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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_486/2023  
 
 
Sentenza del 26 luglio 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio, via G. Motta 7, 6648 Minusio, 
 
B.________. 
 
Oggetto 
relazioni personali, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 maggio 2023 dal Presidente della Camera di protezione del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2022.117). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
C.________ è figlia di A.________ e B.________. I genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente e la minore è affidata alla madre. 
Con decisione cautelare 20 giugno 2022 l'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio ha, tra l'altro, confermato due misure già decise in via supercautelare il 15 giugno 2022, ovvero la sospensione delle relazioni personali tra padre e figlia (con l'eccezione di brevi telefonate al martedì e venerdì, con la supervisione di un adulto) e il mandato conferito all'Ufficio dell'aiuto e della protezione del Cantone Ticino volto a verificare la situazione di C.________ e il suo eventuale affido a terzi. 
Mediante sentenza 23 maggio 2023 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto (nella misura della sua ammissibilità) un reclamo presentato da A.________ avverso la predetta decisione. Secondo il Presidente, l'assenza di collaborazione del padre con l'autorità di protezione, gli operatori sociali e l'avvocato nominatogli d'ufficio e l'opposizione del padre a qualsiasi verifica ambientale e sulla sua persona ostacolano un riavvicinamento con la figlia, per cui la decisione cautelare appare rispondere al bisogno di protezione della minore. 
 
2.  
Con ricorso datato 29 giugno 2023 (spedito il 30 giugno 2023) A.________ ha impugnato la decisione 20 giugno 2022 dell'autorità di protezione e la sentenza 23 maggio 2023 del Presidente della Camera di protezione dinanzi al Tribunale federale. Egli ha chiesto di essere assistito dall'avv. D.________. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
Nel rimedio all'esame, il ricorrente ritiene in sostanza che i giudizi dell'autorità di protezione e del Presidente della Camera di protezione - " presi durante il [suo] periodo di malattia " - sarebbero fondati su una errata fattispecie e sarebbero dannosi per il rapporto tra padre e figlia, e chiede al Tribunale federale una " integrale verifica " e " di indagare e di fare denuncia alle Autorità federali " (anche in relazione al decesso del figlio E.________ e della madre dello stesso ricorrente). 
 
3.1. Nella misura in cui non è rivolta contro la sentenza dell'autorità cantonale di ultima istanza del 23 maggio 2023, bensì contro l'operato dell'autorità di protezione, l'argomentazione ricorsuale risulta di primo acchito inammissibile (v. art. 75 cpv. 1 LTF).  
 
3.2. La sentenza cantonale 23 maggio 2023 è stata emanata in materia di misure cautelari, per cui la parte ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).  
Nel caso concreto il ricorrente non si prevale di alcuna lesione di garanzie costituzionali e non si confronta a sufficienza con la sentenza cantonale. Le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF sono quindi del tutto disattese. 
 
3.3. Il Tribunale federale tratta i rimedi di diritto contro decisioni suscettive di un ricorso previsto dalla LTF che gli vengono sottoposti nelle forme previste dalla legge. Esso non ha la funzione di autorità suprema di vigilanza che interviene al di fuori di procedure giudiziarie presso di esso pendenti. Già per tale motivo, la richiesta di " indagare e di fare denuncia alle Autorità federali " si rivela quindi irricevibile.  
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF. 
Quanto alla (implicita) istanza del ricorrente di nominargli l'avv. D.________ quale patrocinatrice per la procedura federale, essa non si giustifica né sulla base dell'art. 64 cpv. 2 LTF, in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole dell'impugnativa, né sulla base dell'art. 41 cpv. 1 LTF, dato che il ricorrente aveva la possibilità di nominare egli stesso tale avvocata affinché lo rappresentasse dinanzi al Tribunale federale (v. sentenze 5A_1012/2017 del 25 giugno 2018 consid. 5; 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 2.1 con rinvii). 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 26 luglio 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini