un'attività (compresa quella abituale) svolta al 50 % nonché una limitazione del 29 % nello svolgimento delle mansioni domestiche. Applicando il metodo misto di valutazione, l'UAI ha determinato - dal mese di marzo 2010 - un grado d'invalidità del 10 % in ambito salariato (0.50 x 20 [incapacità di guadagno]) e del 14.50 % (0.50 x 29) in ambito domestico pervenendo così a un grado d'invalidità complessivo del 24.50 % (decisione del 18 settembre 2012, preavvisata il 6 febbraio 2012).  
 
B.   
L.________ si è nuovamente aggravata al Tribunale cantonale delle assicurazioni al quale ha chiesto di essere posta al beneficio di una rendita intera dal 1° luglio 2008. Con risposta di causa l'UAI ha ammesso una piena inabilità dell'assicurata in tutte le attività da luglio 2007 a febbraio 2010 e ha di conseguenza proposto di accogliere parzialmente il ricorso nel senso di attribuire a controparte una rendita intera fino al 31 maggio 2010. Per il resto ha chiesto di confermare il proprio provvedimento. 
 
Per pronuncia del 7 agosto 2013 la Corte cantonale ha parzialmente accolto il gravame e modificato la decisione amministrativa nel senso che ha riconosciuto all'assicurata una rendita intera dal 1° luglio 2007 al 31 maggio 2010. 
 
C.   
L'assicurata ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale al quale chiede di riformare la pronuncia cantonale nel senso che le sia attribuita, in via principale, una rendita intera o almeno, in via subordinata, tre quarti di rendita anche dopo il 31 maggio 2010. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
I gravami sono diretti contro una decisione finale pronunciata in una causa di diritto pubblico da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d, art. 90 LTF). Non essendo data alcuna eccezione ai sensi dell'art. 83 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è di principio aperto. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) è di conseguenza inammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).  
 
2.2. Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5, 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii). L'accertamento dei fatti non è dunque manifestamente inesatto se suscita dei dubbi, ma solo se la sua erroneità salta all'occhio ed è evidente (DTF 132 I 42 consid. 3.1 pag. 44). Incorre in un accertamento manifestamente inesatto dei fatti il giudice che misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, che omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, o che dalle prove assunte trae conclusioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).  
 
3.  
 
3.1. Controversa e decisiva per stabilire il metodo di valutazione dell'invalidità applicabile è in primo luogo la questione di sapere in quale misura la ricorrente avrebbe esercitato un'attività lucrativa senza il danno alla salute. Mentre il Tribunale cantonale parte da un'attività salariata a metà tempo, l'assicurata sostiene che senza di esso, soprattutto in seguito alla disoccupazione del marito, avrebbe aumentato il proprio tasso di occupazione al 100 %.  
 
3.2. La questione di sapere se e in quale misura, senza danno alla salute, la persona assicurata avrebbe esercitato un'attività lucrativa dipende dall'insieme delle circostanze personali, familiari, sociali, finanziarie e professionali del caso di specie (DTF 130 V 393 consid. 3.3 pag. 395 seg.; 125 V 146 consid. 2c pag. 150 con riferimenti). Si tratta necessariamente di una valutazione ipotetica che deve tenere conto anche della volontà ipotetica della persona interessata, la quale, ove non altrimenti desumibile, dovrà dedursi, in quanto fatto interno, da indizi esterni stabiliti secondo il grado della verosimiglianza preponderante richiesto nel diritto delle assicurazioni sociali (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 693/06 del 20 dicembre 2006 consid. 4.1). Quand'anche dovessero in parte confluirvi considerazioni tratte dall'esperienza generale della vita, la valutazione di eventi ipotetici è una questione di fatto se poggia su un apprezzamento delle prove (DTF 115 II 440 consid. 5b pg. 448). Allo stesso modo costituisce una questione di fatto l'accertamento riguardante fatti interni o mentali, come ad esempio l'accertamento relativo a cosa volesse o sapesse una determinata persona (DTF 130 IV 58 consid. 8.5 pag. 62 seg.; cfr. pure sentenza 9C_342/2012 del 28 giugno 2012 consid. 1.3 con riferimenti). Sono invece questioni di diritto le conclusioni tratte esclusivamente dall'esperienza generale della vita e avulse dalla fattispecie concreta (DTF 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399) oppure la domanda se dall'accertamento di un indizio possano dedursi a ragione determinate conseguenze giuridiche (quali ad esempio l'abuso di diritto; sentenza citata 9C_342/2012 ibidem).  
 
In virtù di tali principi, la determinazione dell'estensione ipotetica dell'attività lucrativa sulla base di un apprezzamento delle circostanze concrete è una questione di fatto che il Tribunale federale riesamina solo entro gli stretti limiti suindicati (supra, consid. 2.1). 
 
3.3. Nel rispondere alla questione del tasso di occupazione al quale la ricorrente avrebbe esercitato un'attività lucrativa senza danno alla salute, l'istanza precedente ha proceduto a un apprezzamento delle prove. In tale circostanza ha attribuito importanza decisiva al fatto che, secondo gli estratti dei conti individuali, l'assicurata non avrebbe mai in precedenza lavorato a tempo pieno come pure alla dichiarazione resa dalla stessa interessata in occasione dell'inchiesta domiciliare con la quale ha riferito all'assistente sociale che "in assenza del danno alla salute avrebbe continuato la sua ultima attività lavorativa".  
 
Questo apprezzamento, benché criticabile, non può ancora dirsi arbitrario né poggia altrimenti su una violazione del diritto federale, motivo per il quale vincola il Tribunale federale. Sebbene non si possa effettivamente misconoscere che la situazione economica della famiglia, e in particolare la disocupazione del marito, avrebbe quantomeno suggerito un'estensione al 100 % del tasso di occupazione della ricorrente, ciò non basta ancora per rendere arbitrario l'accertamento del Tribunale cantonale che si è comunque in parte fondato sulle indicazioni - sostenibilmente interpretate - dell'interessata. D'altronde, il Tribunale federale ha già avuto modo di dichiarare non qualificatamente censurabile la considerazione - dedotta in parte dall'esperienza generale della vita - per cui la perdita del posto di lavoro del coniuge non impone necessariamente a un'assicurata, cinquantenne, d'intraprendere per la prima volta un'attività lucrativa a tempo pieno accanto alla conduzione dell'economia domestica (cfr. sentenza citata 9C_342/2012 consid. 2.1). 
 
4.   
Infondata è inoltre la contestazione dell'accertamento - tutt'altro che arbitrario e di conseguenza anch'esso vincolante (cfr. DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398) - del grado di inabilità residua. Il Tribunale cantonale, dopo avere per sicurezza ancora interpellato il perito reumatologo dott. P.________, ha osservato che - dal marzo 2010 - l'assicurata presentava una riduzione di rendimento del 20 % sia nella sua precedente attività sia in attività adeguate svolte nella misura del 50 %. Ciò che porta a ritenere - in maniera più che sostenibile - una capacità lavorativa del 40 %, poiché il 20 % di riduzione su un lavoro al 50 % equivale al 10 %. Vanamente la ricorrente cerca di equivocare sul senso, chiaro, delle conclusioni del dott. P.________, riprese senza arbitrio dal giudice di prime cure, cimentandosi in improbabili calcoli e interpretazioni. Senza maggior successo l'insorgente rimprovera alla Corte cantonale di non avere tenuto conto delle conclusioni della perizia psichiatrica del Centro X.________ (dott.ssa B.________) il quale in realtà però nel proprio complemento del 5 gennaio 2012 - richiesto a seguito della decisione di stralcio e di rinvio del 28 novembre 2011 - aveva chiaramente indicato come l'inabilità dovuta a motivi psichici (60 % dal mese di luglio 2009, poi, dalla data di visita del 18 febbraio 2011, passata al 50 % in qualsiasi attività nonché al 30 % in attività casalinghe) andasse  del tutto integrata e non sommata a quella legata ai disturbi fisici e come per il resto concordasse pure con le conclusioni dell'assistente sociale di cui all'inchiesta economica a domicilio del 3 agosto 2010.  
 
5.   
Analogo discorso vale per la contestata capacità residua di svolgere le consuete mansioni domestiche. 
 
5.1. Il Tribunale cantonale ha accertato che il rapporto d'inchiesta domestica del 3 marzo (recte: settembre) 2010 ha correttamente - nel rispetto dei parametri posti dalla giurisprudenza e dalla Circolare dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (cifre 3090 segg. CIGI) - stabilito la ripartizione delle singole attività domestiche. Esaminate inoltre le valutazioni dell'assistente sociale (R.________) in merito agli impedimenti nelle singole mansioni e al grado di limitazione complessivo del 29 %, la Corte cantonale non ha ravvisato elementi che consentissero di metterne in dubbio l'attendibilità e la piena forza probatoria (sul tema e sulle competenze attribuite in questo ambito ai collaboratori dei servizi sociali cfr. sentenza 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013 consid. 4.1 con riferimenti); anzi, tenuto anche conto dell'obbligo incombente all'assicurata di ridurre il danno e dell'obbligo di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza da parte del marito caduto in disoccupazione, ha ritenuto tale valutazione - peraltro confermata dalle precisazioni 5 gennaio 2012 del Centro X.________ - del tutto affidabile e compatibile con gli impedimenti accertati in sede medica.  
 
5.2. Nel chiedere di aumentare (al 60 %) il tasso di impedimento complessivo nelle mansioni domestiche, la ricorrente contesta il fatto che l'istanza precedente abbia - a suo parere arbitrariamente - accertato in maniera differente l'incidenza del danno alla salute sulla sua capacità in ambito casalingo e in ambito lucrativo, dove ella svolgeva la mansione di aiuto-cuoca e addetta alle pulizie. Tale differenza non si giustificherebbe a suo giudizio poiché entrambe le attività richiederebbero il medesimo tipo di sforzi, sia dal profilo qualitativo sia da quello quantitativo. Una limitazione del 60 % terrebbe inoltre debitamente conto pure della diminuzione di capacità lavorativa del 50 % riscontrata a livello psichico. Le argomentazioni ricorsuali non rendono tuttavia arbitrario l'accertamento della Corte cantonale. Esse non considerano in particolare due aspetti decisivi, entrambi evidenziati nel giudizio impugnato. Il primo relativo all'obbligo di collaborazione accresciuto del coniuge che trovandosi per giunta in disoccupazione dispone (va) di maggiori risorse temporali per l'aiuto nei lavori casalinghi (cfr. ad es. sentenza 8C_229/2012 del 17 settembre 2012 consid. 9.1 con riferimenti). Il secondo riguardante il fatto già summenzionato che il Centro X.________ aveva espressamente condiviso le conclusioni dell'inchiesta economica a domicilio effettuata dall'assistente sociale R.________.  
 
6.   
In tali condizioni, il grado di invalidità della ricorrente non raggiunge il grado necessario per rivendicare una rendita, ancorché parziale, d'invalidità dopo il 31 maggio 2010. Giova infatti ricordare che nel caso in cui - come quello di specie - continua a beneficiare di una capacità lavorativa residua nell'attività lucrativa che esercitava a tempo parziale prima del danno alla salute, la persona assicurata non subisce una incapacità di guadagno nella misura in cui la sua capacità lavorativa residua è superiore o uguale al tasso di attività che eserciterebbe senza detto danno (DTF 137 V 334 consid. 4.1 in fine pag. 340 con riferimento). Orbene, in concreto è stabilito che l'assicurata è in grado di riprendere - seppure con una capacità lavorativa limitata - un impiego nel suo precedente ambito di attività. In tal modo è effettivamente possibile procedere a un confronto percentuale per valutare la perdita di guadagno e, di conseguenza, l'invalidità nella parte dedicata all'esercizio di un'attività lucrativa (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti). In effetti, l'estensione della perdita di guadagno risultante dalla sua incapacità lavorativa rappresenta necessariamente una parte percentuale tra il salario che avrebbe conseguito (lavorando al 50 %) se fosse rimasta in buona salute e il salario che sarebbe attualmente in grado di realizzare (lavorando al 50 % anche se con rendimento ridotto del 20 %). Il grado d'invalidità per l'ambito lucrativo ammonta così al 20 % ([50 - 40] : 50 x 100). Il tasso d'invalidità complessivo diventa di conseguenza del 24.5 % ([0.50 x 20) + [0.50 x 29]), come ha correttamente stabilito la Corte cantonale (cfr. per casi analoghi: DTF 137 V 334 consid. 7.1 pag. 350 seg. nonché sentenze 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013 consid. 5, 9C_234/2010 del 7 settembre 2010 consid. 4.3 e 9C_51/2010 del 30 giugno 2010 consid. 4.1). 
 
7.   
Ne segue che il ricorso in materia di diritto pubblico va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
2.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 4 novembre 2013 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kernen 
 
Il Cancelliere: Grisanti