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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_683/2017  
 
 
Sentenza del 4 aprile 2018  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Eusebio, Jacquemoud-Rossari, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Mariella Orelli e 
dall'avv. Giulia Menegon, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere (truffa); 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 3 maggio 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2016.320). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
C.C.________, suo figlio D.C.________ ed E.________, già direttore della filiale A.________ di X.________, nonché altri sono oggetto di un procedimento penale, imputati di aver, tra l'altro, ingannato con astuzia gli organi e i funzionari di A.________ nell'ambito della concessione di finanziamenti per operazioni immobiliari, cagionando alla banca un danno patrimoniale di circa fr. 27 milioni. In particolare le operazioni inerenti i mappali xxx e yyy RFD Y.________ e il mappale zzz RFD Z.________ avrebbero causato ad A.________ un danno superiore a fr. 3 milioni. 
 
Sulla scorta delle risultanze di tale procedimento, il 18 ottobre 2016 A.________ ha richiesto l'estensione dell'istruzione anche a B.________, subordinatamente l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti, per aver egli partecipato consapevolmente alle ingannevoli operazioni immobiliari "Y.________ xxx-yyy" e "Z.________ zzz", nonché per aver truffato la banca mediante l'emissione di fatture, parzialmente incassate per il tramite della società F.________ SA a lui riconducibile, per complessivi fr. 700'000.-- quale corrispettivo per una direzione lavori, mai eseguita, sui cantieri "Y.________ xxx-yyy" e "Z.________ zzz". La denuncia di A.________ esponeva quanto segue: 
 
A.a. Operazione "Y.________ xxx-yyy"  
Con rogiti del 15 novembre 2013, G.________ ha accordato a H.________ e a I.________ un diritto di compera sui mappali xxx e yyy RFD Y.________: il costo del primo era di fr. 1.4 milioni, mentre quello del secondo di fr. 3.2 milioni. Il 9 gennaio seguente A.________ ha concesso a H.________ e a I.________, quali soci della società semplice J.________, un credito di costruzione di fr. 10.8 milioni e di fr. 1 milione per l'esercizio del diritto di compera. Esercitato tale diritto sul mappale xxx RFD Y.________, il 26 maggio 2014 H.________ e K.________, a cui I.________ aveva ceduto la metà del diritto di compera sul fondo yyy RFD Y.________ e la metà della proprietà dell'immobile xxx RFD Y.________, hanno concluso un contratto d'appalto con L.________ SA, società riconducibile a C.C.________ e D.C.________, per fr. 8.55 milioni, di cui fr. 2.7 quale acconto iniziale. Il giorno seguente, ossia il 27 maggio 2014, H.________ e K.________ hanno stipulato due distinti contratti: il primo relativo alla cessione dei fondi xxx e yyy RFD Y.________ (previo esercizio del diritto di compera) e del connesso progetto di costruzione a C.C.________ e D.C.________ nonché a B.________ per un prezzo di fr. 8.8 milioni; il secondo subordinava la validità del primo a determinate condizioni, il cui mancato rispetto avrebbe comportato, tra l'altro, la restituzione da parte di C.C.________ e D.C.________ e B.________, personalmente e in solido, dell'acconto di fr. 2.7 milioni pattuito per l'appalto stipulato con L.________ SA. L'11 giugno 2014 l'acconto è stato versato a favore di quest'ultima dalla società semplice J.________, attingendo dal conto costruzione. A fine luglio 2014 A.________ ha trasferito il credito di costruzione alla società semplice Y.________ yyy, per metà di B.________ e per ¼ ciascuno dei C.________. Parte dei fondi propri impiegati nell'operazione proverebbero dall'acconto versato a L.________ SA per il contratto d'appalto del 26 maggio 2014. L'operazione "Y.________ xxx-yyy" risulterebbe quindi autofinanziata da A.________. 
 
A.b. Operazione "Z.________ zzz"  
A.________ ha finanziato questa operazione a favore della società semplice Y.________ yyy. La richiesta di credito di costruzione prevedeva un apporto di capitale proprio dei soci di complessivi fr. 2'142'390.75, di cui fr. 1 milione a titolo di capitale proprio, fr. 1 milione a titolo di lavori propri e fr. 142'390.75 attraverso prevendite. Nel corso dell'inchiesta penale condotta nei confronti di C.C.________ e D.C.________ è emerso che una porzione del capitale proprio, ossia fr. 300'000.--, proveniva dal credito di costruzione dell'operazione "Y.________ xxx-yyy", precisamente dall'importo di fr. 2.7 milioni corrisposto a L.________ SA a titolo di acconto sulla mercede di appalto. 
 
A.c. F.________ SA  
Attraverso la società F.________ SA, anche facente capo a B.________, questi avrebbe emesso fatture a carico di L.________ SA per complessivi fr. 700'000.--, importo attinto dai crediti di costruzione delle precitate operazioni immobiliari, come corrispettivo per una direzione lavori, mai eseguita, sui cantieri di "Y.________ xxx-yyy" e di "Z.________ zzz". 
 
B.   
Il 25 ottobre 2016 il Procuratore generale ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di B.________, non considerandolo correo o complice, bensì danneggiato dalle operazioni immobiliari in questione, veste peraltro riconosciutagli nell'atto di accusa di pari data emanato nei confronti, tra gli altri, di C.C.________ e D.C.________. 
 
C.   
Contro il decreto di non luogo a procedere A.________ è insorta alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), che ne ha respinto il reclamo con sentenza del 3 maggio 2017 ponendo a suo carico complessivi fr. 15'500.-- a titolo di tassa e spese di giustizia e ripetibili. In breve, per la CRP non sussistono indizi oggettivi per ritenere che B.________ abbia partecipato consapevolmente ad attività truffaldine ai danni di A.________ e nemmeno che abbia tratto un qualsivoglia illegale vantaggio economico, risultando anzi vittima di quanto perpetrato da C.C.________ e D.C.________. 
 
D.   
A.________ impugna questa sentenza con ricorso in materia penale al Tribunale federale, postulando il suo annullamento, il rinvio della causa al Ministero pubblico per la prosecuzione delle indagini e in ogni caso la riduzione dell'importo della tassa di giustizia stabilita dalla CRP. 
 
La CRP si rimette al giudizio del Tribunale federale, il Ministero pubblico chiede la reiezione del gravame, mentre B.________, agendo personalmente, afferma la sua estraneità a qualsiasi operazione truffaldina. A.________ ha replicato, riconfermandosi nelle proprie conclusioni e B.________ (di seguito anche opponente privato) ha duplicato ribadendo la sua buona fede. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La decisione impugnata conferma il decreto di non luogo a procedere e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. La legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF può essere ammessa, atteso che l'insorgente, accusatrice privata, ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza e la decisione impugnata può influire sulle sue pretese civili. In effetti, le operazioni immobiliari "Y.________ xxx-yyy" e "Z.________ zzz" le avrebbero causato un danno di circa fr. 3 milioni, di cui intende ottenere il risarcimento. La ricorrente sostiene che B.________ avrebbe consapevolmente partecipato alla truffa, connessa a queste operazioni, imputata a C.C.________ e D.C.________. Ciò è sufficiente per riconoscerle la legittimazione ricorsuale in questa sede.  
 
2.   
La ricorrente si duole della violazione del principio  in dubio pro duriore, nonché del diritto di essere sentito con riferimento al diritto a una decisione motivata, oltre che di un accertamento inesatto e incompleto dei fatti conseguente ad arbitrio nella valutazione (anticipata) delle prove, la CRP non tenendo conto dei dubbi sul coinvolgimento penale di B.________ nelle operazioni immobiliari.  
 
2.1. Giusta l'art. 309 cpv. 1 lett. a CPP, il pubblico ministero apre l'istruzione se da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato. Rinuncia per contro ad aprire l'istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto di accusa (art. 309 cpv. 4 CPP). Il decreto di non luogo a procedere è in particolare disposto dal pubblico ministero non appena, sulla base della denuncia o dopo una procedura preliminare limitata alle investigazioni della polizia (v. art. 300 cpv. 1 e 306 seg. CPP), risulti che gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti (art. 310 cpv. 1 lett. a CPP). Un decreto di non luogo a procedere può giustificarsi anche quando gli indizi sono manifestamente insufficienti e nessun atto d'inchiesta consente di portare elementi utili al perseguimento penale.  
 
2.2. La questione di sapere se il pubblico ministero possa rinunciare ad aprire l'istruzione penale deve essere vagliata sulla base del principio  in dubio pro duriore, che deriva dal principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 319 cpv. 1 e 324 CPP; DTF 138 IV 86 consid. 4.2). Esso significa che, di massima, un non luogo a procedere o un abbandono non possono essere decretati dal pubblico ministero se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. In questo ambito, il pubblico ministero e l'autorità di ricorso dispongono di un potere di apprezzamento che il Tribunale federale esamina con riserbo. Per contro, la procedura deve di principio essere continuata quando una condanna appaia più verosimile che un'assoluzione o quando le probabilità di assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, in particolare in presenza di un reato grave. Questo principio vale anche per l'autorità giudiziaria incaricata di esaminare la decisione di abbandono del procedimento penale (DTF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1, 86 consid. 4.1.1 e 4.1.2).  
 
2.3. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF), tranne se il loro accertamento è stato effettuato in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
Le censure di arbitrio nell'accertamento dei fatti ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF possono essere sollevate anche nei ricorsi contro decreti di non luogo a procedere o di abbandono. In tale contesto tuttavia, l'esame del Tribunale federale non consiste nel determinare se i fatti accertati nella sentenza impugnata siano arbitrari, come ad esempio in caso di un giudizio di condanna, ma piuttosto se l'autorità precedente abbia arbitrariamente ritenuto sussistere delle prove chiare oppure abbia arbitrariamente considerato determinati fatti come chiaramente accertati (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.2). 
 
3.   
Per quanto concerne l'operazione "Y.________ xxx-yyy", sulla base della ricostruzione dei movimenti finanziari, la CRP ha accertato che gli importi forniti da B.________, per complessivi fr. 850'000.--, provenivano da suoi fondi propri e non sono stati attinti dall'acconto di fr. 2.7 milioni sul credito di costruzione concesso dalla ricorrente a H.________ e K.________ e da loro versato a L.________ SA, ancor prima che il credito di costruzione fosse trasferito e assunto dal primo nel luglio 2014. Questi, insieme ai C.________, è subentrato nel debito ipotecario, rispondendone solidalmente per l'intero importo, nonostante avesse acquistato unicamente la quota di ½ delle proprietà. In merito all'operazione "Z.________ zzz", la CRP ha stabilito che il 31 luglio 2014 M.________ SA ha ceduto il diritto di compera sul mappale zzz RFD Z.________ a C.C.________ e D.C.________ per ¼ ciascuno, e a B.________ per ½, per il prezzo di fr. 1 milione. L'operazione risulta essere stata finanziata da quest'ultimo per un totale di circa fr. 700'000.--, importo proveniente da suoi fondi propri, senza legami con i finanziamenti concessi dall'insorgente a L.________ SA, da D.C.________ per fr. 1'000.--, mentre per gli ulteriori fr. 300'000.-- attraverso l'anticipo della mercede a L.________ SA, attinto dal credito di costruzione di fr. 2.7 milioni dell'operazione "Y.________ xxx-yyy". Riguardo infine alle fatture di F.________ SA, la CRP ha accertato che i l 16 ottobre 2014 i C.________ e B.________ da un lato e F.________ SA dall'altro hanno concluso un contratto di mandato per la direzione lavori afferenti l'edificazione di palazzine a Y.________ e Z.________, prevedendo un compenso forfettario di fr. 1.1 milioni. In questo contesto sono stati fatturati fr. 511'000.-- che, tranne l'importo di fr. 52'500.--, sono stati versati a F.________ SA. Deduzione fatta delle spese sostenute, questa società ha incassato fr. 391'615.52 per i lavori svolti. Considerato che i costi della direzione lavori costituiscono una posta di quelli complessivi di un'operazione immobiliare, rientranti quindi nel suo finanziamento bancario, e che la stessa ricorrente riconosce che spettava all'appaltatrice generale L.________ SA pagarli con i finanziamenti ricevuti dalla banca, i giudici cantonali non hanno visto quali rimproveri di natura penale potessero essere mossi a F.________ SA rispettivamente all'opponente privato. Relativamente all'asserita sproporzione tra quanto fatturato da F.________ SA e le sue effettive prestazioni sui cantieri, la CRP ha definito la questione di natura puramente civilistica, che per di più, se del caso, concerne i rapporti tra l'appaltatrice generale e la direzione lavori. Tutto ciò posto, l'autorità precedente ha considerato superfluo chinarsi sugli elementi fattuali evidenziati nel reclamo, perché inidonei a condurre a un diverso giudizio, non sussistendo in concreto indizi oggettivi per ritenere che B.________ abbia consapevolmente partecipato alle attività truffaldine ai danni della ricorrente e nemmeno che abbia tratto un qualsiasi vantaggio economico illegale dalle operazioni immobiliari. In conclusione, per la CRP, questi non ha ricevuto indebitamente degli importi, bensì ha fatto ingenti apporti di fondi, assumendosi enormi debiti ipotecari, e risulta pertanto essere vittima dei maneggi dei C.________. 
 
4.   
Per la ricorrente, B.________ non sarebbe affatto una vittima delle operazioni immobiliari, l'apporto da parte sua di fondi propri e l'assunzione di debiti ipotecari non configurando un danno. Se l'insorgente non fosse stata indotta in errore in merito al reale apporto di fondi propri, mai avrebbe concesso il finanziamento né ai C.________ né all'opponente privato e non sarebbero oggi proprietari dei fondi in questione. La comproprietà rappresenterebbe un vantaggio indebito. Ma anche a voler riconoscere l'esistenza di un danno in capo a B.________, rispettivamente l'assenza di qualsiasi suo vantaggio economico, non sarebbe comunque esclusa a priori una sua partecipazione alle truffe, quantomeno come complice. Egli, socio dei C.________, avrebbe partecipato in prima persona alle operazioni immobiliari. La CRP avrebbe omesso di confrontarsi con specifiche risultanze dell'istruttoria condotta nei confronti dei C.________, dalle quali emergerebbe il suo consapevole coinvolgimento nelle truffe. La conclusione delle autorità cantonali circa l'estraneità di quest'ultimo a comportamenti di rilevanza penale si fonderebbe unicamente sulle sue dichiarazioni. Per la ricorrente tuttavia, egli non sarebbe credibile. Nonostante nel corso del procedimento a carico dei C.________ si fosse impegnato a produrre le fatture e la documentazione relativa all'attività di F.________ SA, B.________ non vi avrebbe dato seguito, limitandosi a fornire un estratto conto da cui non sarebbe però possibile evincere alcunché in merito. Malgrado neghi di aver saputo della truffa nell'operazione "Y.________ xxx-yyy", avrebbe ricevuto un messaggio di posta elettronica che la riepilogherebbe e si sarebbe inoltre fatto carico della restituzione dell'importo di fr. 2.7 milioni, solidalmente con i C.________, in caso di invalidità del contratto di cessione. Sebbene abbia affermato di non sapere nulla della truffa nell'operazione "Z.________ zzz", sussisterebbe uno scambio di sms in cui si dichiarerebbe d'accordo. Per di più, il suo coinvolgimento consapevole nei raggiri ai danni della banca sarebbe stato confermato da tutti gli imputati nel procedimento penale. Dagli atti risulterebbero quindi perlomeno dei dubbi sul suo coinvolgimento che avrebbero imposto un approfondimento istruttorio. La conferma del decreto di non luogo a procedere violerebbe di conseguenza il principio  in dubio pro duriore. La sentenza impugnata violerebbe altresì gli art. 25, 54 e 146 CP nella misura in cui escluderebbe il reato di truffa a suo carico unicamente in ragione di un asserito danno da lui subito nelle operazioni immobiliari.  
 
4.1. Si rende colpevole di truffa giusta l'art. 146 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone un inganno astuto, un errore della vittima, un atto pregiudizievole agli interessi patrimoniali suoi o altrui, un danno (DTF 122 IV 246 consid. 3a), nonché un nesso causale tra l'inganno astuto e l'atto di disposizione patrimoniale (DTF 128 IV 255 consid. 2e/aa). Sotto il pro-filo soggettivo, l'autore deve agire intenzionalmente e allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (DTF 122 IV 246 consid. 3 pag. 248). La giurisprudenza ha inoltre precisato che deve sussistere un'identità materiale tra l'indebito profitto e il pregiudizio patrimoniale, in altre parole il danno costituito dal pregiudizio patrimoniale deve corrispondere all'indebito profitto costituito dal vantaggio patrimoniale (DTF 134 IV 210 consid. 5.3).  
 
Secondo l'art. 25 CP è complice chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto. La complicità è una forma di partecipazione accessoria al reato. Oggettivamente, il complice deve fornire all'autore principale un contributo causale alla realizzazione del reato, sicché gli eventi non si sarebbero svolti nello stesso modo senza di esso. Non è tuttavia necessario che il contributo del complice sia la  condicio sine qua non alla realizzazione del reato. Il contributo fornito può essere materiale, intellettuale o consistere in una semplice astensione. Il complice può intervenire fino all'ultimazione dell'infrazione; nell'ambito di una truffa egli può dunque apportare il suo contributo fino all'incasso dei fondi mediante il quale l'autore arreca il danno, rispettivamente fino alla lesione degli altrui interessi pecuniari (DTF 121 IV 109 consid. 3a). Soggettivamente, occorre che il complice sappia o si renda conto che apporta il suo concorso a un atto delittuoso determinato e che lo voglia o quanto meno lo accetti; al riguardo è sufficiente che conosca a grandi linee l'attività delittuosa dell'autore che deve aver già preso la decisione dell'atto. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 132 IV 49 consid. 1.1 pag. 52).  
 
4.2. Va innanzitutto rilevato che la ricorrente non può essere seguita laddove intravede un indebito profitto nel diritto di comproprietà acquisito da B.________, rispettivamente nella concessione del finanziamento allo stesso, perché con riguardo a questi due elementi non sussiste identità materiale con il lamentato danno. Questo consisterebbe infatti unicamente in una parte del credito da lei accordato e versato alla L.________ SA, quale acconto, per l'appalto e poi utilizzato per altri fini. Non pretende che in realtà l'intero credito sarebbe stato messo in pericolo, né adduce eventuali indizi per sospettare la commissione di una truffa in materia di mutuo (v. al riguardo DTF 102 IV 84). Del resto, nel motivare le sue pretese civili a sostegno della sua legittimazione ricorsuale, l'insorgente medesima si avvale di un danno di circa fr. 3 milioni, importo lungi da quello dei crediti ipotecari concessi. Cadono pertanto le censure di arbitrio in relazione al mancato accertamento dell'indebito profitto dell'opponente privato così come concepito nel ricorso, non essendo decisive per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Ciò tuttavia non esclude a priori la sua partecipazione alla truffa imputata, tra gli altri, ai suoi soci perché, come giustamente rilevato nell'impugnativa, il complice può agire a sostegno degli autori nel comportamento volto ad ottenere per loro l'indebito profitto (v. GUNTHER ARZT, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 3 aed. 2013, n. 199 ad art. 146 CP).  
 
4.3. Constatando unicamente l'apporto di ingenti fondi propri e l'assunzione di enormi debiti ipotecari, la CRP ha escluso la sussistenza di indizi oggettivi per ritenere che B.________ abbia consapevolmente partecipato alle attività truffaldine ai danni dell'insorgente, non avendone tratto alcun vantaggio economico illegale, ma risultandone vittima. Queste considerazioni non bastano tuttavia a negare la commissione, quanto meno a titolo accessorio, di eventuali reati. La CRP omette di considerare che egli era socio dei C.________ in entrambe le operazioni immobiliari. Proprio in ragione degli importanti apporti di fondi propri la sua esposizione era rilevante, di conseguenza aveva manifestamente un interesse al loro buon esito. Come osservato dalla ricorrente, nell'operazione "Y.________ xxx-yyy", B.________ si sarebbe impegnato personalmente e solidalmente a restituire l'acconto pagato a L.________ SA in caso di invalidità del contratto di cessione dei due mappali, mentre in caso di mancato perfezionamento dell'operazione "Z.________ zzz" avrebbe perso l'importo di fr. 500'000.--, già versato come anticipo, perché acquisito alla parte cedente a titolo di indennità. Nulla però è dato di sapere sul suo foro interiore, non essendo stato chiarito cosa sapesse, volesse, o prendesse in considerazione. Al riguardo l'insorgente ha evidenziato una serie di elementi fattuali, quali la sua partecipazione agli incontri e alle discussioni tra i partecipanti all'operazione, un messaggio elettronico in cui figura tra i destinatari e che riepiloga l'operazione "Y.________ xxx-yyy", nonché lo scambio di sms in merito all'operazione "Z.________ zzz", che la CRP si limita a elencare senza tuttavia approfondirli, perché asseritamente inidonei a condurre a un diverso giudizio. Sennonché la circostanza che B.________ possa eventualmente essere considerato a sua volta una vittima dei suoi soci in affari, come ritiene la CRP e sostenuto dagli opponenti, non può escludere a priori un suo possibile coinvolgimento in comportamenti di natura penale, di modo che considerare irrilevanti gli argomenti avanzati dall'insorgente procede da un loro arbitrario apprezzamento anticipato. Tanto più che, secondo le dichiarazioni riportate nel ricorso, gli imputati hanno riferito di una consapevole implicazione nelle operazioni, dichiarazioni sulle quali l'autorità cantonale è silente. Peraltro, malgrado accerti che gli importi versati dall'opponente privato nelle operazioni immobiliari provenivano da suoi fondi propri, senza alcun nesso con il credito di costruzione concesso dall'insorgente, la CRP non si è confrontata con il bonifico bancario effettuato nell'ambito dell'operazione "Y.________ xxx-yyy" da D.C.________ in favore del notaio rogante, avente quale causale anche una quota parte dello stesso B.________ per fr. 132'111.--, come evidenziato dalla ricorrente. Se appare chiaro che questi ha fornito fr. 850'000.-- senza legami con il credito di costruzione, ciò che del resto neppure è contestato nel gravame, non è invece chiaro se questo importo corrispondesse alla totalità della quota parte a suo carico, né sono di conseguenza chiare le ragioni per cui il bonifico di D.C.________ menzionasse anche una relativa quota parte. Analogamente anche per l'operazione "Z.________ zzz" non è dato di sapere quale fosse la quota parte dell'opponente privato. Secondo l'esposto della ricorrente, riportato nella sentenza impugnata, in questa operazione i fondi propri dei soci avrebbero dovuto ammontare a oltre fr. 2 milioni, di cui uno a titolo di capitale e un altro a titolo di lavori propri. È accertato che B.________ ha pagato fr. 700'000.-- senza legami con i finanziamenti bancari per il diritto di compera sul mappale ceduto per un prezzo di fr. 1 milione. Ciò posto non è dato di sapere chi e in che misura e come dovesse fornire quale apporto.  
 
4.4. A sostegno della chiara assenza di reato e del rispetto del principio  in dubio pro duriore, oltre a evidenziare una volta di più che gli importi pagati da B.________ provenivano da suoi fondi propri, il Ministero pubblico sottolinea che il suo coinvolgimento sarebbe posteriore al versamento dei fondi da parte della ricorrente, ciò che escluderebbe un nesso causale con l'atto di disposizione, e che il denaro proveniente dal credito di costruzione è stato corrisposto alla società dei C.________, da loro poi utilizzato a proprio esclusivo profitto, caricandone integralmente e solidalmente il debito al loro socio. Il tenore quasi incomprensibile del messaggio di posta elettronica, che riassume l'operazione "Y.________ xxx-yyy", non dimostrerebbe la consapevolezza dell'opponente privato, che del resto ha negato di averlo ricevuto, ma l'escluderebbe, avvalorando l'intento di ingannarlo. Neppure il bonifico al notaio rogante, comprensivo di una sua quota parte, sarebbe rilevante nella fattispecie, essendo invece decisivo che l'importo, attinto dal credito di fr. 2.7 milioni, provenisse dai suoi soci. Nelle sue osservazioni B.________, ribadendo di essere stato all'oscuro di tutto e di aver fatto ingenti apporti di fondi propri, precisa che il denaro proveniente dalla banca non sarebbe mai transitato sui suoi conti o su altri a lui riconducibili, contesta le dichiarazioni rilasciate dagli altri partecipanti alle operazioni e richiama l'istituto bancario alle proprie responsabilità, rispettivamente a quelle del suo ex direttore.  
 
A questo stadio del procedimento simili obiezioni non sono idonee a confermare l'assenza di qualsiasi indizio di reato. In primo luogo, da quanto esposto nella sentenza impugnata, l'acconto di fr. 2.7 milioni è stato versato alla L.________ SA in data 11 giugno 2014, ovvero posteriormente alla sottoscrizione dei rogiti nell'operazione "Y.________ xxx-yyy" da parte dell'opponente privato, di modo che non è possibile d'acchito negare un suo eventuale contributo causale al reato. Nemmeno la circostanza che il denaro in questione fosse nelle disponibilità della società dei suoi soci, rispettivamente che non sia mai transitato sui suoi conti può a priori escludere un suo coinvolgimento penale, quanto meno accessorio, ricordato che il contributo alla realizzazione di un reato può essere anche di natura meramente intellettuale (v. supra consid. 4.1). 
 
4.5. Infine, per quanto concerne le prestazioni di direzione dei lavori, che F.________ SA ha fatturato a L.________ SA, gli opponenti ritengono che non sussisterebbe danno alcuno, dal momento che il denaro versatole era dovuto e non proveniva dalla banca, e sostengono che comunque sia non sarebbero dati gli estremi di un inganno astuto. Sennonché, nulla agli atti permette di affermare che gli importi pagati alla società riconducibile a B.________ fossero dovuti e giustificati. Appare poi riduttiva la considerazione della CRP per cui, quand'anche sussistesse una sproporzione tra le prestazioni di direzione lavori e quanto fatturato, si tratterebbe di una questione prettamente civilistica tra le predette società. In tal modo essa sembra scartare a priori, senza particolari spiegazioni, una collusione tra queste società, riconducibili ai medesimi soci delle operazioni immobiliari, come invece sostenuto dall'insorgente sulla scorta tra l'altro delle dichiarazioni di uno degli imputati di truffa. Considerato peraltro che, secondo l'atto di accusa, le truffe imputate ai C.________ vedevano coinvolto a titolo di correo anche l'ex direttore della filiale luganese della ricorrente, a questo stadio del procedimento sembra prematuro ritenere l'assenza di un inganno astuto, motivata con l'obbligo da assumere dall'insorgente di richiedere la documentazione relativa alle prestazioni della direzione lavori per poter verificare la correttezza dei pagamenti effettuati da L.________ SA.  
 
4.6. Confermando il decreto di non luogo a procedere, la CRP ha quindi violato il principio  in dubio pro duriore, perché ha arbitrariamente ritenuto chiaramente accertato che B.________ non ha partecipato consapevolmente alle truffe ai danni della ricorrente. Alla luce delle attuali risultanze istruttorie non appare sufficientemente chiaro che il suo coinvolgimento nelle operazioni immobiliari non abbia carattere penale. La CRP ha conseguentemente omesso di pronunciarsi sugli argomenti fattuali avanzati nel reclamo, ritenuti irrilevanti sulla base di un'arbitraria valutazione anticipata degli stessi. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata.  
 
5.   
Tenuto conto di questo esito processuale, risulta superfluo vagliare le censure ricorsuali in merito all'eccessiva entità delle spese giudiziarie della sede cantonale poste a carico dell'insorgente, la condanna a pagarle venendo meno con l'annullamento del giudizio cantonale. 
 
6.   
Ne segue che il ricorso risulta fondato e merita accoglimento. La sentenza impugnata viene annullata e la causa rinviata alla CRP, affinché statuisca nuovamente sul gravame. 
 
Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 4 nonché art. 68 cpv. 1 e 4 LTF) e sono quindi poste le prime a carico dell'opponente privato, mentre le seconde a carico di entrambi gli opponenti con vincolo di solidarietà. 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Corte dei reclami penali per nuovo giudizio. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico di B.________. 
 
3.   
Il Cantone Ticino e B.________ rifonderanno in solido alla ricorrente fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.   
Comunicazione alle patrocinatrici della ricorrente, agli opponenti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 4 aprile 2018 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy