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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_772/2019  
 
 
Sentenza dell'11 novembre 2019  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, 
 
Stato del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
precetti esecutivi, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 settembre 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2019.38). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Lo Stato del Cantone Ticino ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 100.-- e fr. 500.-- (oltre accessori). Il 13 maggio 2019 A.________ ha interposto opposizione ai precetti esecutivi emessi dall'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE). 
 
Il 20 maggio 2019 A.________ e la moglie B.________ hanno interposto ricorso all'autorità di vigilanza chiedendo l'annullamento dei precetti esecutivi. Con sentenza 10 settembre 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, dopo aver precisato che la richiesta di astensione del Presidente e del Vicecancelliere di astenersi dal giudizio era irricevibile, ha dichiarato inammissibile sia il ricorso di A.________ (avendo egli sollevato doglianze che esulano dal potere cognitivo dell'autorità di vigilanza, relative in particolare alla validità materiale del credito posto in esecuzione, o che non sono sufficientemente motivate) sia il ricorso di B.________ (non essendo ella legittimata a ricorrere giusta l'art. 17 LEF). 
 
2.   
Con ricorso 28 settembre 2019 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza 10 settembre 2019 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare tale giudizio e di emanarne uno nuovo, di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata. Essi hanno inoltre invitato i Giudici federali della II Corte di diritto civile Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi nonché la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.   
Con l'allegato 28 settembre 2019 A.________ e B.________ hanno impugnato anche un'altra sentenza emanata il 10 settembre 2019 dall'autorità di vigilanza. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 5A_771/2019 pronunciata in data odierna). 
 
 
4.   
Il rimedio non è firmato in originale dai ricorrenti, in violazione delle esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 LTF. Non occorre tuttavia assegnare loro un termine per sanare il vizio constatato (art. 42 cpv. 5 LTF), dato che per i motivi esposti di seguito il gravame sfugge comunque ad un esame di merito. 
 
5.   
Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto ai ricorrenti (v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2). 
 
La domanda di astensione dei già menzionati Giudici federali e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). I Giudici federali Herrmann, von Werdt e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame. 
 
6.  
 
6.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito inammissibile nella misura in cui non censura la predetta sentenza dell'autorità di vigilanza, bensì discute l'operato dell'UE o questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'attività di altre autorità in cause distinte o la responsabilità dello Stato del Cantone Ticino e di vari funzionari cantonali).  
 
6.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
Nel prolisso e confuso rimedio all'esame, i ricorrenti si limitano a genericamente rimproverare all'autorità di vigilanza svariate inadeguatezze procedurali ed omettono di confrontarsi in modo serio con la dettagliata e pertinente argomentazione posta a fondamento dell'impugnata sentenza di inammissibilità. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. 
 
7.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF
La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dai ricorrenti, che non hanno comunque dimostrato una loro eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a loro carico (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione introdotti dai ricorrenti dinanzi al Tribunale federale, essi ormai conoscono l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai loro allegati. 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
4.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 11 novembre 2019 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini