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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.252/2002 /bom 
 
Sentenza del 13 marzo 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Reeb e Catenazzi, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
X.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Mauro Mini, via Soldino 22, casella postale 218, 6903 Lugano, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione 
del 26 novembre 2002 del Ministero pubblico della Confederazione 
 
Fatti: 
A. 
Con riferimento a X.________ la Procura della Repubblica italiana presso il Tribunale di Bari, Direzione Distrettuale Antimafia, ha presentato il 23 aprile 1997 all'Autorità svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale per associazione di stampo mafioso e riciclaggio di denaro proveniente dal traffico internazionale di armi e di sostanze stupefacenti nonché da estorsioni, a carico di Z.________ e altri. 
 
Mediante complemento del 16 febbraio 2001 la stessa Procura ha chiesto, per quanto qui interessa, di effettuare accertamenti bancari, limitatamente al periodo dal 30 giugno 1996 al 21 ottobre 1999, presso istituti bancari ticinesi, e di sequestrare la documentazione e i fondi riconducibili a X.________. 
B. 
Con decisione di entrata in materia e di sequestro del 19 marzo 2001 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), cui l'allora Ufficio federale di polizia, ora Ufficio federale di giustizia (UFG) aveva delegato l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato i provvedimenti chiesti dall'Italia. L'UBS SA, la Banca Raiffeisen, la BNP Paribas, tutte di Lugano, il Credit Suisse di Chiasso e di St. Moritz e il Credit Lyonnais di Lugano hanno trasmesso al MPC la documentazione delle relazioni bancarie riconducibili a X.________, bloccandone i fondi. 
 
Il MPC ha offerto al titolare del conto e all'avente diritto economico la possibilità di esprimersi sulla trasmissione. Dopo aver esaminato gli atti sequestrati e le osservazioni dell'interessato, il MPC, con decisione di chiusura del 26 novembre 2002, ha ordinato la trasmissione all'Italia dei documenti. 
C. 
X.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo del 23 dicembre 2002 al Tribunale federale. Chiede di concedere effetto sospensivo al gravame, di annullare la decisione impugnata e di rifiutare l'assistenza. 
 
Il MPC propone di respingere, in quanto ammissibile, il ricorso. L'UFG, rinunciando a formulare osservazioni, postula la reiezione del gravame. 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c). 
1.2 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). 
1.3 Interposto tempestivamente contro una decisione del MPC di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso di diritto amministrativo, che contro la decisione di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii). 
1.4 Il ricorrente fonda la legittimazione a ricorrere sulle circostanze che è indagato in Italia e che la rogatoria lo concerne. Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo al titolare di un conto bancario del quale sono chieste informazioni, o alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d, 124 II 180 consid. 1b). La circostanza che il ricorrente è inquisito nel procedimento penale estero non è decisiva, ritenuto che l'art. 21 cpv. 3 AIMP prevede le medesime condizioni dell'art. 80h lett. b AIMP (DTF 126 II 356 consid. 3b/aa-bb, 123 II 161 consid. 1d; FF 1995 III 19). La legittimazione del ricorrente è comunque pacifica, poiché dalla decisione impugnata risulta ch'egli, oltre a essere, tranne in un caso, l'avente diritto economico delle relazioni bancarie, è titolare dei conti oggetto della decisione di chiusura (DTF 127 II 198 consid. 2d). 
1.5 La richiesta del ricorrente di decidere il gravame congiuntamente alla decisione concernente la procedura di estradizione è manife-stamente infondata, il Tribunale federale avendo statuito in merito con sentenza del 20 aprile 2001. 
2. 
Il ricorrente contesta, in maniera generica, l'adempimento del requisito della doppia punibilità. Sostiene al riguardo che l'ordine di arresto, la richiesta di estradizione e il suo rinvio a giudizio in Italia non concernerebbero traffici di armi e di stupefacenti né riciclaggio di denaro proveniente da tali traffici. Egli rileva che le imputazioni mossegli sono l'associazione per reati di stampo mafioso (art. 416bis CPI) e il contrabbando; per quest'ultima fattispecie l'estradizione e l'assistenza sono state tuttavia rifiutate, mentre egli non sarebbe coinvolto in fatti di armi, droga ed estorsioni. Secondo il ricorrente, il MPC non avrebbe potuto quindi ritenere adempiuto il requisito della doppia punibilità richiamando la legge federale sul materiale bellico (RS 514.51), i reati di riciclaggio (art. 305bis CP), di organizzazione criminale (art. 260ter CP) e la legge sugli stupefacenti (art. 19 LStup). 
2.1 La censura, come noto al ricorrente, è già stata ritenuta priva di fondamento dal Tribunale federale nelle sentenze del 14 giugno 2001 (cause 1A.326/2000, consid. 2a, e 1A.327/2000, consid. 3). In questa sede egli si limita, in sostanza, a ribadire di non aver commesso personalmente i prospettati reati. La censura non è tuttavia decisiva, come ha già stabilito il Tribunale federale nella sentenza del 20 aprile 2001 - cui, per brevità, si rinvia - con la quale è stato respinto un ricorso di diritto amministrativo presentato dal ricorrente nell'ambito di una richiesta di estradizione formulata dalla Procura di Bari. In quel giudizio l'affermazione - sulla quale è incentrato il presente ricorso - fatta durante l'interrogatorio del 26 luglio 2000 a Zurigo dal dott. Giuseppe Scelsi della Procura di Bari, secondo cui non sarebbero addebitati al ricorrente episodi di armi, droga ed estorsioni, svolti dai gruppi criminali, nei quali egli avrebbe svolto funzioni di promotore, organizzatore e dirigente, non è stata ritenuta decisiva; il ricorrente non è infatti ricercato per aver commesso personalmente tali reati, ma per aver partecipato, essendo inserito con precisione di compiti nella struttura dirigenziale, all'associazione criminale che li avrebbe compiuti, ciò che è sufficiente dal profilo dell'art. 260ter CP. È stato pertanto ritenuto che, riguardo a questa norma, il requisito della doppia punibilità è adempiuto. Ora, l'assistenza dev'essere concessa quando sia richiesta per la repressione di più reati e uno di essi sia punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc e rinvii, 110 Ib 173 consid. 5b in fine). In quanto il ricorrente intenda contestare la propria colpevolezza, il quesito sfuggirebbe alla competenza del Giudice dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 576 consid. 3). Per di più, l'assunto della sua estraneità ai sospettati reati, come si è visto, non regge. 
2.2 Il ricorrente rileva inoltre un asserito, repentino cambiamento della strategia accusatoria del dott. Scelsi, che in occasione dell'udienza del 6 dicembre 2002 davanti al Giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Bari non gli avrebbe rimproverato di aver protetto dei latitanti, ma di aver cercato, in collaborazione con apparati dello Stato italiano, di farli arrestare. Spetterà tuttavia al Giudice estero del merito esaminare se l'Accusa potrà esibire o no le prove dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid. 2c), non emergendo, né il ricorrente lo sostiene, elementi atti a far ritenere la rogatoria addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). 
2.3 L'accenno ricorsuale non dimostra peraltro che la richiesta italiana sarebbe divenuta priva di oggetto: trattandosi di materiale probatorio, la giurisprudenza considera divenuta senza oggetto una domanda straniera solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente o se il processo all'estero si sia nel frattempo concluso con un giudizio definitivo (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166). Nessuna di queste fattispecie è qui realizzata. Non v'è inoltre motivo di ritenere che lo Stato estero mantenga la domanda qualora la stessa sia divenuta priva di interesse. 
2.4 La rogatoria concerne del resto anche altre persone. L'assistenza dev'essere accordata infatti non soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico del presunto autore, ma anche per acclarare se i reati fondatamente sospettati siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). 
2.5 Il gravame dev'essere inoltre respinto perché il ricorrente non ha indicato del tutto quali singoli documenti sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero e nemmeno ha spiegato in maniera precisa, sempre per ogni singolo documento, perché un determinato atto non dovrebbe essere trasmesso (DTF 126 II 258 consid. 9c in fine, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). 
3. 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Sezione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (BA/RIZ/3/02/0057). 
Losanna, 13 marzo 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: