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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_320/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 19 novembre 2014  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dagli avvocati Luigi Mattei e Romina Biaggi, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________ S.p.A in liquidazione,  
patrocinata dall'avv. Battista Ghiggia, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.  
 
Oggetto 
procedimento penale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 agosto 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 6 febbraio 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara ha chiesto al Ministero pubblico del Cantone Ticino di assumere il procedimento penale pendente in Italia nei confronti di A.________, domiciliato in Svizzera, avviato su denuncia di C.________ S.p.A. e di B.________ S.p.A. Il querelato, avvocato in Italia e gerente di fatto di quest'ultima società, avrebbe distratto illecitamente ingenti somme di denaro da un conto corrente intestato alla stessa, aperto presso una banca di Lugano. 
 
B.   
Con decisione del 16 marzo 2012 il Procuratore pubblico (PP) ha assunto il procedimento estero per i reati di bancarotta fraudolenta per Euro 14'000'000.-- nei confronti di B.________ S.p.A. e di truffa ai danni di C.________ S.p.A., costituitasi accusatrice privata, per Euro 16'500'000.-- (incarto MP 2012.1348), rilevando che per la medesima fattispecie, in Ticino era già aperto un altro incarto (MP 2010.6734). L'8 novembre 2013, il PP ha comunicato l'imminente chiusura dell'istruzione penale relativa al procedimento italiano assunto nei confronti di A.________ per i reati di truffa, bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, prospettandone l'abbandono, precisando che l'incarto MP 2010.6734 veniva "mantenuto". Il 12 maggio 2014 il PP ha poi emanato il prospettato decreto di abbandono per le ipotesi di truffa e di bancarotta fraudolenta nei confronti di A.________. Ha rilevato che, per contro, il procedimento MP 2010.6734 pendente, nel quale l'interessato figura quale imputato principale, non è toccato da detto decreto per evitare doppioni in vista di un rinvio a giudizio. Il mancato riconoscimento di C.________ S.p.A. quale danneggiata diretta, e quindi la sua assenza di qualità di accusatrice privata, imponeva di abbandonare il procedimento MP 2012.1348. L'interessato ha presentato un'istanza di interpretazione del dispositivo. 
 
C.   
B.________ S.p.A. ha impugnato il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che con giudizio del 20 agosto 2014 ha accolto il reclamo ai sensi dei considerandi, annullato il decreto di abbandono e ritornati gli atti dell'incarto MP 2012.1348 al PP per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi. 
 
D.   
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullare e di riformare la sentenza impugnata nel senso che gli atti sono ritornati al PP limitatamente ai reati di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento. Ciò poiché il reclamo concernente il reato di truffa sarebbe irricevibile per carenza di legittimazione di B.________ S.p.A. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 IV 57 consid. 2).  
 
1.2. La sentenza impugnata, pronunciata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) è una decisione resa in materia penale ed è quindi di principio impugnabile con il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente e la tempestività del gravame sono pacifiche.  
 
1.3. Secondo l'art. 90 LTF, il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. Il criticato giudizio non è finale (art. 90 LTF) ma, come rettamente rilevato dal ricorrente, incidentale. Egli d'altra parte, a ragione, non fa valere che nei suoi confronti si sarebbe in presenza di una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 LTF, norma da lui nemmeno invocata (cfr. al riguardo DTF 135 V 141 consid. 1.4.1 e rinvii; 133 IV 137 consid. 2.2; sentenza 1B_405/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 1.3, in RtiD II-2012 n. 38 pag. 182).  
 
1.4. Il criticato giudizio, di rinvio, non pone infatti fine alla vertenza e costituisce quindi una decisione incidentale, impugnabile alle condizioni poste dall'art. 93 LTF (DTF 140 II 315 consid. 1.3.1; 137 V 314 consid. 1; sentenza 1B_405/2011 consid. 1.3.1, citata). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro siffatte decisioni, notificate separatamente, è ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o quando l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).  
L'adempimento di questi requisiti dev'essere di principio dimostrato dal ricorrente, a meno che non sia manifesto (DTF 138 III 46 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4). Per di più, secondo la giurisprudenza, la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente per evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 139 IV 113 consid. 1). Nell'ambito di procedimenti penali un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un siffatto danno (DTF 131 I 57 consid. 1), come neppure un rinvio per esperire ulteriori accertamenti (DTF 137 V 314 consid. 2.1 e rinvii). 
 
1.5. Certo, il ricorrente ricorda che la giurisprudenza ammette la possibilità di rinunciare all'esistenza di un pregiudizio irreparabile quando l'insorgente invochi una violazione del principio della celerità (diniego di giustizia formale o rifiuto di decidere); ciò tuttavia, di massima, nel caso di una decisione di sospensione (DTF 134 IV 43 consid. 2).  
 
Ora, in concreto le autorità cantonali non hanno rifiutato di statuire e il ricorrente non dimostra che l'asserito ritardo nel decidere comporterebbe necessariamente e in maniera evidente un rischio di violazione della garanzia di essere giudicato entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost.) e del principio di celerità (art. 5 cpv. 1 CPP; sentenza 1B_28/2014 del 23 gennaio 2014 consid. 1.6). Ciò vale a maggior ragione visto che in concreto il procedimento penale aperto nei suoi confronti in Ticino non è sostanzialmente toccato dal decreto di abbandono e segue il suo corso. Le condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non sono pertanto adempiute. 
 
2.  
 
2.1. A titolo abbondanziale il ricorrente ritiene che nella fattispecie sarebbero adempiute le due condizioni poste dall'art. 93 lett. b LTF. Al suo dire, l'accoglimento del gravame metterebbe parzialmente fine alla procedura, nel senso che il decreto di abbandono in relazione al reato di truffa ai danni della C.________ S.p.A. crescerebbe in giudicato. Poiché la CRP ha invitato il PP a riesaminare il quadro giuridico dei prospettati reati e che il magistrato inquirente, fondandosi sostanzialmente sulla carenza di qualità di parte di C.________ S.p.A., non si è espresso sul reato di truffa, sarebbe plausibile ch'egli debba procedere a ulteriori dispendiosi atti istruttori, che potrebbero consistere nell'audizione di diversi testimoni, se del caso per via rogatoriale.  
 
2.2. Nella decisione impugnata la CRP ha rilevato una netta dicotomia tra il dispositivo e le criticate motivazioni del decreto litigioso, nelle quali il PP, ledendo l'obbligo di motivazione, non ha esaminato la questione della mancata corroborazione di indizi di reato spiegando perché non ravvisava il reato di truffa ai danni di C.________ S.p.A. oppure bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento ai danni di B.________ S.p.A., mancando del tutto la disamina del quadro giuridico dei reati, ritenendo unicamente la negata qualità di accusatrice privata di C.________ S.p.A. Ha poi considerato che, essendo il procedimento italiano stato assunto dalla Svizzera, l'abbandono non poteva essere pronunciato sulla base dell'art. 8 cpv. 3 CPP in relazione con l'art. 319 cpv. 1 lett. e CPP.  
In materia penale l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF dev'essere applicato in maniera restrittiva, ricordato che il suo scopo non è primariamente la tutela degli interessi delle parti, ma di evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 139 IV 113 consid. 1). In concreto il nuovo esame giuridico della fattispecie da parte del PP non adempie manifestamente i requisti di detta norma. Certo, a determinate condizioni, l'audizione di un gran numero di testimoni e l'invio di commissioni rogatorie in diversi paesi lontani possono adempiere siffatti estremi (sentenze 4A_103/2013 dell'11 settembre 2013 consid. 1.1.2 non pubblicato in DTF 139 III 411; 2C_814/2012 del 7 maggio 2013 consid. 3.3, in SJ 2013 I pag. 573 e 2C_111/2011 del 7 luglio 2011 consid. 1.1.3, in: SJ 2012 I pag. 97 concernenti tuttavia cause non penali). L'argomentazione ricorsuale non dimostra tuttavia che tali presupposti sarebbero, cumulativamente, adempiuti dall'eventuale generica ipotesi di assunzione dei citati mezzi di prova. Ciò vale a maggior ragione visto ch'essa potrà se del caso aver luogo, per lo meno in parte, nell'ambito dell'istruzione dell'altro procedimento ancora pendente, vertente, come accertato dalla CRP, sulla stessa fattispecie. Il ricorrente non sostiene infine, e tanto meno dimostra (DTF 138 III 46 consid. 1.2), che l'eventuale procedura probatoria, per la durata e i suoi costi, si scosterebbe notevolmente dall'ordinario (sentenza 4A_210/2010 del 1° ottobre 2010 consid. 3.3.1, non pubblicato in DTF 136 III 502). 
 
3.  
Il ricorso, inammissibile, non può pertanto essere esaminato nel merito. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 19 novembre 2014 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri