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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_695/2007 
 
Sentenza del 7 novembre 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale U. Meyer, presidente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
S.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione Servizio giuridico, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente, 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 agosto 2007. 
 
Considerando: 
che per pronuncia del 30 agosto 2007 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto un ricorso presentato da S.________ in materia di responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS
che con ricorso 3 ottobre 2007, redatto in tedesco, al Tribunale federale S.________ ha dichiarato di opporsi al giudizio cantonale e di riconfermarsi nelle sue allegazioni espresse dinanzi al Tribunale cantonale, 
che per atto del 4 ottobre 2007 la cancelleria del Tribunale federale ha ricordato all'interessato le condizioni di ricevibilità di un ricorso in materia di diritto pubblico e l'ha reso attento sul fatto che il suo atto non sembrava soddisfare le esigenze richieste, 
che nel contempo l'ha informato sulla possibilità di rimediare al vizio entro il termine di ricorso, 
che l'interessato non ha fatto uso di questa possibilità, 
che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto era la lingua italiana, 
che di conseguenza si giustifica di redigere anche questo giudizio in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente, 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia (lett. b) su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF), 
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 prima frase LTF, nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto, 
che nel caso di specie, il ricorrente non espone minimamente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto, 
 
che in tali condizioni, il suo ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, 
che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF), 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, all'avv. Maura Colombo, e all'avv. Roberta Zucca. 
Lucerna, 7 novembre 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
U. Meyer Grisanti