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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.49/2007 /viz 
 
Sentenza del 28 agosto 2007 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett, Rottenberg Liatowitsch, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, attore e ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Fabio Taborelli, 
 
contro 
 
B.________, convenuto e opponente, 
patrocinato dall'avv. Nicola Bernardoni. 
 
Oggetto 
responsabilità del medico, risarcimento danni, 
 
ricorso per riforma [OG] contro la sentenza emanata il 5 dicembre 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Nell'estate del 1995 A.________ si è rivolto al dr. med. B.________ lamentando dolori persistenti al ginocchio destro, successivi a una caduta dalle scale e alla conseguente effettuazione, nel novembre 1994, di una meniscesctomia parziale mediale e laterale. 
Considerata la situazione del paziente, affetto da una malformazione congenita all'arto inferiore destro, più corto di circa 3 cm rispetto alla gamba sinistra e con un angolo (valgo) di 11°, quasi doppio rispetto all'altra gamba, il medico ha proposto un intervento chirurgico di osteotomia varizzante e allungamento della tibia destra, volto a diminuire il valgo e ad allungare parzialmente l'arto. L'intervento ha avuto luogo il 9 agosto 1995. 
Donde la presente vertenza. In seguito a una complicazione postoperatoria A.________ ha infatti dovuto sottoporsi a due ulteriori operazioni, che non hanno però avuto i risultati auspicati, al punto che a partire dal 1° luglio 1996 l'Ufficio assicurazioni invalidità gli ha riconosciuto un grado d'invalidità del 50%, aumentato al 75% dopo il 1° agosto 1997. 
B. 
Il 16 luglio 2001 A.________ ha convenuto B.________ dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, con un'azione tendente al pagamento di fr. 335'284.20, oltre interessi, così composti: fr. 69'884.20 a titolo di rimborso di vari danni materiali; fr. 235'400.-- a titolo di perdita di guadagno dal 1998 al 2008 e fr. 30'000.-- a titolo d'indennità per torto morale. 
Le sue pretese sono state accolte limitatamente a fr. 197'600.--, oltre interessi al 5% dal 9 agosto 1995. Ammessa la responsabilità del medico per violazione del mandato affidatogli, nella sentenza emanata il 13 ottobre 2005 il pretore ha infatti riconosciuto all'attore il diritto al rimborso di una perdita di guadagno annuale di fr. 21'400.-- fino al 2006, per un totale di fr. 192'600.--, e un'indennità per torto morale di fr. 5'000.--. 
C. 
Ambedue le parti si sono aggravate contro questo giudizio. 
Accogliendo parzialmente l'impugnativa del convenuto, il 5 dicembre 2006 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha riformato la pronunzia pretorile riducendo a fr. 34'363.75 l'importo concesso all'attore, oltre interessi al 5% dal 22 novembre 1990 su fr. 29'363.75 e dal 9 agosto 1995 su fr. 5'000.--. In breve, sulla scorta delle risultanze peritali, attestanti un'importante predisposizione costituzionale dell'attore, i giudici della massima istanza ticinese hanno ritenuto di poter imputare al convenuto unicamente il 30% del danno patito dall'attore, quantificato in fr. 16'900.-- annui, hanno poi ammesso il diritto al rimborso della perdita di guadagno solo fino all'età del pensionamento (ovvero fino al 2003) e, da ultimo, hanno confermato la decisione pretorile sull'indennità per torto morale. 
D. 
Tempestivamente insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per riforma fondato sulla violazione degli art. 42, 44, 46 e 47 CO, A.________ postula la modifica della sentenza impugnata nel senso di aumentare la somma a suo favore a fr. 168'766.--, oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2000 su fr. 152'100.-- e dal 9 agosto 1995 su fr. 16'666.--. 
Con risposta del 22 marzo 2007 B.________ ha proposto la reiezione del gravame nella misura in cui ammissibile. 
 
Diritto: 
1. 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione in concreto impugnata è stata pronunciata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF). 
2. 
Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG) dalla parte soccombente in sede cantonale contro una decisione finale emanata dal tribunale supremo del Cantone Ticino (art. 48 cpv. 1 OG) in una causa civile di carattere pecuniario, il cui valore litigioso davanti all'ultima istanza cantonale era superiore a fr. 8'000.-- (art. 46 OG), il ricorso per riforma risulta ricevibile. 
3. 
Prima di chinarsi sugli argomenti ricorsuali appare opportuno rammentare i principi che reggono il ricorso per riforma. 
Con tale rimedio può essere censurata la violazione del diritto federale, che si verifica quando un principio consacrato esplicitamente da una prescrizione federale o risultante implicitamente da essa non è stato applicato o ha avuto un'applicazione errata (art. 43 cpv. 1 e 2 OG). Nel quadro di tale rimedio non possono, per contro, essere invocate la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 seconda frase OG) o la violazione del diritto cantonale (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. c OG). Di regola, il diritto federale non è violato dall'accertamento dei fatti (art. 43 cpv. 3 OG). Nella giurisdizione di riforma, il Tribunale federale fonda pertanto il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che non siano state violate disposizioni federali in materia di prove (ad esempio l'art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, critiche contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 10; 129 III 618 consid. 3). 
Nella fattispecie, come rilevato dal convenuto in sede di risposta e come verrà meglio spiegato nei successivi considerandi, l'attore disattende ripetutamente i principi appena esposti. Giovi allora precisare che, nella misura in cui si discostano da quelle contenute nella sentenza impugnata senza che sia stata invocata una delle eccezioni appena menzionate, le circostanze di fatto da lui addotte nell'allegato ricorsuale non possono essere tenute in considerazione ai fini del presente giudizio, che deve basarsi sulla fattispecie accertata in maniera vincolante dalla Corte ticinese. 
4. 
La controversia verte principalmente sulla pretesa di risarcimento danni avanzata dall'attore nei confronti del convenuto a seguito degli interventi chirurgici da lui eseguiti. 
Ora, giusta l'art. 46 CO, nel caso di lesioni corporali il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata al suo avvenire economico. 
4.1 Il danno risiede dunque nella perdita di guadagno cagionata dalla diminuzione della capacità lavorativa. Per determinare le conseguenze pecuniarie dell'incapacità di lavoro occorre pertanto stabilire il guadagno che il danneggiato avrebbe ottenuto se non vi fosse stato l'evento dannoso (sulle modalità di calcolo, più in dettaglio, cfr. DTF 131 III 360 consid. 5.1 pag. 363 con rinvii). 
4.2 L'esistenza e l'ammontare del danno sono questioni di fatto sulle quali il giudice del merito si pronuncia in maniera definitiva (cfr. quanto esposto al consid. 3). Chiamato a statuire nel quadro di un ricorso per riforma, il Tribunale federale riesamina invece liberamente se la giurisdizione inferiore si è riferita alla corretta nozione di danno e se, per valutare la diminuzione della capacità lavorativa, ha fatto capo a criteri adeguati, si è fondata su fatti che nel caso particolare non avevano importanza alcuna, oppure, al contrario, non ha tenuto nella debita considerazione elementi rilevanti (DTF 129 III 135 consid. 4.2.1 pag. 153). 
4.3 In concreto, come anticipato nella parte dedicata all'esposizione dei fatti, la Corte cantonale ha fissato in fr. 16'900.-- la perdita di guadagno annuale subita dall'attore, il quale dichiara esplicitamente di non volerla contestare. Egli si oppone per contro alla decisione di ridurre del 70% il diritto al risarcimento e di limitarne la durata al 65° anno di età. 
5. 
Nel ricorso viene innanzitutto censurata la decisione dei giudici cantonali di addebitare al convenuto solamente il 30% della responsabilità del danno patito dall'attore, a causa del suo stato di salute precedente l'operazione (predisposizione costituzionale). L'attore spiega che la malformazione di cui era affetto non gli ha mai impedito di svolgere la sua attività a tempo pieno, sicché l'attuale situazione d'invalidità può e deve essere ricondotta unicamente agli interventi chirurgici a cui lo ha sottoposto il convenuto, il quale è tenuto a rispondere integralmente del danno cagionato. 
5.1 Sulla nozione di "predisposizione costituzionale" non v'è litigio. 
Si tratta di uno stato patologico del danneggiato anteriore all'evento dannoso che ha contribuito all'insorgere del danno o ad aggravarlo (DTF 131 III 12 consid. 4; Roland Brehm in: Berner Kommentar, 3a ed., Berna 2006, n. 54 ad art. 44 CO; Franz Werro, La responsabilité civile, Berna 2005, n. 1196 seg. a pag. 305; Vincent Brulhart, L'influence de la prédisposition constitutionnelle sur l'obligation de réparation du responsable, in: La fixation de l'indemnité, Franz Werro editore, Berna 2004, pag. 89-107, in particolare pag. 90-93). 
La predisposizione costituzionale può dunque avere effetti diversi, che si ripercuotono sull'applicazione del diritto (DTF 131 III 12 consid. 4; 113 II 86 consid. 3b pag. 93; Roland Brehm, op. cit., n. 55 e 57a segg. ad art. 44 CO). 
5.1.1 Qualora si possa affermare - con certezza o con grande verosimiglianza - che il danno si sarebbe prodotto anche senza l'evento dannoso, a causa della predisposizione costituzionale del danneggiato, essa configura una causa concomitante fortuita dell'insorgere del danno. Ritenuto che il responsabile può essere chiamato a rispondere solamente del danno da lui effettivamente cagionato, la predisposizione costituzionale verrà allora tenuta in considerazione già nella fase della determinazione del danno (art. 42 CO; DTF citati; Roland Brehm, op. cit., n. 55 e 57b ad art. 44 CO; Franz Werro, op. cit., n. 1198 combinato con n. 185 seg.; Vincent Brulhart, op. cit., pag. 94 seg.). 
5.1.2 Qualora invece si debba ritenere - con certezza o con grande verosimiglianza - che senza l'evento dannoso il pregiudizio non si sarebbe verificato, nonostante la predisposizione costituzionale del danneggiato, allora il responsabile viene chiamato a rispondere dell'intero danno. Si potrà eventualmente tenere conto della predisposizione costituzionale nel quadro della fissazione del risarcimento (art. 44 CO; DTF citati; Roland Brehm, op. cit., n. 55 e 57e-58a ad art. 44 CO; Franz Werro, op. cit., n. 1199; Vincent Brulhart, op. cit., pag. 94 seg.). 
5.2 Nel caso in esame la valutazione degli effetti della predisposizione costituzionale dell'attore sul danno da lui patito ha fatto l'oggetto di una perizia giudiziaria. 
5.2.1 Stando a quanto riportato nel giudizio impugnato, il perito ha accertato che attualmente l'attore soffre soprattutto di dolori cronici in prossimità dell'arto inferiore destro lungo la cicatrice e lungo lo spigolo tibiale anteriore, di un'insicurezza nella deambulazione, di disturbi di sensibilità in prossimità della cicatrice, di dolori cronici in prossimità dell'anca destra e di dolori cronici sublombari alla schiena, ciò che lo ha indotto a formulare la diagnosi di dolori cronici al ginocchio destro, all'arto inferiore destro e alla schiena. 
Nonostante abbia affermato che i dolori al ginocchio e all'arto inferiore erano sorti con gli interventi chirurgici effettuati dal convenuto, mentre i dolori alla schiena - che pure si irradiavano nella gamba - erano solo in parte successivi agli stessi, il perito ha rilevato che la situazione dell'attore era in buona parte già compromessa prima degli interventi in parola: il paziente, oltre ad avere una gamba più corta dell'altra e a presentare un valgo nella gamba, era in effetti già afflitto da dolori cronici alla schiena - ritenuti in massima parte preesistenti - e presentava nel contempo un malallineamento nell'articolazione del ginocchio e della patella, una lesione dorsomediale e dorsolaterale al menisco nonché un complesso sbilanciamento muscolare ed altre alterazioni degenerative dell'estremità inferiore. 
Ciò ha portato il perito a concludere, da una parte, che con i suoi interventi chirurgici il convenuto ha in definitiva corretto parte del malallineamento dell'arto, accentuato il malorientamento dell'articolazione del ginocchio e provocato le complicazioni postoperatorie alla tibia; dall'altra che l'attore, viste le gravi affezioni preesistenti, avrebbe potuto con una grande verosimiglianza, quantificabile nella misura del 60-80%, sviluppare anche senza quelle operazioni i dolori femoropatellari e femorotibiali rispettivamente i disturbi di cui oggi soffre. 
5.2.2 Preso atto del referto peritale, la Corte ticinese ha ritenuto di dover tener conto della predisposizione costituzionale nell'ambito della determinazione del danno ex art. 42 CO. E visto il grado di verosimiglianza indicato dal perito (60-80%) ha ritenuto equo limitare al 30% la parte del danno ascrivibile al convenuto. 
5.3 L'attore sostiene invece che la predisposizione costituzionale non ha avuto alcun influsso sull'insorgere del danno. 
Contrariamente a quanto stabilito nella sentenza impugnata, senza gli interventi chirurgici eseguiti dal convenuto egli avrebbe senz'altro potuto continuare a lavorare a tempo pieno, perlomeno sino al 65° anno di età. La Corte cantonale avrebbe infatti omesso di tenere nella debita considerazione il fatto che le patologie degenerative al ginocchio sano, che hanno indotto il perito ad affermare che il danno si sarebbe in ogni caso verificato, sono state da questi riscontrate nel 2004, ovvero quando l'attore aveva già 66 anni; nessuna prova agli atti attesta l'esistenza di simili patologie prima di questo momento. Donde l'impossibilità di decurtare del 70% il danno, perlomeno sino al 65° anno di età. Una riduzione del risarcimento giusta l'art. 44 CO sarebbe invece esclusa dalla dottrina e giurisprudenza più recenti. 
5.4 Come rettamente rilevato dal convenuto nella risposta al ricorso, si tratta di critiche improponibili nel quadro dell'attuale rimedio, siccome rivolte interamente contro l'apprezzamento della prova peritale e il conseguente accertamento dei fatti (cfr. quanto esposto al consid. 3). 
In quanto fondata su di una fattispecie diversa da quella accertata in maniera vincolante nella sentenza impugnata, la censura concernente l'applicazione dell'art. 44 CO risulta invece inconferente. 
5.5 Contrariamente a quanto asserito dall'attore, tenuto conto delle risultanze peritali, la decisione dei giudici cantonali di considerare la predisposizione costituzionale dell'attore quale causa concomitante dell'insorgere del danno, di cui tenere conto nell'ambito della determinazione del pregiudizio (art. 42 CO), appare conforme al diritto federale (cfr. quanto esposto al consid. 5.1.1). 
5.6 Anche la decisione di limitare al 30% la porzione di danno imputabile al convenuto resiste alla critica, giacché il giudizio sulla ripartizione della responsabilità in presenza di più cause del danno è lasciato al "prudente criterio del giudice" (cfr. DTF 113 II 86 consid. 1c pag. 90; Roland Brehm, op. cit., n. 57d ad art. 44 CO). 
5.6.1 Per giurisprudenza invalsa il Tribunale federale esamina con riserva l'esercizio del potere d'apprezzamento (art. 4 CC) da parte dell'ultima istanza cantonale. Esso interviene, segnatamente, quando la decisione si scosta senza motivo dai principi stabiliti da dottrina e giurisprudenza in materia di libero apprezzamento e si fonda su fatti che nel caso particolare non avevano importanza alcuna, oppure, al contrario, quando non si è tenuto conto di elementi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione. Il Tribunale federale sanziona inoltre le decisioni rese in virtù di un tale potere d'apprezzamento quando esse sfociano in un risultato manifestamente ingiusto o in un'iniquità scioccante (DTF 132 III 109 consid. 2 pag. 111 seg., 131 III 26 consid. 12.2.2). 
5.6.2 In concreto, la conclusione dei giudici ticinesi poggia sul grado di verosimiglianza indicato dal perito, per il quale i dolori che affliggono attualmente l'attore si sarebbero verificati anche senza gli interventi chirurgici, con una verosimiglianza tra il 60 e l'80%. 
Come già detto, l'attore tenta di relativizzare la valutazione del perito evidenziando come questi lo abbia visitato nel 2004, quando egli aveva già 66 anni, di modo che non si può affermare che i suoi problemi di salute sarebbero sorti già prima del 65° anno di età. L'osservazione dell'attore non è di per sé priva di pertinenza. La questione di sapere quando - senza gli interventi chirurgici - si sarebbero manifestati i suoi problemi di salute potrebbe effettivamente influire sulla misura della responsabilità ascrivibile al convenuto. Sennonché, come rilevato anche dall'attore stesso, il perito "non ha indicato un orizzonte temporale entro il quale le affezioni degenerative avrebbero comportato l'insorgenza di un'incapacità lavorativa e di guadagno". In assenza di indicazioni a questo riguardo, la decisione dei giudici ticinesi di imputare equitativamente al convenuto una responsabilità per il danno del 30% non può dirsi manifestamente iniqua. 
5.7 Da tutto quanto esposto discende che la decisione dei giudici cantonali di ascrivere al convenuto solamente il 30% del danno patito dall'attore può essere confermata. 
6. 
Si può ora passare all'esame della censura contro la decisione di riconoscere all'attore il diritto al risarcimento solamente fino al 65° anno di età, per il motivo che senza l'evento dannoso egli avrebbe verosimilmente lavorato solo fino a questo momento. 
6.1 A sostegno della sua decisione la Corte cantonale ha richiamato la giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale il 18 febbraio 1997, giusta la quale la cessazione di ogni attività lucrativa al momento del raggiungimento dell'età di pensionamento corrisponde al corso ordinario delle cose, perlomeno nel caso dei lavoratori salariati (DTF 123 III 118), com'è l'attore. A mente dei giudici ticinesi, il fatto ch'egli fosse anche direttore esecutivo, amministratore unico e azionista al 50% della ditta presso cui lavorava non permette tutto sommato ancora di derogare alla regola che precede, nonostante le mansioni da lui svolte fossero senz'altro importanti e il suo datore di lavoro avesse avuto modo di apprezzare l'attività da lui svolta. 
6.2 L'attore contesta recisamente la possibilità di equiparare la sua situazione con quella di un semplice dipendente e chiede che il risarcimento venga esteso sino al 68° anno di età. A suo modo di vedere la Corte cantonale dimentica che, secondo il corso ordinario delle cose, chi è comproprietario di un'azienda difficilmente smette di lavorare a 65 anni, soprattutto se, come nel presente caso, ha ricoperto la funzione di direttore della produzione e ha mantenuto tutti i contatti con i clienti e gli artisti. La tesi dei giudici ticinesi secondo cui la sua presenza in ditta dopo il 65° anno di età non sarebbe stata indispensabile poggia inoltre su di un'interpretazione errata di due documenti agli atti. 
6.3 Ora, nella misura in cui si discosta dalla fattispecie accertata in maniera vincolante in sede cantonale o mira a ridiscutere l'apprezzamento probatorio, l'attore propone argomenti che non possono essere tenuti in considerazione (cfr. quanto esposto al consid. 3). 
Nella misura in cui, invece, rimprovera alla Corte ticinese di non aver tenuto nella debita considerazione gli elementi di fatto da lei stessa accertati, la sua censura è non solo ammissibile ma anche fondata. Dalla sentenza impugnata si evince infatti che nel 1995, all'epoca dell'evento dannoso, l'attore possedeva il 50% delle azioni e amministrava da solo X.________ SA, società che gestiva la fonderia d'arte creata dall'attore negli anni settanta e da lui sempre diretta. In queste circostanze, la decisione dei giudici ticinesi di trattare l'attore alla stessa stregua di un semplice dipendente salariato non può essere condivisa. Nonostante l'esistenza di un formale rapporto di lavoro con la società, il suo ruolo di amministratore unico e azionista di maggioranza, unito all'intenso coinvolgimento personale nella creazione e nella prosecuzione dell'attività della fonderia gestita da tale società, inducono semmai a trattarlo come un lavoratore indipendente, che secondo l'ordinario andamento delle cose avrebbe lavorato oltre l'età del pensionamento (Roland Brehm, op. cit., n. 49 ad Vorbemerkungen zu art. 45 und 46). 
La richiesta di riconoscergli il diritto di risarcimento fino al 68° anno di età merita pertanto di essere accolta. 
6.4 Calcolata dal 1° gennaio 1998 al 15 ottobre 2006 la perdita di guadagno dell'attore ammonta a fr. 148'560.-- (8 anni, 9 mesi e 15 giorni a fr. 16'900.-- annui), di cui solo fr. 44'573.75, ovvero il 30%, possono essere posti a carico del convenuto. 
7. 
Da ultimo l'attore contesta anche la decisione dei giudici ticinesi sull'indennità per torto morale, quantificata in fr. 5'000.--. 
7.1 Giusta l'art. 47 CO, nel caso di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, può attribuire al danneggiato un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione. 
Questa mira a consentire al danneggiato di ritrovare almeno in parte il benessere perduto (Roland Brehm, op. cit., n. 9 ad art. 47 CO). Vista la sua natura, l'indennità per torto morale, destinata a riparare un pregiudizio che difficilmente può essere ridotto a una somma di denaro, non può essere fissata mediante criteri aritmetici; si tratta di una questione che il giudice decide secondo l'equità, mediante la ponderazione delle concrete circostanze del caso (DTF 130 III 699 consid. 5.1 pag. 705 con rinvii; Roland Brehm, op. cit., n. 62 ad art. 47 CO) e che il Tribunale federale rivede con riserbo (cfr. quanto esposto al consid. 5.6.1). 
In termini generali, i criteri che devono essere presi in considerazione per la commisurazione dell'indennità sono la gravità delle sofferenze fisiche o psichiche patite, nonché l'intensità e la durata dei suoi effetti sulla personalità del danneggiato (DTF 130 III 699 consid. 5.1 pag. 704 con rinvii). 
7.2 In concreto, premesso che la predisposizione costituzionale influisce pure sulla commisurazione dell'indennità per torto morale, la Corte cantonale ha osservato che, anche ammettendo che fosse giustificata la richiesta di fr. 25'000.-- formulata dall'attore, l'indennità avrebbe dovuto in ogni caso essere ridotta del 70%, a circa fr. 7'500.--. Rammentato l'ampio potere d'apprezzamento di cui godeva il giudice di prima istanza in questo ambito, la Corte ha ritenuto di poter tutto sommato confermare l'importo di fr. 5'000.-- riconosciuto all'attore. 
7.3 Dinanzi al Tribunale federale, l'attore non contesta di per sé il principio della riduzione a causa della predisposizione costituzionale; nega piuttosto che in concreto una riduzione potesse aver luogo, per i motivi già esposti in relazione al danno. 
Egli postula di conseguenza il versamento del 100% dell'indennità, pari a fr. 16'666.--. 
7.4 Così come formulata, la censura dev'essere respinta per le ragioni già addotte al consid. 5. L'attore non adduce per il resto nessun altro argomento in merito alla propria sofferenza morale, suscettibile di indurre a ritenere che l'importo concesso sarebbe eccessivamente esiguo. 
8. 
In conclusione il ricorso per riforma dev'essere parzialmente accolto, nella misura indicata al consid. 6.4. 
Il dispositivo della sentenza impugnata deve pertanto venir riformato nel senso che, in parziale accoglimento della petizione, il convenuto è condannato a versare all'attore l'importo di 49'573.75 oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2000 su 44'573.75 e dal 9 agosto 1995 su fr. 5'000.--. 
Le spese e ripetibili della sede federale sono ripartite proporzionalmente fra le parti, nella misura della reciproca soccombenza (art. 156 cpv. 3 e 159 cpv. 3 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza i punti I e II del dispositivo della sentenza emanata il 5 dicembre 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino sono annullati e il punto I.1 del dispositivo viene modificato come segue: 
I. L'appello 3 novembre 2005 del dr. med. B.________ è parzialmente accolto. 
Di conseguenza la sentenza 13 ottobre 2005 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata: 
1. La petizione è parzialmente accolta. 
§ Di conseguenza il dr. med. B.________, è condannato a versare ad A.________, l'importo di fr. 49'573.75 oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2000 su fr. 44'573.75 e dal 9 agosto 1995 su fr. 5'000.--. 
§§ Entro tali limiti è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. yyy dell'UE di Lugano. 
2. 
La causa è rinviata alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuova decisione sulle spese giudiziarie e ripetibili delle sedi cantonali. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del convenuto in ragione di fr. 1'500.-- e a carico dell'attore in ragione di fr. 3'500.--, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'400.-- per ripetibili della sede federale. 
4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 28 agosto 2007 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: