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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_156/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'8 marzo 2016  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Eusebio, Jacquemoud-Rossari, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono, torto morale, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 28 dicembre 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dal 2010 in poi il Procuratore pubblico (PP) ha avviato vari procedimenti penali nei confronti dell'avvocata A.________. Con decisione del 27 agosto 2015 ha decretato l'abbandono del procedimento per i reati di diffamazione, calunnia, ingiuria, minaccia e coazione. Il PP ha contestualmente rinviato l'azione civile degli accusatori privati al foro civile competente ed ha negato all'imputata un indennizzo e una riparazione del torto morale. Il 28 agosto 2015 il magistrato inquirente ha promosso l'accusa nei suoi confronti per altri sostenuti reati. 
 
B.   
Con sentenza del 28 dicembre 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto, in quanto ricevibile, un reclamo di A.________ contro i dispositivi del decreto di abbandono del 27 agosto 2015 relativi al diniego dell'indennità e al rinvio degli accusatori privati al foro civile. 
 
C.   
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di accertarne la nullità, subordinatamente di annullarla. Fa sostanzialmente valere la violazione degli art. 8, 319 cpv. 1 e 429 CPP, degli art. 29 segg. Cost. e dell'art. 6 CEDU. La ricorrente postula inoltre di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso, ma è stato richiamato l'incarto della Corte cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii).  
 
1.2. Contro la decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza il ricorso in materia penale è di principio ammissibile (art. 80 cpv. 1 LTF). Giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente l'imputato. La ricorrente deve quindi avere un interesse pratico ed attuale all'esame del ricorso. Questa esigenza assicura che, nell'interesse dell'economia processuale, il Tribunale federale statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3 e rinvii). Anche nella procedura cantonale, la persona imputata è legittimata a ricorrere contro una decisione solo se ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (cfr. art. 382 cpv. 1 CPP).  
Nell'ambito del ricorso in materia penale al Tribunale federale, l'imputato di principio non è legittimato ad impugnare un abbandono a suo favore del procedimento penale al solo scopo di ottenere una diversa motivazione giuridica del decreto stesso. L'interesse giuridicamente protetto risulta infatti esclusivamente dal dispositivo della decisione impugnata e non dalla sua motivazione. Un'eccezione a questa regola è ammessa dalla giurisprudenza unicamente nella misura in cui la motivazione e il dispositivo del decreto di abbandono equivalgono a un giudizio di colpevolezza senza che sia stata portata la prova legale di tale colpevolezza e che sia stata data all'imputato la possibilità di esercitare i suoi diritti di difesa (cfr. sentenza 6B_155/2014 del 21 luglio 2014 consid. 1.1 e rinvii). 
 
1.3. In concreto, il PP ha decretato l'abbandono (parziale), sia per intervenuta prescrizione sia in applicazione dell'art. 8 cpv. 2 CPP, del procedimento penale nei confronti della ricorrente per i reati di diffamazione, calunnia, ingiuria, minaccia e coazione. Le ha contestualmente negato un'indennità ai sensi dell'art. 429 CPP ed ha rinviato l'azione civile degli accusatori privati al foro civile competente.  
La Corte cantonale ha rilevato che il rinvio al foro civile in caso di abbandono del procedimento è previsto dalla legge (cfr. art. 126 cpv. 2 lett. a CPP, art. 320 cpv. 3 CPP) e che la relativa menzione nel dispositivo del decreto di abbandono ha soltanto effetto dichiarativo. Ha quindi negato un interesse giuridicamente protetto della ricorrente ad impugnare tale dispositivo, entrando nel merito del reclamo unicamente per quanto concerne la questione del mancato riconoscimento di un'indennità giusta l'art. 429 CPP
La ricorrente non si confronta con i considerandi del giudizio impugnato con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF (cfr., su queste esigenze, DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3). Presenta piuttosto argomentazioni generiche, concernenti fattispecie che non sono peraltro oggetto dell'abbandono, ma della promozione dell'accusa. Muove altresì rimproveri all'indirizzo del magistrato inquirente. Non dimostra in particolare, e del resto contrariamente alle affermazioni ricorsuali nemmeno risulta dal tenore della sentenza impugnata, che con il decreto di abbandono le sarebbe comunque stato rimproverato di essere colpevole di un'infrazione penale e non rende minimamente verosimile un interesse pratico ed attuale a contestarlo. Anche in questa sede la ricorrente è quindi legittimata unicamente a censurare il mancato riconoscimento di un'indennità ai sensi dell'art. 429 CPP
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a); un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).  
L'art. 429 cpv. 2 CPP prevede che l'autorità penale esamini d'ufficio le pretese dell'imputato e possa invitarlo a quantificarle ed a comprovarle. Rimane comunque possibile rinunciare all'indennizzo, di principio mediante una dichiarazione esplicita. Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, la giurisprudenza ha inoltre avuto modo di precisare che anche un comportamento passivo può essere equiparato a una rinuncia quando l'imputato non ha reagito ad un invito rivoltogli espressamente dall'autorità, in virtù dell'art. 429 cpv. 2 CPP, di quantificare e dimostrare le proprie pretese (cfr. sentenza 6B_1172/2015 dell'8 febbraio 2016 consid. 2.2 e riferimenti). 
 
2.2. Nella fattispecie, la precedente istanza ha accertato che, in relazione con il prospettato abbandono parziale del procedimento penale, con la comunicazione dell'imminente chiusura dell'istruzione secondo l'art. 318 cpv. 1 CPP, il PP ha espressamente invitato la ricorrente a formulare eventuali pretese d'indennizzo e di riparazione del torto morale ai sensi dell'art. 429 CPP. La Corte cantonale ha rilevato che l'interessata non ha preso posizione sull'esplicito invito del magistrato inquirente. In questa sede, ella non si confronta minimamente con questi accertamenti, che per di più non sono censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). La Corte cantonale poteva di conseguenza, senza violare il diritto federale, ritenere che la ricorrente avesse rinunciato a un indennizzo.  
 
2.3. Laddove accenna infine a una violazione degli art. 147, 184 e 317 CPP, la ricorrente si riferisce in realtà al procedimento penale ancora aperto e sfociato in una promozione dell'accusa (cfr. sentenza 1B_50/2016 del 22 febbraio 2016). La censura, peraltro insufficientemente motivata, esula quindi dall'oggetto del litigio e non deve essere esaminata oltre.  
 
3.  
 
3.1. Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.  
 
3.2. La domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, ridotte in considerazione della situazione finanziaria della ricorrente, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). La richiesta di proroga del termine per il pagamento del relativo anticipo, presentata contestualmente alla domanda di assistenza giudiziaria, diviene priva di oggetto.  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 8 marzo 2016 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni