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«AZA» 
U 284/99 Ge 
 
 
IVa Camera 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere 
 
 
Sentenza del 13 gennaio 2000 
 
nella causa 
Società di assicurazione X.________, ricorrente, rappresentata da M.________, e quest'ultimo patrocinato dall'avv. C.________, 
 
contro 
K.________, opponente, rappresentato da F.________, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
 
 
 
F a t t i : 
 
A.- K.________, nato nel 1958, era alle dipendenze dell'Hotel S.________ quale portiere di notte e come tale assicurato contro gli infortuni presso la Cassa malati Y.________, nella sua qualità di assicuratrice LAINF. Per la copertura delle prestazioni di lunga durata, quest'ultima ha stipulato un accordo di collaborazione con la X.________. In data 1° luglio 1992, l'interessato è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale avvenuto in Ungheria. Ha riportato, secondo quanto accertato al momento dell'infortunio, una commozione cerebrale, una frattura del collo del femore sinistro, una frattura-lussazione complessa del piede sinistro, una contusione della parete toracica sinistra ed una lacerazione del braccio sinistro. Il caso è stato assunto dai summenzionati assicuratori. La Cassa malati Y.________ ha tuttavia deciso, con provvedimento dell'11 gennaio 1994, redatto in lingua francese, che le prestazioni in contanti dovevano essere ridotte del 20 % per colpa grave. 
Con decisione 20 giugno 1996, fondandosi segnatamente su un rapporto d'uscita della Clinica di riabilitazione di Z.________ del 7 marzo 1996 ed un referto peritale stilato il 26 aprile 1996 dall'Institut für Medizinische Begutachtung (IMB) la X.________ ha assegnato all'assicurato un'indennità per menomazione dell'integrità del 15 %. Ha invece negato il diritto ad una rendita d'invalidità, ritenendo che l'interessato avrebbe potuto ritrovare piena capacità lavorativa nella sua originaria attività di portiere di notte. Dal canto suo, mediante decisione 10 luglio 1996, la Cassa malati Y.________ ha disposto l'estinzione con effetto immediato del diritto alle indennità giornaliere precedentemente concesse e l'assunzione, limitatamente al 50 %, dei costi dovuti alla fisioterapia somministrata all'assicurato. 
Con decisione 29 ottobre 1996, la X.________ ha integralmente respinto l'opposizione interposta da K.________ contro il suindicato provvedimento. La Cassa malati Y.________ ha invece parzialmente accolto le censure dell'interessato, riconoscendo, per decisione su opposizione 24 gennaio 1997, il proprio obbligo di assumere in modo completo i costi in relazione con le cure fisioterapiche. 
 
B.- Rappresentato da F.________, l'interessato è insorto con due ricorsi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. In un gravame del 21 gennaio 1997 egli ha chiesto che la X.________ fosse condannata a corrispondergli una rendita d'invalidità del 69 % ed un'indennità per menomazione dell'integrità del 20 %, postulando a quest'ultimo proposito pure l'istituzione di una riserva di rivalutazione della menomazione fisica per quel che riguardava la sede coxofemorale. L'insorgente ha inoltre preteso l'annullamento retroattivo della decisione 11 gennaio 1994, relativa alla riduzione delle prestazioni in contanti per colpa grave, lamentando la circostanza che il provvedimento, redatto in lingua francese, non sarebbe stato per lui comprensibile né quindi avrebbe potuto essere debitamente contestato. Ha chiesto peraltro il rimborso di un importo di fr. 638.55, corrispondente al costo di una perizia di parte eseguita dal dott. S.________ in data 10 gennaio 1997. In un'impugnativa 4 marzo 1997, l'insorgente ha d'altro canto contestato la decisione su opposizione della Cassa malati Y.________. Egli ha concluso chiedendo il versamento d'indennità giornaliere anche dopo la data del provvedimento litigioso e l'assunzione dei costi per cura medica sino all'assegnazione di una rendita d'invalidità. Anche in questo gravame, egli ha inoltre ribadito le censure e le pretese riguardanti l'annullamento della summenzionata decisione dell'11 gennaio 1994 ed il rimborso di fr. 638.55. 
L'autorità di ricorso cantonale, tenuto conto segnatamente del fatto che le turbe di natura psichica di cui il 
ricorrente risultava essere portatore non erano state debitamente delucidate, ha completato l'istruttoria ordinando in particolare l'allestimento di una perizia medica giudiziaria, affidata al Zentrum für Medizinische Begutachtung (ZMB), il quale l'ha redatta il 3 dicembre 1998. A richiesta degli assicuratori convenuti, che postulavano maggior chiarezza nelle risposte ai quesiti peritali da essi proposti, il Tribunale ha nuovamente interpellato gli esperti giudiziari, i quali si sono determinati in un complemento peritale del 1° aprile 1999. Sulla scorta di tali elementi la Corte di prime cure, congiunte le due cause, ha statuito nel seguente modo: 
1.- Nella misura in cui l'assicurato ha postulato l'annul- 
lamento della decisione 11.1.1994 della Cassa malati 
Y.________, il ricorso 4.3.1997 è irricevibile. 
Nella misura in cui l'assicurato ha preteso il rimbor- 
so dei costi della perizia 10.1.1997 del dottor G. 
Simoni, il ricorso 4.3.1997 è respinto. 
Per il resto, il ricorso 4.3.1997 è stralciato dai 
ruoli poiché privo d'oggetto. 
2.- Nella misura in cui l'assicurato ha postulato l'annul- 
lamento della decisione 11.1.1994 della Cassa malati 
Y.________, il ricorso 21.1.1997 è irricevibile. 
Nella misura in cui l'assicurato ha preteso il rimbor- 
so dei costi della perizia 10.1.1997 del dott. 
S.________ ed il versamento di un'IMI del 20 %, il 
ricorso 4.3.1997 è respinto. 
Per il resto, il ricorso 21.1.1997 è parzialmente ac- 
colto. 
Di conseguenza, la X.________ è condannata a 
riconoscere all'assicurato una rendita d'invalidità 
del 50 %. 
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese 
sono poste a carico dello Stato. 
La X.________ è tenuta a versare all'assicurato fr. 
600.- a titolo di ripetibili. 
 
C.- Contro il giudizio cantonale la X.________ patrocinata dall'avvocato C.________, interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo, chiedendo nel contempo che al gravame sia concesso effetto sospensivo. Protestate spese e ripetibili, postula che la pronunzia impugnata sia parzialmente annullata nel senso che all'assicurato non venga riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità. Domanda altresì di essere liberata dall'obbligo di versare a K.________ fr. 600.- a titolo di ripetibili. In sostanza, l'assicuratore insorgente censura quanto la precedente istanza ha dedotto dalla perizia giudiziaria e dal complemento della stessa. Sottolinea come siano stati in gran parte constatati, dai diversi sanitari occupatisi del caso di specie, un'esagerazione dei sintomi di dolore da parte dell'assicurato ed un certo suo lato dimostrativo, autolimitazioni che necessariamente non sono da porre in relazione con l'evento infortunistico in questione. Considera dover quindi essere negata l'esistenza sia di un nesso di causalità naturale che di un nesso di causalità adeguata tra detto evento ed i disturbi di natura somatica e psichica lamentati dall'interessato. Contesta pure la qualifica dell'incidente di cui è rimasto vittima l'assicurato, classificato dal Tribunale quale infortunio grave. Ritiene dover essere l'evento in discussione annoverato fra quelli di media gravità, ma che nessuna delle circostanze concomitanti elaborate dalla giurisprudenza sarebbe adempiuta in concreto. Censura pure il difetto di dati economici affidabili, rimproverando all'istanza cantonale di non aver minimamente preso in considerazione il fatto che l'interessato potrebbe senz'altro lavorare a tempo pieno quale operaio industriale, con la possibilità di conseguire un reddito mensile di circa fr. 3000.-/3500.-. 
Tramite il suo rappresentante, protestate spese e ripetibili, K.________ chiede la disattenzione del gravame, facendo osservare che secondo una proposta di decisione del 29 settembre 1999 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) intende riconoscergli un grado d'invalidità dell'80 % con diritto di rendita intera a decorrere dal 1° luglio 1993, del 50 % con diritto a mezza rendita dal 1° novembre 1996, e dell'80 % con diritto a rendita intera a decorrere dal 1° dicembre 1998. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Oggetto della presente vertenza sono unicamente i temi di sapere se l'assicurato, oltre a quanto gli è già stato riconosciuto dagli assicuratori LAINF chiamati ad assumere le conseguenze dell'infortunio in lite, abbia diritto ad una rendita d'invalidità del 50 %, come stabilito dalla Corte di prime cure, e se, di conseguenza, la X.________ sia pure tenuta a versare a K.________, parzialmente vincente in causa in sede di prima istanza, fr. 600.- a titolo di ripetibili. 
 
2.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio, ricordate le regole che disciplinano l'istruttoria di un caso di specie (DTF 122 V 160 consid. 1c e riferimenti), nonché rammentati esaurientemente i principi che governano i presupposti di causalità per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico (DTF 115 V 140 consid. 6c), l'autorità cantonale di ultima istanza ha indicato in modo corretto che, giusta l'art. 18 LAINF, all'interessato viene corrisposta una rendita d'invalidità se al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche sussiste un'incapacità lucrativa. A questa esposizione può essere fatto riferimento. 
È comunque opportuno ribadire che l'invalidità, nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere, è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). Tuttavia, qualora i dati economici difettino per l'inattività dell'assicurato, ci si fonderà sui fatti di natura medica. Il compito del sanitario consiste allora nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a causa del danno alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 156). 
 
3.- Nell'evenienza concreta, la precedente autorità ricorsuale, fatte sostanzialmente proprie le conclusioni contenute nella perizia giudiziaria a cura del Zentrum für Medizinische Begutachtung (ZMB), allestita il 3 dicembre 1998 e completata il 1° aprile 1999, ha ammesso un grado d'invalidità del 50 %. L'assicuratrice ricorrente, reputando l'opponente pienamente abile al lavoro, contesta tanto l'esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguata quanto la circostanza che tale graduazione dell'invalidità sia corretta e, quindi, il riconoscimento del diritto ad una rendita. 
Ad un attento esame della fattispecie, questa Corte ritiene di non poter accogliere le conclusioni formulate dalla ricorrente, ma di dover prestare adesione al circostanziato giudizio querelato, la soluzione adottata dalla precedente istanza essendo fondata su una pertinente analisi della documentazione agli atti e sorretta da una motivazione coerente. 
 
a) I primi giudici hanno in effetti sottolineato a ragione che i medici dello ZMB avevano esplicitamente ammesso trovarsi i disturbi somatici e quelli psichici, consistenti in una persistente sindrome dolorifica somatoforme, con verosimiglianza preponderante in un nesso di causalità naturale con l'infortunio del 1° luglio 1992. Del resto, le diagnosi extra-infortunistiche risultavano praticamente prive di significato se raffrontate a quelle di carattere infortunistico. Classificato l'incidente occorso a K.________ nella categoria degli infortuni gravi, pure correttamente la precedente istanza ha ammesso l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'evento in questione ed i danni alla salute evidenziati dai periti giudiziari. 
 
b) Osservato come l'assicurato fosse professionalmente inattivo sin dal giorno in cui rimase vittima del noto incidente della circolazione, il Tribunale cantonale ha considerato lecito ritenere, in assenza di dati economici affidabili, che l'incapacità lucrativa si confondesse con quella lavorativa, determinando quindi il grado d'invalidità nella misura del 50 %. La ricorrente censura tale modo di giudicare avvertendo in sostanza che altri sanitari avevano attestato percentuali d'incapacità diverse da quella indicata nella perizia giudiziaria. Ora, è ben vero che i medici della Clinica di riabilitazione di Z.________ e quelli dell'Institut für Medizinische Begutachtung (IMB), nei rispettivi rapporti 7 marzo e 26 aprile 1996, non avevano riconosciuto carattere invalidante alla persistente sindrome dolorifica somatoforme ulteriormente diagnosticata dai periti. Tuttavia, come evidenziato correttamente dal Tribunale cantonale, il dott. T.________, specialista in psichiatria attivo presso l'IMB, aveva ritenuto superfluo procedere ad un'approfondita valutazione dello stato psichico dell'interessato ed aveva fatto affidamento al solo contenuto del rapporto d'uscita della Clinica di Z.________, documento dal quale non emergeva affatto che l'assicurato fosse stato periziato da uno specialista in psichiatria durante la degenza dal 31 gennaio al 14 febbraio 1996. Questa Corte non ravvisa quindi fondate ragioni suscettibili di sovvertire le conclusioni cui è giunta la prima istanza, ove altresì si osservi che, per costante giurisprudenza, in linea di massima e a prescindere da evenienze particolari non ricorrenti in concreto, il giudice non si scosta, senza motivi imperativi, dalle risultanze di una perizia medico-giudiziaria; compito del perito è quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze e, quindi, fornire gli elementi riguardanti gli aspetti medici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161, 118 V 290 consid. 1b, 112 V 32 consid. 1a e riferimenti). In concreto, simili motivi non sono dati, per cui le censure dell'insorgente si ravvisano inconferenti. 
 
c) La suindicata valutazione si rivela a maggior ragione corretta se si nota che l'opponente, in questa sede, ha prodotto la copia di una proposta di decisione 29 settembre 1999, giusta la quale l'assicurazione per l'invalidità prevedeva di riconoscergli un grado d'invalidità dell'80 % con diritto di rendita intera dal 1° luglio 1993, del 50 % con diritto a mezza rendita dal 1° novembre 1996, e dell'80 % con diritto di rendita intera a contare dal 1° dicembre 1998. In effetti, occorre da un lato ritenere che l'assicurazione contro gli infortuni assume soltanto i danni trovantisi in un nesso causale adeguato con l'evento infortunistico, mentre l'assicurazione per l'invalidità non conosce invece tale limitazione in quanto, secondo la sua finalità, è tenuta a rispondere dell'invalidità indipendentemente dalla causa della stessa. Deve da un altro lato essere osservato che, alla luce della perizia giudiziaria del 3 dicembre 1998 e del suo complemento del 1° aprile 1999, le diagnosi extra-infortunistiche sono praticamente prive di significato se raffrontate a quelle di carattere infortunistico. Può quindi essere condivisa la valutazione operata dai primi giudici, concludente per un'invalidità imputabile nelle proporzioni del 50 % all'infortunio del 1° luglio 1992. 
 
d) Per quanto detto, non possono essere ritenute nemmeno le altre considerazioni assunte dall'insorgente, segnatamente quelle alludenti all'obbligo per l'assicurato di diminuire il danno, in particolare intraprendendo quanto possibile per mettere a profitto la sua restante idoneità lavorativa. 
 
e) Alla luce delle suesposte considerazioni, il querelato giudizio merita tutela per quanto concerne il diritto dell'opponente ad una rendita d'invalidità del 50 %, mentre devono essere disattese le domande ricorsuali formulate a questo proposito. 
 
4.- La ricorrente ha pure postulato di essere liberata dall'obbligo di versare a K.________ fr. 600.- a titolo di ripetibili per la procedura in sede cantonale. Ritenuto l'esito della vertenza, anche questa richiesta ricorsuale deve essere respinta. 
 
5.- Con la resa della presente sentenza la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso appare priva di oggetto. 
 
6.- Vincente in causa, K.________, patrocinato da F.________, il quale può essere ritenuto persona qualificata per la questione giuridica considerata, ha diritto a ripetibili (art. 159 e 135 OG). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
p r o n u n c i a : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La X.________ verserà all'oppponente la somma di 
fr. 1000.- a titolo d'indennità di parte per la pro- 
cedura federale. 
 
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 13 gennaio 2000 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente Il Cancelliere: 
della IVa Camera: