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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_162/2008 /biz 
 
Sentenza del 7 luglio 2008 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
Müller e Aubry Girardin, 
cancelliere Bianchi. 
 
Parti 
A.________SA, 
ricorrente, rappresentata dalla Lambertini, 
Ernst & Partners SA, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
imposta federale diretta e imposta cantonale 
e comunale 2001 (prestazioni a terzi non giustificate 
dall'uso commerciale), 
 
ricorso contro la sentenza emanata 
il 15 gennaio 2008 dalla Camera di diritto tributario 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Costituita nel 1986, la A.________SA è una società con sede a Lugano dal 25 gennaio 2001, attiva tra l'altro nell'acquisto e nella vendita di impianti industriali, segnatamente nel settore agro-alimentare, nonché nella consulenza e nell'assistenza in materia di finanziamenti commerciali e industriali. Nel corso del 2001 essa ha in particolare partecipato alla realizzazione negli Emirati Arabi Uniti di un impianto per la lavorazione di olio di soia, costato nel complesso circa fr. 50'000'000.--. 
 
B. 
Constatato che, nonostante vari richiami, la A.________SA non aveva presentato la dichiarazione d'imposta per il 2001, il 13 giugno 2003 l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del Cantone Ticino le ha notificato una decisione di tassazione d'ufficio. Nella stessa, l'utile imponibile è stato commisurato in fr. 1'000'000.-- ai fini dell'imposta federale diretta e, considerando la contribuente quale società ausiliaria, in fr. 200'000.-- ai fini dell'imposta cantonale (20 %). 
 
Con reclamo del 2 luglio 2003 la A.________SA ha prodotto i conti annuali ed ha chiesto di fondarsi su un utile d'esercizio di fr. 304'905.--. Essa è allora stata sottoposta ad una verifica contabile da parte dell'Ispettorato fiscale. Preso atto del relativo rapporto, con decisione del 9 giugno 2005 l'Ufficio di tassazione ha rideterminato l'utile imponibile ai fini dell'imposta federale diretta in fr. 1'505'852.-- (fr. 301'170.-- per l'imposta cantonale) ed il capitale imponibile in Ticino in fr. 952'451.--. In particolare, all'utile dichiarato l'autorità ha aggiunto fr. 150'000.-- per accantonamenti eccessivi e fr. 973'947.-- per costi non ammessi. Questi ultimi erano riferiti a remunerazioni versate in ragione di fr. 253'500.-- a B.________, di fr. 69'847.-- a C.________, di fr. 414'000.-- alla D.________SA e di fr. 236'600.-- a E.________. 
 
C. 
L'8 luglio 2005 la contribuente è insorta dinanzi alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, contestando la ripresa dei costi citati. Convocata un'udienza, il Giudice delegato ha deciso di sospendere la causa per consentire alle parti di intraprendere ulteriori accertamenti. In base agli stessi, alla ripresa della procedura, l'autorità di tassazione ha dichiarato di aderire al ricorso in relazione alle prestazioni di B.________, mentre ha confermato di opporsi alla deduzione delle altre spese. Nello stesso senso, con sentenza del 15 gennaio 2008 la Corte cantonale ha accolto parzialmente il ricorso e ridotto l'utile imponibile a fr. 1'252'352.-- per l'imposta federale diretta e a fr. 250'470.-- per l'imposta cantonale. 
 
D. 
Il 18 febbraio 2008 la A.________SA si è aggravata dinanzi al Tribunale federale mediante un atto denominato ricorso di diritto pubblico, con cui contesta nuovamente la ripresa, nell'utile imponibile, delle remunerazioni versate a C.________, alla D.________SA e a E.________. Chiede pertanto di annullare la sentenza della Camera di diritto tributario e di ordinare all'Ufficio di tassazione l'emissione di una decisione nella quale l'utile imponibile per il periodo fiscale 2001 sia ridotto a fr. 381'905.-- per l'imposta federale diretta e a fr. 76'381.-- per l'imposta cantonale e il capitale imponibile sia fissato in fr. 870'443.--. 
Chiamate ad esprimersi, la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino e l'Amministrazione federale delle contribuzioni domandano di respingere il ricorso, mentre la Camera di diritto tributario non presenta formali richieste di giudizio. 
 
Diritto: 
 
1. 
Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza, l'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Essa è inoltre stata interposta in tempo utile dalla destinataria del giudizio contestato, che ha senz'altro un interesse degno di protezione all'annullamento del medesimo. Indipendentemente dalla denominazione utilizzata dalla ricorrente, imprecisa poiché relativa ad un rimedio giuridico previsto dall'abrogata legge sull'organizzazione giudiziaria (OG; cfr. art. 84 segg. OG; art. 131 cpv. 1 e 132 cpv. 1 LTF; DTF 133 I 300 consid. 1.2), il gravame è pertanto di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF (cfr. anche l'art. 146 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11] e l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]). 
 
2. 
2.1 Con i ricorsi ordinari può in particolare venir censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che di per sé il Tribunale federale applica comunque d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. però DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). L'accertamento dei fatti può invece venir contestato soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio è determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Di principio, il Tribunale federale fonda in effetti la sua sentenza sui fatti appurati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
2.2 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). Ciò è in particolare il caso di fatti e prove divenuti rilevanti a seguito di una nuova ed imprevedibile argomentazione giuridica formulata dall'istanza precedente, ma non di fatti e prove che la parte ricorrente avrebbe potuto e dovuto addurre già dinanzi a tale istanza. Per tentare di dimostrare che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o l'apprezzamento delle prove arbitrario, l'insorgente non può in effetti fondarsi su allegazioni che essa stessa ha omesso di far valere in precedenza (sentenza 4A_36/2008 del 18 febbraio 2008, consid. 4.1). 
 
2.3 Nel caso concreto, la ricorrente ha prodotto cinque nuovi documenti, i quali attesterebbero che il consiglio di amministrazione aveva preliminarmente autorizzato il suo membro C.________ ad emettere fatture a carico della società e dimostrerebbero che non vi sono sovrapposizioni tra l'azionariato della A.________SA e quello della D.________SA. 
Tuttavia già il rapporto dell'Ispettorato fiscale del 4 aprile 2005 evidenziava l'insufficienza dei documenti prodotti a giustificazione dei versamenti effettuati a C.________ e deplorava la mancanza di informazioni sulla composizione dell'azionariato dell'insorgente. Inoltre le discussioni tra le parti e gli accertamenti promossi durante la procedura dinanzi alla Corte cantonale non hanno colmato queste lacune. Dagli atti non risulta infatti che a tale stadio sia stata comunicata l'identità degli azionisti o siano state fornite nuove prove sull'attività svolta da C.________ in relazione al progetto di Dubai. I rimproveri mossi alla ricorrente non sono nemmeno stati resi inattuali. In particolare, la questione dell'azionariato non poteva apparire priva d'interesse semplicemente perché l'Ufficio di tassazione, dopo tali accertamenti, aveva affermato di associarsi a determinate conclusioni della ricorrente. In effetti, indipendentemente dai motivi addotti, l'autorità di prima istanza aveva comunque mantenuto la richiesta di respingere il gravame tanto per i pagamenti a C.________, quanto in riferimento alle posizioni D.________SA e E.________. Inoltre, considerato l'effetto devolutivo dell'impugnativa, il suo avviso, a quel punto, non risultava di per sé più decisivo per l'esito della vertenza (cfr. consid. 5.2.2). 
I nuovi documenti non vertono pertanto su fatti presi in considerazione per la prima volta nella sentenza impugnata, ma costituiscono elementi probatori che la ricorrente avrebbe dovuto raccogliere e produrre già nell'ambito della procedura cantonale. Indipendentemente dalla loro eventuale rilevanza, tali prove risultano di conseguenza inammissibili e vanno estromesse dagli atti. 
 
3. 
3.1 In riferimento alla procedura seguita, la ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita. Ritiene infatti che, dopo la sospensione della causa, la Corte cantonale avrebbe dovuto riconvocarla per permetterle di esporre il risultato degli approfondimenti istruttori esperiti. Inoltre sostiene che l'istanza precedente non avrebbe potuto fondarsi sulla nuova argomentazione fatta valere dall'Ufficio di tassazione solo al momento in cui ha riferito dell'esito delle discussioni. 
 
3.2 L'insorgente non si richiama ad alcuna disposizione specifica del diritto cantonale che le conferirebbe il diritto di esprimersi oralmente dinanzi all'autorità di ricorso e ciò addirittura più volte. Di conseguenza, la censura va esaminata soltanto dal profilo del diritto federale (art. 106 cpv. 2 LTF), il quale non prevede tale prerogativa. In particolare, la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) impone di principio di consentire alle persone toccate da una decisione di poter prendere posizione sul contenuto della stessa prima della sua pronuncia, ma non esige che tale determinazione debba avvenire oralmente (DTF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b). Nel caso concreto, la convocazione di una seconda udienza non era poi nemmeno stata assicurata nel corso della prima audizione. 
Per iscritto, la ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi su tutte le allegazioni dell'Ufficio di tassazione ed in particolare anche sulla presa di posizione in cui quest'ultimo ha formulato la presunta nuova tesi, che, come riconosciuto dall'insorgente stessa, non è comunque stata posta a fondamento del giudizio impugnato. Essa ha inoltre potuto informare la Corte cantonale sulle discussioni intercorse in pendenza di causa, ovvero sulle circostanze che, a suo parere, avrebbero reso necessaria la nuova udienza. D'altronde nelle sue ultime osservazioni inoltrate alla Camera di diritto tributario l'interessata non ha preteso di essere riconvocata, ma ha affermato di tenersi a disposizione se l'autorità avesse ritenuto opportuna una nuova udienza. La censura risulta pertanto manifestamente infondata. 
 
4. 
Per quanto concerne l'imposta federale diretta, l'art. 58 cpv. 1 LIFD dispone che l'utile netto imponibile delle persone giuridiche è determinato dal saldo del conto profitti e perdite (lett. a) a cui vanno tra l'altro aggiunti tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo di tale saldo non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, come le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale (lett. b). 
 
4.1 Vi è distribuzione dissimulata di utili quando la società esegue una prestazione in favore di un suo azionista, o di una persona comunque vicina, che non sarebbe stata concessa alle medesime condizioni ad un terzo estraneo alla società. Il carattere particolarmente vantaggioso della prestazione deve inoltre essere riconoscibile per gli organi societari (DTF 131 II 593 consid. 5.1; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 11 consid. 5). Una simile prestazione valutabile in denaro è ad esempio data quando viene versato un salario sproporzionato ad un azionista-direttore (Robert Danon, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire LIFD, Basilea 2008, n. 142 ad art. 57-58 LIFD), ma non se la devoluzione effettuata alla persona vicina alla società è fondata su ragioni che esulano dai rapporti di partecipazione, ad esempio su un contratto che avrebbe potuto venir concluso anche con terzi indipendenti (DTF 119 Ib 431 consid. 2b). 
 
4.2 Il carattere di spesa deducibile di un determinato versamento è un fattore che concorre a ridurre il debito verso l'erario. Secondo la regola generale (DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa), l'onere della prova al riguardo incombe quindi al contribuente. Certo, non tocca all'autorità fiscale valutare l'opportunità di una spesa dal punto di vista della politica societaria, sostituendo il proprio apprezzamento a quello della direzione aziendale. La contribuente deve comunque dimostrare che le prestazioni da lei effettuate sono giustificate dal profilo commerciale. Il fisco può in tal modo accertare che tali prestazioni non sono dettate da stretti legami personali o economici tra la società ed il beneficiario (DTF 119 Ib 431 consid. 2c; sentenza 2A.204/1997 del 26 maggio 1999, in: ASA 68 pag. 746, consid. 2b). 
 
4.3 Questa regola vale anche per provvigioni e commissioni. Secondo la prassi, a questo proposito non è sufficiente indicare il nome del beneficiario della prestazione, ma occorre illustrare l'insieme delle circostanze che hanno condotto al versamento della commissione. Esigenze particolarmente severe valgono quando in discussione vi sono rapporti giuridici internazionali, viste le limitate possibilità di verifica di cui il fisco dispone nei confronti dei beneficiari all'estero (sentenza 2A.523/1997 del 29 gennaio 1999, in: ASA 68 pag. 246, consid. 3c; sentenza 2A.458/2001 del 29 luglio 2002, consid. 3.2). In tal caso la giurisprudenza ritiene sostanzialmente necessaria la produzione, quali mezzi di prova, dei contratti di base e delle convenzioni scritte relative alle provvigioni nonché di tutta la corrispondenza intercorsa tra i contribuenti, i destinatari dei versamenti e le banche coinvolte (sentenza 2A.523/1997 del 29 gennaio 1999, in: ASA 68 pag. 246, consid. 3c e 3d). D'altronde chiunque effettua pagamenti non supportati da documenti deve attendersi che dette spese siano considerate quali prestazioni valutabili in denaro (DTF 119 Ib 431 consid. 2c; sentenza 2A.237/2000 del 6 settembre 2000, in: RDAT I-2001 n. 18t, consid. 3c). 
 
5. 
Nel caso specifico controversa è la ripresa nell'utile imponibile di pagamenti effettuati per fr. 69'847.-- a C.________, per fr. 414'000.-- alla D.________SA e per fr. 236'600.-- a E.________. 
 
5.1 I versamenti in favore di C.________ riguardano due fatture, l'una di DM 60'000.-- e l'altra di USD 12'000.--. Le fatture indicano che tali pretese si riferirebbero a prestazioni per consulenze diverse e per la realizzazione del progetto per la produzione di olio di soia a Dubai. 
5.1.1 La ricorrente sostiene che C.________, suo amministratore delegato con diritto di firma individuale, ha fornito prestazioni di carattere professionale che vanno oltre i compiti di un amministratore. Egli avrebbe infatti curato i contatti con le controparti commerciali, soprattutto in loco, ed avrebbe collaborato nella ricerca dei finanziamenti necessari. 
5.1.2 Considerato che C.________ ricopre un ruolo dirigenziale nella società ed è domiciliato all'estero, si impone particolare rigore nell'esaminare se la remunerazione versatagli sia giustificata dal profilo commerciale. A parte le due fatture allestite dall'amministratore stesso e le generiche indicazioni che vi figurano, agli atti non vi è tuttavia alcuna prova che supporti le allegazioni ricorsuali. In particolare non è documentata né l'esistenza di accordi contrattuali tra il beneficiario dei versamenti e la società né la natura e l'importanza dell'attività svolta a favore di quest'ultima. Come già rilevato dai giudici cantonali, non è del resto nemmeno dato di sapere quali siano la formazione e la professione di C.________ così come non è precisata la durata della sua permanenza a Dubai. La presunta implicita accettazione tra i costi deducibili delle spese vive occasionate dall'attività dell'amministratore è poi un fatto mai allegato in precedenza (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF) e comunque da solo inadatto a dimostrare la fondatezza e l'entità degli onorari litigiosi. Del resto, nell'ambito della procedura cantonale, su questo punto l'insorgente aveva infine dichiarato di rimettersi al giudizio dell'autorità di ricorso. 
5.1.3 Per quanto concerne le commissioni versate a C.________ la ricorrente non ha quindi ottemperato alle proprie incombenze probatorie. La ripresa deve pertanto essere confermata. 
 
5.2 La D.________SA, con sede sociale a Montreux, ha ottenuto dalla ricorrente il pagamento di due fatture per complessivi USD 260'000.--, pretesi, secondo la causale delle fatture, quale commissione per il finanziamento della fabbrica per la produzione di olio a Dubai. Per lo stesso motivo a E.________, domiciliata a Torino, sono stati bonificati USD 140'000.--. 
5.2.1 L'insorgente rileva che, nel quadro degli accertamenti esperiti durante la sospensione della procedura di ricorso cantonale, la Divisione delle contribuzioni ha in particolare sentito F.________, direttore della D.________SA. In tale occasione sarebbero state illustrate le modalità di finanziamento dell'operazione e i motivi del pagamento di commissioni. Secondo la ricorrente, le argomentazioni esposte avrebbero convinto l'autorità, tant'è che la stessa ha dichiarato di associarsi alle conclusioni della controparte. La Divisione delle contribuzioni sostiene invece che l'audizione ha permesso di suffragare l'esistenza di pagamenti alla D.________SA e a E.________, ma non di ritenerli giustificati. 
5.2.2 Come già accennato (cfr. consid. 2.3), il ricorso alla Camera di diritto tributario ha effetto devolutivo (Thomas Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung, Der Rechtsschutz nach StHG und DBG, tesi San Gallo 1994, pag. 161). Dopo il suo inoltro o quantomeno dopo la presentazione della relativa risposta di causa (cfr., ad esempio, l'art. 58 PA), l'oggetto del litigio soggiace pertanto alla competenza dell'istanza adita ed è sottratto al potere decisionale dell'autorità di tassazione (DTF 130 V 138 consid. 4.2; 127 V 228 consid. 2b/aa), che non può più riesaminare la propria pronuncia (Ulrich Cavelti in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 2a ed., Basilea 2008, n. 2 ad art. 140 LIFD). Di conseguenza, un'eventuale acquiescenza a posteriori può venir considerata come una proposta di accoglimento dell'impugnativa (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 265), ma di per sé non esime l'autorità di ricorso dal verificare la fondatezza della stessa. 
Per di più, è evidente che se all'autorità di prima istanza non fosse preclusa la possibilità di rivedere una propria decisione, essa dovrebbe procedervi mediante un provvedimento di uguale natura. Nel caso specifico l'adesione dell'Ufficio di tassazione - che appariva invero estesa anche alla legittimità dei pagamenti, quantomeno da parte di una società vicina alla ricorrente - non si è per contro manifestata in una decisione formale. Inoltre il consenso riguardava in realtà solo taluni motivi dell'impugnativa, non le conclusioni in quanto tali, visto che l'autorità di prime cure aveva comunque confermato la richiesta di computare nell'utile imponibile anche i versamenti alla D.________SA e a E.________. Chiamata ad applicare il diritto d'ufficio, la Camera di diritto tributario era pertanto tenuta a valutare la questione della giustificazione commerciale di tali versamenti, che costituisce una questione di diritto (sentenza 2A.523/1997 del 29 gennaio 1999, in: ASA 68 pag. 449, consid. 4a) e rimaneva in ogni caso litigiosa, indipendentemente dalle argomentazioni fatte valere dalle parti. A giusta ragione essa è quindi entrata nel merito anche su questo punto. 
5.2.3 Al riguardo, risulta che il G.________ di Lugano ha prestato garanzie ad una banca degli Emirati Arabi Uniti per l'importo di USD 7'000'000.-- a copertura del credito concesso alla H.________, l'entità giuridica costituita dalla ricorrente e da una società di investimenti di Dubai per la realizzazione dell'impianto per l'estrazione di olio di soia. Ulteriori garanzie per USD 2'250'000.-- sono poi state fornite direttamente alla H.________. Secondo la dichiarazione scritta del direttore della D.________SA ed il verbale di audizione del medesimo, nonché in base alle allegazioni ricorsuali, la D.________SA si sarebbe occupata di reperire presso terzi i capitali necessari per garantire a sua volta l'impegno del G.________. È per tale collaborazione che avrebbe pattuito la remunerazione litigiosa, in parte versatale direttamente ed in parte fatturata da E.________, persona da essa introdotta nell'operazione. 
5.2.4 Ora, queste indicazioni illustrano in maniera alquanto generica l'asserita attività svolta dalla D.________SA e da E.________ a favore della ricorrente. In particolare, non chiariscono quali beni, per tipo ed entità, abbiano funto da garanzia, né precisano quali persone fisiche o giuridiche si siano concretamente portate garanti. Del resto, al di là delle affermazioni del direttore della D.________SA, già non è documentato che le garanzie prestate dal G.________ sono state controgarantite esclusivamente da beni riconducibili ad investitori reperiti dalla stessa D.________SA. Inoltre non sono nemmeno stati specificati i criteri di calcolo delle commissioni che, ammontando a USD 400'000.-- su presunte garanzie per USD 9'250'000.--, corrisponderebbero al 4,32 %. 
Agli atti non è segnatamente stata versata alcuna prova documentale degli accordi contrattuali intercorsi tra il G.________ e le sue controparti, ovvero i garanti direttamente, la D.________SA o la stessa ricorrente. Non vi sono neppure attestazioni bancarie che illustrino in modo circostanziato le garanzie finanziarie ricevute a tutela dell'impegno verso la banca medio-orientale così come non v'è traccia della convenzione tra la ricorrente e la D.________SA, da cui dovrebbe tra l'altro risultare il metodo di calcolo delle provvigioni litigiose. Considerati gli importi in gioco e la pratica bancaria è del tutto inverosimile che, come sostenuto in sede cantonale, non siano stati stipulati accordi scritti e che i rapporti tra il G.________, la D.________SA e E.________ fossero fondati soltanto sulla reciproca fiducia (cfr. sentenza 2A.237/2000 del 6 settembre 2000, in: RDAT I-2001 n. 18t, consid. 4b/aa). 
5.2.5 In queste circostanze, si deve ritenere che lo svolgimento complessivo dell'operazione di finanziamento non è stato documentato in maniera sufficientemente precisa per poter valutare se i versamenti effettuati dalla ricorrente appaiano giustificati dal profilo commerciale. Secondo la prassi (cfr. consid. 4.4), a tale scopo occorrevano infatti prove più eloquenti riguardo alle prestazioni fornite dalle controparti. Le addotte difficoltà della ricorrente a procurarsi documentazione riservata di natura bancaria riferita anche a terze persone non possono attenuare le sue incombenze probatorie. La ripresa delle spese in contestazione va quindi confermata, e ciò non solo per l'importo pagato a E.________, domiciliata all'estero, ma anche per il versamento a favore della D.________SA, senza che sia peraltro necessario dimostrare in maniera diretta che gli effettivi beneficiari sono persone in qualche modo vicine alla ricorrente (cfr. sentenza 2A.237/2000 del 6 settembre 2000, in: RDAT I-2001 n. 18t, consid. 4b/bb). 
5.2.6 Visto quanto precede, non occorre esaminare la fondatezza e le conseguenze derivanti dall'ulteriore questione evocata e comunque già lasciata aperta nel giudizio impugnato, ovvero la pretesa incongruenza tra la deduzione dei costi per il finanziamento dell'impianto industriale a Dubai, richiesta dalla ricorrente, e la mancata esposizione a bilancio della partecipazione azionaria nella società creata a tale scopo. 
 
6. 
In riferimento all'imposta cantonale e comunale, la ricorrente non propone censure distinte. Del resto, l'art. 24 cpv. 1 LAID prevede anch'esso che l'imposta sull'utile ha per oggetto l'utile netto complessivo, comprese tra l'altro le spese non giustificate dall'uso commerciale e addebitate al conto perdite e profitti (lett. a). Benché nel suo complesso la formulazione della norma citata non sia identica a quella dell'art. 58 LIFD, il concetto di utile sottoposto all'imposta cantonale e comunale armonizzata corrisponde alla nozione determinante in materia di imposta federale diretta (cfr. sentenza 2A.742/2006 del 15 maggio 2007, consid. 8.1). Nel rispetto dell'art. 24 cpv. 1 LAID, l'art. 67 cpv. 1 della legge tributaria del Cantone Ticino, del 21 giugno 1994 (LT), riprende poi sostanzialmente il tenore dell'art. 58 cpv. 1 LIFD. Di conseguenza, le considerazioni esposte a proposito dell'imposta federale diretta si applicano per analogia anche alla determinazione dell'utile per quanto concerne l'imposta cantonale. Anche sotto questo profilo è quindi a giusta ragione che la Corte cantonale ha computato nell'utile imponibile gli importi delle fatture emesse da C.________, dalla D.________SA e da E.________. 
 
7. 
Nella misura in cui è ammissibile (cfr. consid. 2.3), il ricorso, da trattare quale ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. consid. 1), va quindi respinto sia nella misura in cui concerne l'imposta federale diretta, sia in riferimento all'imposta cantonale e comunale. 
Secondo soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso, da trattare quale ricorso in materia di diritto pubblico, è respinto in riferimento sia all'imposta federale diretta sia all'imposta cantonale e comunale. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alla rappresentante della ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. 
Losanna, 7 luglio 2008 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: 
 
Merkli Bianchi