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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_477/2020  
 
 
Sentenza dell'11 gennaio 2021  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
Kiss, Niquille, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.B.________, 
2. C.B.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Valentina Viglezio, 
opponenti. 
 
Oggetto 
legittimazione attiva del creditore cessionario ex art. 260 LEF
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 luglio 2020 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2019.137). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
L'avv. A.________, creditore cessionario nel senso dell'art. 260 LEF della D.________ SA in liquidazione, ha chiesto con petizione 9 ottobre 2018 al Pretore di Mendrisio nord di condannare in solido B.B.________ e C.B.________ a pagargli fr. 130'601.20. Con sentenza 21 giugno 2019 il Pretore ha respinto per carenza di legittimazione attiva la petizione. 
 
B.   
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con decisione 22 luglio 2020, dichiarato l'appello 2 settembre 2019 inoltrato da A.________ irricevibile, siccome tardivo. Ha indicato che, tenendo conto delle ferie giudiziarie, l'ultimo giorno utile per il deposito del rimedio di diritto era venerdì 30 agosto 2019, perché l'invito a ritirare il giudizio pretorile è stato messo, secondo l'estratto del sistema di monitoraggio degli invii della posta (track and trace) prodotto dall'appellante, nella casella postale di quest'ultimo già sabato 22 giugno 2019. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile del 14 settembre 2020 A.________ postula l'annullamento del giudizio cantonale e, in via principale, l'accoglimento del suo appello nel senso che le eccezioni sollevate dai convenuti siano respinte e la procedura innanzi al Pretore segua il suo corso; in via subordinata chiede che la causa sia rinviata all'autorità inferiore per nuova decisione. Sostiene che l'appello era tempestivo, perché l'invito a ritirare la pronunzia di prima istanza è stato messo nella sua casella postale unicamente lunedì 24 giugno 2019. Afferma che la Corte cantonale avrebbe violato sia il suo diritto di essere sentito, dichiarando irricevibile l'appello senza averlo preventivamente interpellato, sia il principio della buona fede, notificando per risposta ai convenuti l'appello dichiarato successivamente tardivo. Spiega poi perché l'eccezione accolta dal Pretore avrebbe invece dovuto essere respinta. Termina il suo rimedio illustrando i motivi per cui ritiene, pur agendo in causa propria, di avere diritto ad un'indennità per ripetibili. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. b combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Esso si rivela pertanto in linea di principio ammissibile. 
Poiché la sentenza impugnata si è limitata a dichiarare il rimedio di diritto cantonale irricevibile in seguito alla sua tardività, l'argomentazione ricorsuale inerente al merito della causa e alla richiesta di accogliere l'appello si rivela inammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Dopo aver richiamato l'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, l'autorità inferiore ha indicato che dall'estratto del sistema di tracciamento degli invii della posta, prodotto dall'appellante medesimo senza contestazione alcuna concernente il suo contenuto, risulta che l'invito a ritirare il giudizio pretorile è stato depositato nella sua casella postale sabato 22 giugno 2019 (giorno in cui l'invio è giunto all'ufficio postale), ragione per cui ha ritenuto che il termine di giacenza di 7 giorni è scaduto sabato 29 giugno 2019. Essa ha quindi considerato che il termine di appello è trascorso venerdì 30 agosto 2019, non essendo per il suo computo rilevante che il legale abbia ritirato l'invio raccomandato unicamente lunedì 1° luglio 2019.  
 
2.2. Il ricorrente ritiene violato l'art. 138 CPC e afferma che, come accaduto nella fattispecie posta a fondamento della sentenza 4A_321/2014 del 27 marzo 2015, l'avviso di ritiro non sarebbe stato depositato nella casella postale il sabato quando l'invio è giunto all'ufficio postale, ma unicamente il lunedì successivo, ragione per cui il suo appello sarebbe tempestivo. Produce un e-mail di una consulente clienti del contact center della posta da cui questo fatto risulterebbe. Sostiene poi, citando la sentenza 5A_28/2015 del 22 maggio 2015 consid. 3.1 e 3.2, che la Corte cantonale avrebbe violato il suo diritto di essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC e 29 cpv. 2 Cost.), avendo dichiarato l'appello irricevibile senza averlo preventivamente interpellato. Sempre riferendosi all'appena menzionata sentenza, afferma pure che il giudizio impugnato viola la buona fede (art. 5 cpv. 3 e 9 Cost.), perché l'autorità inferiore, che ha statuito a distanza di dieci mesi, ha notificato dopo due settimane l'appello ai convenuti, assegnando loro il termine per la risposta invece di dichiararlo subito irricevibile ed evitandogli così di dovere versare ripetibili.  
 
2.3. Occorre in primo luogo sottolineare che la presente causa si distingue dalle fattispecie poste a fondamento delle sentenze 4A_321/2014 del 27 marzo 2015 e 5A_28/2015 del 22 maggio 2015 in particolare per il fatto che - incontestatamente - l'estratto del sistema di monitoraggio degli invii della posta (track and trace) su cui si è basata la Corte cantonale è stato prodotto dall'appellante medesimo a sostegno dell'asserita tempestività del gravame.  
Tale differenza ha innanzi tutto per conseguenza che la censura concernente una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente si rivela di primo acchito infondata. Tale garanzia conferisce infatti il diritto a una parte di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che sia emanata una decisione e tutela la sua facoltà di produrre prove pertinenti, se ciò è suscettibile di influire sul giudizio (DTF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Essa non impone tuttavia all'autorità di rendere attenta una parte che un mezzo di prova da questa inoltrato non dimostra quanto allegato (in concreto la tempestività del rimedio esperito) e di darle occasione di procurarsi un ulteriore mezzo di prova che inficia il contenuto del primo. 
Quanto precede esclude poi la ricevibilità in virtù dell'art. 99 cpv. 1 LTF dell'e-mail della consulente clienti della posta prodotto con il ricorso, con cui il ricorrente intende dimostrare che, contrariamente a quanto accertato nella sentenza impugnata, l'invito di ritiro sarebbe stato depositato nella sua casella postale non già sabato 22 giugno 2019, ma solo lunedì 24 giugno 2019. La possibilità di presentare fatti o mezzi di prova nuovi è infatti eccezionale e non può essere utilizzata per rimediare a - eventuali - errori commessi innanzi all'autorità inferiore (sentenza 5A_291/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 2.2). A prescindere da quanto appena osservato giova inoltre rilevare che tale messaggio di posta elettronica, contrariamente alla lettera prodotta nella causa 4A_321/2014 (consid. 4.2), non riporta un fatto percepito in modo diretto dal suo estensore e non risulta chiaro, poiché recita testualmente che "I miei chiarimenti hanno rivelato che la spedizione è stata consegnata correttamente il 22.06.2019 nella cassetta di deposito all'indirizzo da voi prestabilito. L'avviso di ritiro numero: 832Y è stato consegnato lunedì 24.06.2019 nella cassetta di deposito". Trattandosi tuttavia, come già menzionato, di un'inammissibile prova nuova tale scritto non merita maggiore disamina. 
Infine, come rettamente rilevato dal ricorrente, riferendosi al principio della buona fede proclamato negli art. 5 cpv. 3 e 9 Cost., la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha indicato che, procedendo all'istruzione dell'appello, la Corte cantonale ha lasciato legittimamente pensare all'insorgente che il rimedio di diritto fosse ricevibile, perlomeno dal profilo della sua tempestività (sentenza 5A_28/2015 del 22 maggio 2015 consid. 3.2). Sennonché questa considerazione costituisce un semplice obiter dictum, atteso che tale sentenza, in cui era stata appurata una violazione del diritto di essere sentito, non ha tratto dalla mancata immediata decisione dell'appello la conseguenza che questo debba essere considerato ricevibile in seguito all'intervenuto scambio di allegati, ma ha rinviato la causa all'autorità inferiore per verificare se il termine d'appello fosse stato rispettato. Se è vero che in base al principio in discussione le autorità devono astenersi da ogni comportamento idoneo ad ingannare il cittadino e che esse non possono trarre alcun vantaggio da un loro errore o da una loro carenza (DTF 124 II 265 consid. 4a), non si vede né il ricorrente spiega come una tale eventualità potrebbe entrare in linea di conto nella fattispecie in esame. Del resto, la tardività dell'appello non risaltava immediatamente, poiché il ricorrente aveva inteso beneficiare dell'intero termine di giacenza postale, del termine di 30 giorni di cui all'art. 311 CPC, delle ferie giudiziarie estive dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e del fatto che, se l'ultimo giorno del termine fosse stato un sabato, questo sarebbe scaduto il lunedì seguente (art. 142 cpv. 3 CPC). 
 
3.   
Ne segue che la Corte cantonale non ha violato il diritto federale dichiarando l'appello irricevibile. Il ricorso va pertanto respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili agli opponenti che, non essendo stati invitati a pronunciarsi sul ricorso, non sono incorsi in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 11 gennaio 2021 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Piatti