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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_655/2018  
 
 
Sentenza del 28 gennaio 2019  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Pfiffner, Presidente, 
Glanzmann, Parrino, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Manuela Rainoldi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
KPT/CPT Cassa malati SA, Wankdorfallee 3, 3014 Berna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro le malattie, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 agosto 2018 (36.2018.39). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con decisione formale del 2 febbraio 2018, notificata tramite "A-Post Plus", l'assicuratore KPT/CPT Cassa malati SA (di seguito KPT/CPT) ha respinto la disdetta per la copertura dell'assicurazione obbligatoria di base secondo la LAMal con effetto al 31 dicembre 2016 di A.________, confermando la continuazione assicurativa senza interruzione dal 1° gennaio 2017. Con decisione su opposizione del 20 aprile 2018 la KPT/CPT ha dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, l'opposizione del 7 marzo 2018. 
 
B.   
A.________ si è aggravato il 18 maggio 2018 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione del 20 aprile 2018, il riconoscimento della fine dell'affiliazione presso KPT/CPT con effetto al 31 dicembre 2016 e la conferma della sua affiliazione presso la Cassa malati OKK dal 1° gennaio 2017. 
Con giudizio del 14 agosto 2018, la Corte cantonale ha, nei limiti della sua ricevibilità, respinto il ricorso e confermato la decisione su opposizione impugnata. 
 
C.   
A.________ inoltra il 18 settembre 2018 (timbro postale) un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, con cui chiede, previo accoglimento del ricorso, di annullare il giudizio cantonale e la decisione del 20 aprile 2018 e di rinviare la causa alla KPT/CPT affinché entri nel merito della sua opposizione del 7 marzo 2018 e rilasci una nuova decisione su opposizione. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sulle esigenze di motivazione cfr. DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti), il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.   
L'oggetto del contendere è circoscritto alla tempestività dell'opposizione del 7 marzo 2018 di A.________ alla decisione del 2 febbraio 2018 della KPT/CPT. 
 
3.   
 
3.1. Il Tribunale cantonale ha accertato che la decisione formale della KPT/CPT del 2 febbraio 2018 era stata trasmessa al ricorrente con posta "A Plus" al suo indirizzo di U.________ e che egli era sprovvisto di buca delle lettere e di casella postale ma che aveva sottoscritto un accordo di rispedizione fermo posta all'Ufficio postale di U.________ dal 19 dicembre 2017 al 30 novembre 2018. La Corte cantonale ha in seguito appurato che l'invio era arrivato all'Ufficio postale di U.________ il 3 febbraio 2018 alle 08.21 per la spartizione e giunto alle ore 08.55 al punto di ritiro/ufficio di recapito sempre dell'Ufficio postale di U.________, in attesa del recapito allo sportello, che ha avuto luogo l'8 febbraio 2018. L'Ufficio postale di U.________ è aperto al pubblico ogni giorno da lunedì a venerdì dalle 07.30 alle 10.00 e dalle 14.30 alle 18.00 e il sabato dalle 09.00 alle 11.00. Il Tribunale cantonale ha pertanto concluso che la pronuncia del 2 febbraio 2018 della KPT/CPT era entrata nella sfera di possesso del ricorrente il 3 febbraio 2018 e che il termine di 30 giorni per l'inoltro dell'opposizione era iniziato a decorrere domenica 4 febbraio 2018 ed era giunto a scadenza lunedì 5 marzo 2018: l'opposizione del 7 marzo 2018 era pertanto tardiva.  
 
3.2. Per il ricorrente la decisione del 2 febbraio 2018 di KPT/CPT doveva essere per contro ritenuta notificata l'8 febbraio 2018, ossia al momento del suo ritiro allo sportello all'Ufficio postale di U.________, vale a dire quando la stessa era pervenuta nella sua sfera di influenza. Il termine per l'inoltro dell'opposizione veniva pertanto a scadere il 12 marzo 2018, l'opposizione del 7 marzo 2018 era pertanto tempestiva.  
 
4.  
 
4.1. A norma dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione al servizio che le ha notificate. Il termine legale, che giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA non può essere prorogato, inizia a decorrere, secondo l'art. 38 cpv. 1 LPGA, il giorno dopo la notificazione.  
 
4.2. Come accertato dalla Corte cantonale e non contestato dal ricorrente, la KPT/CPT ha notificato al ricorrente la decisione del 2 febbraio 2018 mediante sistema Posta A Plus al suo indirizzo postale di U.________.  
 
4.3. Nel sistema di spedizione Posta A Plus le lettere sono trasmesse in modo convenzionale in invio postale non raccomandato direttamente nella buca delle lettere o nella casella postale, senza che il destinatario debba firmare una ricevuta (cfr. sentenza 2C_1038/2017 del 18 luglio 2018 consid. 3.2). Questo significa che, diversamente dalla posta raccomandata, la ricezione dell'invio non è attestata dal destinatario e, in caso di assenza, esso non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione via posta A Plus è però attestata elettronicamente, alla busta è applicato un numero e grazie al sistema di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile osservare in Internet la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del destinatario (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag. 601 seg. con riferimenti). Ne consegue che è possibile sapere quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace non dimostra direttamente che la busta sia entrata effettivamente nella sfera di influenza del destinatario ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio sistema di tracciamento ha attestato una consegna al destinatario nella debita forma dell'invio. Da ciò, si può unicamente dedurre alla stregua di un indizio, che la spedizione sia stata depositata segnatamente nella buca delle lettere o nella casella postale del destinatario. In tale caso l'atto notificato entra nella sfera di possesso del destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track & Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso realmente conoscenza (cfr. sentenza 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 3.3 e 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 3.3. con riferimenti).  
 
4.4. Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione Posta A Plus, applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. sentenze 8C_559/2018 e 8C_482/2018 già citate). In particolare, in quei casi, la Corte federale aveva stabilito come notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso fosse il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione fosse avvenuta il sabato. La circostanza che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza successivamente, è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale federale (sentenza 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche sentenze 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2 entrambe con rinvii).  
 
5.  
 
5.1. Nel caso in rassegna, dagli accertamenti, peraltro non contestati dal ricorrente, emerge che l'insorgente non disponeva né di una casella postale né di una buca delle lettere e che la decisione del 2 febbraio 2018 comunicata via posta A Plus all'indirizzo di U.________ è giunta all'Ufficio postale di U.________ sabato 3 febbraio 2018 alle 08.21 ed è arrivata al punto di ritiro/ufficio di recapito, sempre dell'Ufficio postale di U.________ alle 08.55, ritirata in seguito dal ricorrente allo sportello il giovedì 8 febbraio 2018. Nemmeno contestata è l'evenienza accertata dal Tribunale cantonale secondo cui, non disponendo né di una casella postale né di una bucalettere, l'invio era stato "deviato" il medesimo giorno, alle 08.55, presso il medesimo Ufficio postale in attesa del ritiro da parte dell'insorgente. In applicazione di quanto menzionato ai precedenti considerandi è dunque a giusta ragione che il Tribunale cantonale ha concluso che la decisione del 2 febbraio 2018 della KPT/CPT è stata notificata il sabato 3 febbraio 2018, segnatamente arrivata al punto di ritiro/distribuzione alle 8.55, comunque prima dell'apertura al pubblico degli sportelli che al sabato avviene dalle 09.00 alle 11.00, intervallo temporale in cui il ricorrente aveva avuto la possibilità di accedere alla decisione formale, che era dunque entrata nella sua sfera di possesso. Il termine di 30 giorni per l'inoltro dell'opposizione è iniziato a decorrere il 4 febbraio 2018 ed è scaduto il 5 marzo 2018: l'opposizione del 7 marzo è dunque tardiva.  
 
5.2. Il ricorrente non può essere seguito laddove contesta al Tribunale cantonale un accertamento dei fatti manifestamente arbitrario, in quanto avrebbe operato una distinzione tra ordine di rispedizione fermoposta e fermoposta classico. Non è necessario addentrarsi oltre nella questione perché di rilevanza unicamente nell'invio con plico raccomandato. In tale contesto si rileva per completezza che l'e-mail dell'11 settembre 2018 allegata al gravame, in cui il servizio clienti della Posta conferma il recapito l'8 febbraio 2018 allo sportello della decisione impugnata - fatto comunque già accertato e non contestato - è d'acchito inammissibile in quanto costituisce un novum in senso proprio (sulla nozione e sulla distinzione con gli pseudonova, art. 99 cpv. 1 LTF, cfr. fra tante DTF 143 V 19 consid. 1.2 pag. 23 con riferimenti). La tesi secondo la quale la notifica degli invii convenzionali in fermo posta andrebbe considerata avvenuta al momento del ritiro della posta, come nel caso degli invii raccomandati, deve essere disattesa (cfr. su tale tema sentenza 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010 consid. 2.4 con riferimenti).  
 
5.3. Il ricorrente censura infine una violazione del diritto di essere sentito in relazione alle prove d'assumere, pretendendo giustificata l'assunzione di nuovi fatti e prove in applicazione dell'art. 99 cpv. 1 LTF, in concreto egli allega al gravame scambi di posta elettronica intercorsi con la KPT/CPT nel febbraio/marzo 2018. L'interessato non spiega però per quale motivo non gli sarebbe stato possibile allegarli già nella sede precedente, visto per di più che già si era premurato di accludere l'e-mail del 5 marzo 2018 in cui chiedeva i documenti ma non la risposta del 6 marzo 2018, ora allegata. Tale corrispondenza non può pertanto essere considerata.  
 
6.   
Visto quanto precede il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere respinto e le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 28 gennaio 2019 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi