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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_594/2020  
 
 
Sentenza del 4 gennaio 2021  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Giudice presidente, 
Jametti, Haag, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Emilio Bossi 3, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
Sorveglianza postale e delle telecomunicazioni; sorveglianza telefonica retroattiva, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 29 ottobre 2020 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (900.2020.102/sg). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
In seguito a una segnalazione, il 14 ottobre 2020 la polizia ha eseguito una perquisizione presso il domicilio di A.________, dove si trovava anche B.________. Ha individuato una piantagione indoor di canapa composta di 266 piante, oltre a 41'356 grammi di marijuana in fase di essiccazione. La coltivazione era collegata abusivamente all'impianto elettrico della Società Elettrica Sopracenerina SA, per il tramite di un cavo posizionato fuori dal relativo contatore. 
 
B.   
Gli interessati sono stati arrestati, interrogati e messi a confronto. B.________ sostiene che la canapa fosse destinata alla fabbricazione e alla vendita di creme antinfiammatorie. Il 15 ottobre 2020 il Procuratore pubblico (PP) ha presentato due istanze di carcerazione preventiva per gli inquisiti, ipotizzando il reato di infrazione aggravata, subordinatamente semplice alla legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121), richieste respinte con decisioni del 16 ottobre 2020 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC), che ha ordinato la scarcerazione degli inquisiti. 
 
C.   
Il 20 ottobre 2020 il PP ha emanato un ordine di sorveglianza dei collegamenti telefonici xxx utenza Swisscom intestata all'indagato A.________ e yyy utenza Yallo intestata a C.________, ma utilizzata dal figlio B.________, con richiesta dei dati retroattivi (art. 273 CPP e art. 60-66 dell'Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni del 15 novembre 2017; RS 780.11) per il periodo dal 21 aprile al 14 ottobre 2020 per le due utenze. Con decisione del 23 ottobre 2020 il GPC non ha approvato gli ordini del PP. Con giudizio del 29 ottobre 2020 il GPC non ha approvato neppure il nuovo ordine di sorveglianza del 28 ottobre 2020 del PP. 
 
D.   
Avverso quest'ultima decisione il PP Valentina Tuoni presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di approvare le richieste di sorveglianza telefonica, subordinatamente di rinviare gli atti al GPC per nuovo giudizio. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LTF è ammissibile nel quadro dell'approvazione, rispettivamente del diniego di ordini di sorveglianza del traffico delle comunicazioni (DTF 137 IV 340 consid. 2.1 pag. 343). La legittimazione del ministero pubblico in tale ambito è data (DTF 142 IV 196 consid. 1.1-1.5 pag. 197 seg.). Sono pure adempiuti i requisiti di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) e dell'eccezione legale all'esigenza di una "doppia istanza" (DTF 137 IV 340 consid. 2.2 pag. 343 e 2.3.4 pag. 346).  
 
1.2. L'art. 98 LTF non è applicabile nell'ambito dei ricorsi contro provvedimenti coercitivi ai sensi degli art. 196 segg. CPP (DTF 137 IV 340 consid. 2.4 pag. 346).  
 
2.   
 
2.1. Secondo l'art. 273 cpv. 1 CPP, se sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto o una contravvenzione a tenore dell'articolo 179septies CP e se le condizioni di cui all'articolo 269 capoverso 1 lettere b e c CPP (gravità del reato e rispetto del principio di sussidiarietà) sono soddisfatte, il pubblico ministero può esigere che gli siano forniti i metadati delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 8 lettera b della legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1) e i metadati postali ai sensi dell'articolo 19 cpv. 1 lett. b LSCPT relativi alla persona sorvegliata; l'ordine di fornire tali informazioni sottostà all'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 273 cpv. 2) e può essere dato con effetto retroattivo fino a sei mesi (cpv. 3).  
 
2.2. L'art. 273 cpv. 1 CPP permette unicamente il rilevamento di dati marginali di telefonia mobile e non del contenuto del traffico delle telecomunicazioni, segnatamente delle conversazioni e delle notizie (DTF 139 IV 98 consid. 4.2 pag. 99 seg.). La richiesta di informazioni secondo detta norma comporta quindi un'ingerenza sensibilmente minore nel segreto delle telecomunicazioni garantito dall'art. 13 Cost. per rapporto ai casi della sorveglianza dei contenuti giusta l'art. 269 in relazione con l'art. 270 CPP (DTF 142 IV 34 consid. 4.3.2 pag. 38 seg.; 137 IV 340 consid. 5.5 pag. 348 con rinvii anche alla dottrina; sentenza 1B_241/2018 dell'8 ottobre 2018 consid. 3.1, 3.4 e 3.5; cfr. tuttavia SYLVAIN MÉTILLE, in: Yvan Jeanneret/André Kuhn/Camille Perrier Depeursinge [ed.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2aed. 2019, n. 8-10 ad art. 273).  
 
2.3. Il ricorrente adduce che senza l'accesso ai richiesti tabulati retroattivi sarebbe pressoché impossibile indagare sulla fattispecie, poiché disporrebbe soltanto delle fantasiose dichiarazioni degli imputati. Sostiene che non avrebbe a disposizione altri mezzi di prova per sapere a chi fosse destinata la marijuana, per scoprire se anche in passato gli imputati avrebbero coltivato canapa e se ci siano altre persone coinvolte nella sua coltivazione e nell'eventuale vendita. Al suo dire, egli non potrebbe limitarsi infatti ad appurare che gli imputati l'hanno coltivata, dovendo indagare più approfonditamente sulle questioni appena citate. Rileva che l'imputato A.________ è già stato condannato dalla Corte delle Assise criminali di Riviera per avere coltivato alcune migliaia di piante di canapa.  
 
2.4. Nelle decisioni del 16 e del 23 ottobre 2020, il GPC aveva ritenuto che, fino ad allora, nessun elemento sorreggeva l'ipotesi dell'infrazione aggravata alla LStup, né tale evenienza è stata motivata nell'istanza: nel ricorso in esame il ricorrente non critica questa conclusione. Nell'impugnato giudizio il GPC, richiamate le sue precedenti decisioni del 16 e 23 ottobre 2020, ha accertato che rispetto all'antecedente richiesta parrebbero esserci due modifiche. La prima riguarda il reato alla base della domanda, ossia l'infrazione semplice alla LStup per la coltivazione della canapa, di massima già ritenuta nella decisione del 16 ottobre 2020. La seconda non concerne invece la coltivazione, pacificamente data e non autorizzata, ma il destino della sostanza coltivata. Ciò poiché le analisi delle urine di B.________ hanno evidenziato un suo consumo di cocaina, dal quale il PP desumerebbe, viste le sue scarse risorse economiche, la necessità di assicurarsi una fonte di reddito, ciò che non sarebbe avvenuto con la realizzazione di fantomatiche creme antinfiammatorie, ma con la presunta vendita della canapa coltivata. Il GPC ha ritenuto che al riguardo le condizioni degli art. 269 cpv. 1 e 273 cpv. 1 CPP non sono tuttavia rispettate. Ciò poiché le nuove motivazioni del PP non si riferiscono alla coltivazione, ma soltanto a una presunta destinazione della merce, fondata sull'unico elemento nuovo del consumo di cocaina dell'imputato, ciò che non è sufficiente per riconsiderare la precedente decisione negativa, trattandosi del semplice sospetto che il raccolto fosse destinato alla vendita.  
 
 
2.5.  
 
2.5.1. Il ricorrente insiste su un'asserita contraddizione tra la decisione impugnata e quella precedente del 23 ottobre 2020, nella quale il GPC aveva rilevato che l'ipotesi di infrazione aggravata alla LStup non era sorretta da sufficienti indizi " a differenza di quella d i infrazione semplice per la coltivazione della marijuana illegale e che di per sé avrebbe permesso di richiedere i tabulati retroattivi". Non sussistendo tuttavia gravi indizi di commissione dei nuovi prospettati reati per cui i tabulati erano stati richiesti, il GPC aveva nondimeno negato la postulata approvazione. Il ricorrente ne deduce, a torto, che per l'infrazione semplice, come visto già accertata e ammessa, il GPC avrebbe senz'altro accolto la richiesta. In effetti, egli ha rilevato che non vi sono elementi atti a dimostrare che il sequestrato raccolto non sarebbe stato il primo e neppure ch'esso, come quelli precedenti presunti, era destinato alla vendita, motivo per cui, in assenza di gravi indizi dei nuovi presunti reati, aveva respinto l'istanza. Con quella decisione, peraltro non impugnata, il GPC ha applicato correttamente l'art. 269 cpv. 1 lett. a CPP, poiché non si era in presenza di gravi sospetti di commissione di ulteriori reati, ma di semplici supposizioni. Del resto, insistendo sulla pretesa contraddizione, il ricorrente disattende che per l'infrazione semplice non sarebbe di per sé necessario avere accesso ai tabulati, visto che la stessa, come rettamente ritenuto dal GPC, è già stata accertata.  
 
2.5.2. Adducendo nell'istanza in esame che l'imputato B.________, risultato positivo alla cocaina, ha affermato di poter disporre soltanto di fr. 500.--, il ricorrente ne deduce ch'egli avrebbe bisogno di finanziare detto consumo, ritenendo implicitamente che ciò avrebbe potuto avvenire per il tramite di una presunta vendita della marijuana sequestrata, o di coltivazioni precedenti. Al riguardo il GPC ha ritenuto, a ragione, che l'unico nuovo elemento è l'invocato consumo di cocaina, ma che dall'incarto non risulta null'altro, come ad esempio l'esame del telefonino dell'imputato A.________ o l'interrogatorio dell'altro sul consumo di cocaina. Ora, il ricorrente si limita semplicemente a rilevare che si tratterrebbe di un telefonino di vecchia generazione e dal quale pertanto difficilmente potrebbero risultare informazioni rilevanti e che nel quadro degli interrogatori gli imputati avrebbero fornito soltanto versioni assai fantasiose e inverosimili della fattispecie. Con questi rilievi egli non dimostra che, nelle descritte circostanze, il GPC avrebbe ritenuto a torto che i principi di proporzionalità e di sussidiarietà non sarebbero adempiuti, non essendo comprovata l'impossibilità di attuare altre misure di inchiesta (art. 269 cpv. 1 lett. c CPP).  
 
Per rispettare i requisiti della sussidiarietà e della proporzionalità non è infatti sufficiente asserire perentoriamente che senza la misura litigiosa l'inchiesta penale non potrebbe progredire. Ciò anche perché, come noto al ricorrente nel quadro di una sua precedente analoga istanza, i postulati dati retroattivi, oltre a non permettere di verificare il contenuto delle relative conversazioni o di eventuali sms scambiati, non identificano automaticamente, come egli parrebbe ritenere, eventuali presunti acquirenti della merce, ma soltanto le utenze telefoniche delle persone, che peraltro quali eventuali indagati avrebbero il diritto di non incolparsi, entrate in contatto con i due imputati (sentenza 1B_186/2013 del 7 febbraio 2014 consid. 3 e 4 che lo concerne). È vero che la raccolta di indizi per il tramite dell'approvazione di dati retroattivi potrebbe rivelarsi più semplice: ciò non è tuttavia sufficiente, in particolare sotto il profilo della sussidiarietà, per ottenerne l'approvazione (art. 269 cpv. 1 lett. c CPP). Certo, la sorveglianza litigiosa può essere autorizzata di per sè anche nel caso di delitti seriali: ciò presuppone tuttavia che si sia in presenza di un contesto fattuale diretto tra la misura di sorveglianza e i delitti esaminati (cfr. DTF 142 IV 34 consid. 4.3.3 pag. 39 e consid. 4.4.3 pag. 40 relativa al previgente art. 273 cpv. 1 CPP) e di gravi sospetti, ma non di semplici supposizioni, condizioni non adempiute nel caso in esame (art. 273 cpv. 1 CPP; DTF 142 IV 289 consid. 2.2.1-2.2.3 e consid. 3 pag. 293 seg.; sentenza 1B_365/2014 del 12 gennaio 2015 consid. 6). La sorveglianza non può servire infatti, come parrebbe ritenere a torto il ricorrente, a fondare il sospetto, la stessa dovendo essere applicata quale ultima ratio (THOMAS HANSJAKOB/UMBERTO PAJAROLA, in: Andreas Donatsch et al. [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3aed. 2020, n. 53 in fine e n. 89 ad art. 269). 
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente asserisce che il GPC avrebbe violato non solo il suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; al riguardo vedi DTF 145 IV 99 consid. 3.1 pag. 108 seg.; 143 IV 380 consid. 1.1 pag. 382), ma anche l'art. 274 cpv. 2 CPP: ciò poiché, qualora egli non avesse compreso il senso della richiesta o ritenuto insufficienti le informazioni fornite, avrebbe dovuto dare seguito all'accenno contenuto nella domanda di poterle semmai completare. Aggiunge che la seconda richiesta non sarebbe servita infatti solo a chiarire i contorni della coltivazione, ma se del caso anche di altre nonché per esempio a scoprire l'eventuale coinvolgimento di terze persone e quindi non solo la sua destinazione, rilevando che la richiesta, seppure non l'avesse esplicitamente esposto, tenderebbe anche a poter individuare eventuali correi o complici e possibili acquirenti della canapa.  
 
3.2. La censura non regge. Contrariamente alla supposizione ricorsuale, il GPC ha infatti compiutamente compreso il contenuto, seppure non chiaro, della richiesta litigiosa, ritenendo che la coltivazione illegale è stata accertata. Ha stabilito che, per converso, l'accennata ipotesi della vendita della merce da parte dell'imputato per finanziare il suo consumo di cocaina costituisce un mero sospetto. Del resto, anche nel gravame in esame il ricorrente non adduce alcuno indizio concreto al riguardo. Il GPC non doveva quindi chiedere ulteriori chiarimenti al PP. Il ministero pubblico è infatti tenuto a corroborare i sospetti posti a fondamento della domanda sulla base di indizi concreti, e non soltanto di semplici supposizioni (SYLVAIN MÉTILLE, loc. cit., n. 21 e 23 ad art. 269).  
 
3.3. La stessa conclusione vale anche riguardo all'invocato divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) perché al dire del ricorrente, in assenza dei richiesti tabulati, gli organi inquirenti sarebbero impossibilitati a investigare e a scoprire se nella coltivazione di canapa fossero coinvolte altre persone, se essa fosse destinata a terzi e se vi fossero altri correi o complici. Come visto, la conclusione del GPC, non è arbitraria, né nella motivazione né nel risultato (DTF 144 I 113 consid. 7.1 pag. 124). Essa non lede nemmeno l'obbligo di motivare le sentenze, ritenuto che si esprime, con motivazione succinta come previsto dall'art. 274 cpv. 2 CPP, sulle considerazioni pertinenti poste a fondamento della stessa (DTF 145 IV 407 consid. 3.4.1 pag. 423 in fondo; 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157).  
 
4.   
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al Giudice dei provvedimenti coercitivi e alla Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni SCPT. 
 
 
Losanna, 4 gennaio 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri