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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
K 160/04 
 
Sentenza del 21 settembre 2005 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Lustenberger e Kernen; Scartazzini, cancelliere 
 
Parti 
D.________, 1940, istante, 
 
contro 
 
CSS Assicurazione malattie SA, Rösslimattstrasse 40, 6005 Lucerna, opponente 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che: 
per atto del 18 novembre 2004 D.________ ha presentato al Tribunale federale delle assicurazioni una domanda di revisione della sentenza 11 ottobre 2004, con la quale questa Corte respingeva, in quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo interposto dall'interessata avverso un giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assicurazione sociale contro le malattie; 
trattandosi di questione di revisione (art. 136 segg., art. 150 OG) e non già relativa all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 134 OG, la procedura è onerosa; 
mediante ordinanza presidenziale del 15 dicembre 2004 il Tribunale federale delle assicurazioni ha assegnato a D.________ un termine di 14 giorni dalla notificazione dell'atto per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di omissione la domanda di revisione sarebbe dichiarata inammissibile; 
entro il termine fissato, D.________ ha in data 29 dicembre 2004 formulato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita volta ad ottenere l'esenzione dall'obbligo di versare l'anticipo richiesto; 
ad una domanda di proroga del termine per produrre i necessari documenti, richiesta il 14 febbraio 2005 e concessa fino all'11 marzo 2005, D.________ non ha dato seguito; 
con decreto del 19 luglio 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria gratuita assegnando all'interessata un termine scadente 14 giorni dopo l'intimazione del decreto medesimo per prestare un anticipo di fr. 500.- quale garanzia delle spese presunte, come stabilito nell'ordinanza del 15 dicembre 2004, con l'avvertenza che, in caso di omissione, la domanda di revisione sarebbe stata dichiarata inammissibile; 
il decreto è stato notificato a D.________ il 22 agosto 2005; 
nel termine stabilito, scaduto - tenuto conto delle norme procedurali (art. 34 cpv. 1 lett. b OG) e dei principi giurisprudenziali relativi al computo dei termini (cfr. DTF 122 V 60 segg.) - il 5 settembre 2005, l'interessata non ha versato l'anticipo richiesto; 
 
il Tribunale federale delle assicurazioni, richiamati i combinati disposti di cui agli art. 135 e 150 cpv. 4 OG, dando attuazione alla comminatoria contenuta nel decreto 19 luglio 2005, pronuncia: 
1. 
La domanda di revisione 18 novembre 2004 è inammissibile. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 21 settembre 2005 
Tribunale federale delle assicurazioni 
 
La Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: