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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.257/2006 /GDF /biz 
 
Sentenza del 7 marzo 2007 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudice federale Corboz, presidente, 
Klett, Rottenberg Liatowitsch, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.A.________, 
B.A.________, 
ricorrenti, 
entrambi patrocinati dall'avv. Stefano Ferrari, 
 
contro 
 
F.F.________, 
G.F.________, 
opponenti, 
entrambi patrocinati dall'avv. Edy Grignola, 
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 e 29 Cost.; art. 6 CEDU (procedura civile), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 1° settembre 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Nella primavera 1995 A.A.________ e B.A.________ hanno assunto l'impegno di cedere - entro tre anni - a F.F.________ e G.F.________ il 50 % delle quote sociali della C.A.________Srl, per complessive Lit. 1'550'000'000, nonché di costituire insieme a loro la D.A.________SA, con una partecipazione paritaria del 25 % ciascuno, la quale avrebbe poi dovuto riprendere l'attività della ditta individuale E.A.________. 
 
Il 4 maggio 1995 è stata formalizzata la cessione del 20 % delle quote sociali, mentre il 15 maggio successivo le parti hanno concordato che la cessione del rimanente sarebbe avvenuta in due fasi entro il 31 dicembre 1997. 
 
Il 26 maggio 1995 la D.A.________SA, dotata di un capitale azionario di fr. 100'000.--, è stata iscritta nel Registro di commercio. 
2. 
Asserendo di essere stati dolosamente indotti alla stipulazione dei predetti contratti mediante la presentazione di una situazione economica ben diversa da quella reale, il 30 maggio 1996 F.F.________ e G.F.________ si sono rivolti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud chiedendo l'accertamento della nullità degli accordi stipulati il 4 rispettivamente il 15 maggio 1995 e la condanna di A.A.________ e B.A.________ alla restituzione di quanto già ricevuto in relazione a tali accordi, ovvero, fr. 1'070'000.-- oltre interessi. 
 
Con sentenza del 9 dicembre 2005 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando i coniugi A.________ al pagamento, in solido, di fr. 870'000.--, oltre interessi, e rigettando in egual misura l'opposizione da loro interposta al precetto esecutivo già notificatogli. Il giudice di primo grado ha infatti imputato a A.A.________ e B.A.________ un comportamento doloso passivo, avendo l'istruttoria permesso di appurare ch'essi avevano sottaciuto a F.F.________ e G.F.________ che la ditta C.A.________Srl non era in regola sotto il profilo amministrativo e fiscale, non avendo ottenuto il permesso d'iscriversi nell'elenco autorizzato degli spedizionieri né denunciato l'inizio dell'attività all'autorità competente. Donde l'annullamento dei contratti e la condanna alla restituzione di fr. 670'000.-- (pari al controvalore di Lit. 1'000'000'000) già versati per la cessione delle quote sociali e di ulteriori fr. 200'000.--, corrisposti anche in vista della costituzione della D.A.________SA. 
L'azione riconvenzionale formulata da A.A.________ e B.A.________, tendente all'adempimento dei due contratti, è stata integralmente respinta. 
3. 
L'impugnativa presentata dai soccombenti contro il giudizio pretorile è stata respinta il 1° settembre 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
3.1 Richiamandosi alla giurisprudenza relativa all'art. 309 CPC/TI, i giudici ticinesi hanno innanzitutto stabilito che l'appello avrebbe potuto venire respinto già per il fatto che in esso A.A.________ e B.A.________ hanno criticato solo una delle due motivazioni poste a fondamento del giudizio di primo grado. In particolare essi hanno omesso di contestare che la società italiana "non avesse denunciato di aver iniziato la sua attività in generale, ivi compresa dunque quella nel settore dei trasporti". 
3.2 Questa circostanza - hanno proseguito i giudici cantonali - era tutt'altro che irrilevante, avendo essa come "conseguenza, di per sé non contestata" da A.A.________ e B.A.________, "che tutte le fatturazioni eseguite da quella società erano da considerarsi illegittime con l'inevitabile corollario dell'apertura di un provvedimento per evasione fiscale". 
 
Come il pretore, anche i giudici cantonali hanno ritenuto tale circostanza suscettibile di legittimare l'impugnazione degli accordi per dolo, potendo essa influire sul prezzo della transazione. 
 
Essi hanno poi escluso - anche per motivi procedurali, essendo tale argomento stato sollevato per la prima volta in sede di appello e quindi irritualmente - di poter ravvedere nel pagamento effettuato da F.F.________ e G.F.________ pochi giorni dopo essere venuti a conoscenza di questi fatti una rinuncia per atti concludenti a impugnare i contratti. 
3.3 Confermato l'annullamento dei contratti per dolo, la massima istanza ticinese ha infine aderito alle conclusioni pretorili anche in merito all'esito della domanda riconvenzionale e all'ammontare dell'importo da restituire. 
4. 
Contro questa sentenza A.A.________ e B.A.________ hanno tempestivamente inoltrato al Tribunale federale, in un unico allegato, sia un ricorso di diritto pubblico sia un ricorso per riforma. 
 
Con il primo rimedio essi postulano l'annullamento delle decisioni cantonali di primo e secondo grado nonché il rinvio dell'intero fascicolo processuale alla competente autorità giudiziaria cantonale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi, mediante la reiezione dell'azione principale e l'accoglimento dell'azione riconvenzionale. 
 
Né la controparte né il Tribunale d'appello sono stati invitati a presentare osservazioni al gravame. 
5. 
La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata contestualmente al ricorso di diritto pubblico è stata respinta il 1° novembre 2006. 
6. 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione in concreto impugnata è stata pronunciata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF). 
7. Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1). Nel caso in esame non vi è motivo di derogare alla regola. 
8. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 132 III 291 consid. 1). 
8.1 A prescindere da eccezioni che in concreto non sono realizzate - né tantomeno allegate - il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 9 Cost. ha natura meramente cassatoria. Ciò significa che, di principio, il Tribunale federale può solamente annullare una decisione contraria alla Costituzione e, di conseguenza, che le domande volte a conclusioni diverse dal semplice annullamento della sentenza impugnata sono irricevibili (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 pag. 131 seg., 173 consid. 1.5 pag. 176). 
8.2 Il gravame appare d'acchito irricevibile anche nella misura mira ad ottenere l'annullamento della decisione pretorile unitamente alla decisione di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 OG). 
 
Secondo la giurisprudenza, la decisione dell'autorità inferiore può infatti essere impugnata insieme a quella dell'ultima giurisdizione solamente se questa ha statuito con un potere cognitivo più limitato di quello che compete al Tribunale federale nel quadro di un ricorso di diritto pubblico (DTF 125 I 492 consid. 1a; 118 Ia 20 consid. 3b pag. 25). Tale situazione non si verifica nel caso in rassegna, dato che l'autorità di appello poteva riesaminare liberamente sia l'accertamento dei fatti che l'applicazione del diritto (Lorenzo Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 74) mentre il Tribunale federale può rivedere l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, così come l'applicazione del diritto processuale cantonale, solo sotto il (ristretto) profilo dell'arbitrio. 
 
Gli argomenti rivolti contro il giudizio di primo grado non vengono pertanto tenuti in nessuna considerazione. 
8.3 Per il resto, il ricorso risulta pressoché interamente inammissibile a causa della sua motivazione, che non soddisfa i requisiti posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG
8.3.1 Nel quadro del ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale vaglia infatti solo le censure che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato, conformemente all'obbligo di articolare le censure sancito dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cosiddetto "Rügeprinzip"). In virtù di questa norma, il gravame deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3). 
8.3.2 Da questo principio discende l'irricevibilità, d'acchito, delle seguenti due censure ricorsuali, siccome prive di ogni motivazione. 
 
Pur dolendosi della violazione del principio dell'uguaglianza giuridica, garantita dall'art. 8 Cost., i ricorrenti non spendono infatti una parola per sostanziare questa censura, limitandosi a un generico rinvio a quanto esposto nel quadro delle altre. 
Lo stesso vale con riferimento alle critiche mosse contro il consid. 8.2.1 della sentenza impugnata, laddove la Corte ticinese ha dichiarato che l'appello avrebbe potuto venire respinto già perché non erano state impugnate ambedue le motivazioni del giudizio pretorile. Dinanzi al Tribunale federale i ricorrenti contestano questo assunto ma si guardano bene dall'indicare dove e come avrebbero formulato le loro contestazioni. 
8.3.3 Essi non hanno invero miglior fortuna laddove motivano le loro critiche. 
8.3.3.1 L'argomentazione addotta per sostanziare l'asserita violazione dell'art. 29 Cost., ad esempio, disattende infatti i requisiti di chiarezza, precisione e pertinenza posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG
 
Pur adducendo la violazione del diritto di essere sentito nella forma del diritto a una decisione debitamente motivata, i ricorrenti intendono in realtà chiaramente contestare la valutazione del materiale probatorio agli atti, giacché rimproverano ai giudici ticinesi di non aver fatto riferimento alle risultanze istruttorie da loro citate in un altro punto del ricorso e lamentano il "carattere arbitrario dell'apprezzamento dell'esistenza di un comportamento doloso passivo". 
 
Altrettanto inconferente è il richiamo - sempre nel quadro della censura intitolata "violazione del diritto di essere sentito" - all'art. 8 CC, che regola l'onere probatorio, e all'art. 183 CPC/TI, il cui tenore corrisponde alla normativa federale; trattandosi di una questione concernente il diritto federale questa argomentazione avrebbe dovuto venir proposta nel quadro del parallelo ricorso per riforma (art 84 cpv. 2 OG, principio della sussidiarietà assoluta del ricorso di diritto pubblico). Va comunque detto che i ricorrenti non sembrano consapevoli della differenza esistente fra onere della prova e apprezzamento probatorio. 
8.3.3.2 Nemmeno l'argomentazione centrale del ricorso, concernente gli effetti della mancata denunzia dell'inizio dell'attività della Srl, soddisfa i dettami dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG
 
In sostanza i ricorrenti contestano che la mancata denunzia dell'inizio dell'attività abbia condotto la Srl ad emettere fatturazioni illegittime, esponendosi in tal modo al rischio di procedure per evasione fiscale, come ritenuto nella decisione impugnata. A loro modo di vedere, nulla agli atti permette di ritenere che la Srl non fosse in regola dal punto di vista amministrativo e fiscale. Essi rimproverano dunque ai giudici ticinesi di essere incorsi nell'arbitrio nella valutazione delle prove, e in particolare dell'estratto dal registro delle ditte, versato agli atti sub doc. O (dal quale risulta che la società non aveva annunciato l'inizio dell'attività), nella misura in cui hanno dedotto da questo documento che la mancata denuncia implicava una situazione irregolare, fatturazioni illegittime e rischio di procedure per evasione fiscale. 
 
Sennonché gli effetti della mancata denuncia - accertata senza incorrere nell'arbitrio, né i ricorrenti pretendono il contrario - non attengono alla valutazione delle prove bensì all'applicazione del diritto italiano. Ora, se è vero che la Corte cantonale non menziona le regole sulle quali basa le sue considerazioni, è altrettanto vero che i ricorrenti non procedono diversamente. Essi si limitano infatti ad asseverare genericamente che la denuncia costituiva un'incombenza amministrativa la cui mancata osservanza comportava solo una contenuta sanzione pecuniaria, di Lit 200'000.-- e che, in ogni caso, la mancata denuncia non impediva alla società di svolgere l'attività, senza rischio di commettere evasione fiscale con l'emissione delle proprie fatture. 
Quest'argomentazione generica, priva del benché minimo riferimento alle norme del diritto italiano in grado di confermare quanto asserito nell'impugnativa, disattende crassamente le esigenze di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, in particolare tenuto conto del fatto che i ricorrenti si prevalgono della violazione del divieto dell'arbitrio, garantito dall'art. 9 Cost. Secondo costante giurisprudenza, infatti, un gravame fondato sull'art. 9 Cost. non può essere sorretto da argomentazioni con cui la parte ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate (DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261 seg.). 
9. 
L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Per richiamarsi con successo all'arbitrio la parte che ricorre deve dimostrare, con un'argomentazione chiara, dettagliata e precisa, che l'autorità cantonale ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1). 
Questo conduce alla reiezione dell'unica censura ammissibile sollevata nel gravame, con la quale i ricorrenti rimproverano alla Corte ticinese di aver arbitrariamente trascurato la deposizione della consulente fiscale che per qualche anno, e fino al 1998, si è occupata della redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali della C.A.________Srl. Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, la circostanza di aver fatto capo a una fiscalista, la quale non risulta peraltro essersi nemmeno espressa sulle circostanze poste a fondamento della sentenza impugnata, non induce a ritenere manifestamente insostenibile l'argomentazione del Tribunale d'appello circa il carattere illegittimo delle fatture. 
10. 
Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso di diritto pubblico dev'essere respinto nella ridotta misura in cui è ammissibile. 
 
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 7 OG). Agli opponenti, che non sono nemmeno stati invitati a determinarsi sul gravame, non viene assegnata alcuna indennità per ripetibili della sede federale. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 10'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, 
in solido. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 7 marzo 2007 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: