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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
U 164/02 
 
Sentenza del 9 aprile 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
C.________, ricorrente, rappresentato dalla avv. Marzia Vignolini, Via Marcacci 6, 6601 Locarno, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 24 aprile 2002) 
 
Fatti: 
A. 
A.a In data 1° dicembre 1983, C.________, nato nel 1966, all'epoca dei fatti alle dipendenze dell'impresa di costruzioni X.________ in qualità di apprendista muratore e come tale assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è rimasto vittima di un infortunio professionale. Scivolando sull'erba mentre trasportava del materiale è andato a battere la schiena su dei travetti che si trovavano per terra. Posta la diagnosi di sindrome lombo-vertebrale L4-L5-S1 con sintomi radicolari a sinistra, l'evento è stato annunciato all'INSAI il 23 gennaio 1985. L'interessato è quindi stato operato il 30 ottobre 1985 per ernia discale L5/S1 a sinistra presso la Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale Y.________. Il caso è stato assunto dall'INSAI, il quale, dopo avere rilevato la compresenza di alterazioni estranee all'infortunio, ha tra l'altro corrisposto ridotte indennità giornaliere. 
 
Preso atto di uno stato dopo contusione lombare, stato dopo emilaminectomia L5/S1 a sinistra per ernia discale post-traumatica con alterazioni degenerative nel senso di Scheuermann e restringimento congenito del canale midollare da L4 a S1, l'Istituto assicuratore, constatato che l'interessato, anche se non più in grado di riprendere la professione di muratore, era pienamente abile al lavoro in attività sostitutive leggere (operaio di fabbrica, venditore, portinaio, ecc.), ha assegnato a C.________, con decisione 22 dicembre 1989, cresciuta in giudicato senza contestazione alcuna, una rendita di invalidità del 20% con effetto dal 1° settembre 1988. 
 
Nella parallela procedura, la Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino, con provvedimento del 19 settembre 1989, ha per contro respinto la domanda di rendita presentata all'assicurazione per l'invalidità, ritenuto che C.________ presentava una capacità di guadagno residua del 67%. 
A.b Falliti i tentativi di riformazione professionale e disposti ulteriori accertamenti medici, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), con decisione del 13 settembre 1999, ha posto l'interessato al beneficio di un quarto di rendita AI, stante un grado di invalidità del 45%, dal 1° settembre 1995 al 31 luglio 1998, e di una rendita intera, per un'incapacità di guadagno del 67%, dal 1° agosto 1998 a dipendenza di una inabilità addebitabile a status dopo intervento per ernia discale L5-S1 sinistra (30 ottobre 1985), lombalgia cronica, canale lombare stretto, discopatia L3-4, L4-5, L5-S1, disturbo da dolore somatoforme con massima somatizzazione del tutto, disturbo di personalità tipo quasi borderline e politossicomania. 
 
Alla luce della nuova decisione dell'assicurazione per l'invalidità, l'INSAI, sollecitato dall'assicurato, ha disposto ulteriori accertamenti, a conclusione dei quali ha tuttavia negato, con decisione 20 marzo 2001, confermata il 30 aprile successivo anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, l'esistenza dei presupposti per procedere ad una revisione della rendita d'invalidità. 
B. 
Adito da C.________ mediante il patrocinio dell'avv. Marzia Vignolini, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, per pronuncia 24 aprile 2002, confermando la valutazione dell'assicuratore infortuni, ha respinto il ricorso. 
C. 
C.________, sempre patrocinato dall'avv. Vignolini, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in via principale, la modifica della decisione querelata e l'assegnazione - eventualmente previo complemento istruttorio -, con effetto dal 1° ottobre 1995 e sulla base di un reddito da valido corrispondente al salario medio di un muratore diplomato, di una rendita d'invalidità del 67%. In via subordinata ed ancor più subordinata postula l'erogazione della chiesta rendita a partire dal 1° agosto 1996, rispettivamente, al più tardi, a far tempo dal 1° agosto 1998. In ogni caso chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
 
L'INSAI postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è, in sostanza, la questione di sapere se a ragione l'INSAI e i primi giudici non abbiano dato seguito alla richiesta di C.________ di procedere alla revisione della rendita d'invalidità LAINF stabilita nel 1989, conformandola alla più recente valutazione espressa dall'assicurazione per l'invalidità che ha attestato un grado di incapacità di guadagno del 45% dal 1° settembre 1995 e del 67% dal 1° agosto 1998. 
2. 
2.1 Giusta l'art. 22 cpv. 1 LAINF, se il grado d'invalidità del beneficiario muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta o soppressa. In applicazione analogica della giurisprudenza sviluppata per l'art. 41 LAI (RAMI 1989 U no. 65 pag. 71 e riferimento; cfr. pure sentenza del 6 novembre 2001 in re J., U 63/01, consid. 2a), costituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto suscettibili di influire sul grado di invalidità. Al fine di accertare l'esistenza di una simile modificazione si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimento; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Secondo la giurisprudenza, si può procedere alla revisione della rendita non soltanto nel caso di una modificazione sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso rimasto immutato, abbiano subìto una modificazione notevole (DTF 113 V 275 consid. 1a e sentenze ivi citate; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). 
2.2 Come questa Corte ha avuto modo di affermare a più riprese, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni coincide di massima con quella ritenuta in materia di assicurazione per l'invalidità. In ambedue i campi, l'invalidità è caratterizzata dalla limitazione, permanente o di lunga durata, della capacità di guadagno - addebitabile ad un danno alla salute - sul mercato del lavoro equilibrato entrante in linea di conto per l'assicurato. L'uniformità del concetto di invalidità - oggi espressamente ancorata all'art. 8 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003 e pertanto non applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto intervenute successivamente al momento determinante della decisione su opposizione in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) - fa pertanto sì che, di principio, per un medesimo pregiudizio alla salute venga stabilito lo stesso tasso di invalidità (DTF 126 V 291 consid. 2a). 
 
Eventuali divergenze non sono tuttavia escluse a priori (sentenza citata, pag. 292 consid. 2b e i riferimenti). Così, gli assicuratori sociali interessati non possono in alcun caso limitarsi a riprendere, senza ulteriore esame, il grado di invalidità fissato da un altro assicuratore. In particolare, la valutazione dell'invalidità operata da un assicuratore sociale, anche se accertata mediante decisione cresciuta in giudicato, non deve essere considerata determinante se risultante da un errore di diritto oppure dall'esercizio insostenibile di un potere di apprezzamento (DTF 119 V 471 consid. 2b) oppure ancora se scaturisce da una semplice transazione conclusa con l'assicurato (DTF 112 V 175 seg. consid. 2a), dall'esecuzione di misure d'istruzione estremamente limitate e superficiali oppure da una valutazione per nulla convincente o inappropriata (DTF 126 V 293 consid. 2d). Così nella sentenza pubblicata in DTF 119 V 468, il Tribunale federale delle assicurazioni ha reputato non vincolante un apprezzamento operato dagli organi dell'assicurazione per l'invalidità dopo che le convincenti conclusioni mediche specialistiche disposte dall'assicuratore contro gli infortuni ne avevano evidenziato il carattere insostenibile (DTF 119 V 474 consid. 4a). 
2.3 Sempre secondo la prassi di questo Tribunale, il principio di coordinazione suesposto, per cui per lo stesso danno alla salute il grado di invalidità non può, di regola, essere ritenuto in maniera differente nell'assicurazione contro gli infortuni rispetto a quanto stabilito dall'assicurazione per l'invalidità - e viceversa -, non si applica soltanto nel caso di prima assegnazione di una rendita di invalidità, bensì anche nell'evenienza in cui tale rendita viene sottoposta a revisione (sentenza inedita del 4 marzo 1993 in re M., I 296/92). Ciò nondimeno, una modifica in via di revisione del grado di invalidità non può semplicemente essere disposto perché un assicuratore giunge a rilevare un tasso diverso rispetto a quello ritenuto in precedenza da un altro assicuratore, bensì soltanto se sono anche effettivamente realizzate le condizioni per la revisione. Pertanto, durante il periodo di raffronto deve essere intervenuta una modifica rilevante (sentenza citata del 4 marzo 1993, consid. 5b). 
3. 
Correttamente, i primi giudici hanno in primo luogo proceduto a confrontare la situazione esistente al momento della fissazione della rendita LAINF (22 dicembre 1989) con quella emergente al momento della resa della decisione su opposizione litigiosa. 
 
La Corte cantonale, ritenuto come la visita di controllo effettuata il 9 febbraio 2001 dal medico di circondario dell'INSAI, dott. B.________, non avesse evidenziato alcun cambiamento di rilievo rispetto alla situazione originaria e avesse confermato, dal profilo infortunistico, l'esigibilità lavorativa stabilita a suo tempo, ha tutelato la decisione querelata. 
 
Da parte sua, l'assicurato si aggrava della notevole discrepanza emergente dalle conclusioni dell'INSAI e dell'UAI e fa valere una esacerbazione della situazione valetudinaria. Censura quindi l'operato della precedente istanza che ha negato il nesso di causalità (naturale) tra l'infortunio in parola e le affezioni di natura psichica - per le quali l'UAI ha attestato a C.________ una inabilità lavorativa del 10% - che i primi giudici hanno ritenuto essere reattive non già all'evento infortunistico in quanto tale, ma piuttosto alla (pretesa) impossibilità di reintegrarsi nel mondo del lavoro, in presenza di una personalità pre-traumatica di tipo quasi borderline. 
4. 
4.1 Anche in assenza di dettagliati accertamenti medici in merito, la questione della causalità naturale tra l'infortunio e le affezioni psichiche attuali (cfr. DTF 119 V 337 consid. 1) - pur apparendo effettivamente dubbia - può restare indecisa dal momento che comunque farebbe difetto il requisito della causalità adeguata (DTF 125 V 461 consid. 5 con sentenze ivi citate). 
4.2 Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguato tra disturbi psichici e infortunio, al fine di evitare, tra l'altro, disparità di trattamento, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri obiettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138segg. consid. 6-7, 405segg. 4-6). Questa Corte ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio (cfr. anche RAMI 1990 no. U 101 pag. 213 consid. 8). 
4.3 Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra evento ed eventuali disturbi psichici può di regola essere a priori negata. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. 
4.4 Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata tra evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica. 
4.5 Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie. La questione di sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono: 
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio; 
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici; 
la durata eccezionalmente lunga della cura medica; 
i dolori somatici persistenti; 
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio; il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute; 
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche. 
4.6 Non in ogni caso è necessario tener conto di tutti i criteri summenzionati. A seconda delle circostanze ne può bastare un unico per riconoscere l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. Nel caso in cui nessun criterio riveste da solo un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio. 
4.7 L'infortunio che ci occupa può oggettivamente, in considerazione di come si è verificato, tutt'al più essere classificato tra gli eventi di grado medio, al limite della categoria degli infortuni leggeri (DTF 115 V 140 consid. 6c e 409 consid. 5c; cfr. a titolo di paragone la sentenza del 16 ottobre 2001 in re A., U 149/01, concernente una caduta da un'impalcatura di due metri). 
 
Ora, applicando i criteri posti da questa Corte in quell'ambito, si osserva in primo luogo che le circostanze nelle quali si è verificato l'infortunio sono sprovviste del carattere particolarmente drammatico o spettacolare richiesto dalla giurisprudenza. Né si può seriamente sostenere che le lesioni fisiche subite dal ricorrente siano particolarmente gravi, considerato che dall'evento del 1° dicembre 1983 l'interessato ha riportato una contusione lombosacrale a seguito della quale, come risulta dagli atti, egli non avrebbe, per oltre un anno, ritenuto necessario consultare un medico o interrompere l'attività lavorativa. Nessun elemento all'inserto consente inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell'infortunio. Tanto meno si può sostenere che essa sia stata eccezionalmente lunga (cfr. RAMI 1990 no. U 101 pag. 215 consid. 8c/aa) o abbia avuto un decorso sfavorevole originando rilevanti complicazioni, atteso che - come si evince dall'incarto AI - già quattro mesi dopo l'operazione una cura medica vera e propria non veniva più ritenuta necessaria ed era comunque chiaramente stata relegata in secondo piano rispetto alla questione della reintegrazione professionale. 
 
In tali condizioni, si può prescindere dall'esaminare oltre se i due criteri suscettibili di eventualmente entrare in linea di considerazione (rilevanza del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche [cfr. RAMI 2001 U no. 442 pag. 544], nonché persistenza dei dolori somatici), peraltro in parte condizionati da fattori extrainfortunistici e dalla componente psichica, segnatamente dal disturbo da dolore somatoforme con massima somatizzazione del tutto, siano o meno realizzati dal momento che la loro presenza non basterebbe comunque per ammettere l'esistenza del necessario nesso di causalità adeguata (cfr. RSAS 2001 pag. 431). Nel suo risultato, pertanto, il giudizio cantonale può, relativamente a questo aspetto, essere condiviso. 
5. 
5.1 Non può per contro trovare conferma - perlomeno non allo stato attuale, senza previo complemento istruttorio - la valutazione espressa dall'INSAI, ripresa dalla precedente istanza, secondo cui nulla sarebbe mutato dal punto di vista dell'esigibilità lavorativa di C.________ per quanto attiene ai postumi infortunistici di natura somatica. 
 
Infatti, se è pur vero che l'apprezzamento operato dall'UAI e posto alla base della decisione di concedere un quarto di rendita dal 1° settembre 1995 e una rendita intera a partire dal 1° agosto 1998 prende - peraltro correttamente (art. 4 cpv. 1 LAI) e senza contestazione alcuna - in considerazione anche aspetti extrainfortunistici, non di competenza dell'ente opponente, ciò non toglie che il rapporto medico del dott. B.________ del 9 febbraio 2001, che ha incentrato la propria valutazione su un quadro clinico sostanzialmente inalterato - inducendo l'INSAI a negare ogni eventuale revisione della rendita di invalidità a suo tempo stabilita - non convince in quanto non tiene minimamente conto del peggioramento della situazione valetudinaria e della diminuita capacità lavorativa attestati - in ambito ortopedico - dagli organi AI con decisione cresciuta incontestata in giudicato, dopo che gli stessi, in precedenza - sia nel settembre 1989, sia nell'ottobre 1997 - al pari dell'INSAI, avevano per contro sempre dato atto di una piena capacità lavorativa nello stesso ambito di attività leggere confacenti. 
5.2 Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, non sussiste serio motivo di scostarsi dalle conclusioni dell'UAI e di considerarle poco convincenti. 
 
Il fatto che la diagnosi posta dai sanitari dell'AI non diverga sostanzialmente da quella riscontrata in passato dagli specialisti intervenuti non esclude infatti, di per sé, una esacerbazione della situazione, come evidenzia appunto il referto 22 luglio 1998 del dott. L.________ - il cui invito, a distanza di nemmeno un anno, a fare rivalutare il caso dal Servizio Z.________ non lascia spazio a fraintendimenti di sorta - e come risulta peraltro - contrariamente a quanto indicato dalla pronuncia querelata - pure dal rapporto Servizio Z.________ del 17 marzo 1999, nel quale è stato accertato un certo peggioramento della patologia alla colonna. 
Né si giustifica il rimprovero mosso dalla precedente istanza avverso la perizia ortopedica 3 marzo 1999 del dott. K.________ per non avere questi fatto astrazione, nella propria valutazione circa l'abilità lavorativa in ambito ortopedico, dalla tendenza dell'assicurato a sopravvalutare i disturbi lamentati - peraltro ritenuti credibili dallo stesso medico. Agli atti non sussiste infatti alcun elemento suscettibile di suffragare una simile astrazione. 
5.3 Per quanto precede, si deve ritenere che le valutazioni del medico circondariale dell'INSAI, poste a fondamento della decisione querelata, prescindendo da un esame completo ed attendibile dell'estensione - al momento della decisione su opposizione - della limitazione lavorativa di natura infortunistica e della sua eventuale modifica - rispetto al dicembre 1989 -, non consentono allo stato attuale di pronunciarsi con la necessaria cognizione di causa e tranquillità sul merito della domanda di revisione. Gli accertamenti dovendo essere completati in questo senso, la decisione su opposizione dell'INSAI e la pronuncia impugnata devono essere annullati, mentre l'incarto va retrocesso all'assicuratore infortuni affinché chiarisca se e, se del caso, in quale misura il peggioramento della situazione valetudinaria e la limitazione lavorativa attestati in maniera attendibile dall'UAI siano da ricondurre o meno a fattori infortunistici e siano suscettibili di giustificare la revisione della rendita. 
6. 
La procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto a ripetibili (art. 159 OG). Diventa pertanto priva di oggetto la sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullati il giudizio impugnato 24 aprile 2002 e la decisione su opposizione 30 aprile 2001, gli atti sono rinviati all'amministrazione perché, previo complemento istruttorio ai sensi dei considerandi, renda un nuovo provvedimento. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
L'INSAI verserà al ricorrente la somma di fr. 2500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
4. 
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino statuirà di nuovo sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale. 
5. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio AI del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 9 aprile 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: