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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5F_2/2009 
 
Sentenza del 3 luglio 2009 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
Marazzi, Jacquemoud-Rossari, 
Cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, 6900 Lugano, controparte. 
 
Oggetto 
Domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_767/2008 del 15 dicembre 2008. 
 
Considerando: 
che con sentenza 15 dicembre 2008 la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, vista l'assenza di una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, un ricorso di A.________ diretto contro la decisione con cui la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino aveva respinto una domanda di assistenza giudiziaria; 
che con allegato datato 21 aprile 2009 A.________ domanda la revisione della menzionata sentenza e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria nell'ambito della procedura di revisione; 
che con decreto del 30 aprile 2009 la Corte adita ha respinto l'istanza di assistenza giudiziaria, per carenza di possibilità di successo della domanda di revisione, e ha invano invitato l'istante a versare un anticipo per le spese; 
che con decreto del 2 giugno 2009 all'istante è stato concesso un termine suppletorio di 10 giorni dalla ricezione di tale decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo di fr. 1'000.--; 
che quest'ultimo decreto è pervenuto all'istante il 3 giugno 2009; 
che con scritto 10 giugno 2009 l'istante ha - implicitamente - chiesto una riconsiderazione, senza però prevalersi di motivi che potrebbero giustificarla, della decisione sulla domanda di assistenza giudiziaria; 
che in queste circostanze la domanda di riconsiderazione dev'essere respinta; 
che il 24 giugno 2009 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito dell'istanza (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
che infine si avverte l'istante che il Tribunale federale archivierà senza risposta ulteriori scritti abusivi (e segnatamente domande di revisione abusive) analoghe alla domanda in esame e concernenti questa procedura; 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
La domanda di riconsiderazione del decreto del 30 aprile 2009 è respinta. 
 
2. 
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
4. 
Comunicazione alle parti. 
 
Losanna, 3 luglio 2009 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: Il Cancelliere: 
 
Hohl Piatti