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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_903/2013 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 30 gennaio 2014  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Kernen, Presidente, 
Meyer, Parrino, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
H._________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Cassa cantonale di compensazione,  
Ufficio delle prestazioni, 
Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 novembre 2013. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 20 giugno 2013 H._________, nato il 20 giugno 1944, ha chiesto il versamento della rendita AVS per sé dal 1° luglio 2014, ossia al compimento dei 70 anni, e per la moglie S.________, nata nel 1950, dal 1° ottobre 2014. Compilando il 22 giugno 2013 il relativo modulo, ha confermato di volere posticipare il suo diritto alla rendita. 
 
Mediante decisione del 23 luglio 2013 la Cassa di compensazione AVS del Cantone Ticino ha stabilito che non erano date le condizioni per posticipare il diritto alla rendita di vecchiaia e ha dunque riconosciuto all'assicurato, in base alle disposizioni generali e senza supplemento, una rendita ordinaria retroattivamente dal 1° luglio 2009 per complessivi fr. 115'440.-. Con decisione su opposizione del 23 agosto 2013 la Cassa cantonale di compensazione ha confermato il provvedimento precisando che per potere validamente rinviare l'inizio del diritto alla rendita e beneficiare del supplemento di legge l'interessato avrebbe dovuto trasmettere il modulo di richiesta entro un anno dal primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento. Non avendolo fatto, egli non poteva prevalersi a sua discolpa di una mancata conoscenza delle disposizioni in materia, tanto più che l'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali aveva informato gli assicurati in merito alle condizioni del diritto e al rinvio della rendita. 
 
B.   
H._________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino al quale ha chiesto di riconoscergli il diritto alla rendita posticipata (dal 1° luglio 2014) con supplemento del 31.5% in virtù di tale rinvio. 
 
Per pronuncia del 28 novembre 2013 la Corte cantonale ha respinto il ricorso nella misura in cui - con riferimento alle censurate ripercussioni del provvedimento sulla rendita della moglie, non oggetto della decisione amministrativa impugnata - lo ha ritenuto ammissibile. 
 
C.   
L'assicurato ha presentato ricorso al Tribunale federale al quale ripropone sostanzialmente la richiesta di primo grado. In via subordinata domanda che in caso di conferma della decisione querelata gli vengano almeno riconosciuti gli interessi del 5% sulle rendite arretrate. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Di conseguenza, benché il ricorso sia stato (legittimamente) formulato in tedesco, si giustifica di redigere la sentenza in italiano. Del resto il ricorrente, già residente in Ticino, ha dato prova di capirne la lingua. 
 
2.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). A prescindere dai casi in cui tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle citate eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento). 
 
3.   
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia l'autorità giudiziaria cantonale ha ampiamente esposto la normativa riguardante le condizioni e gli effetti di un rinvio del diritto alla rendita (art. 39 LAVS in relazione con gli art. 55quater e 67 OAVS). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
4.   
Pacifica è la competenza delle autorità amministrative e giudiziarie ticinesi a statuire sulla vertenza poiché - per quanto accertato in maniera vincolante e incontestata dai giudici di prime cure - al verificarsi dell'evento assicurato (il compimento dei 65 anni; art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS) il ricorrente era affiliato alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino (v. art. 122 cpv. 1 OAVS). 
 
5.   
Nel confermare l'operato dell'amministrazione, la Corte cantonale ha osservato che secondo il testo chiaro dell'art. 55quater cpv. 1 OAVS, la dichiarazione di rinvio andava presentata, per iscritto, entro il 1° luglio 2010, ossia entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio che - in virtù dello stesso disposto - comincia (va) il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS. La domanda non poteva pertanto, come ha invece fatto l'interessato, essere presentata entro un anno dall'età in cui egli intendeva andare in pensione. Riguardo alla censura di carente informazione da parte delle autorità amministrative che non lo avrebbero reso edotto, nel 2009, che una domanda di rinvio doveva essere presentata tra il 65° e il 66° anno di età, i giudici cantonali hanno accertato che l'amministrazione in realtà aveva fornito un'informazione adeguata sui propri siti internet che ben illustrava le possibilità e le modalità per chiedere il rinvio della rendita e beneficiare del relativo supplemento (cfr. art. 39 cpv. 2 LAVS in relazione con l'art. 55ter cpv. 1 OAVS). In tali condizioni, la Cassa cantonale di compensazione aveva correttamente stabilito la rendita di vecchiaia secondo le disposizioni generali vigenti, vale a dire con effetto dal 1° luglio 2009. 
 
6.  
 
6.1. Contravvenendo al proprio obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), il ricorrente non spiega in quale misura l'accertamento della Corte cantonale in merito alla (contestata) informazione da parte delle autorità amministrative sarebbe contrario al diritto e - trattandosi di una questione di fatto - addirittura arbitrario. In tale misura il ricorso si dimostra inammissibile siccome manifestamente non motivato in modo sufficiente. A titolo abbondanziale si osserva comunque - per quanto peraltro già fatto notare dall'amministrazione in sede di decisione su opposizione - che la Cassa cantonale di compensazione assolve pienamente al proprio obbligo, sancito dall'art. 67 cpv. 2 OAVS, di richiamare mediante pubblicazioni, almeno una volta l'anno, l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta. Ciò avviene notoriamente mediante pubblicazione periodica sul Foglio ufficiale cantonale e contestuale rinvio alle informazioni di dettaglio dell'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali, nel quale è integrata la Cassa (cfr. http://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Informazioni_periodiche.htm).  
 
6.2. Per il resto è vano il tentativo dell'insorgente di mettere in discussione l'interpretazione e l'applicazione del chiaro disposto dell'art. 55quater cpv. 1 OAVS. La domanda di rinvio andava presentata entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio - che in virtù di detta norma decorreva dal primo giorno del mese seguente il compimento dei 65 anni (vale a dire dal 1° luglio 2009) - e non dall'età in cui l'assicurato intendeva andare in pensione. Riguardo alle lamentate ripercussioni della decisione querelata sulla rendita della moglie è invece sufficiente il rinvio al giudizio impugnato che ha chiaramente esposto come la questione non facesse parte dell'oggetto impugnato e fosse pertanto giustamente inammissibile (cfr. DTF 125 V 413 consid. 2a pag. 415).  
 
6.3. Ne discende che la decisione di accordare una rendita ordinaria AVS dal 1° luglio 2009 e di negare per contro, per la tardività della richiesta, la possibilità di riscuotere una rendita posticipata con supplemento del 31.5% dal 1° luglio 2014 dev'essere confermata.  
 
7.  
 
7.1. Stando così le cose, il ricorrente chiede che gli venga almeno riconosciuto un interesse del 5% sulle rendite assegnate con effetto retroattivo. Quand'anche fosse ricevibile (in questo senso: sentenza 9C_115/2008 del 23 luglio 2008 consid. 6.2, in RSAS 2008 pag. 575; in senso contrario invece: Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 3352 pag. 902 con riferimento alla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 253/05 del 9 dicembre 2005 consid. 5), questa nuova domanda, che non era stata presentata né dunque trattata in sede giudiziaria cantonale, andrebbe comunque disattesa in quanto infondata.  
 
7.2. Giusta l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto. Il diritto è fatto valere nel momento in cui è rivendicato ai sensi dell'art. 29 LPGA (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, n. 27 all'art. 26 LPGA). A partire da questo momento l'assicuratore sociale ha 12 mesi di tempo per statuire. Ciò significa che esso è tenuto a versare interessi di mora sulle sue prestazioni soltanto alla doppia condizione che siano trascorsi 24 mesi dalla nascita del diritto e 12 mesi dalla sua rivendicazione (cfr. Kieser, op. cit., n. 24, 26 e, a contrario, 43 all'art. 26 LPGA). Ora, è evidente che questa seconda condizione non si realizza in concreto, il diritto alla rendita essendo stato rivendicato ai sensi degli art. 29 LPGA e 67 cpv. 1 OAVS soltanto nel mese di giugno del 2013.  
 
8.   
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 30 gennaio 2014 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kernen 
 
Il Cancelliere: Grisanti